CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 febbraio 2016
586.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07559 Simonetti: Sostegno alle imprese colpite da siccità nevosa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le difficoltà incontrate dagli operatori del settore turistico e sportivo legate al comparto neve sono state sicuramente evidenti, in quest'anno, rispetto al normale andamento della stagione sciistica a causa delle condizioni climatiche poco favorevoli.
  Con riguardo al quesito posto dagli Onorevoli interroganti, in merito «all'adozione di iniziative di carattere normativo e finanziario da adottare per il sostegno alle imprese in difficoltà per il fenomeno delle mancate nevicate», si segnala preliminarmente che, il fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 140 dell'11 maggio 1999 è stato, con un successivo Decreto Ministeriale, ripartito tra le Regioni a Statuto ordinario (DM 24 novembre 1999 modificato dal DM 31 luglio 2002).
  I finanziamenti previsti dalla legge 363 del 2003, ricordati nell'atto in esame, vennero invece erogati dal Ministero dell'economia e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Ciò premesso, si coglie tuttavia l'occasione per segnalare che, il Ministero dello sviluppo economico per le imprese turistiche, ivi comprese quelle che utilizzano impianti di risalita sciistica, possono accedere, per la copertura finanziaria dei propri investimenti, a due misure incentivanti a sostegno del credito delle Piccole e Medie Imprese relative alla «nuova Sabatini» e al «Fondo di Garanzia per le PMI».
  Con la «nuova Sabatini» istituita dal cd decreto legge «del fare» il Governo ha inteso accrescere la competitività delle imprese attraverso l'agevolazione di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali.
  Il «fondo di garanzia», invece, ha come finalità quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie mediante la concessione di una garanzia pubblica che, spesso, affianca e si sostituisce, alle garanzie reali portate dalle imprese.
  Entrambi gli strumenti agevolativi prevedono adeguate risorse finanziarie per coprire le richieste che dovessero pervenire.
  Si ritiene pertanto che, in attesa di individuare apposite misure a sostegno del settore, gli strumenti incentivanti appena descritti possano costituire senz'altro un aiuto per le imprese in difficoltà.
  Il Governo vuole ribadire, in questa sede, la propria disponibilità ad individuare, insieme al Parlamento, le misure più idonee a fornire delle risposte concrete alle imprese del settore in crisi.

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ALLEGATO 2

5-06765 Crippa: Questioni connesse alla realizzazione del progetto «Carisio».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispetto a quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante, come già riferito in occasione della risposta fornita all'atto n. 5-06141, si fa presente che il permesso di ricerca «CARISIO», rilasciato nel 2006, è attualmente nella titolarità delle società ENI S.p.A. e Petroceltic Italia S.r.l., ciascuna per una quota pari al 47,5 per cento, e della società Compagnia Generale Idrocarburi S.p.A., per il restante 5 per cento. La società ENI S.p.A., in qualità di «rappresentante unico» è il soggetto interlocutore con le Amministrazioni e con i terzi per l'assolvimento degli obblighi che la normativa di settore prevede per l'esercizio dei titoli minerari.
  Occorre, inoltre, precisare che ciascun contitolare è responsabile in solido nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei terzi per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività ricadente nell'ambito del titolo.
  Ciò detto, per il citato permesso di ricerca, che risulta sospeso dal 2012, il rappresentante unico Eni S.p.A. ha richiesto un'ulteriore proroga della sospensione del titolo minerario. Sono attualmente in corso le verifiche necessarie alla valutazione di tale richiesta il cui eventuale accoglimento comporterà una nuova sospensione del titolo. In caso di proroga della sospensione, nessuna attività verrà svolta dagli operatori e dunque non saranno necessarie valutazioni relative alla capacità economica/finanziaria dei titolari.
  Tali verifiche si renderanno necessarie solo al momento in cui verranno riprese le attività di ricerca, come, tra l'altro, già previsto dalla normativa di settore.
  Il Ministero dello sviluppo economico, quindi, continuerà anche nelle successive fasi autorizzative a fornire tutte le informazioni che il Parlamento ritenesse utile acquisire.

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ALLEGATO 3

Risoluzione 7-00824 Senaldi: Attività di home restaurant.

TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

  La X Commissione,
   premesso che:
    l'apertura di un ristorante nella propria abitazione ossia l'attività di «home restaurant», che si caratterizza per la preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio e per un numero limitato di persone trattati come ospiti personali, però paganti, si sta rapidamente diffondendo anche nel nostro Paese grazie alle piattaforme web;
    l’home restaurant, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, presenta le caratteristiche tipiche di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia perché i prodotti vengono serviti in locali privati attrezzati aperti alla clientela, coincidenti con il domicilio del cuoco, sia perché la fornitura di tali prestazioni comporta il pagamento di un corrispettivo;
    con la risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che questo tipo di attività è classificabile come «un'attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande» e che pertanto «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni»;
    l’home restaurant non può essere quindi considerata un'attività libera e ai fini del suo esercizio è richiesto il possesso, come per tutte le altre attività afferenti al settore alimentare, dei requisiti di onorabilità nonché professionali e la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o di richiesta di autorizzazione, qualora l'attività venga svolta in una zona tutelata;
    al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela (ad esempio centro storico), adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che risultano subordinate a titolo autorizzatorio rilasciato dalla stessa amministrazione competente;
    esiste il rischio concreto che, a fronte di modalità diverse di fare ristorazione, dove da un lato ci sono imprese e lavoratori soggetti a norme e prescrizioni rigorose a tutela della qualità del servizio, della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei clienti e dall'altro attività potenzialmente scevre da vincoli e controlli, anche igienici e fiscali, ci sia una significativo vulnus alla concorrenza nel settore, con evidente penalizzazione delle imprese in regola;
    secondo il recente studio CST per Fiepet Confesercenti, l'universo degli home restaurant, solo nel 2014, ha fatturato 7,2 milioni di euro in Italia, con ben 7 mila cuochi social attivi in Italia nel 2014 ed Pag. 115una tendenza prevista di ulteriore crescita per il 2015;
    stime di addetti al settore indicano che nel 2014 sono stati organizzati ben 37 mila eventi social eating andati a buon fine, con una partecipazione di circa 300 mila persone ed un incasso medio stimato, per singola serata, pari a 194 euro,

impegna il Governo

a promuovere un'iniziativa normativa per regolare puntualmente una nuova tipologia di attività che rischia altrimenti di configurarsi anomala sul piano della concorrenza, della fiscalità e della tutela della salute pubblica.
(8-00173) «Senaldi, Lattuca».

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: economicamente marginali del pianeta con le seguenti: a vocazione produttiva artigianale economicamente marginali.
1. 1. Allasia.

  Al comma 1, dopo le parole: economia partecipata aggiungere le seguenti: fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale.
1. 2. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

  Al comma 2, dopo la parola: favorendo inserire le seguenti: la remuneratività del lavoro,.
1. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: organizzazioni aggiungere le seguenti:, dei loro enti rappresentativi;
   b) al comma 4, sostituire le parole: certificazione accreditati o di organismi di ispezione con le seguenti: valutazione della conformità.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ispezione accreditati con le seguenti: valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento UE n. 765/2008.
1. 4. Rubinato.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e sul rispetto, con le seguenti:, sul rispetto e la solidarietà.
2. 1. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: finalizzato all'equità inserire le seguenti: economico-sociale.
2. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

  Al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: più.
2. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

  Al comma 1, lettera b) dopo la parola: collettiva aggiungere la seguente: o cooperativa,.
2. 4. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

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  Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché in aree del territorio nazionale secondo i criteri del Progetto Solidale Italiano con l'obiettivo di sostenere produzioni di cooperative e imprese attraverso sistemi di acquisto orientati a remunerare dignitosamente il lavoro, rafforzare le relazioni comunitarie di fiducia e incoraggiare metodi di agricoltura sostenibile ovvero valorizzando la filiera dei prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata o da progetti di recupero e reinserimento sociale dei carcerati.
2. 5. Duranti, Marcon, Ricciatti, Ferrara, Costantino.

  Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo la parola: miglioramento, sostituire le parole: dei livelli ambientali con le seguenti: dei livelli di impatto ambientale.
2. 6. Da Villa.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), sostituire le parole: permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali con le seguenti: in modo da rispettare i loro diritti fondamentali.
2. 7. Allasia.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), inserire il seguente:
  4-bis. Il divieto dello sfruttamento del lavoro minorile.
2. 8. Allasia.

  Al comma 1, alla lettera c), dopo il punto 5 aggiungere il seguente:
  6. Adeguate forme di garanzia e di controllo per assicurare l'adempimento degli obblighi e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.
2. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: il prezzo versato a un produttore, aggiungere le seguenti: formato dal prezzo corrente di mercato più un premio di commercio equo e solidale.
2. 10. Squeri, Giammanco.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 3 con il seguente:
  3. Di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto, dei processi produttivi e dei livelli ambientali della produzione;.
2. 11. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: della qualità, inserire le seguenti: e della sicurezza.
2. 12. Allasia.

  Al comma 1, alla lettera e), dopo la parola: trasformazione, inserire la seguente: esportazione,.
2. 13. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).
2. 14. Squeri, Giammanco.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere la parola: comunque.
3. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

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  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: sviluppo sostenibile, aggiungere le seguenti: e di economia solidale.
3. 2. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: persone aggiungere le seguenti: dei diritti dei lavoratori.
3. 3. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-dis) promuovono la collaborazione con le altre esperienze dell'economia solidale quali le organizzazioni della finanza etica e i gruppi di acquisto solidale (GAS).
3. 4. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

  Al comma 3, dopo le parole: istituiti o diretti, aggiungere le seguenti: ovvero le società commerciali che non abbiano come attività prevalente la promozione del commercio equo e solidale.
3. 5. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: a base democratica, inserire le seguenti: iscritti nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6 e.
4. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

  Al comma 1, lettera e) dopo la parola: controllo aggiungere le seguenti: rispettando le normative in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. 2. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano dove sono presenti minoranze linguistiche storiche riconosciute dalla Costituzione può essere costituito un Ente rappresentativo delle organizzazioni del commercio equo e solidale anche in assenza del requisito di cui al precedente comma 1, lettera c), al fine di consentire l'uso paritario della lingua riconosciuta, purché ciò sia previsto per statuto.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
   2-bis. Gli enti costituiti ai sensi del comma 1-bis provvedono in riferimento alle organizzazioni aventi sede nelle rispettive regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: a base democratica, inserire le seguenti: iscritti nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6 e.
5. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: i prodotti, con le seguenti: l'origine e i luoghi di lavorazione dei prodotti.
5. 2. Allasia.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole e: secondo gli standard di cui al comma 1 con le seguenti: secondo gli standard di cui al presente comma; Pag. 119
   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1.
5. 3. Da Villa.

ART. 6.

  Al comma 4, dopo le parole: ha funzione inserire le seguenti: di riconoscimento della qualità di ente rappresentativo delle organizzazioni del commercio equo e solidale o di ente di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale,.
6. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

ART. 9.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:, comma 2, con le seguenti:, comma 1,.
9. 1. Da Villa.

ART. 10.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 con le seguenti: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
*10. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 con le seguenti: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
*10. 2. Da Villa.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) promuovono la diffusione nel territorio nazionale dei prodotti del commercio equo e solidale.
10. 3. Allasia.

ART. 11.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: pari al con le seguenti: fino al.
11. 1. Rubinato.

  Al comma 2, all'ultimo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 14 con le seguenti: dell'articolo 15.
11. 2. Da Villa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché di prodotti nazionali locali sostenibili.
11. 3. Allasia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  3. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso ai sensi del comma 2, ne è assicurata agli utenti interessati adeguata informazione.
11. 4. Da Villa.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

ART. 9.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole:
È vietato l'uso della denominazione di «organizzazione del commercio equo e solidale» con le seguenti: È vietato l'uso delle denominazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), e sostituire le parole: all'articolo 6, comma 4, lettera b) con le seguenti: al medesimo articolo 6;
   b) al comma 3, in fine, sostituire le parole: nel Registro nazionale di cui alla presente legge con le seguenti: nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6.
9. 2. La Relatrice.