CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 15 febbraio 2016
592.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale)

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «alla gestione 2013» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278»;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono in un Fondo, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, finalizzato al finanziamento di start up innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a carattere editoriale. Il “Fondo straordinario di sostegno all'editoria”, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo».

  2. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative a carattere editoriale, i finanziamenti, a valere sul fondo di cui al comma precedente, sono erogati, all'esito della selezione indetta ai sensi del successivo comma 6, a start up, costituite da non più di 6 mesi in forma cooperativa, che presentino i seguenti requisiti:
   a) abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento di attività editoriale prevalentemente on line e che la stessa attività sia l'unica svolta;Pag. 55
   b) non abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari o partiti politici;
   c) non abbiano finalità lucrative;
   d) siano proprietarie e gestrici della start up innovativa a carattere editoriale;
   e) siano costituite esclusivamente da soci, per i 4/5 sotto il trentacinquesimo anno d'età, che prestino la propria attività lavorativa presso la cooperativa stessa;
   f) siano di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento UE di esenzione n. 651/2014;
   g) abbiano sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
   h) diano pubblicità dei propri bilanci mediante pubblicazione sul sito web;
   i) risultino regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, da non più di 6 mesi.

  3. Possono altresì richiedere i finanziamenti di cui alla presente legge le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa a carattere editoriale purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.
  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente deve essere dimostrato all'atto di presentazione della domanda di accesso al finanziamento, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 120 giorni nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. Qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio procede all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni la sanzione è pari al 50 per cento del finanziamento originariamente concesso.
  5. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il bando per la selezione dei progetti editoriali presentati dalle start up di cui al precedente comma 2.
  7. Le domande di finanziamento sono istruite dalla Commissione di valutazione di cui al successivo comma 10 sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
   a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività di editoria online;
   b) carattere innovativo dell'idea alla base del progetto, in riferimento all'introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
   c) potenzialità del mercato di riferimento e delle strategie di marketing;
   d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

  8. I finanziamenti sono concessi nella misura massima di 100.000 euro ed erogati in 3 anni secondo le seguenti percentuali: 50 per cento nel primo anno ed è erogato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e 25 per cento in ciascuno dei 2 anni successivi.
  9. Il finanziamento non può rappresentare più del 50 per cento delle spese previste dal progetto sui tre anni.
  10. L'assegnazione dei finanziamenti è valutata da un'apposita Commissione di esperti, incardinata presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE), composta da 5 membri, che durano in carica tre anni, non rinnovabili.
  11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Pag. 56legge, predispone un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la carica a membro della Commissione di cui al comma 10. L'avviso è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ne è data tempestiva comunicazione sul sito internet della medesima Autorità.
  12. Ciascun candidato allega alla domanda il proprio curriculum vitae, unitamente ad un elaborato sulla visione strategica dello sviluppo del settore dell'editoria. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati e le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 11. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati sul proprio sito internet.
  13. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
  14. I membri della Commissione sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:
   a) tre componenti con competenze economico-giuridiche ovvero tecnico-scientifiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica;
   b) due componenti scelti tra i professori ordinari delle università pubbliche in materie inerenti i settori della comunicazione, dell'editoria e dell'informazione.

  15. Non possono essere candidati alla carica di membro del comitato i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

  16. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica, sul proprio sito internet, l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) nonché di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 14 del presente articolo.Pag. 57
  17. Le Commissioni parlamentari competenti procedono tempestivamente all'audizione dei soggetti sorteggiati. I soggetti auditi relazionano circa l'elaborato presentato all'atto della candidatura concernente: con riferimento ai soggetti di cui al comma 14, lettera a), la propria visione delle strategie aziendali nei settori interessati, con riferimento ai soggetti di cui al medesimo comma 14, lettera b), la propria visione del settore della comunicazione, dell'informazione e dell'editoria. Le Camere definiscono, nell'ambito della propria autonomia, le forme di pubblicità delle audizioni.
  18. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione.
  19. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, la Presidenza del Consiglio nomina, con proprio decreto, commissari i cinque candidati estratti, anche se non auditi.
  20. Il presidente della Commissione è eletto tra i membri a maggioranza.
  21. A pena di decadenza, le cariche di commissario e di presidente della Commissione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, con i soggetti che partecipano alle selezioni di cui al precedente comma.
  22. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Per la procedura di selezione non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  23. Al termine del primo anno di attività finanziata, la Commissione di cui al precedente comma 10 verifica che siano rispettati, oltre ai requisiti per l'accesso al finanziamento di cui al comma 2, i seguenti criteri:
   a) il prodotto editoriale oggetto del finanziamento abbia una diffusione minima da valutarsi in base al numero di accessi unici ed abbonamenti sottoscritti nonché al numero di visitatori unici, identificati dalla somma di tutti i cookie persistenti univoci registrati nel periodo di riferimento;
   b) la start up risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

  24. All'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.
1. 2. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;Pag. 58
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278»;
   c) il terzo periodo è soppresso.

  2. È soppresso il «Fondo straordinario di sostegno all'editoria», di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. All'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.
  4. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.
1. 3. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278»;
   f) il terzo periodo è soppresso.

  2. È soppresso il «Fondo straordinario di sostegno all'editoria», di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. All'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.
1. 4. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre Pag. 592011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278»;
   c) il terzo periodo è soppresso.

  2. È soppresso il «Fondo straordinario di sostegno all'editoria», di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.
1. 5. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278»;
   c) il terzo periodo è soppresso.

  2. È soppresso il «Fondo straordinario di sostegno all'editoria», di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.
1. 6. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione).

  1. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo Pag. 60dell'informazione a livello nazionale e locale, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di seguito denominato «Fondo».
  2. Al Fondo affluiscono annualmente:
   a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
   c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   d) le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

  3. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al cinquanta per cento tra le due amministrazioni, e i criteri di ripartizione tengono conto delle proporzioni esistenti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 48. Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole da: al fine fino a: dell'informazione con le seguenti: al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà e pluralismo dell'informazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché.
1. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al Comma 1 dopo la parola: libertà aggiungere la seguente:, indipendenza.
1. 8. Vezzali, Molea.

  Al comma 1, sopprimere le parole: dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché.
1. 9. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Pag. 61

  Al comma 1, dopo le parole: informazione digitale aggiungere le seguenti: nonché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale.
1. 10. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
1. 11. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sopprimere il comma 2.
1. 12. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Fico.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al Fondo affluiscono annualmente le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, incluse quelle radiofonica e digitale, le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il gettito derivante annualmente da un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,2 per cento del reddito complessivo dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche. Al Fondo affluiscono altresì una quota, fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro in ragione annua, delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
1. 14. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 2, premettere il seguente periodo: Il Fondo ha durata triennale ed è prorogabile.
1. 15. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, premettere il seguente periodo: Il Fondo ha durata triennale.
1. 16. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Al Fondo affluiscono aggiungere le seguenti: subordinatamente alla piena attuazione della finalità di cui all'articolo 1, comma 160, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 17. Fico, Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  All'articolo 1, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nonché quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
1. 18. Caparini, Borghesi, Simonetti.

Pag. 62

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché quelle fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
1. 20. Brescia, Fico, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché quelle fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
1. 19. Brescia, Fico, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: altresì fino a: nonché.
1. 21. Lainati, Palmieri.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo, le parole: altresì una quota inserire le seguenti: a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale.
1. 22. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la cifra: 100 con la seguente: 150.
1. 23. Borghesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la cifra: 100 con la seguente: 120.
1. 24. Borghesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per essere destinate a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.
1. 25. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: per essere destinate a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.
1. 26. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
*1. 28. Ginefra, Vico, Capone, Ventricelli, Mongiello, Pelillo, Losacco, Massa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
*1. 29. Altieri, Lainati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento Pag. 63alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
*1. 30. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fratoianni.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanarsi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, vengono ripartite le risorse del suddetto Fondo tra le finalità di cui alla presente legge, in modo da realizzare un quadro coerente di misure orientate a favorire la pluralità e l'indipendenza dell'informazione e l'innovazione dell'offerta informativa.
1. 31. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 3, dopo le parole: ripartito annualmente aggiungere le seguenti: fra le imprese editrici e le emittenti radiofoniche e televisive che operano in ambito locale.
1. 32. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 3, dopo le parole: ripartito annualmente aggiungere le seguenti: fra tutti gli organi di informazione.
1. 33. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 3, sopprimere le parole: o del Sottosegretario di Stato delegato.
1. 34. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 3, dopo le parole: del sottosegretario di Stato delegato inserire le seguenti: dopo aver acquisito il parere vincolante della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
1. 35. Crivellari.

  Al comma 3, sostituire le parole: sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato, tra le finalità indicate al comma 1 con i seguenti: tra le finalità indicate al comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono, con parere vincolante, entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo dello schema di decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, sul quale le Commissioni parlamentari possono esprimersi entro trenta giorni decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.
1. 36. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 3, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti inserire le seguenti: nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore dell'editoria e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 37. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 3, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti inserire le seguenti: e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 38. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

Pag. 64

  Al comma 3, sostituire la parola: venti con la seguente: quaranta.
1. 39. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 3, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.
1. 40. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ripartite le relative risorse aggiungere le seguenti: relative all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, mentre la ripartizione delle risorse relative all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale avverrà con i regolamenti da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, come disposto dall'articolo 1 comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*1. 42. Ginefra, Vico, Capone, Ventricelli, Mongiello, Pelillo, Losacco, Massa.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ripartite le relative risorse aggiungere le seguenti: relative all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, mentre la ripartizione delle risorse relative all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale avverrà con i regolamenti da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, come disposto dall'articolo 1 comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*1. 43. Altieri, Lainati.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ripartite le relative risorse aggiungere le seguenti: relative all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, mentre la ripartizione delle risorse relative all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale avverrà con i regolamenti da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, come disposto dall'articolo 1 comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*1. 44. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fratoianni.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fra le imprese editrici e le emittenti radiotelevisive locali.
1. 45. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota di competenza dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno.
1. 46. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: secondo anche le graduatorie elaborate dai Corecom.
1. 47. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a favore delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale).

  1. È previsto, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.
  2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista Pag. 65ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
1. 01. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;
   b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

  2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
  2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.
1. 02. Caparini, Borghesi, Simonetti.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 2.

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.».
2. 2. Brescia, Cancelleri, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 2.

  1. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di Pag. 66giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.”.
2. 3. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 1, dopo la parola: coerenza aggiungere la seguente:, trasparenza.
2. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: due.
2. 5. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: la ridefinizione fino a: distributivo.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h) e l).
2. 6. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f) e g).
2. 7. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere h) e l).
2. 8. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Ai commi 1 e 2, dopo le parole: imprese editrici di quotidiani e periodici ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:, nonché enti senza scopo di lucro.
2. 9. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, dopo le parole: di nuova costituzione aggiungere le seguenti: da cooperative di giovani con meno di 35 anni.
2. 10. Vezzali, Molea.

  Al comma 2, prima della lettera a) premettere la seguente:
   0a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al fine di rendere pubblici e trasparenti la partecipazione societaria, lo stato patrimoniale e le trasformazioni delle stesse, i cui aggiornamenti, pubblicati anche sul sito istituzionale, sono a cura del Dipartimento stesso.
2. 13. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 2, sostituire le lettere a), b), e c) con le seguenti:
   a) con riferimento ai destinatari dei contributi, ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento:
    1) le cooperative giornalistiche editrici di giornali e di periodici, costituite da Pag. 67almeno un anno, o agenzie di informazione radiofonica costituite nella forma di cooperative di giornalisti, che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie non superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
    2) le piccole e medie imprese editrici di giornali quotidiani e periodici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro e che abbiano i requisiti di cui al precedente numero 1) e che, per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, si siano costituite entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella forma di società cooperativa;
    3) le imprese editrici di quotidiani espressioni di minoranze linguistiche;
    4) le imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali innovativi, utilizzando prioritariamente le nuove tecnologie;
    5) le imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali multiculturali, in grado di favorire e incentivare l'integrazione tra diverse culture;
    6) le imprese, costituite nella forma di società cooperativa il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dall'edizione di quotidiani o periodici, editrici di quotidiani o periodici organi di forze politiche che risultino rappresentate in almeno un ramo del Parlamento italiano o nel Parlamento europeo nella legislatura in corso o in una delle due legislature precedenti;
    7) le iniziative editoriali telematiche attive o in fase progettuale, che siano state sottoposte alla valutazione della Commissione di cui al decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria – Presidenza del Consiglio dei ministri 20 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015;
    8) le imprese radiofoniche che abbiano svolto e svolgano attività di informazione di interesse generale, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi concernenti avvenimenti e questioni di carattere politico, economico, sociale, sindacale o religioso per almeno il 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
    9) le imprese radiofoniche che risultino essere organi di forze politiche rappresentate in almeno un ramo del Parlamento o nel Parlamento europeo nella legislatura in corso o nelle due legislature precedenti e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi concernenti avvenimenti e questioni di carattere politico, economico, sociale, sindacale o religioso per almeno il 40 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
    10) le imprese, associazioni ed enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
    11) le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

   b) esclusione dal finanziamento di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.
2. 11. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento, Pag. 68le imprese editrici che esercitano unicamente l'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale costituite:
    1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
    2) come enti senza fini di lucro;
    3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.
2. 12. Relatore.

  Al comma 2, lettera a) dopo la parola: finanziamento aggiungere le seguenti: il comparto dell'emittenza radiofonica e televisiva locale,.
2. 14. Altieri.

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: informativa autonoma inserire le seguenti: corretta, obiettiva.
2. 15. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: cooperative giornalistiche inserire le seguenti: composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. 16. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
2. 17. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 2, lettera a), alla fine, dopo le parole: fini di lucro aggiungere le seguenti:. Alle suddette cooperative giornalistiche possono partecipare come soci finanziatori, con esclusione del diritto di voto, investitori istituzionali che abbiano come finalità la promozione e lo sviluppo delle imprese;.
2. 18. Ghizzoni.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché le associazioni imprenditoriali, sindacati ed altri enti, qualora la maggioranza delle quote sia detenuta da associazioni di imprenditori o di categoria e gli utili non vengano distribuiti.
2. 19. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: minoranze linguistiche aggiungere le seguenti: e dei giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero.
*2. 20. Malisani.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: minoranze linguistiche aggiungere le seguenti: e dei giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero.
*2. 21. Fitzgerald Nissoli, Preziosi, Santerini.

  Al comma 2, lettera b), punto 1), dopo le parole: minoranze linguistiche aggiungere le seguenti: di confessioni religiose.
2. 22. Vezzali, Molea.

Pag. 69

  Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: secondo la disciplina vigente con le seguenti: prevedendo una rimodulazione del contributo erogato ai sensi della disciplina vigente.
2. 23. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera b), numero 2, sostituire le parole: italiani in lingua italiana con le seguenti: editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo la disciplina vigente.
2. 24. Porta, Fedi, Gianni Farina, Garavini, La Marca, Tacconi.

  Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: dei partiti, dei movimenti politici e sindacali con le seguenti: che abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari ovvero con partiti, movimenti politici e sindacali.
2. 25. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2 lettera c), dopo le parole: professionale o scientifico aggiungere le seguenti: gli enti senza fini di lucro con finalità economico e sociale che operano a favore dell'integrazione fra lingue, tradizioni e culture.
2. 26. Vezzali, Molea.

  Al comma 2, lettera c) dopo le parole: o scientifico inserire le seguenti: ovvero gli organi di informazione che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo.
2. 27. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2 lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) delle imprese editrici di testate che promuovono lo sport.
2. 28. Vezzali, Molea.

  Al comma 2 lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) esclusione dal finanziamento di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.
2. 29. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 2 lettera d), punto 1), sostituire le parole: riduzione a due anni con la seguente: indipendentemente.
2. 30. Vezzali, Molea.

  Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;
2. 31. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

Pag. 70

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   2-bis) specifica previsione statutaria del divieto di distribuzione degli utili.
2. 32. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2 lettera d) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) obbligo per l'impresa di dare evidenza, per l'ottenimento del contributo, delle misure adottate per il raggiungimento della parità salariale, nelle componenti fisse e accessorie, tra donne e uomini.
2. 33. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2, lettera d), numero 4) dopo le parole: del contributo aggiungere le seguenti: nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo.
2. 34. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera d), numero 4) dopo le parole: del contributo aggiungere le seguenti: nonché sul proprio sito online, di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo.
2. 35. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:
   4-bis) L'acquisizione della documentazione, prodotta dalle imprese editrici comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali.
2. 36. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 2 lettera d) dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
   4-bis) obbligo per l'impresa di dare evidenza, per l'ottenimento del contributo, delle misure adottate per il contrasto di qualsiasi forma di pubblicità o di altro strumento comunicativo lesivo dell'immagine e del corpo della donna. Le misure adottate sono preventivamente concordate con il Comitato Unico di Garanzia direttamente competente.
2. 37. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2 lettera d) dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
   4-bis) obbligo per l'impresa di dare evidenza, per l'ottenimento del contributo, delle misure adottare per favorire la conciliazione tra tempi di vita e lavoro oltre che gli interventi/servizi di welfare aziendale. Le misure adottate dovranno essere preventivamente concordate con il Comitato Unico di Garanzia direttamente competente.
2. 38. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2, lettera e), all'alinea, dopo le parole: del contributo aggiungere le seguenti: per i destinatari di cui alla lettera a).
2. 120. Blazina, Gebhard, Alfreider.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e) numero 5) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
2. 39. D'Ottavio.

Pag. 71

  Al comma 2, lettera e), numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: al fine di favorire l'accesso al finanziamento delle testate locali.
2. 40. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e),sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, se riferito a testata cartacea, e dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti, se riferito a testata multimediale;
2. 41. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera e), numero 2) dopo le parole: copie annue vendute aggiungere le seguenti: comunque non inferiore al 35 per cento delle copie distribuite.
2. 42. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e), al numero 3), sopprimere le parole:, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso.
2. 43. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera e), al numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) graduazione del contributo in funzione dei numero dei dipendenti inquadrati con il contratto dei giornalisti;.

  Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, dopo le parole: in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti.
2. 119. D'Ottavio, Malpezzi, Bargero, Fragomeli, Sgambato, Greco, Malisani.

  Al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   4-bis) previsione di criteri premiali per le imprese radiotelevisive locali, in relazione all'impegno profuso nell'informazione locale.
2. 44. Borghesi, Caparini, Simonetti.

  Al comma 2, lettera e), numero 5) sostituire le parole: 50 con le seguenti: 30.
2. 45. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2 lettera e) dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
   5-bis) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di donne, in tutte le qualifiche, previste almeno nella misura del 50 per cento.
2. 46. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2 lettera e) dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
   5-bis) previsione di criteri premiali per le società che per le cariche negli organi non monocratici si ottemperi a quanto previsto dalla legge n. 120 del 2011 anche laddove non ne sia prevista l'applicazione.
2. 47. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) introduzione di incentivi agli investimenti tecnologicamente più avanzati, Pag. 72quali sistemi e piattaforme per la diffusione di prodotti editoriali su supporti diversi dalla carta stampata, che sviluppino al contempo l'occupazione giovanile.
2. 48. Borghesi, Caparini, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
2. 49. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, tenendo conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita.
2. 50. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera l), sopprimere i numeri 1) e 2).
2. 51. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera l), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «accompagnamento del processo in atto», sono sostituite dalle seguenti: «attuazione del processo»;
   b) dopo le parole: «vendita di prodotti editoriali», sono aggiunte le seguenti: «, mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, tenendo conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale».
2. 52. Vignali, Buttiglione.

  Al comma 2, lettera l), numero 1, sopprimere le parole: in atto.
*2. 53. Relatore.

  Al comma 2, lettera l), numero 1, sopprimere le parole in atto.
*2. 54. Baruffi, Campana, Patrizia Maestri, Giacobbe, Incerti, Bargero, Pagani, Fabbri, Montroni.

  Al comma 2, lettera l), numero 1, dopo le parole: prodotti editoriali aggiungere le seguenti: mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, tenendo conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale,.
2. 55. Baruffi, Campana, Patrizia Maestri, Giacobbe, Incerti, Bargero, Pagani, Fabbri, Montroni.

  Al comma 2, lettera m) dopo la parola: lettura aggiungere le seguenti: consapevole e critica.
2. 56. Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera m) sostituire le parole: dei quotidiani on line nelle scuole di ogni ordine e grado mediante la previsione di agevolazioni e di accordi con gli editori con le seguenti: consapevole e critica dei quotidiani e periodici nelle istituzioni Pag. 73scolastiche di ogni ordine e grado mediante la previsione di specifiche agevolazione, a condizione che le stesse si avvalgano di personale qualificato in media education.
2. 57. Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera m) dopo la parola: quotidiani inserire le seguenti: e periodici.

  Conseguentemente, sopprimere le parole e di accordi con gli editori.
2. 58. Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera m), la parola: on line è sostituita dalle seguenti:, sia in formato cartaceo che digitale,».
2. 59. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 2 lettera m) dopo le parole: quotidiani on line aggiungere le seguenti: ovvero di riviste scientifiche o di cultura a carattere divulgativo.
2. 117. Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2 lettera m) dopo le parole: di ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: nonché di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. 60. Ascani, Ghizzoni, Rocchi, Blazina, Bonaccorsi, Sgambato, Narduolo.

  Al comma 2, lettera m) sopprimere le parole: e di accordi con gli editori.
2. 61. Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera m) sostituire le parole: e di accordi con gli editori con le seguenti: condizione che le stesse si avvalgano di personale qualificato in media education.
2. 62. Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, sopprimere la lettera n).
2. 63. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:
   n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su tutti quei quotidiani e periodici che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, per gli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative;
2. 64. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera n) sostituire le parole: pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle con la seguente: delle.
2. 65. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera n) dopo le parole: su quotidiani e periodici aggiungere le seguenti: nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.
2. 66. Palmieri, Lainati.

Pag. 74

  Al comma 2, lettera n) sostituire le parole:, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle con la seguente: delle.
2. 67. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle imprese televisive locali e imprese radiofoniche locali.
2. 68. Altieri.

  Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
   n-bis) decadenza dagli incentivi di cui alla lettera n) degli investimenti che hanno prodotto campagne pubblicitarie lesive dell'immagine della donna ovvero della dignità del corpo femminile.
2. 118. Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
   n-bis) previsioni della detraibilità di abbonamenti a quotidiani e periodici online.
2. 72. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari effettuati tramite imprese televisive locali e imprese radiofoniche locali.
2. 71. Borghesi, Caparini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) l'istituzione presso la presidenza del Consiglio del registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al quale è obbligato ad iscriversi chiunque agisca nel mondo dell'informazione, personalmente o tramite società, segnalando tutte le partecipazioni societarie dirette o indirette di cui è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. 75. Lainati, Palmieri.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*2. 69. Malpezzi, D'Ottavio, Bargero, Fragomeli, Sgambato, Greco.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*2. 70. Molea.

  Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:
  2-bis. presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è Pag. 75obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*2. 77. Altieri.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti.
**2. 73. Altieri.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti.
**2. 74. Molea.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti.
**2. 76. Lainati, Palmieri.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro quarantacinque giorni dalla data di loro trasmissione, i pareri vincolanti delle Commissioni competenti per materia.
2. 78. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 4, sopprimere le parole:, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti.

  Conseguentemente, sostituire le parole: e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con le seguenti: nonché di revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti.
2. 79. Martelli, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,.
2. 80. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 4, sostituire le parole: nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con le seguenti: al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione.

  Conseguentemente:
   sostituire le parole: e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Pag. 76con le seguenti: e la soppressione dell'Ordine dei giornalisti;
   al comma 5 sopprimere la lettera b).
2. 81. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 4, dopo le parole: nonché di razionalizzare aggiungere le seguenti: le norme che disciplinano l'accesso alla professione giornalistica e.

  Conseguentemente, alla fine del periodo aggiungere: e l'accesso alla professione.
2. 82. Bossa.

  Al comma 4, sostituire le parole: più uniforme con la seguente: conforme.
2. 83. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

  Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le parole: entro 12 mesi.
*2. 84. Lainati, Palmieri.

  Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le parole: entro 12 mesi.
*2. 85. Altieri.

  Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le parole: entro 12 mesi.
*2. 86. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le parole: entro 12 mesi.
*2. 87. Molea.

  Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le parole: entro 12 mesi.
*2. 88. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 4, dopo le parole: vecchiaia anticipata inserire le seguenti: prevedendo che il requisito anagrafico differisca dalla disciplina generale per un massimo di due anni.
2. 89. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: ridefinizione, inserire le seguenti: in un più ampio quadro di riforma del sistema previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni.
2. 90. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: vecchiaia anticipata inserire le seguenti: prevedendo che il requisito anagrafico differisca dalla disciplina generale per un massimo di due anni.
2. 91. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: 1981, n. 416 aggiungere le seguenti: prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico.
2. 92. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

  Al comma 5 lettera a), sostituire le parole: delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti con le seguenti: alle imprese editoriali anche ai fini Pag. 77dell'accesso ai prepensionamenti e agli ammortizzatori sociali.
2. 93. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 5 Dopo la lettera a) inserire la seguente a-bis):
  a-bis) ridefinizione della durata della Commissione per la definizione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, di cui all'articolo 2 della legge 233/2012 nel senso di sostituire il comma 4 con il seguente: «La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3».
2. 94. Lainati, Palmieri.

  Al comma 5 sopprimere la lettera b).
*2. 95. Lainati, Palmieri.

  Al comma 5 sopprimere la lettera b).
*2. 96. Molea.

  Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) armonizzazione delle competenze del Consiglio Nazionale dell'ordine dei Giornalisti con riferimento al rapporto con i consigli regionali dell'Ordine, particolarmente nelle materie dell'accesso alla professione e della formazione e riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di 60 consiglieri, tenendo conto della rappresentanza regionale, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva con riferimento alla professione giornalistica.
2. 97. Pisicchio.

  Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) soppressione dell'Ordine professionale dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 69, e abrogazione di tutte le norme contenute nella legge 3 febbraio 1963 n. 69. L'esercizio dell'attività giornalistica è libero; la professione giornalistica è regolata dalle norme del Codice civile e dal contratto di lavoro stipulato fra le organizzazioni sindacali dei giornalisti e quelle degli editori. Nell'esercizio della delega il Governo definirà le misure di passaggio e di liquidazione del patrimonio e dei beni dell'attuale Ordine dei giornalisti.
2. 98. Martelli, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) revisione delle norme relative alla elezione dei consiglieri regionali o interregionali al Consiglio nazionale, di cui all'articolo 16, della legge 69/1963, nel senso di sostituire al comma 3 le parole 500 con 1.000, e al comma 4 le parole 1.000 con 2.000.
2. 99. Lainati, Palmieri.

  Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963 la parola 500 è modificata con la parola 1.000; all'articolo 16, comma 4 della legge n. 69/1963, la parola 1.000 è modificata con la parola 2.000.
*2. 100. Altieri.

  Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963 la parola 500 è modificata con la parola 1.000; all'articolo 16, comma 4 della legge n. 69/1963, la parola 1.000 è modificata con la parola 2.000.
*2. 101. Molea.

Pag. 78

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: e riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti., con le seguenti parole: stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali costituenti l'organo, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
2. 102. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: fino a un massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti con le parole: fino a un massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
*2. 103. Molea.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: fino a un massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti con le parole: fino a un massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
*2. 104. Lainati, Palmieri.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: fino a un massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti con le parole: fino a un massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
*2. 105. Altieri.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: fino a un massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti con le parole: fino a un massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
*2. 106. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 5, lettera b) sopprimere le parole: purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva.
**2. 107. Lainati, Palmieri.

  Al comma 5, lettera b) sopprimere le parole: purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva.
**2. 108. Altieri.

  Al comma 5, lettera b) sopprimere le parole: purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva.
**2. 109. Molea.

  Al comma 5, lettera b) sopprimere le parole: purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva.
**2. 110. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: questi ultimi.
2. 111. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: ultimi abbiano aggiungere le seguenti: come tali.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani.
   sostituire la rubrica con la seguente: Deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della Pag. 79disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'Ordine dei Giornalisti.
2. 112. Relatore.

  Al comma 5, lettera b), sostituire la parola: attiva con le seguenti: garantendo la massima rappresentatività territoriale.
2. 121. Malisani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 233 del 2012 è sostituito dal seguente: «La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3».
2. 113 Molea.

  Al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, dopo le parole: «i pareri» è aggiunta la seguente: «vincolanti»;
   2) il secondo periodo è soppresso;
   3) all'ultimo periodo, le parole: «Decorso tale termine» sono sostituite dalle seguenti: «Decorso il termine di trenta giorni,».
2. 114. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro 20 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.
2. 115. Relatore.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
2. 116. Lainati, Palmieri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali).

  1. Al comma 3, dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, e successive modificazioni, dopo le parole: «fiumani e dalmati» aggiungere le seguenti: «le fondazioni senza scopo di lucro aventi ad oggetto statuario, le attività di ricerca medico scientifica condotte da più di vent'anni, finalizzata alla cura delle patologie neuro-muscolari e delle malattie genetiche».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 01. Bonaccorsi.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, lettera
c), capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: 30 per cento del contributo erogato con le seguenti: 50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto.
   al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a)
al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, l'ultimo periodo è Pag. 80sostituito dal seguente: «Tali cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata e a condizione che al consiglio di amministrazione non facciano parte coloro che hanno ricoperto tale incarico nella impresa che ha cessato la pubblicazione».
3. 1. Ghizzoni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 50 per cento con la seguente: 30 per cento.
3. 2. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: medesimo aggiungere le seguenti: Tale previsione non trova applicazione per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche.
3. 3. Blazina, Gebhard, Alfreider, Malisani.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti:, deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e deve essere in regola.
3. 5. Lainati, Palmieri.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, dopo le parole: in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti.
3. 6. Altieri.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aggiungere le seguenti:, deve documentare l'avvenuto pagamento delle relative competenze.
3. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: contributi previdenziali aggiungere le seguenti:, deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti.
3. 8. Molea.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, inoltre deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti.
3. 9. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: una pubblicazione aggiungere le seguenti Per quotidiano online si intende quella testata giornalistica:
   a) regolarmente registrata presso una cancelleria di Tribunale;
   b) con una redazione composta da almeno 3 elementi di cui almeno 2 regolarmente iscritti all'Ordine dei Giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
   c) che pubblica i propri contenuti giornalistici esclusivamente online;
   d) che non sia un supplemento o versione telematica di una testata cartacea;
   e) che produce principalmente informazione, con un minimo quantificabile in almeno il 70 per cento dei contenuti pubblicati nel sito;
   f) che abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano (tutti e 7 i giorni);Pag. 81
   g) con una produttività minima di almeno 5 articoli originali al giorno;
   h) che produca materiale informativo originale e non si configuri quindi come aggregatore di notizie ovvero ripubblicando totalmente o in prevalenza, in maniera automatica o manuale, i contenuti di altri siti, siano essi a loro volta quotidiani o meno. Lo stesso dicasi per comunicati stampa o lanci di agenzie che devono essere rielaborati al fine di essere considerati esclusivi.
3. 10. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione del registro degli editori).

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.
  2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel settore dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
  3. Il registro e gli aggiornamenti del medesimo sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. 01. Simonetti, Borghesi, Caparini.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2016 con le seguenti: 1o gennaio 2017.
4. 2. Relatore.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivi.
4. 1. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I soggetti che forniscono rassegne stampa devono corrispondere un compenso agli editori per i contenuti editoriali utilizzati per la realizzazione delle stesse.
  1-ter. Per valorizzare i contenuti editoriali, evitare limitazioni alla circolazione dell'informazione e distorsioni alla concorrenza nel settore, la misura del compenso e le condizioni di accesso ai contenuti editoriali e del loro utilizzo, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categorie delle parti interessate.
  1-quater. Il compenso, come determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è versato dal fornitore del servizio ai soggetti indicati dagli editori ovvero dalle organizzazioni di categoria degli stessi. Da tale disciplina sono escluse, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. 3. Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, gli edicolanti hanno la facoltà di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito.
4. 4. Vignali, Buttiglione.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alle modalità di vendita di quotidiani e periodici).

  1. All'articolo 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
  «L'attività di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici è una attività economica Pag. 82di interesse generale soggetta agli obblighi di servizio previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire il pluralismo informativo e l'accesso all'informazione a mezzo stampa su tutto il territorio nazionale, l'impresa di distribuzione, senza limitazioni territoriali, è tenuta a rifornire di quotidiani e periodici tutti gli edicolanti autorizzati e previsti dai piani comunali di localizzazione che ne facciano richiesta. La fornitura non può essere condizionata a servizi o prestazioni aggiuntive a carico dell'edicolante. L'impresa di distribuzione adegua le forniture ai dati di vendita. L'edicolante può restituire, senza alcuna limitazione temporale, le pubblicazioni fornite in eccesso o che non siano soggette alla parità di trattamento e, se non fornite in conto deposito, può defalcarle dall'estratto conto. La vendita della stampa quotidiana e periodica è inoltre effettuata nel rispetto delle seguenti modalità»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  « 1-bis. I comportamenti posti in essere da qualsivoglia operatore allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo agli edicolanti costituiscono fattispecie di abuso di dipendenza economica ai sensi dell'articolo 9 legge 18 giugno 1998, n. 192».
4. 01. Vignali, Buttiglione.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Nell'ipotesi in cui un'impresa editrice per ragioni di politiche editoriali decida di modificare anche parzialmente il nome della testata edita deve presentare preventivamente alla Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, il progetto editoriale dal quale si desuma le ragioni per la modifica della testata che non possono essere esclusivamente strumentali al mantenimento al diritto ai contributi. La Commissione si esprime con parere vincolante entro trenta giorni dal ricevimento del progetto editoriale.
  2. Al fine di garantire l'autonomia dell'informazione le imprese editoriali che intendono accedere al sistema di contributi previsto dalla presente legge deve nominare un garante dei diritti del lettore, scelto sulla base di criteri che verranno fissati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Garante dovrà relazionare autonomamente alla Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, circa l'effettiva autonomia dei contenuti diffusi e pubblicati sulla testata rispetto ad interessi diversi da quelli del lettori».
4. 02. Crivellari.

ART. 5.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. All'articolo 16, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «1.000».
  4. All'articolo 16, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente: «2.000».
5. 1. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti».
5. 5. Simonetti, Borghesi, Caparini.

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  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3».
5. 4. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.
5. 3. Brunetta, Lainati, Palmieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei giornalisti per i quali, sulla base delle disposizioni normative che ne disciplinano l'esercizio professionale, le attività possano essere svolte nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato e alle quali, pertanto, si applica il disposto di cui comma 1.».
5. 2. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

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ALLEGATO 2

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.
(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione).

  1. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di seguito denominato «Fondo».
   2. Al Fondo affluiscono annualmente:
   a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
   c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   d) le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

  3. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al cinquanta per cento tra le due amministrazioni, e i criteri di ripartizione tengono conto delle proporzioni esistenti, tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato è annualmente stabilita la Pag. 85destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 48. (Nuova formulazione) Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole da: al fine fino a: dell'informazione con le seguenti: al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà e pluralismo dell'informazione.
1. 7. (Nuova formulazione) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 1 dopo la parola: libertà aggiungere la seguente: , indipendenza.
1. 8. Vezzali, Molea.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche.
1. 14. (Nuova formulazione) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o del Sottosegretario di Stato delegato.
1. 34. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.
1. 40. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la parola: coerenza aggiungere la seguente: , trasparenza.
2. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Blazina.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le lettere il numero 2 con i seguenti:
   2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
   3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

  Conseguentemente, alla lett. c), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
   2) esclusione dal finanziamento di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.
2. 11. (Nuova formulazione) Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea Pag. 86dei beneficiari ammettendo al finanziamento, le imprese editrici che esercitano unicamente l'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale costituite:
    1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
    2) come enti senza fini di lucro;
    3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.
2. 12. Relatore.

  Al comma 2, lettera b), all'alinea, dopo le parole: del finanziamento aggiungere le seguenti: con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi.

  Conseguentemente al medesimo comma, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: secondo la disciplina vigente.
2. 200. Relatore.

  Al comma 2, lettera b), numero 2, dopo le parole: italiani in lingua italiana aggiungere le seguenti: editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero,.
2. 24. (Nuova formulazione) Porta, Fedi, Gianni Farina, Garavini, La Marca, Tacconi, Molea.

  Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;
2. 31. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera d), numero 4) dopo le parole: del contributo aggiungere le seguenti: nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo.
2. 34. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera l), numero 1, sopprimere le parole: in atto.
*2. 53. Relatore.

  Al comma 2, lettera l), numero 1, sopprimere le parole in atto.
*2. 54. Baruffi, Campana, Patrizia Maestri, Giacobbe, Incerti, Bargero, Pagani, Fabbri, Montroni.

  Al comma 2, sopprimere la lettera m).
2. 59. (Nuova formulazione) Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 4, sostituire le parole: più uniforme con la seguente: progressivamente conforme.
2. 83. (Nuova formulazione) Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

Pag. 87

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: 1981, n. 416 aggiungere le seguenti: prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico.
2. 92. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Cominardi.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: ultimi abbiano aggiungere le seguenti: come tali.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole:
presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani, garantendo la massima rappresentatività territoriale;
   sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: Deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'Ordine dei Giornalisti;
   sostituire il titolo della legge con il seguente: Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'Ordine dei Giornalisti.
2. 112. (Nuova formulazione) Relatore.

  Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro 20 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.
2. 115. Relatore.

ART. 4

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2016 con le seguenti: 1o gennaio 2017.
4. 2. Relatore.