CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 febbraio 2016
588.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Al comma 1, sostituire le parole: i possessori di uliveti con le seguenti: i produttori di cui al comma 1.
1. 86. Mongiello. (nuova formulazione)

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: 250 Kg di oli con la seguenti: 350 Kg di olio.
*1. 85. Luciano Agostini, *1. 7. Pastorelli, *1. 29. Gallinella. (nuova formulazione).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 7, della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al secondo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
   «2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.».
1. 89. Taricco. (nuova formulazione).

  Al comma 9, dopo le parole: l'agricoltura di precisione aggiungere le seguenti: e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.
1. 31. Gallinella. (nuova formulazione).

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società d'informazione.
1. 103. Sani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A decorrere dal 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 2 marzo 2010, «Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica», pubblicato nella Gazzetta Pag. 167Ufficiale 5 maggio 2010, n. 103, e succes- sive modificazioni, vengono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali i destinatari degli incentivi corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
*1. 5. Cenni, *1. 9. Zaccagnini, *1. 69. Russo, *1. 95. Falcone. (nuova formulazione).

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ALLEGATO 2

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attuate solamente per i consorzi di tutela che abbiano tra i loro soci una quota di minoranza di genere pari o superiore al 20 per cento.
0. 1. 501. 1. Fiorio.

  1. All'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni, dopo il comma 17, è inserito il seguente:
  «17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede ad ogni modo, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

  2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nel comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
  «b-bis) lo statuto preveda, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.».

  3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.
1. 501. Il Relatore.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri Enti pubblici).

  All'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai Pag. 169sensi dell'articolo 108 del medesimo decreto legislativo.
8.0500. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali).

  1. All'articolo 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto nei contratti di cessione di latte crudo degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi.».
8. 0501. Il Relatore.

ART. 9.

  Sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) di riportare in capo alla stessa AGEA il coordinamento tecnico delle attività svolte da SIN S.p.A., attualmente di competenza dell'area coordinamento, e di procedere ad affiancare a tale area una unità tecnica della stessa Agenzia o di altro organismo pubblico, incaricata di predisporre i codici di programma necessari a gestire in automatismo le domande di pagamento e di riservare ad un soggetto esterno, anche pubblico, esclusivamente la gestione del servizio relativo alla parte informatica, consentendo quindi all'Agenzia di mantenere le proprie funzionalità e competenze tecniche; al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, duplicazioni ed inefficienze, di trasferire in capo ad AGEA le funzioni di organismo pagatore svolte dall'Ente nazionale risi; che i centri di assistenza agricola e gli organismi pagatori ottimizzino il processo di raccolta delle informazioni e di monitoraggio in modo da assicurare in tempo reale la trasmissione dei dati all'organismo di coordinamento e, allo stesso tempo, garantire loro, nel rispetto delle rispettive competenze, l'accesso al database di AGEA evitando un possibile disallineamento delle informazioni anche in funzione delle nuove procedure per il controllo dei requisiti relativi all'agricoltore attivo, al greening e alle procedure di gestione del rischio.
0. 9. 600. 1. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
   d-ter) revisione della normativa istituiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore.
0. 9. 600. 2. Falcone.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in attuazione del principio di cui all'articolo 1 fino a: degli enti, con le seguenti: nel rispetto dei principi e dei criteri del capo I e degli articoli 8,16 e 18 della legge agosto 2015, n. 124 e tenuto conto dei relativi decreti legislativi attuativi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti.

  Conseguentemente al comma 2:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente:
    a)
eventuale revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione Pag. 170delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali, la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;
   b) sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;
   c) sostituire la lettera d) con le seguenti:
   d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.
   d-bis) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;.
9.600. Il Governo.

ART. 11.

  Sopprimere l'articolo 11.
11. 500. Il Relatore.

Pag. 171

ART. 25.

  Al comma 2, sopprimere le parole: a proprie spese.
0. 25. 0500. 1. Zaccagnini.

  Al comma 2, sostituire le parole: a proprie spese con le seguenti: senza oneri a proprio carico.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad armonizzare i sistemi informatici e le proprie norme di attuazione con le norme regionali, affinché i dati a sistema sull'anagrafe apistica nazionale (BDA) non siano oggetto di ulteriori registrazioni regionali o provinciali, ma, a seguito di unica registrazione, siano condivisi.
0. 25. 0500. 2. Taricco.

  Al secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: da 1000 a 4000 euro con le seguenti parole: da 500 a 2000 euro.
0. 25. 0500. 3. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici).

  1. Non sono considerate forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.
  2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
  3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.
25. 0500. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo le parole: durante la fase di produzione aggiungere le seguenti: in uscita per il consumo.
0. 25. 0501. 1. Taricco.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: È fatto obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione e confezionamento della birra e delle materie prime utilizzate per la sua produzione.
0. 25. 0501. 2. Zaccagnini.

Pag. 172

  Dopo il capo III inserire il seguente:

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

Art. 25-bis

  All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di prodotto per conto terzi.».
25. 0501. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis
(Fungo cardoncello e prodotti derivati).

  1. Con la dizione «Fungo Cardocello» o «Cardoncello» si intende il fungo (spontaneo o coltivato) in qualunque modo trasformato e commercializzato della sola specie Pleurotus Eryngii.
25. 0502. Il Relatore.