CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 febbraio 2016
588.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita possa essere curata da avvocati specialisti e che le parti entro il termine di trenta giorni possano adire il giudice e revocare il proprio consenso;.
1. 701. I Relatori.

  Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguenti:
   h-bis) all'articolo 96, terzo comma del codice di procedura civile, prevedere che nella determinazione della somma ivi prevista il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede, condanna la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate;
   h-ter) prevedere che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, condanna d'ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che tenga conto del valore della controversia, di importo determinato in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.
1. 700. I Relatori.