CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 febbraio 2016
589.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con i seguenti:
   «1) rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
   2) prevedere che, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando anche con modalità informatiche la possibilità ad ogni interessato di visionare compiutamente l'immobile, dispone un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
   3) includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui alla presente lettera, è rilevabile d'ufficio;
   4) individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte;».
1. 203. (Nuova formulazione) Ferranti.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2) inserire i seguenti:
  «2- bis) rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente del- l'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:
   a) previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;
   b) previsione della redazione con modalità informatiche dei processi verbali e dell'utilizzo della firma digitale, e dell'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;
   c) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa ma con perseguibilità d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;
   d) istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di Pag. 103un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;
   e) regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, come quelli del Comune in cui l'immobile si trova, o presso l'U.N.E.P.;
  2-ter) in caso di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile, previsione dell'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione, prescrizione di modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione, previsione della procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo, previsione che le forze di polizia devono consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto vendite;
  2-quater) introduzione di meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;
  2-quinquies) anticipazione del momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore, e previsione della attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti».
1. 204. (Nuova formulazione) Bazoli.

  All'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole: di particolare rigore.
1. 229. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
  «h) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, e prevedendo altresì:
   i. l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;
   ii. l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;
   iii. il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti;
   iv. la previsione di un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della Giustizia, che non consenta alla parte di caricare il caricamento degli atti processuali e dei documenti;
   v. la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti Pag. 104processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: (i) la agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; (ii) la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone diversamente abili; (iii) la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; (iv) l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore;
   vi. il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; la previsione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità delle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche;
   vii. individuare i casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice;
   viii. individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;
   ix. disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare la reperibilità degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute;
   x. introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, e strutturazione di campi necessari all'implementazione delle informazioni dei registri del processo, per assicurare un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici, prevedendo le conseguenze, anche processuali, dell'eventuale inosservanza;
   xi. prevedere la visibilità con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi inclusi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;
   xii. emanare un testo unico in materia di processo civile telematico, comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari;
   xiii. disciplinare le modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere;
   xiv. implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell'attività giudiziaria.

  Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
1. 213. (Nuova riformulazione) Bazoli.

Pag. 105

TESTO AGGIORNATO ALL'11 FEBBRAIO 2016

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
  h-bis). In relazione al processo telematico prevedere altresì:
   1) che l'Indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del Registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;
   2) che, quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato effettua obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice di cui al punto 1; che allo stesso modo procede il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;
   3) che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'Indice di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; prevedere che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; porre a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;
   4) prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   5) prevedere che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 3), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applicano anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;
   6) prevedere che quando il destinatario è un soggetto diverso da quelli di cui al numero 2), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; prevedere che ai fini del presente numero l'avvocato allega all'atto da notificarsi una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non Pag. 106aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;
   7) prevedere che l'ufficiale giudiziario procede alla notificazione degli atti esclusivamente: a) quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; b) il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti; c) è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;
   8) prevedere che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale; prevedere che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvale del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi nel Comune ove ha sede l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti.
1. 239. (Nuova riformulazione) Ferranti.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.».
1. 075. (Nuova formulazione) Bazoli, Ermini, Abrignani.

Pag. 107

ALLEGATO 3

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

EMENDAMENTO DEI RELATORI

ART. 1.

  Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:
  h-bis). In relazione al processo telematico prevedere altresì:
   1) che l'Indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del Registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;
   2) che, quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato effettua obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice di cui al punto 1; che allo stesso modo procede il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;
   3) che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'Indice di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; prevedere che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; porre a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;
   4) prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   5) prevedere che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 3), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applicano anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;
   6) prevedere che quando il destinatario è un soggetto diverso da quelli di cui al numero 2), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; prevedere che ai fini del presente numero l'avvocato allega all'atto da notificarsi una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non Pag. 108aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;
   7) prevedere che l'ufficiale giudiziario procede alla notificazione degli atti esclusivamente: a) quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; b) il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti; c) è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;
   8) prevedere che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale; prevedere che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvale del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi nel Comune ove ha sede l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti.
1. 800. I Relatori.