CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2016
590.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  All'articolo 1, comma 2, lettera e), al numero 1), sostituire le parole da: nonché a: arbitrale con le seguenti: e la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché il riordino delle disposizioni dell'arbitrato in materia societaria mediante: l'estensione dei tipi di società che possono ricorrervi sempreché iscritte nel registro delle imprese; la specifica previsione dell'efficacia della clausola compromissoria anche per i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, per le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili; la specifica previsione della compromettibilità delle liti aventi ad oggetto le decisioni dei soci e le deliberazioni di ogni organo della società purché abbiano ad oggetto diritti disponibili; il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese, in particolare attribuendo il potere di nomina degli arbitri, nel caso previsto dall'articolo 34, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale;.
1. 217. (Nuova formulazione) Rossomando, Bazoli.

  All'articolo 1, comma 2, lettera h), aggiungere il seguente periodo:
  «In particolare prevedere:
   1) che il Ministero della giustizia metta a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, sistemi di riconoscimento vocale e di redazione con modalità automatiche del processo verbale e che in tal caso non si procede alla redazione del verbale in altra forma;
   2) che il Ministero della giustizia deve mettere a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza».
1. 013. (Nuova formulazione) Colletti.

  Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
  h-bis). In relazione al processo telematico prevedere altresì:
   1) che l'indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del Registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;
   2) che, quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato effettua obbligatoriamente la notificazione Pag. 35esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice di cui al punto 1; che allo stesso modo procede il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;
   3) che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'indice di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; prevedere che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; porre a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;
   4) prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   5) prevedere che le norme attuati ve della disposizione prevista dal numero 3), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applicano anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;
   6) prevedere che quando il destinatario è un soggetto diverso da quelli di cui al numero 2), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; prevedere che ai fini del presente numero l'avvocato allega all'atto da notificarsi una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;
   7) prevedere che l'ufficiale giudiziario procede alla notificazione degli atti esclusivamente: a) quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; b) il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti; c) è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;
    8) prevedere che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale; prevedere che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvale del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi nel comune ove ha sede l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti.
1. 800. I Relatori.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
   Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non Pag. 36contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.
1. 075. (Nuova formulazione) Bazoli, Ermini, Iori, Abrignani.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «redigono un» è inserita la seguente: «nuovo»;
   b) al comma 1, dopo le parole: «tributari pendenti» sono inserite le seguenti: «tenendo conto anche dei programmi redatti negli anni precedenti e di risultati conseguiti»;
   c) al comma 1, dopo le parole: «con il» è inserita la seguente: «programma»;
   d) al comma 1, lettera a), le parole: «nell'anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio successivo con particolare riferimento agli affari civili iscritti da oltre tre anni»;
   e) al comma 2, le parole: «per l'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «con i programmi redatti negli anni precedenti»;
   f) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  3. Il programma di cui al comma 1 viene adottato anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lettera b).
  3-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo i capi degli uffici redigono un sintetico resoconto sull'andamento del programma di cui al comma 1. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria al resoconto annuale deve essere allegata la certificazione della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, untraquinquennali ed ultradecennali, con relativa incidenza percentuale sulle pendenze totali rilevate al 31 dicembre precedente, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore all'anno 2001, distinti questi ultimi tra contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari;
   g) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
  13-bis. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, assegna le somme di cui ai commi 11 e 11-bis con le seguenti quote, tra loro cumulabili: 40 per cento agli uffici in cui non risulti pendente alcun procedimento civile ultra-decennale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 35 per cento agli uffici in cui i procedimenti ultratriennali per il primo grado o ultra¬biennali per il grado d'appello siano inferiori al 20 per cento di tutti quelli pendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 25 per cento agli uffici che abbiano ottenuto la riduzione del 10 per cento della pendenza nell'ultimo anno solare. Dai calcoli sono esclusi gli affari concernenti le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno i cui soggetti interessati siano ancora in vita.
1. 084. Ferranti.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile). – Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, infine, dopo le parole: «per tali scritture» sono aggiunte le seguenti: «nonché la fattura corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, Pag. 37resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
*1. 0502. (ex 1.502) I Relatori.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile). – Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, infine, dopo le parole: «per tali scritture» sono aggiunte le seguenti: «nonché la fattura corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
1. 069. (Nuova formulazione) Colletti.

Subemendamenti all'emendamento 1.701

  Dopo la parola: prevedere inserire le seguenti: fermo quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile.

  Conseguentemente, sopprimere la parola: specialisti.
*0. 1. 701. 8. (Nuova formulazione) Giuseppe Guerini.

  Dopo la parola: prevedere inserire le seguenti: fermo quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile.

  Conseguentemente, sopprimere la parola: specialisti.
*0. 1. 701. 6. (Nuova formulazione) Colletti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita debba essere curata da avvocati specialisti;.
1. 701. I Relatori.

Pag. 38

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.800 DEI RELATORI

Subemendamenti all'emendamento 1.800 dei Relatori

  Al numero 1), dopo le parole: dei collegi professionali, inserire le seguenti:, della Pubblica amministrazione.
0. 1. 800. 1. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Sopprimere il numero 2).
0. 1. 800. 2. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Al numero 3), sopprimere l'ultimo periodo.
0. 1. 800. 3. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Sopprimere il numero 4).
0. 1. 800. 4. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Sopprimere il numero 6).
0. 1. 800. 5. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Al numero 6, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 1. 800. 6. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Sopprimere il numero 7).
0. 1. 800. 7. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Al numero 7), sopprimere la lettera b).
0. 1. 800. 8. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Al numero 8), sopprimere l'ultimo periodo.
0. 1. 800. 9. Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Dopo il numero 8) inserire i seguenti:
  9) estendere le facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 anche all'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto, con i seguenti accorgimenti:
   a) gli oneri di autorizzazione del Consiglio dell'ordine circondariale forense e di annotazione nel registro cronologico siano estesi anche ai pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata;
   b) la qualità di Pubblico ufficiale, all'avvocato notificante, sia estesa anche all'attestazione che l'Avvocato deve fare a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto.

  10) prevedere che la competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario sia circoscritta nelle esecuzione di quei pignoramenti Pag. 39o attività esecutive che implicano l'ingerenza nel domicilio o in altre appartenenze del debitore, che coinvolgono le sue libertà personali;
  11) prevedere che l'avvocato pignorante, in aggiunta al suo compenso pattuito col proprio assistito e/o rifuso dal debitore ex articolo 95 codice di procedura penale, abbia solo il diritto di ottenere il rimborso delle spese vive da lui sostenute.
0. 1. 800. 10. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Dopo il numero 8) inserire i seguenti:
  9) estendere le facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 anche all'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto, prevedendo che la qualità di Pubblico ufficiale, all'avvocato notificante, sia estesa anche all'attestazione che l'Avvocato deve fare a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto.
  10) prevedere che l'avvocato pignorante, in aggiunta al suo compenso pattuito col proprio assistito e/o rifuso dal debitore ex articolo 95 codice di procedura penale, abbia solo il diritto di ottenere il rimborso delle spese vive da lui sostenute.
0. 1. 800. 11. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Dopo il numero 8), inserire il seguente:
  9) estendere le facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 anche all'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto, prevedendo che la qualità di Pubblico ufficiale, all'avvocato notificante, sia estesa anche all'attestazione che l'Avvocato deve fare a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto.
0. 1. 800. 12. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

Pag. 40

ALLEGATO 3

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 1.700 E 1.701 DEI RELATORI

Subemendamenti all'emendamento 1.701 dei Relatori

  Dopo la parola: prevedere inserire le seguenti: , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile.

  Conseguentemente sopprimere la parola: specialisti.
0. 1. 701. 8. Giuseppe Guerini.

  Dopo le parole: possibilità di ricorrere inserire le seguenti: come mera facoltà,.
0. 1. 701. 4. Colletti.

  Le parole: anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, sono soppresse.
0. 1. 701. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

  Le parole: anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile sono soppresse.
0. 1. 701. 2. Vignali, Marotta.

  Dopo le parole: codice di procedura civile introdurre le parole: nei termini indicati dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

  Conseguentemente, alla fine del periodo, dopo le parole: avvocati specialisti, inserire le parole: tale possibilità non deve comunque riguardare diritti indisponibili;.
0. 1. 701. 1. Baruffi, Damiano, Gnecchi, Patrizia Maestri, Giacobbe, Incerti, Casellato, Boccuzzi.

  Le parole: prevedendo che la stessa negoziazione assistita debba essere curata da avvocati specialisti sono soppresse.
0. 1. 701. 5. Colletti.

  La parola: specialisti è soppressa.
0. 1. 701. 6. Colletti.

  La parola: specialisti è sostituita dalle seguenti: iscritti all'Ordine degli Avvocati da almeno due anni.
0. 1. 701. 11. Colletti.

  La parola: specialisti è sostituita dalle seguenti: iscritti all'Ordine degli Avvocati.
0. 1. 701. 7. Colletti.

Subemendamenti all'emendamento 1.700 dei Relatori

  La lettera h-bis) è soppressa.
0. 1. 700. 1. Colletti.

Pag. 41

  Alla lettera h-bis), sopprimere le parole: o resistito in giudizio.
0. 1. 700. 3. Colletti.

  Alla lettera h-bis), dopo la parola: condanna inserire le seguenti: con esauriente motivazione.
0. 1. 700. 4. Colletti.

  Alla lettera h-bis), dopo la parola: condanna inserire le seguenti: con idonea motivazione.
0. 1. 700. 5. Colletti.

  Alla lettera h-bis), le parole: determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate sono sostituite dalle seguenti: pari alla metà delle spese legali liquidate.
0. 1. 700. 7. Colletti.

  Alla lettera h-bis), le parole: determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate sono sostituite dalle seguenti: pari al doppio delle spese legali liquidate.
0. 1. 700. 6. Colletti.

  Alla lettera h-bis), le parole: delle spese legali liquidate sono sostituite dalle seguenti: del contributo unificato.
0. 1. 700. 8. Colletti.

  La lettera h-ter), è soppressa.
0. 1. 700. 9. Colletti.

  Alla lettera h-ter), le parole: condanna d'ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile sono sostituite dalle seguenti: possa condannare.
0. 1. 700. 10. Colletti.

  Alla lettera h-ter), le parole: o resistito in giudizio sono soppresse.
0. 1. 700. 12. Colletti.

  Alla lettera h-ter), le parole: o colpa grave sono soppresse.
0. 1. 700. 11. Colletti.

  Alla lettera h-ter), le parole: in favore della Cassa delle ammende sono sostituite dalle seguenti: in favore della Fondazione Open di Matteo Renzi.
0. 1. 700. 13. Colletti.

  Alla lettera h-ter), le parole: in favore della Cassa delle ammende sono sostituite dalle seguenti: in favore della controparte.
0. 1. 700. 14. Colletti.

  Alla lettera h-ter), le parole: che tenga conto del valore della controversia sono soppresse.
0. 1. 700. 15. Colletti.

  Alla lettera h-ter), le parole: non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del sono sostituite dalle seguenti: pari al.
0. 1. 700. 17. Colletti.

  Alla lettera h-ter), le parole: non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo sono sostituite dalle seguenti: non superiore al doppio.
0. 1. 700. 16. Colletti.