CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 febbraio 2016
588.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 15 FEBBRAIO 2016

ALLEGATO

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. (Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 9. Centemero.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. I titolari di cariche politiche nonché il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche politiche il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ivi inclusa la Banca d'Italia.»;

   b) all'articolo 6:
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
   f) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione o controllo, ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale.»;

   sostituire il comma 10 con il seguente:
  «10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitando il titolare della carica di cui all'articolo 2 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo Pag. 13grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.».
1. 6. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. I titolari di cariche politiche nonché il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  «Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche politiche il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ivi inclusa la Banca d'Italia.»;

   b) all'articolo 6:
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
   f) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale.»;

   sostituire il comma 10 con il seguente:
  «10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitando il titolare della carica di cui all'articolo 2 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.».
1. 7. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. I titolari di cariche politiche nonché il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti Pag. 14di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.».

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche politiche il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ivi inclusa la Banca d'Italia.».
1. 5. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, sostituire la parola: politiche con la seguente: pubbliche.
1. 4. Dadone, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

  Al comma 1, dopo la parola: politiche aggiungere le seguenti: nonché i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: sia titolare con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione siano titolari;
   all'articolo 7:
    ai commi 1 e 2, sostituire le parole:, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite, possono;
    al comma 3, sostituire la parola: soggiace con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione soggiacciono;
    al comma 4, sostituire le parole da: dubiti sino a: è tenuto con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione dubitino della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritengano comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, sono tenuti;
    al comma 6, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono tenuti;
    al comma 8, sostituire le parole da: prende una decisione sino a: il medesimo fa parte con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione prendono una decisione, adottano un atto, partecipano a una deliberazione o omettono di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale i medesimi fanno parte;
    al comma 9, dopo le parole: cariche di governo nazionali aggiungere le seguenti: e da componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
   all'articolo 8:
    al comma 1, lettera a), sostituire la parola: possieda con le seguenti: e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione possiedano;
    al comma 1, lettera b), dopo le parole: carica di governo nazionale aggiungere le seguenti: e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e sostituire le parole: ad esso con le seguenti: ad essi;
    al comma 3, dopo le parole: carica di governo nazionale aggiungere le seguenti: e ai componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
1. 1. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Pag. 15

  Al comma 1, dopo la parola: funzioni aggiungere le seguenti: e scelte.
1. 2. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
1. 3. Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il principio di cui al comma 1 si intende rispettato anche nell'ipotesi di coincidenza tra interessi pubblici e interessi privati.
1. 8. Centemero.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 18. Centemero.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: politiche con la seguente: pubbliche.
2. 5. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle Regioni aggiungere le seguenti: , a statuto ordinario e speciale,.
2. 4. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12 e 13.
2. 16. Centemero.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
2. 17. Centemero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 19. Centemero.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e quelli del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
2. 6. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 20. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   e) titolari di cariche di alta amministrazione, individuati tra i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   f) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali;
   g) nell'ambito delle Regioni, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello regionale nonché le persone che partecipano, in via elettiva Pag. 16anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni regionali;
   h) nell'ambito degli enti locali di ambito territoriale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni locali, compreso il Presidente della giunta provinciale, il Sindaco, l'assessore o il consigliere nelle province, nelle città metropolitane, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali;
   i) i componenti delle Autorità indipendenti.
2. 9. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   e) titolari di cariche di alta amministrazione, individuati tra i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   f) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, di ambito territoriale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché, per i medesimi ambiti, le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali o locali compreso il Presidente della giunta provinciale, il Sindaco, l'assessore o il consigliere nelle province, nelle città metropolitane, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali;
   g) i componenti delle Autorità indipendenti.
2. 10. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) i titolari di cariche di governo locali: il presidente delle province e i componenti delle giunte provinciali, nonché i sindaci e i componenti delle giunte comunali.

  Conseguentemente dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge, con riferimento ai sindaci dei comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.
  2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per l'adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo Pag. 17alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
2. 7. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) titolari di cariche di alta amministrazione, individuati tra i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
2. 11. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali.
2. 12. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) nell'ambito delle Regioni, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello regionale nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni regionali.
2. 13. Cecconi, Toninelli, Nuti, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) I sindaci e i componenti delle giunte dei comuni con più di 5.000 abitanti.
2. 3. Naccarato.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) nell'ambito degli enti locali di ambito territoriale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni locali, compreso il Presidente della giunta provinciale, il Sindaco, l'assessore o il consigliere nelle province, nelle città metropolitane, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali.
2. 14. Fraccaro, Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) i componenti di una autorità amministrativa indipendente.
*2. 2. Rubinato, Casellato.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) i componenti di una autorità amministrativa indipendente.
*2. 15. Nuti, Toninelli, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche politiche il Pag. 18presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia.

  Conseguentemente dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusi i componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione nei confronti dei componenti delle citate Autorità e ne sono indicate le modalità.
  2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per l'adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
2. 8. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche nei riguardi dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: sia titolare con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 siano titolari;
   all'articolo 5:
    al comma 1, alinea, al comma 3, al comma 4, dopo le parole:
di governo nazionali aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2;
    al comma 6, sostituire la parola: dichiara con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 dichiarano;
    al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo le parole: di governo nazionale aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2;
   all'articolo 6:
    al comma 1, alinea, sostituire le parole: è incompatibile con le seguenti: e le altre cariche di cui all'articolo 2 sono incompatibili;
    al comma 6, dopo le parole: di governo nazionale aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2;
    al comma 7, dopo le parole: di governo nazionale aggiungere le seguenti: ovvero un'altra delle cariche di cui all'articolo 2; Pag. 19
    al comma 8 e al comma 9, primo periodo, dopo le parole: di governo aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2;
    al comma 10, primo periodo, dopo le parole: di Governo aggiungere le seguenti: ovvero un'altra delle cariche di cui all'articolo 2;
    al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: che si trovi con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 che si trovino;
    al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: ovvero un'altra delle cariche di cui all'articolo 2;
    al comma 13, dopo le parole: di governo nazionale aggiungere le seguenti: e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2;
   all'articolo 7:
    ai commi 1 e 2, sostituire le parole:, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite, possono;
    al comma 3, sostituire la parola: soggiace con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 soggiacciono;
    al comma 4, sostituire le parole da: dubiti sino a: è tenuto con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 dubitino della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritengano comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, sono tenuti;
    al comma 6, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti;
    al comma 8, sostituire le parole da: prende una decisione sino a: il medesimo fa parte con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 prendono una decisione, adottano un atto, partecipano a una deliberazione o omettono di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale i medesimi fanno parte;
    al comma 9, dopo le parole: cariche di governo nazionali aggiungere le seguenti: e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2;
   all'articolo 8:
    al comma 1, lettera a), sostituire la parola: possieda con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 possiedano;
    al comma 1, lettera b), dopo le parole: carica di governo nazionale aggiungere le seguenti: e delle altre cariche di cui all'articolo 2 e sostituire le parole: ad esso con le seguenti: ad essi;
    al comma 3, dopo le parole: carica di governo nazionale aggiungere le seguenti: e agli altri soggetti di cui all'articolo 2;
   all'articolo 9:
    al comma 2, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e agli altri soggetti di cui all'articolo 2;
    al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dalla carica di governo aggiungere le seguenti: ovvero un'altra delle cariche di cui all'articolo 2;
    al comma 4, secondo periodo e quarto periodo, sostituire le parole: può richiedere con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 possono richiedere;
    al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il titolare della carica di governo e gli altri soggetti di cui all'articolo 2: non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione; hanno diritto di conoscere, per il tramite della Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una Pag. 20quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione; ove ritengano non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, essi possono richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2;
    al comma 7, secondo periodo, e al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: carica di governo aggiungere le seguenti: e agli altri soggetti di cui al comma 2;
    al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: proceda con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 procedano;
    al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: può con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 possono;
    al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: non opti, con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 non optino;
    al comma 10, quinto periodo, sostituire le parole: non ha proceduto con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 non hanno proceduto;
    al comma 11, sostituire le parole: e dei suoi familiari con le seguenti: e degli altri soggetti di cui all'articolo 2 e dei loro familiari;
    al comma 12, dopo le parole: della carica di governo nazionale aggiungere le seguenti: o a uno degli altri soggetti di cui al comma 2;
   all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: delle cariche di governo aggiungere le seguenti: e dagli altri soggetti di cui al comma 2.
2. 1. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 4. Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità» con le seguenti: la Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi, istituita presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 14.».

  Conseguentemente:

  1) agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15:
    sostituire, ovunque ricorra, la parola: Autorità con la seguente: Commissione;
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'Autorità con le seguenti: La Commissione.
  2) All'articolo 14:
    a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  «È istituita, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi. La Commissione è composta da cinque membri da estrarre a sorte da un elenco di almeno trenta esperti della materia indicati dalla Camera e dal Senato ogni sette anni. I componenti durano in carica due anni.»;

    b) al comma 2, sostituire le parole: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le seguenti: La Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi.;
    c) sostituire la rubrica con la seguente: «(La Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi).»;
3. 1. Costantino, Quaranta, D'Attorre, Scotto.

Pag. 21

  Al comma 2, sostituire le parole: può chiedere con la seguente: chiede.
3. 2. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «Le amministrazioni e gli enti pubblici hanno l'obbligo di corrispondere alle richieste e di collaborare con l'Autorità al fine di agevolare l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti disposti ai fini della presente legge.».
3. 3. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 19. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, per qualsiasi cittadino che sia candidato o assuma una delle cariche di cui all'articolo 1 della presente legge, sussiste condizione di conflitto di interessi nei casi di proprietà, possesso o disponibilità di partecipazioni superiori al 5 per cento del capitale sociale, escludendo coloro che risultano essere piccoli imprenditori a norma dell'articolo 2083 del codice civile, ovvero di un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, o comunque superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, di:
   a) una società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
   b) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
   c) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di contratto pubblico disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   d) una società o impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di oligopolio o monopolio;
   e) una società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

  2. Nei casi di cui al comma 1 sussiste altresì conflitto di interessi qualora la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni siano relative a:
   a) una società o impresa avente sede all'estero o appartenente a un gruppo multinazionale;
   b) una società o impresa controllata o gestita per interposta persona o attraverso società fiduciarie nonché enti di gestione finanziari, operativi e non operativi, laddove l'interposizione di persona si ha quando il soggetto controllante o gestore è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado;
   c) una società o impresa di capitale privato o misto;
   d) una società o impresa istituita, acquisita, fusa per accorpamento, con atto normativo di governo, giunta o assemblea legislativa, statale o regionale, ovvero ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle Pag. 22leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   e) una società o impresa con forma cooperativa, ovvero consortile, ivi compresa l'associazione temporanea di imprese.

  3. Sussiste condizione di conflitto di interessi per qualsiasi cittadino che sia candidato o assuma una delle cariche di cui all'articolo 1 della presente legge, che ricopra una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza in una società o impresa di capitale pubblico ovvero in una o più delle società o imprese indicate ai commi 1 e 2.
4. 18. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Ogni persona incaricata di una funzione pubblica deve agire esclusivamente nel pubblico interesse e ha il dovere di evitare di porsi in una situazione di conflitto di interessi o di rimediarvi immediatamente nel caso in cui sopraggiunga. Deve altresì astenersi dall'assumere obblighi di natura economica o di altro tipo nei confronti di soggetti che potrebbero influenzarla nello svolgimento del proprio ufficio.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini della presente legge sussiste altresì conflitto di interessi in ogni situazione di interferenza tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati di natura tale da poter influenzare l'esercizio indipendente, imparziale e obiettivo di una funzione pubblica.
  1-ter. Si trova inoltre in una situazione di conflitto di interessi il titolare di una carica di governo qualora:
   a) il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta;
   b) sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta;
   c) il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura ai sensi della lettera b) di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

  1-quater. Ai fini della presente legge e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, i titolari di una carica di governo sono tenuti a integrare gli obblighi di pubblicità previsti dalla legislazione vigente comunicando ogni interesse privato che può interferire con la carica che sono chiamati a svolgere. Sono altresì tenuti ad adoperarsi per risolvere ogni conflitto in modo da tutelare l'interesse pubblico. 
4. 6. Rubinato, Casellato.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche indicate all'articolo 2 è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.
4. 16. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: il titolare di una carica di governo con le seguenti: uno dei soggetti di cui all'articolo 2.

Pag. 23

  Conseguentemente, agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire ovunque ricorrano le parole: di governo nazionali con la seguente: politiche;
   b) sostituire ovunque ricorrano le parole: di governo nazionale con la seguente: politica.
4. 5. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con le seguenti: politica, di cui all'articolo 2 comma 1.
4. 7. Naccarato.

  Al comma 1, sostituire le parole: di governo con la seguente: pubblica.
4. 14. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

  Al comma 1, sostituire le parole: titolare di un interesse economico privato con le seguenti: titolare, in via diretta o indiretta, di un interesse economico,.
4. 9. Catalano.

  Al comma 1, sopprimere la parola: economico.
4. 15. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, sostituire la parola: economico con la seguente: rilevante.
4. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, dopo le parole: interesse economico privato, aggiungere le seguenti: diretto o indiretto.
4. 4. Costantino, Civati, Quaranta, D'attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: condizionare con le seguenti: concretamente condizionare.
4. 20. Centemero.

  Al comma 1, sostituire la parola: condizionare con le seguenti: poter condizionare.
4. 2. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sostituire la parola: condizionare con le seguenti: concretamente alterare.
4. 21. Centemero.

  Al comma 1, dopo le parole: o da alterare aggiungere le seguenti: il principio di imparzialità o.
4. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sussiste altresì conflitto di interessi nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tale da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.
4. 17. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Pag. 24

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Coloro che sono titolari di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza non possono assumere le cariche politiche di cui all'articolo 2, lettera a) e lettera b), salvo la previa applicazione di una delle misure di cui al successivo articolo 9.
4. 8. Giorgis, Lauricella, Lattuca.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 costituiscono principio fondamentale della materia vincolante per le Regioni, a statuto ordinario e speciale, e per le Province autonome.».
4. 13. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 47. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 2, il titolare della stessa dichiara all'Autorità:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
   b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura anche se gratuita anche in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;
   e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

  2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 2, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'Autorità una dichiarazione in cui sono indicati:
   a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
   b) la titolarità di imprese individuali;
   c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;
   d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
   e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
   f) i trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano;
   g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o attività di qualunque natura;
   h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

  3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.
  4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della Pag. 25dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere all'Autorità una copia della dichiarazione stessa.
  5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi del successivo articolo 12.
  6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi del successivo articolo 12.
  7. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'Autorità entro i medesimi termini ivi previsti, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
  8. L'Autorità accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti dal presente articolo, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.
  9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
5. 31. Fraccaro, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche se cessate nei precedenti dodici mesi.
5. 3. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: trasmettono aggiungere le seguenti: all'Autorità.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettere c) e d), dopo la parola: comunicano aggiungere le seguenti: all'Autorità;
   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dell'incarico pubblico con le seguenti: della carica di governo;
   al comma 6, sostituire le parole: un elenco dei beni mobili o immobili con le seguenti: l'elenco dei beni di cui al comma 1, lettera b);
   al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: necessari con le seguenti: della completezza e veridicità delle dichiarazioni.
5. 10. Famiglietti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nonché tutti i dati relativi ai beni aggiungere le seguenti: immobili e mobili iscritti in pubblici registri.

  Conseguentemente, sostituire ovunque ricorra la parola beni con le seguenti beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri.
5. 9. Gasparini.

Pag. 26

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di cui siano titolari aggiungere le seguenti: in Italia o all'estero.
5. 1. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o siano stati titolari nei sei mesi precedenti.
*5. 7. Parisi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o siano stati titolari nei sei mesi precedenti.
*5. 46. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche per interposta persona.
5. 48. Centemero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 49. Centemero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*5. 6. Parisi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*5. 12. Gasparini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*5. 59. Centemero.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: la possibile esistenza di un'interferenza con le seguenti: qualunque interferenza.
5. 23. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: la possibile esistenza con le seguenti: la concreta esistenza.
5. 51. Centemero.

  Al comma 1, lettera d), le parole: la possibile esistenza sono sostituite dalle seguenti: l'esistenza.
5. 50. Centemero.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato con le seguenti: tra un interesse pubblico e un interesse privato del dichiarante o dei soggetti di cui al comma 5 primo periodo.
5. 39. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e un interesse pubblico o privato con le seguenti: e un interesse privato.
5. 58. Centemero.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: pubblico o.
5. 11. Ferrari.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:, anche in assenza di uno specifico vantaggio economicamente rilevante.
5. 52. Centemero.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: economicamente rilevante.
5. 24. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Pag. 27

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'accertamento dell'interposizione di persona di cui alla presente legge, si considerano gli atti effettuati dal titolare della carica a titolo gratuito o oneroso nei tre anni precedenti l'assunzione della carica medesima, salvo prova contraria.
5. 8. Ferrari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La trasmissione all'Autorità della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 è condizione necessaria per il proseguimento dell'esercizio della carica da parte del titolare. La mancata trasmissione nei termini comporta per il titolare l'obbligo di astensione dall'esercizio della carica.
5. 25. Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 3, sostituire la parola: realizzazione con la seguente: verificazione.
5. 54. Centemero.

  Sopprimere il comma 4.
5. 53. Centemero.

  Al comma 4, sostituire le parole: salvo che i predetti beni siano stati conferiti a una gestione fiduciaria a norma della con le seguenti: salvo l'avvenuto ricorso alla gestione fiduciaria.
5. 13. Famiglietti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I soggetti di cui all'articolo 2 e gli altri soggetti di cui al comma 5 trasmettono all'Autorità, relativamente ai tre anni successivi alla cessazione dalla carica, le dichiarazioni di cui al comma 1.
5. 30. Fraccaro, Dadone, Cecconi, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere il comma 5.
5. 45. Centemero.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e dai parenti e affini fino alla fine del periodo.
5. 55. Centemero.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e affini.
5. 14. Gasparini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro il secondo grado, con le seguenti: entro il terzo grado.
5. 2. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*5. 15. Gasparini.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*5. 26. Fraccaro, Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*5. 44. Centemero.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: è tenuto a dichiarare all'Autorità, in forma riservata, tutti gli elementi a Pag. 28sua conoscenza utili all'individuazione dei beni e attività di cui ai commi 1 e 2, con le seguenti: ne dà comunicazione all'Autorità.
5. 5. Parisi.

  Sopprimere il comma 6.
5. 56. Centemero.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
  6-ter. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in attuazione della presente legge deve essere motivato.
  6-quater. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
5. 38. Nuti, Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In ogni momento del procedimento, l'Autorità può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.
5. 37. Nuti, Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
  7. L'Autorità accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti interessati. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni e della documentazione richieste entro i termini previsti dal presente articolo, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.
  8. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
  9. L'Autorità dispone che la notizia delle misure adottate ai sensi del comma 8 sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
5. 32. Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: anche avvalendosi fino alla fine del periodo.
5. 43. Centemero.

Pag. 29

  Al comma 7, sopprimere le parole da:, ove occorra fino a: finanza.
5. 27. Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, sulla base e nei limiti di una convenzione conclusa con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
5. 16. Ferrari.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'Autorità può, entro lo stesso termine, richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, anche convocandolo personalmente.
5. 40. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e in ogni caso il titolare della carica di governo nazionale.
5. 19. Famiglietti.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: all'integrazione delle dichiarazioni con le seguenti: all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni.
5. 41. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
5. 17. Gasparini.

  Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole da:, servendosi fino alla fine della lettera.
5. 28. Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e delle altre Forze di polizia dello Stato.
5. 18. Ferrari.

  Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) salvo che il fatto costituisca reato, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.
5. 33. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: da euro 5.000 ad euro 35.000 con le seguenti: da euro 20.000 ad euro 140.000.
5. 4. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole:, ove ne sussistano gli estremi,.
5. 29. Nuti, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 8.
5. 57. Centemero.

  Al comma 8, sostituire le parole: la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese con le seguenti: l'esistenza di violazioni degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo.
5. 42. Mazziotti Di Celso.

Pag. 30

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I titolari delle cariche di Governo non possono, nei due anni successivi alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.
  8-ter. L'accertamento della violazione del comma 8-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.
5. 22. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.
  8-ter. L'accertamento della violazione del comma 8-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.
5. 21. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per i titolari di cariche di governo statali, l'Autorità dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere che provvedono ad informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, adottata nel rispetto rigoroso delle procedure e delle competenze degli organi competenti alla nomina.
5. 35. Cecconi, Fraccaro, Dadone, Nuti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le dichiarazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
5. 34. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, adottata nel rigoroso rispetto delle procedure e degli organi competenti alle rispettive nomine dei titolari.
5. 36. Nuti, Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Pag. 31

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'Autorità provvede inoltre a garantire adeguata pubblicità alle dichiarazioni di cui ai precedenti commi.
5. 20. Giorgis, Lauricella, Lattuca.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

  1. L'Autorità è informata delle proposte di nomina sottoposte dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
  2. Prima dell'espressione del parere parlamentare di cui all'articolo 2 della legge n. 14 del 1978, l'Autorità può segnalare alle competenti Commissioni parlamentari i profili di conflitto di interesse in cui verserebbe il candidato se nominato.
5. 01. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 33. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Incompatibilità generali).

  1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione – limitatamente alle cariche di governo statali – delle cariche di deputato e di senatore;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;
   e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato;
   f) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione o controllo, ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale.

  2. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitando il titolare della carica di cui all'articolo Pag. 322 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.
  3. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
  4. Il titolare di una delle cariche di governo indicate dalla presente legge, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
  5. I titolari delle cariche di governo iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.
  6. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
  7. L'incompatibilità di cui al comma 5 per i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve intendersi riferita all'attività professionale svolta ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da parte della medesima Autorità.
  8. I dipendenti pubblici e privati che assumono una delle cariche di governo indicate dalla presente legge sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e progressione di carriera.
  9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.
6. 20. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, non ricoperto fino alla fine della lettera.
6. 17. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
6. 32. Centemero.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: attività imprenditoriali aggiungere le seguenti: in materie connesse con la carica di governo.
6. 6. Parisi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie con le seguenti: in settori connessi con la carica ricoperta.
6. 31. Centemero.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in settori connessi con la carica ricoperta.
6. 30. Centemero.

Pag. 33

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: funzione comunque denominata aggiungere le seguenti: ovvero l'esercizio di compiti di gestione.
6. 9. Ferrari.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: in fondazioni o.
6. 5. Parisi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: ad eccezione fino alla fine della lettera.
6. 18. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
  e-bis) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione o controllo, ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:
  «10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitando il titolare della carica di cui all'articolo 2 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.».
6. 21. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
6. 23. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Sopprimere il comma 3.
6. 43. Centemero.

  Al comma 3, sopprimere la parola: individuale.
6. 26. Mazziotti Di Celso.

  Sopprimere il comma 4.
6. 35. Centemero.

  Sopprimere il comma 5.
*6. 27. Mazziotti Di Celso.

Pag. 34

  Sopprimere il comma 5.
*6. 10. Ferrari.

  Sopprimere il comma 6.
6. 7. Parisi.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica:
   a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);
   b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica;
   c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
   d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.
6. 3. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Scotto.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. I titolari delle cariche di cui all'articolo 2, i componenti degli organi di vertice, i titolari di incarichi apicali comunque denominati e i dirigenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nei tre anni successivi alla cessazione della carica, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o vigilati o con società controllate da questi ultimi, nonché con i soggetti operanti in ambiti relativi alla carica rivestita. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. 24. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. I titolari delle cariche di cui all'articolo 2, i componenti degli organi di vertice, i titolari di incarichi apicali comunque denominati e i dirigenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nei due anni successivi alla cessazione della carica, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o vigilati o con società controllate da questi ultimi, nonché con i soggetti operanti in ambiti relativi alla carica rivestita. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. 25. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. I titolari delle cariche di governo nazionale non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso enti di diritto pubblico, anche economici, nonché società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
6. 44. Centemero.

Pag. 35

  Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: nell'anno successivo con le seguenti: nei due anni successivi;
   b) sopprimere le seguenti parole:, se non previa autorizzazione della Autorità.
6. 4. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 6, sostituire le parole: nell'anno successivo con le seguenti: nei due anni successivi.
6. 11. Naccarato.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il proseguimento della propria attività da parte di iscritti in albi o elenchi professionali dopo la cessazione dell'incarico pubblico non necessita dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
6. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Sopprimere il comma 8.
*6. 34. Centemero.

  Sopprimere il comma 8.
*6. 8. Parisi.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì sospesi per lo stesso tempo gli obblighi di natura previdenziale.
6. 28. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 9, sostituire le parole: in atto regolamentare o siano con le seguenti: atti regolamentari o determinati o determinabili in base a criteri che siano.
6. 29. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: Restano impregiudicati i diritti al compenso spettanti a eventuali soci o associati al titolare di una delle cariche di governo nazionale, per l'attività prestata congiuntamente al titolare stesso, precedentemente all'assunzione della carica.
6. 2. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 9, sostituire le parole: la violazione del presente comma comporta l'applicazione della con le seguenti: Il rispetto della presente disposizione è verificato dall'Autorità attraverso i mezzi e il personale, anche di altre amministrazioni, di cui può avvalersi per legge. Qualora l'autorità accerti una violazione, essa irroga la.
6. 45. Catalano.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: La violazione del presente comma comporta l'applicazione della con le seguenti: In caso di accertamento della violazione di quanto previsto al precedente periodo, l'Autorità applica la.
6. 12. Famiglietti.

  Al comma 9, sostituire le parole: vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati con le seguenti: profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.
6. 46. Catalano.

Pag. 36

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: al doppio del vantaggio economico con le seguenti: al doppio dell'effettivo vantaggio economico.
6. 37. Centemero.

  Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
6. 42. Centemero.

  Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: Avverso tale comunicazione, al fine della verifica della situazione di incompatibilità comunicata, l'interessato, nei trenta giorni successivi la ricezione della comunicazione, può rivolgersi all'autorità giudiziaria amministrativa competente, anche in via d'urgenza.
6. 38. Centemero.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. L'opzione per la posizione incompatibile equivale alla presentazione delle dimissioni da parte del titolare della carica di Governo.

  Conseguentemente, al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, dopo la parola: informa aggiungere la seguente: immediatamente;
   2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro tre giorni dalla scadenza del termine;
   3) al terzo periodo, sostituire le parole da: gli atti compiuti fino alla fine del comma con le seguenti: si applica il comma 10-bis.
6. 13. Famiglietti.

  Sopprimere il comma 11.
6. 41. Centemero.

  Al comma 11, prima delle parole: Della comunicazione dell'invito a optare, inserire le seguenti: In difetto di declaratoria di illegittimità,.
6. 39. Centemero.

  Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
6. 40. Centemero.

  Sostituire il comma 12 con il seguente: Il mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10, entro il termine prescritto, equivale alla presentazione delle dimissioni da parte del titolare della carica di Governo.
6. 14. Gasparini.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il periodo seguente: A decorrere dal giorno successivo alla data di prescrizione del medesimo termine, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 13.
6. 19. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni.

  Al comma 13, sopprimere il terzo periodo.
6. 15. Ferrari.

  Al comma 13, sostituire le parole: A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli con le seguenti: A decorrere dalla data di pubblicazione, il titolare della carica di governo decade dalla carica medesima e gli atti eventualmente compiuti sono nulli.
6. 16. Giorgis, Lauricella, Lattuca.

Pag. 37

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 27. Centemero.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. I titolari delle cariche indicate all'articolo 2 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. A tal fine, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  02. L'autorità, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione la medesima autorità verifica e controlla l'azione del titolare delle cariche di governo.
  03. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2, o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'Autorità applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 1.500.000 euro. Lo stesso organo dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
7. 17. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.
7. 20. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con Pag. 38loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.
7. 22. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.
7. 21. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, prende decisioni o partecipa a deliberazioni che, con riferimento ad uno specifico atto, sono tali da incidere sulla situazione patrimoniale dello stesso con vantaggio economico rilevante e ingiusto, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2, con le seguenti: di cui al comma 1.
7. 33. Centemero.

  Al comma 1, dopo le parole: governo nazionale, inserire le seguenti: o un membro del Parlamento, esaminata la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, n. 1) della legge 5 luglio 1982, n. 441,.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nell'articolo 7, dopo le parole: governo nazionale, inserire le seguenti: o un membro del Parlamento.
7. 6. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 1, sostituire le parole: può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, con le seguenti: può prendere decisioni o partecipare a deliberazioni, con riferimento ad uno specifico atto, che, pur destinato alla generalità o a intere categorie di soggetti, è tale da produrre, e sopprimere le parole: fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 9.
7. 31. Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole: può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che con le seguenti: può prendere decisioni o partecipare a deliberazioni che, con riferimento ad uno specifico atto,.
7. 28. Centemero.

  Al comma 1, dopo le parole: adottare atti o partecipare a deliberazioni aggiungere le seguenti: influenzate da interessi diversi dai fini per i quali i poteri sono stati a questo attribuiti o.
7. 39. Catalano.

Pag. 39

  Al comma 1, dopo le parole: sono tali da aggiungere la seguente: poter.
7. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere le parole: fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 9.
7. 29. Centemero.

  Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: in ogni caso.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 9.
7. 9. Gasparini.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le parole: ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte.
7. 8. Parisi.

  Sopprimere il comma 2.
7. 30. Centemero.

  Al comma 2, dopo le parole: tali da inserire la parola: poter.
7. 2. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Dell'eventuale astensione in Consiglio dei ministri del titolare di una carica di Governo nazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a) è sempre data notizia nel comunicato del Consiglio medesimo.».
7. 11. Lattuca, Lauricella, Giorgis.

  Sopprimere il comma 4.
7. 34. Centemero.

  Sopprimere il comma 5.
7. 35. Centemero.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sette giorni;
   b) sopprimere le parole:, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione.
7. 5. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 5, sopprimere le parole:, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione.

  Conseguentemente, sostituire le parole: In pendenza del termine per la decisione con le seguenti: In attesa della decisione.
7. 12. Lauricella, Lattuca, Giorgis.

  Sopprimere il comma 7.
*7. 18. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni.

  Sopprimere il comma 7.
*7. 37. Centemero.

Pag. 40

  Sopprimere il comma 8.
7. 38. Centemero.

  Al comma 8, sopprimere le parole: ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte.
7. 32. Centemero.

  Al comma 8, dopo le parole: vantaggio patrimoniale aggiungere la seguente: complessivo.
7. 24. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il medesimo titolare di una carica di Governo nazionale decade dalla carica.
7. 7. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.
  8-ter. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.
7. 23. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 9.
*7. 25. Mazziotti Di Celso.

  Sopprimere il comma 9.
*7. 13. Gasparini.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  Gli atti alla cui adozione hanno partecipato titolari di cariche di governo nazionali in situazione di conflitto di interesse in violazione del dovere di astensione sono annullabili su richiesta dell'Autorità o di altri partecipanti alla formazione dell'atto, o revocabili in autotutela.
7. 26. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 9, sostituire le parole: I voti espressi con le seguenti: In tali casi i voti espressi.
7. 15. Gasparini.

  Al comma 9, sopprimere le parole da:; gli atti fino alla fine del medesimo comma.
7. 19. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni.

  Al comma 9, sostituire le parole: gli atti con le seguenti: i provvedimenti.
7. 16. Ferrari.

Pag. 41

  Al comma 9, dopo la parola atti aggiungere la seguente: amministrativi.
7. 14. Lattuca, Lauricella, Giorgis.

  Al comma 9, sopprimere le parole: o revocabili.
7. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in assenza del conseguimento di un vantaggio economicamente rilevante.
7. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 10. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).

  1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, l'Autorità accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguata la previsione dell'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7, dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi di cui al presente articolo.
  2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, tale da richiedere che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi di cui al presente articolo è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e del risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in regime di concessione o di autorizzazione, della pubblicità, a meno che l'Autorità non accerti, con provvedimento motivato, sentite eventualmente le competenti autorità di settore, la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore.
  3. Ai fini della presente legge, si considerano rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate in mercati regolamentati, o all'8 per cento negli altri casi.
  4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione dell'obbligo di astensione, l'Autorità, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un trust cieco come disciplinato dall'articolo 9.
  5. In ogni caso, il titolare di una carica di Governo può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento in un trust cieco ai sensi dell'articolo 9 attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte dell'Autorità. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato da parte dell'Autorità stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o a particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio Pag. 42non alienata allo scadere del termine di cui al primo e al secondo periodo, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco istituito ai sensi dell'articolo 9.
  6. Il ricavato dall'eventuale alienazione può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco istituito ai sensi dell'articolo 9.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.
(Costituzione del trust cieco).

  1. La costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dall'Autorità in base all'articolo 8, avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera prescelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
  2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.
  3. Il trust istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.
  4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il trust può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura che l'Autorità ritiene adeguata a prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono essere informati soltanto del valore complessivo del patrimonio trasformato.
  5. In ogni caso, il trust, per ottenere l'approvazione dell'Autorità, deve conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. L'atto con cui il titolare di una carica di governo costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con l'Autorità stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il trust è stato istituito;
   b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee, essenziale per la qualificazione come trust cieco ai sensi del comma 4 del presente articolo;
   c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità;
   d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, anche nella persona stessa del disponente;
   e) indicare nell'Autorità il guardiano eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del guardiano, fuori dei casi di dolo o colpa grave;
   f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione dell'Autorità e idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

  7. Il trustee del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
   b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;Pag. 43
   c) avere come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee e possedere una consolidata esperienza in materia di trust;
   d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
   e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale possedute da soggetti che le detengono per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
   f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente o un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
   g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori o soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano o siano state nei cinque anni precedenti in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del trust;
   i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   m) non avere e non aver avuto nei cinque anni precedenti rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano o siano state nei cinque anni precedenti debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari;
   p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee, che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;
   q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

Pag. 44

  8. Sul trustee gravano gli obblighi di:
   a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dall'Autorità come adeguata al fine di assicurare la cecità del trust;
   b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel trust cieco e, in particolare, non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;
   c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze;
   d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di trustee. Determinano conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui egli è trustee;
   e) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;
   f) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;
   g) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel trust cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo del valore complessivo dei beni conferiti nel trust cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del trust cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 10 gennaio di ogni anno;
   i) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini indicati dalla stessa.

  9. Il trustee ha facoltà di:
   a) chiedere istruzioni, direttive o pareri all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
   b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato all'Autorità, al disponente e ai beneficiari. Entro trenta giorni dal ricevimento del preavviso, il disponente individua un nuovo trustee, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Ove il disponente non provveda, l'Autorità procede d'ufficio. Il trustee dimissionario esercita comunque le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo trustee.

  10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.
  11. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle prescrizioni volte a tutelare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
8. 1. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Scotto.

Pag. 45

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione di tale divieto sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
8. 6. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione di tale divieto sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
8. 7. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, l'Autorità procede a norma del presente articolo quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato connesso con la carica ricoperta, si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
8. 14. Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche per interposta persona o tramite società fiduciarie.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: anche per interposta persona.
8. 13. Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche per interposta persona o tramite società fiduciarie.
8. 12. Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale.
8. 16. Centemero.

  Al comma 1, lettera a), le parole: e dell'editoria di rilevanza nazionale sono soppresse.
8. 3. Parisi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.
*8. 2. Parisi.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.
*8. 15. Centemero.

Pag. 46

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tali da condizionare con le seguenti: tali da concretamente alterare.
8. 17. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), le parole: tali da condizionare sono sostituite dalle seguenti: tali da concretamente condizionare.
8. 18. Centemero.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
  Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurino al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
8. 8. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 40 per cento.
8. 11. Centemero.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'entità della partecipazione, la natura dell'attività svolta e il ruolo del dichiarante siano tali da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche o da poter alterare le regole di mercato e della libera concorrenza, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 9.
8. 9. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: assentite dall'interessato con le seguenti: sentito l'interessato.
8. 5. Famiglietti.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 13. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo stesso modo procede nei casi di cui all'articolo 6, comma 3.
9. 5. Ferrari.

  Al comma 2, sostituire le parole: sentiti gli interessati con le seguenti: sentito il soggetto interessato.
9. 7. Famiglietti.

  Al comma 2, sostituire le parole: sentiti gli interessati con le seguenti: con l'assenso degli interessati.
9. 14. Centemero.

  Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
*9. 15. Centemero.

  Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
*9. 4. Parisi.

Pag. 47

  Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il mandato al gestore può comprendere, con l'assenso degli interessati, il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione.
9. 16. Centemero.

  Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

  Conseguentemente:
   1) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non può richiedere con le seguenti: può richiedere;
   2) sopprimere il comma 8.
9. 17. Centemero.

  Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

  Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non può richiedere con le seguenti: può richiedere.
9. 18. Centemero.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il titolare della carica di governo:
   a) può richiedere, tramite l'Autorità, informazioni concernenti l'attività di gestione;
   b) ha diritto di conoscere, per il tramite dell'autorità, ogni 60 giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato;
   c) ha diritto di ricevere, ogni trimestre, su richiesta, una quota del rendimento di gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione;
   d) ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità che vi provvede nei modi previsti dal comma 2.
9. 2. Parisi.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: carica di governo, aggiungere le seguenti:, tramite l'Autorità,.
9. 8. Ferrari.

  Sopprimere il comma 8.
9. 22. Centemero.

  Al comma 9, le parole: dei principi e dei criteri stabiliti sono sostituite dalle seguenti: di quanto stabilito.
9. 9. Ferrari.

  Sopprimere il comma 10.
*9. 19. Centemero.

  Sopprimere il comma 10.
*9. 1. Parisi.

  Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: può conferire con la seguente: conferisce.

  Conseguentemente, al medesimo comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Si applica l'articolo 6, comma 13.
9. 10. Famiglietti.

  Sopprimere il comma 11.
9. 3. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Pag. 48

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. L'Autorità cura la redazione e l'aggiornamento, con cadenza almeno biennale, di un elenco di gestori ai fini di cui al comma 2, e stabilisce i criteri di calcolo dei minimali e dei massimali delle tariffe da applicarsi come corrispettivo del contratto di gestione fiduciaria.
9. 11. Famiglietti.

  Sopprimere i commi 12 e 13.
9. 12. Mazziotti Di Celso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14. L'interessato, entro trenta giorni dall'adozione delle misure da parte dell'Autorità, può sempre proporre impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria amministrativa competente.
9. 21. Centemero.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Centemero.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 5. Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
11. 1. Schullian, Plangger, Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, dopo le parole: ai princìpi aggiungere la seguente: fondamentali.
11. 2. Schullian, Plangger, Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 2, sostituire le parole: si applica la presente legge con le seguenti: ai titolari di cariche di governo regionali si applicano le disposizioni del presente capo.
11. 4. Ferrari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Restano comunque salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
11. 3. Schullian, Plangger, Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 23. Centemero.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 12.
(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità).

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente: «Art. 2-bis. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:
   a) la qualità di rappresentante legale, amministratore o dirigente di imprese costituite Pag. 49in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:
    1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;
    2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;
   b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera a);
   c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera a), per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

  2. Ai sensi del comma 1, lettera b), si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.
  3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.
  4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.
  5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:
   a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;
   b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;
   c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;
   d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

  6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti Pag. 50giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.
  7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.
  8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8».

Art. 12-bis.
(Abrogazione).

  1. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
12. 1. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. L'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 7. – 1. Non sono eleggibili:
   a) i presidenti delle regioni e delle province autonome e gli assessori regionali;
   b) i presidenti e gli assessori delle province;
   c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;
   d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;
   e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;
   f) i responsabili degli uffici territoriali, ivi comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;
   g) i prefetti e i viceprefetti;
   h) gli ufficiali generali e gli ammiragli delle Forze armate dello Stato;
   i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;
   l) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.

  2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
  3. Le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di scadenza Pag. 51del quinquennio di durata della Camera dei deputati, salvo quanto previsto alle lettere f) e i) del comma 1.
  4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
  5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11».

  1-bis. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se hanno svolto le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.
  2. I soggetti di cui al comma 1 non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa non retribuita.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di ventiquattro mesi, né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa.
  4. I soggetti di cui al precedente comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti non possono esercitare, dopo la cessazione dal mandato elettivo, le loro funzioni né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa, per un periodo di cinque anni».

  1-ter. Dopo l'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
  «Art. 8-bis. – 1. I direttori e i vice direttori di testate giornalistiche nazionali, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se abbiano esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura».

  1-quater. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «, eccettuati gli onorari,» sono soppresse.
  1-quinquies. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ricoprano una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che abbia un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, ovvero superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, qualora si tratti di:
   a) società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
   b) società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;Pag. 52
   c) società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

  2. Non sono eleggibili coloro che detengono il controllo, anche in forma indiretta o per interposta persona, di società o imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  3. Ai fini di cui al comma 2, si ha interposizione di persona quando si trovi nelle condizioni indicate il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado.
12. 11. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ricoprano una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che abbia un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, ovvero superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, qualora si tratti di:
   a) società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
   b) società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
   c) società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

  2. Non sono eleggibili coloro che detengono il controllo, anche in forma indiretta o per interposta persona, di società o imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  3. Ai fini di cui al comma 2, si ha interposizione di persona quando si trovi nelle condizioni indicate il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado».
12. 8. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per qualsiasi cittadino che sia titolare di una delle cariche elettive di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sussiste condizione di conflitto di interessi nei casi di proprietà, possesso o disponibilità di partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, ovvero di un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, o comunque superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, di:
   a) una società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
   b) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali Pag. 53ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
   c) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di contratto pubblico disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   d) una società o impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di oligopolio o monopolio;
   e) una società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la difesa, le comunicazioni di rilevanza nazionale, l'informazione, l'energia, le infrastrutture e le opere pubbliche, i trasporti.
12. 9. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1-bis. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se hanno svolto le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.
  2. I soggetti di cui al comma 1 non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa non retribuita.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di ventiquattro mesi, né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa.
  4. I soggetti di cui al precedente comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti non possono esercitare, dopo la cessazione dal mandato elettivo, le loro funzioni né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa, per un periodo di cinque anni».
12. 10. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al numero 1, le parole: «contratti di opere» sono sostitute dalle seguenti: «contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».
12. 21. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato di notevole entità economica con le seguenti: un'attività di cui al numero precedente.
12. 22. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), lettera d), sopprimere le parole:, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette.
*12. 2. Parisi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), lettera d), sopprimere le parole:, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette.
*12. 24. Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità e il controllo risultano essere il coniuge, i parenti e gli affini entro Pag. 54il secondo grado ovvero persone conviventi non a scopo di lavoro domestico dei soggetti di cui al comma 1.
12. 12. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nei casi di cui al comma 1 sussiste altresì conflitto di interessi qualora la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni siano relative a:
   a) una società o impresa avente sede all'estero o appartenente a un gruppo multinazionale;
   b) una società o impresa controllata o gestita per interposta persona o attraverso società fiduciarie nonché enti di gestione finanziari, operativi e non operativi, laddove l'interposizione di persona si ha quando il soggetto controllante o gestore è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado;
   c) una società o impresa di capitale privato o misto;
   d) una società o impresa istituita, acquisita, fusa per accorpamento, con atto normativo di governo, giunta o assemblea legislativa, statale o regionale, ovvero ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   e) una società o impresa con forma cooperativa, ovvero consortile, ivi compresa l'associazione temporanea di imprese, così come regolata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
12. 14. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, non sono eleggibili alle cariche di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che, nei trecento giorni precedenti l'accettazione di candidatura, risultino essere in una o più condizioni di cui ai commi 1 e 2.
  2-bis. In caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le condizioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 6 siano state rimosse entro il trentesimo giorno precedente l'accettazione della candidatura.

  Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le parole: Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2.
12. 13. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.
12. 3. Parisi.

  Al comma 3, dopo le parole: è vietata la cessione al coniuge aggiungere le seguenti: non legalmente separato.
12. 5. Famiglietti.

  Al comma 3, sostituire le parole: entro il secondo grado, con le seguenti: entro il terzo grado.
12. 4. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Pag. 55

  Al comma 3, dopo la parola: grado aggiungere le seguenti: o alla persona convivente a scopo non di lavoro domestico.
12. 6. Gasparini.

  Al comma 4, sostituire le parole:; nel caso in cui l'Autorità fino a:, in caso di elezione, con le seguenti: In caso di elezione l'Autorità trasmette una propria relazione.
12. 7. Ferrari.

  Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  5. In concomitanza con l'accettazione della candidatura a deputato, senatore o parlamentare europeo, il candidato è tenuto a trasmettere alla Camera di competenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una dichiarazione personale nella quale indica le eventuali situazioni di conflitto di interessi indicate per le cariche di governo nelle quali si trovi ai sensi degli articoli 4 e 8 della presente legge. La dichiarazione personale di cui al precedente periodo è condizione necessaria per la validità della candidatura. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al primo periodo è causa di ineleggibilità. Qualora la competente Giunta delle elezioni accerti che la dichiarazione personale di cui al primo periodo è incompleta o contiene false dichiarazioni, ne dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che applica al membro del Parlamento una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a tre volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data dell'accertamento. Qualora l'accertamento di cui al precedente periodo sopravvenga dopo la convalida dell'elezione o la dichiarazione della compatibilità della carica, la Giunta delle elezioni riapre la procedura di verifica della validità dell'elezione o di valutazione della causa di incompatibilità.
  6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet le dichiarazioni personali rese dagli eletti all'atto dell'accettazione della candidatura.
  7. Ciascuna Camera verifica, entro centottanta giorni dal suo insediamento, i titoli di ammissione dei propri componenti nonché le eventuali situazioni di conflitto di interessi previste dalla legge.
  8. Quando la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità previste dalla legge è accertata, il membro del Parlamento decade dalla carica alla proclamazione del risultato della deliberazione della Camera competente.
  9. Quando la sussistenza di una o più situazioni di incompatibilità previste dalla legge è accertata dalla Camera competente, il membro del Parlamento, entro i trenta giorni successivi, deve comunicare al Presidente della Camera di appartenenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la modalità con cui intende rimuovere le cause di incompatibilità.
  10. Il membro del Parlamento dichiarato incompatibile ha l'obbligo di rimuovere le cause di incompatibilità entro trecento giorni dalla data della decisione della Camera di appartenenza. Decorso tale termine, decade dal mandato parlamentare. La decadenza è comunicata alla Camera competente dal suo Presidente.
  11. Si intende idonea la scelta ricompresa esclusivamente in uno dei seguenti casi:
   a) il membro del Parlamento rinunzia all'incarico elettivo;
   b) il membro del Parlamento si dimette dalla carica che determina conflitto d'interessi;
   c) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con lo stesso o con altri membri del Parlamento;Pag. 56
   d) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone che non siano il coniuge, il convivente di fatto, i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secondo grado dello stesso o di altri membri del Parlamento.

  12. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con autonoma valutazione sulla base della documentazione trasmessa dalla Camera competente, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) al membro del Parlamento dichiarato ineleggibile, una sanzione di importo pari a quattro volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della dichiarazione;
   b) al membro del Parlamento che, dopo la dichiarazione di incompatibilità, ometta di rimuovere le cause di incompatibilità nel termine prescritto dal comma 9, una sanzione di importo pari a otto volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della decadenza.

  13. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al partito o movimento politico nelle cui liste o sotto il cui contrassegno è stato eletto il membro del Parlamento di cui al comma 11, lettere a) e b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione irrogata al medesimo membro del Parlamento. Il provvedimento è comunicato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che vi dà esecuzione mediante corrispondente decurtazione delle somme spettanti al partito o movimento politico ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
12. 19. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente: «Art. 8. – 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore.
  2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta».
  6. Sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi determinati ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.
  7. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili inoltre con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle amministrazioni regionali o locali;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata Pag. 57o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico.».
12. 15. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili inoltre con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle amministrazioni regionali o locali;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico.
12. 18. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente: «Art. 8. – 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore.
  2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta».
12. 16. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1953, n. 60, sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi determinati per le cariche di governo nazionale ai sensi degli articoli 4 e 8 della presente legge.
12. 17. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Alla rubrica dell'articolo 12 dopo la parola: ineleggibilità sono aggiunte le seguenti parole: e incompatibilità.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo III dopo la parola: ineleggibilità sono aggiunte le seguenti parole: e incompatibilità.
12. 20. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari).

  1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

  «Art. 1. – L'esercizio del mandato parlamentare non è compatibile con lo Pag. 58svolgimento di cariche o uffici di qualsiasi specie per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato.
  2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le cariche e gli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto.
  3. Sono altresì escluse dal divieto le nomine compiute dal Governo in base a norme di legge».

  2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
  «Fuori dei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in enti, società od organismi che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale, ovvero ai quali lo Stato o altre amministrazioni pubbliche contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente. I membri del Parlamento non possono altresì esercitare funzioni di consulente legale, finanziario o amministrativo con prestazioni di carattere permanente a favore dei predetti enti, società e organismi».

  3. L'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – 1. I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in banche o in società il cui scopo prevalente sia l'esercizio di attività finanziarie».

  4. L'articolo 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

  «Art. 4. – 1. I membri del Parlamento non possono assumere patrocinio professionale ovvero assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, in favore di soggetti privati, siano essi individui o società di qualsiasi natura, in rapporti di affari, contenziosi o vertenze di qualsiasi tipo con lo Stato o con pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale».
*12. 01. Rubinato, Casellato.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari).

  1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

  «Art. 1. – L'esercizio del mandato parlamentare non è compatibile con lo svolgimento di cariche o uffici di qualsiasi specie per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato.
  2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le cariche e gli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto.
  3. Sono altresì escluse dal divieto le nomine compiute dal Governo in base a norme di legge».

  2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
  «Fuori dei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in enti, Pag. 59società od organismi che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale, ovvero ai quali lo Stato o altre amministrazioni pubbliche contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente. I membri del Parlamento non possono altresì esercitare funzioni di consulente legale, finanziario o amministrativo con prestazioni di carattere permanente a favore dei predetti enti, società e organismi».

  3. L'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – 1. I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in banche o in società il cui scopo prevalente sia l'esercizio di attività finanziarie».

  4. L'articolo 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:

  «Art. 4. – 1. I membri del Parlamento non possono assumere patrocinio professionale ovvero assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, in favore di soggetti privati, siano essi individui o società di qualsiasi natura, in rapporti di affari, contenziosi o vertenze di qualsiasi tipo con lo Stato o con pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale».
*12. 02. Naccarato.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari).

  1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'esercizio del mandato parlamentare non è compatibile con lo svolgimento di cariche o uffici di qualsiasi specie per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato.
  2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le cariche e gli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto.
  3. Sono altresì escluse dal divieto le nomine compiute dal Governo in base a norme di legge».

  2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
  «Fuori dei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in enti, società od organismi che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale, ovvero ai quali lo Stato o altre amministrazioni pubbliche contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente. I membri del Parlamento non possono altresì esercitare funzioni di consulente legale, finanziario o amministrativo con prestazioni di carattere permanente a favore dei predetti enti, società e organismi».

  Conseguentemente, sostituire il Capo III con il seguente: «Ineleggibilità ed incompatibilità».
12. 04. Rubinato, Casellato.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari).

  1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'esercizio del mandato parlamentare non è compatibile con lo Pag. 60svolgimento di cariche o uffici di qualsiasi specie per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato.
  2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le cariche e gli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto.
  3. Sono altresì escluse dal divieto le nomine compiute dal Governo in base a norme di legge».

  Conseguentemente, sostituire il Capo III con il seguente: «Ineleggibilità ed incompatibilità».
12. 03. Rubinato, Casellato.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 3. Centemero.

  Al comma 1 sostituire il capoverso lettera a-bis), con il seguente:
   «a-bis) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente un'attività di cui all'articolo 10, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;».
13. 2. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso lettera a-bis), sopprimere le parole:, di notevole entità economica.
13. 1. Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 11. Centemero.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso comma 2, sostituire le parole: due membri con le seguenti: cinque membri;
   b) al capoverso comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri;
   c) al capoverso comma 2-quater, terzo periodo, sostituire le parole: un membro con le seguenti: due membri.
14. 1. Parisi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri.

  Conseguentemente, al capoverso 2-ter, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri.
14. 2. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: notoria indipendenza con le seguenti: specifica competenza e professionalità.
14. 7. Nuti, Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole: e i commercialisti.
14. 4. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio.

Pag. 61

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: venti anni.
14. 5. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, D'Ambrosio.

  Al comma 1, capoverso, sostituire i commi 2-ter e 2-quater con i seguenti:
  2-ter. I membri sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La candidatura a membro della Autorità è depositata, corredata del curriculum professionale che la giustifica, presso la Segreteria generale del rispettivo ramo del Parlamento, entro sette giorni prima della data in cui le Camere sono state convocate per l'annuncio dell'intesa tra i Presidenti. Tre giorni prima della data di convocazione delle Camere, i candidati che ne abbiano fatto richiesta sono ascoltati, in audizione pubblica, dalla Commissione competente per materia, in particolare in ordine al possesso dei titoli richiesti dalla legge per la carica.
  2-quater. Le designazioni effettuate dai Presidenti sono previamente sottoposte al parere alle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
14. 3. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
  «I componenti dell'Autorità sono eletti tra coloro che hanno presentato la candidatura ai sensi del comma 2-quater da una commissione costituita da venti deputati e dieci senatori, designati dai presidenti di ciascuna Camera su base proporzionale. Per l'elezione è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti della commissione. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, si procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità, che resta in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti l'Autorità medesima».
14. 9. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2-quater sostituire la parola: sette con la seguente: quindici.
14. 10. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso, sostituire i primi due periodi del comma 2-ter con il seguente:
  «2-ter. I componenti dell'Autorità sono eletti tra coloro che hanno presentato la candidatura ai sensi del comma 2-quater, in numero di due dalla Camera dei deputati ed in numero di uno dal Senato della Repubblica, ciascuna Camera con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.».
14. 6. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 1. Centemero.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 4. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Abrogazioni e modificazioni).

  1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 6, commi 4, 5 e 7, e degli articoli 7 e 9.Pag. 62
  2. All'articolo 7 della legge n. 215 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «al coniuge e ai parenti entro il secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «al coniuge non legalmente separato, ai parenti o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo domestico»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al comma 1.».
16. 1. Gasparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «con popolazione superiore ai 20.000 abitanti» sono soppresse.
  1-ter. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: «aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse.
16. 2. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12, le parole: «, prima del 31 dicembre 2016» sono soppresse;
   b) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
  «12-bis. Le banche, gli intermediari finanziari nonché gli enti pubblici e le società partecipate in misura maggioritaria dal Ministero dell'economia e delle finanze non possono detenere o acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, anche diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».
16. 3. Liuzzi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)