CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 febbraio 2016
588.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 18 FEBBRAIO 2016

ALLEGATO 1

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogista.

Art. 1.
(Oggetto).

  1. La presente legge disciplina le professioni di educatore professionale e di pedagogista, nonché la professione di educatore professionale sanitario, che, per quanto non espressamente previsto, resta definita dal decreto ministeriale n. 520 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, emanato sulla base dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
  2. L'educatore professionale e il pedagogista operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, come indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la regolamentazione e l'integrazione della formazione universitaria, delle competenze, del titolo, della qualificazione, dell'accesso al lavoro e della formazione continua, per valorizzare il patrimonio professionale e per garantirne il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.
  3. La disciplina delle professioni di educatore professionale e di pedagogista, prevista dalla presente legge, persegue gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea a Lisbona nel 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della Società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva, conformemente alle conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»).

Art. 2.
(Definizione delle professioni di educatore professionale e di pedagogista).

  1. L'educatore professionale e il pedagogista sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali, nonché dello specifico codice deontologico, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione.
  2. L'educatore professionale è un professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali con proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di intervento e di valutazione educativi, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché con attività didattica, di ricerca e di sperimentazione. Pag. 111
  3. Il pedagogista è un professionista di livello apicale specialista dei processi educativi e formativi, con proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, tanto nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, quanto in quello socio-sanitario, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.
  4. L'esercizio delle professioni di educatore professionale e di pedagogista è subordinato al conseguimento dello specifico titolo mediante formazione universitaria.

Art. 3.
(Ambiti dell'attività professionale).

  1. L'educatore professionale e il pedagogista operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché nei servizi e presidi socio-sanitari.
  2. L'educatore professionale sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari.
  3. L'educatore professionale e il pedagogista operano nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:
   a) educativo;
   b) scolastico;
   c) socio-sanitario e della salute;
   d) socio-assistenziale;
   e) della genitorialità e della famiglia;
   f) culturale;
   g) giudiziario;
   h) ambientale;
   i) sportivo e motorio;
   l) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

Art. 4.
(Servizi, organizzazioni e istituti di esercizio dell'attività professionale dell'educatore professionale e del pedagogista).

  1. L'educatore professionale e il pedagogista, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in regime di lavoro dipendente, autonomo o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione, in particolare, all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:
   a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
   b) servizi educativi per l'infanzia scolastici e extrascolastici dalla nascita a sei anni;
   c) servizi per la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
   d) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
   e) servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d'ufficio in particolare nell'ambito familiare;
   f) servizi educativi di promozione al benessere e alla salute; servizi per la disabilità fisica e psichica; servizi per le dipendenze;
   g) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
   h) servizi per anziani e servizi geriatrici;
   i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;
   l) servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;Pag. 112
   m) servizi del sistema penitenziario e di risocializzazione dei soggetti detenuti nella vita sociale;
   n) servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;
   o) servizi educativi nel campo dell'informazione, comunicazione, multimedialità, promozione culturale e della lettura;
   p) servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze; servizi per l'aggiornamento e per la formazione di educatori e di pedagogisti.

Art. 5.
(Qualifica europea dell'educatore).

  1. L'educatore professionale rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6o livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all’European qualifications frameworks da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del QEQ per l'apprendimento permanente, di seguito denominata «raccomandazione europea 23 aprile 2008».

Art. 6.
(Attività professionali e competenze dell'educatore professionale).

  1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, l'educatore professionale svolge mansioni relative alla programmazione, all'attuazione, alla gestione e alla valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.
  2. L'educatore professionale è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività educative e formative:
   a) programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;
   b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;
   c) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;
   d) accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;
   e) coopera alla definizione delle politiche formative;
   f) coopera alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio;
   g) collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze.

Art. 7.
(Formazione universitaria dell'educatore professionale e dell'educatore professionale sanitario).

  1. La qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un Corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.
  2. La formazione universitaria dell'educatore professionale, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee Pag. 113conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 5, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) secondo la normativa universitaria vigente.
  3. La qualifica di educatore professionale sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione.
  4. Le università possono attivare corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento di un diploma di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT/2.
  5. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli, voglia conseguire anche l'altro.

Art. 8.
(Esercizio dell'attività di educatore professionale).

  1. La qualifica di educatore professionale, di cui all'articolo 6, costituisce requisito obbligatorio:
   a) per l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro educativo;
   b) per l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che richiedono lo svolgimento delle attività educative previste dall'articolo 6.

Art. 9.
(Qualifica europea del pedagogista).

  1. Il pedagogista rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7o livello del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche dello European qualifications frameworks da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISFOL, ai sensi della raccomandazione europea 23 aprile 2008.

Art. 10.
(Attività professionali e competenze del pedagogista).

  1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, il pedagogista svolge attività di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Compie inoltre azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti.
  2. Il pedagogista è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività pedagogiche:
   a) progetta, coordina, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona, negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;
   b) effettua la ricognizione, il coordinamento, la rilevazione, l'analisi, l'interpretazione e la valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle équipe plurispecialistiche;
   c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;
   d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;
   e) realizza e coordina interventi di orientamento pedagogico e di orientamento Pag. 114permanente nonché di consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo;
   f) coopera alla definizione delle politiche formative;
   g) offre consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio;
   h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze;
   i) coordina servizi educativi e formativi territoriali.

Art. 11.
(Formazione universitaria del pedagogista).

  1. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche, LM 93 teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. 
  2. La qualifica di pedagogista è attribuita, altresì, ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza, anche con titoli accademici diversi da quelli previsti dall'articolo 11, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, pure in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dall'articolo 11.
  3. La formazione universitaria del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze pedagogiche e delle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 10, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dall'ANVUR secondo la normativa universitaria vigente.

Art. 12.
(Esercizio dell'attività di pedagogista).

  1. La qualifica abilitante di pedagogista, di cui all'articolo 11, costituisce requisito obbligatorio per:
   a) l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro pedagogico;
   b) l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che richiedono lo svolgimento delle attività pedagogiche di cui all'articolo 10.

Art. 13.
(Adeguamento dei percorsi formativi).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie modificazioni ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle classi di laurea triennali e delle classi di laurea magistrale.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute provvedono, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi di laurea delle professioni sanitarie.

Art. 14.
(Collocazione professionale).

  1. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.Pag. 115
  2. Le professioni di educatore professionale e di pedagogista sono inserite, secondo la presente legge e in rapporto alla classificazione del QEQ, negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
  3. Ai fini di cui al comma 2, sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore professionale, di educatore professionale sanitario e di pedagogista, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri organismi autorizzati, cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, nonché le associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione secondo la legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Art. 15.
(Norme finali e transitorie).

  1. La qualifica di educatore professionale è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale, previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
   a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
   b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di 3 anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  3. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione di cui al comma 2 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. La qualifica di educatore professionale sanitario è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di educatore professionale, di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520.

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie).

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pag. 116

ALLEGATO 2

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione).

  1. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di seguito denominato «Fondo».
  2. Al Fondo affluiscono annualmente le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo affluiscono annualmente altresì una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  3. Il Fondo è ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato, tra le finalità indicate al comma 1. Con il medesimo provvedimento, tra le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, sono altresì ripartite le relative risorse.

Art. 2.
(Deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria).

  1. Per garantire maggiori coerenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento Pag. 117di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento, le imprese editrici che esercitano come unica l'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; gli enti senza fini di lucro; e, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro;
   b) mantenimento del finanziamento:
    1) delle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche, secondo la disciplina vigente;
    2) delle imprese editrici di pubblicazioni per non vedenti e ipovedenti, delle associazioni di consumatori e di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana diffusi prevalentemente all'estero;
   c) esclusione dal finanziamento degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
   d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:
    1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editoriale e di edizione della testata;
    2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
    3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;
    4) obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione dell'ottenimento del contributo;
   e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:
    1) superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;
    2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta e, per le testate on line, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
    3) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso;
    4) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
    5) previsione di limiti massimi al contributo liquidabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa nella misura massima del 50 per cento;
   f) previsione di requisiti di accesso e di regole di liquidazione dei contributi diretti quanto il più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;
   g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori Pag. 118demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di liquidare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;
   h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e indipendenti;
   i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
   l) con riferimento alla rete di vendita:
    1) accompagnamento del processo in atto di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita;
    2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale;
    3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
    4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;
   m) iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani on line nelle scuole di ogni ordine e grado mediante la previsione di agevolazioni e di accordi con gli editori;
   n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti più uniforme alla normativa generale in materia, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), Pag. 119della legge 5 agosto 1981, n. 416, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti;
   b) razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con riferimento al rapporto con i consigli regionali dell'ordine, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di trentasei consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva.

  6. I decreti legislativi di cui al comma 4 del presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti – per l'ipotesi di cui alla lettera b) – il Ministro della giustizia e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione.

Art. 3.
(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo,»;
   b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo. La seconda rata, a saldo, è liquidata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.
  3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editoriale, sono presentate, per via telematica e con firma digitale, dal 1o al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità Pag. 120pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianità di costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione al registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editoriali devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editoriali richiedenti il contributo devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
  4. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;
   b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione».

Art. 4.
(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali).

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2016, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

Art. 5.
(Norme modificative e abrogative).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati la lettera b) del comma 160 e il comma 162.
  2. All'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».