CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 febbraio 2016
586.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo.

EMENDAMENTI 1. 182, 3. 65, 3. 01, 5. 3, 6. 36, 7. 100, 10. 213, 10. 214, 11. 06 E 12. 018 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamento all'emendamento 1.182 dei relatori

  Al comma 10-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: All'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo periodo le parole: «non può comunque essere superiore a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «non può comunque essere superiore a sei anni».
0. 1. 182. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per la emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, il comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 dei decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2016.
  10-ter. All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «non rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016».
  10-quater. Le Università sono autorizzate, pertanto, a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono equipollenti a quelli di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1. 182. I Relatori.

ART. 3.

Subemendamenti agli emendamenti 3.65 e 3.01 dei relatori

  Sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2019.
0. 3. 65. 1. Crippa, Caso, Nuti.

  Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 151 è aggiunto il seguente:
  «151-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può optare Pag. 23per spalmare la restituzione del bilancio economico fra i maggiori e minori incentivi ricevuti al 31 dicembre 2015 in applicazione di quanto precedentemente disposto, spalmandoli uniformemente, mese per mese, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di dieci anni a partire dal 1o gennaio 2016».
0. 3. 65. 2. Plangger.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 149, le parole: « 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021»;
   b) al comma 150, le parole: «dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012».
3. 65. I Relatori.

  All'emendamento 3.01 dei Relatori, alla lettera b), capoverso 5-bis, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 1,5 milioni le parole: 2 milioni con le seguenti: 1 milione e le parole: 1 milione con le seguenti: 500 mila euro.
0. 3. 01. 1. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  « 2-bis. Al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operatività della scuola è prorogata per un ulteriore triennio»;
   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  « 5-bis. Per il finanziamento delle attività della scuola per il triennio di cui al comma 2-bis, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;
   c) al comma 6, dopo le parole: «Allo scadere del triennio» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2-bis»:
3. 01. I Relatori.

ART. 5.

Subemendamento all'emendamento 5.3 dei relatori

  All'emendamento 5.3 dei Relatori sostituire la cifra: 500.000 con la seguente: 150.000.
0. 5. 3. 1. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, Pag. 24con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché l'attività della struttura di supporto ivi prevista,», le parole: «è assicurato» sono sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «500.000»;
   b) al secondo periodo, le parole: «Dal 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1o gennaio 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Proroghe in materia di beni e attività culturali e turismo.
5. 3. I Relatori.

ART. 6.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogata l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità sono altresì confermati i costi pro-capite per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015».
6. 36. I Relatori.

ART. 7.

Subemendamenti all'emendamento 7.100 dei relatori

  All'emendamento 7.100 dei relatori, sopprimere il primo e il secondo periodo.
0. 7. 100. 1. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Folino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  All'emendamento 7.100 dei relatori, sopprimere il primo e il terzo periodo.
0. 7. 100. 2. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Folino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  All'emendamento 7.100 dei relatori, sopprimere il primo periodo.
0. 7. 100. 3. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Folino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. L'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differita al 1o gennaio 2017. Conseguentemente al Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 100. I Relatori.

ART. 10.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, sono prorogate al 31 dicembre 2016 al fine di consentire Pag. 25l'integrale passaggio di tutto il personale nella Sezione Dogane del ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con conseguente soppressione delle distinte Sezioni all'interno dei ruolo unico del personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. 213. I Relatori.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di Polizia, nelle more del perfezionamento del decreto di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n.121, sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dall'analogo decreto relativo all'anno 2015.
10. 214. I Relatori.

ART. 11.

Subemendamenti all'emendamento 11.06 dei relatori

  All'articolo aggiuntivo 11.06 dei Relatori, al comma 1 sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
0. 11. 06. 5. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  All'articolo aggiuntivo 11.06 dei Relatori al comma 3, lettera a), sostituire le parole: al comma 12, le parole da, con le seguenti: al comma 12, primo periodo, dopo le parole: in stato di fallimento sono aggiunte le seguenti: fatti salvi i diritti del Comune di Napoli, e le parole da.
0. 11. 06. 1. Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino, Scotto, Giancarlo Giordano.

  All'articolo aggiuntivo 11.06 dei Relatori comma 3, lettera a) sostituire le parole da: La trascrizione del decreto di trasferimento fino a: per i costi della bonifica con le seguenti: Il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.

Pag. 26

  Conseguentemente sopprimere la lettera b) e la lettera c).
0. 11. 06. 4. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  All'articolo aggiuntivo 11.06 dei Relatori, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
  «12-bis. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal precedente comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnolifutura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti della legge n. 147 del 2013. Il Commissario Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del Soggetto Attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato».
0. 11. 06. 2. Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino, Scotto, Giancarlo Giordano.

  All'articolo aggiuntivo 11.06 dei Relatori, al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis. Dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
  «13-ter. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, acquisisce la Proposta del Comune di Napoli, nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e nel rispetto della legge Regionale n. 21 del 2003; approvata con delibera del Consiglio Comunale, dopo ampia e documentata consultazione pubblica dei cittadini. La Proposta del Comune di Napoli ha valore prioritario nelle definizioni delle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità ambientale ed economica».
0. 11. 06. 3. Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino, Scotto, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Il termine di cui all'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato di sessanta giorni.
  2. Entro il termine di trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto programma relativi ad interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il Sito di Interesse Nazionale «Bagnoli-Coroglio» ed erogati al Comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del medesimo articolo 33.
  3. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12, le parole da: «Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni,» fino alla fine del Pag. 27comma sono sostituite dalle seguenti: «La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della società Bagnali Futura SpA è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo viene versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura SpA, sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del Demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica»;
   b) il comma 13.1 è abrogato;
   c) al comma 13-quater le parole: «ovvero della società da quest'ultimo costituita» sono soppresse.
11. 06. I Relatori.

ART. 12.

Subemendamenti all'emendamento 12.018 dei relatori

  All'articolo aggiuntivo 12.018 dei Relatori aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tale disposizione transitoria si intende estesa al rinnovo dei consigli regionali.
0. 12. 018. 1. Pisicchio, Melilla.

  All'articolo aggiuntivo 12.018 dei relatori, dopo le parole: n. 69, aggiungere le seguenti: e dei consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge 3 febbraio 1963, n. 69,.
0. 12. 018. 2. I Relatori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

  1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016.
12. 018. I Relatori.

Pag. 28

ALLEGATO 2

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  «7-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 è prorogato fino al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.
  7-ter. Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
  7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli artt. 7-10 del decreto ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7-quinquies. All'attuazione della presente disposizione il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
1. 149. (Nuova formulazione) Tullo.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  9-bis. All'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015».
1. 74. Marchi, Agostini, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 79, lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle parole: «entro novanta giorni»;
   b) al comma 82, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle parole: «lettere a) e b)».
1. 11. (Nuova formulazione) Pagani, Fabbri, Famiglietti, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le Pag. 29parole: «i contratti di lavoro a tempo determinato», sono aggiunte le seguenti: «nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.».
1. 17. (Nuova formulazione) Terrosi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 è inserito il seguente:
  «107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni cui al comma 102 della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2017».
1. 78. Ribaudo, Culotta, Ventricelli, Speranza, Tentori, Iacono, Censore.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, al comma 14, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di prorogare per il triennio 2016, 2017 e 2018 le attività tecnico-amministrative volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la Regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti strettamente necessari al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
1. 72. (Nuova formulazione) Giulietti, Sereni.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
1. 73. (Nuova formulazione) Giulietti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per la emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, il comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 dei decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2016.
  10-ter. All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «non rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016».
  10-quater. Le Università sono autorizzate, pertanto, a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono equipollenti a quelli di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1. 182. I Relatori.

Pag. 30

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015,» sono sostituite con le seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
  Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 03. (Nuova formulazione) Cinzia Maria Fontana, Ginefra, Sanga, Cenni, Guerra, Palese, Latronico.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale, è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 06. (Nuova formulazione) Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Amato, Burtone.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. 1. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale, è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 07. (Nuova formulazione) Vico, Ginefra, Pelillo, Bargero, Capone, Grassi, Michele Bordo, Mongiello, Massa, Mariano, Ventricelli, Losacco, Cassano.

Pag. 31

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. 1. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale, è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 013. (Nuova formulazione) Duranti, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. 1. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale, è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 014. (Nuova formulazione) Airaudo, Placido, Duranti, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Scotto, Paglia, Quaranta, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Costantino, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

ART. 3.

  Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:
   b)
ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle Pag. 32energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.
**3. 12. (Nuova formulazione) Bergamini, Alberto Giorgetti, Centemero, Gullo.

  Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:
   b)
ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.
**3. 46.  (Nuova formulazione) Parisi.

  Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:
   b) ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.»
**3. 49.  (Nuova formulazione) Cenni.

  Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:
   b) ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.
**3. 36. Librandi.

  Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:
   b) ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, Pag. 33agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.
**3. 14. (Nuova formulazione) Dorina Bianchi.

  Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:
   b)
ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.
**3. 40.  (Nuova formulazione) Mariani.

  Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:
   b) ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.
**3. 8. (Nuova formulazione) Misiani, Lodolini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «nell'anno 2014», aggiungere le seguenti parole: «e le riduzioni effettuate nell'anno 2015»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
*3. 2.  (Nuova formulazione) Losacco, Peluffo, Ginefra, Pelillo, Grassi, Mariano, Ventricelli, Vico, Mongiello, Michele Bordo, Capone, Massa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «nell'anno 2014», aggiungere le seguenti parole: «e le riduzioni effettuate nell'anno 2015»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
*3. 59. (Nuova formulazione) Pisicchio.

Pag. 34

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «nell'anno 2014», aggiungere le seguenti parole: «e le riduzioni effettuate nell'anno 2015»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
*3. 55. (Nuova formulazione) Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
    «2-bis. Al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operatività della scuola è prorogata per un ulteriore triennio»;
   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
    «5-bis. Per il finanziamento delle attività della scuola per il triennio di cui al comma 2-bis, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;
   c) al comma 6, dopo le parole: «Allo scadere del triennio» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2-bis».
3. 01. I Relatori.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016».
4. 26. Giulietti.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.
  1-ter. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo del presente comma, nei termini ivi previsti, o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000».
4. 20. Carbone, Boccadutri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 Pag. 35ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
*4. 91. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
*4. 57.Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che hanno concluso tali processi entro la data del 1o gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1o gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
4. 64. (Nuova formulazione) Guerra, Braga, Melilli, Gribaudo, Fanucci, Mognato, Richetti, Narduolo, Rocchi, Malpezzi, Dallai, Cenni, Fabbri, Tentori, Castricone, Pastorelli, Pastorino, Donati, Misiani, Lodolini, Marantelli, Rigoni, Romanini, Cinzia Maria Fontana, Petrini, Patriarca, Senaldi, Patrizia Maestri, Plangger, Guerini, Bargero, Giulietti, Rostellato, Berlinghieri, De Menech, Carra, Scuvera, Boccadutri, Bruno Bossio, Arlotti, Baruffi, Rampi, Ginato, Gadda, Ferrari, Marco Di Maio, Piazzoni, Fragomeli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2016».
4. 16. Fanucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2017»;
   b) al comma 1-bis le parole: «15 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2017».
*4. 67. Villecco Calipari, Vito, Scopelliti, Petrenga, Causin, Duranti, D'Arienzo, Bonomo, Fusilli, Lacquaniti, Salvatore Piccolo, Piras, Falcone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2017»;
   b) al comma 1-bis le parole: «15 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2017».
*4. 9. (Nuova formulazione) Falcone.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico).

  All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, Pag. 36dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 1 è sostituito dal seguente. «4-bis. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»;
   2) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
   3) al comma 3 le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2017».
4. 09. (Nuova formulazione) Verini.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché l'attività della struttura di supporto ivi prevista,», le parole «è assicurato» sono sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «500.000»;
   b) al secondo periodo, le parole: «Dal 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1o gennaio 2017».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Proroghe in materia di beni e attività culturali e turismo.
5. 3. I relatori.

  ART. 6.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
   7-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogata l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità sono altresì confermati i costi pro-capite per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015.
6. 36. I Relatori.

ART. 7.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione Pag. 37civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale».
7. 28. Melilli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. L'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differita al 1o gennaio 2017. Conseguentemente al Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 100. I Relatori.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuarsi a seguito della procedura prevista dal periodo che precede, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.
8. 6. Fanucci.

  All'articolo 8, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

  Conseguentemente, fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.
8. 41. I Relatori.

ART. 10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
*10. 25. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
*10. 62. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
*10. 107. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono Pag. 38sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
*10. 182. Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14, comma 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «per i soli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2016» e le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016«.
10. 3. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.
  2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 189, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*10. 87. (Nuova formulazione) Rubinato, Ginato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, Pag. 39ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.
  2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 189, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*10. 49.(Nuova formulazione) D'Incà, Caso, Nuti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.
  2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 189, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*10. 57. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Pag. 40Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.
  2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 189, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*10. 111. (Nuova formulazione) Busin, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il 2016 sono esclusi dal divieto gli enti locali.
10. 26. Fabbri, Marchi, Famiglietti, Baruffi, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri, Pagani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le richieste di cui all'articolo 56-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo le modalità ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016.
10. 201. (Nuova formulazione) Latronico, Palese.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, continuano ad essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La disposizione del precedente periodo è richiamata nello Statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. 75. (Nuova formulazione) Lenzi.

Pag. 41

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e integrazioni, attesa la soppressione dell'Ente Strumentale prevista il 10 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 2, nono periodo, le parole: «2016» sono sostituite dalle seguenti «2017»;
   b) all'articolo 8, comma 2, nono periodo, le parole: «2017» sono sostituite dalle seguenti: «2018».
10. 29. Marco Meloni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-ter. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
   b) al comma 1, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;
   c) al comma 1, le parole da: «31 dicembre 2012» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata»;
   d) al comma 1, le parole: «Associazione Italiana della» sono sostituite dalle seguenti: «Ente strumentale alla»;
   e) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono sostituite dalla seguente: «amministratore»;
   f) al comma 1, dopo le parole: «pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» sono inserite le seguenti: «anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1o gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie»;
   g) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dell'approvazione, da parte delle Amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, del conto consuntivo 2015 e della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1, con l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, adottata dal comitato di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con asseverazione del collegio dei revisori dei conti»;
   h) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. A decorrere dall'anno di applicazione della riduzione del finanziamento per l'Ente strumentale alla Croce Rossa e per l'Associazione italiana della Croce Rossa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il minore finanziamento previsto per i predetti enti, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è vincolato nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1. Il predetto importo, ove non utilizzato per la finalità di cui al presente comma, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino all'applicazione delle predette riduzioni del finanziamento, e, comunque, in caso di incapienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, Pag. 42lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla Croce Rossa o all'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo».
10. 30. (Nuova formulazione) Marco Meloni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'ottavo periodo del comma 284, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

  Conseguentemente:
   al primo periodo dopo le parole: forme sostitutive sono inserite le seguenti: ed esclusive;
   alla rubrica dopo le parole: economica e finanziaria sono inserite le seguenti: e in materia di lavoro e politiche sociali.
*10. 99. D'Alia, Tancredi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'ottavo periodo del comma 284, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

  Conseguentemente:
   al primo periodo, dopo le parole: forme sostitutive sono inserite le seguenti: ed esclusive;
   alla rubrica, dopo le parole: economica e finanziaria sono inserite le seguenti: e in materia di lavoro e politiche sociali.
*10. 16. Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, sono prorogate al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'integrale passaggio di tutto il personale nella Sezione Dogane del ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con conseguente soppressione delle distinte Sezioni all'interno dei ruolo unico del personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. 213. I Relatori.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del perfezionamento del decreto di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n.121, sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dall'analogo decreto relativo all'anno 2015.
10. 214. I Relatori.

ART. 11.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018.
11. 1. Ghizzoni, Baruffi, Berlinghieri.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Pag. 43convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» e, al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
11. 2. Baruffi, Ghizzoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla Regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge n. 185 del 2015, l'Agenzia regionale campana difesa suolo continua ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9 , comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30/7/2010, n. 122.
11. 20. (Nuova formulazione) Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi, Scotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
11. 16. (Nuova formulazione) Ferraresi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella Terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire perdurante efficacia alle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, è prorogato alla data del 31 luglio 2016.
11. 19. (Nuova formulazione) Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Il termine di cui all'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato di sessanta giorni.
  2. Entro il termine di trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto programma relativi ad interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il Sito di Interesse Nazionale «Bagnoli-Coroglio» ed erogati al Comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi Pag. 44interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del medesimo articolo 33.
  3. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12, le parole da: «Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della società Bagnali Futura SpA è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo viene versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura SpA, sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del Demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica»;
   b) il comma 13.1 è abrogato;
   c) al comma 13-quater le parole: «ovvero della società da quest'ultimo costituita» sono soppresse.
11. 06. I Relatori.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri).

  1. All'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti».
  2. Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, con le relative documentazioni, dovranno essere inviate alla Commissione di cui all'articolo 5 della medesima legge.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. 011. (Nuova formulazione) Malpezzi, Tino Iannuzzi.

Pag. 45

  All'articolo aggiuntivo 12.018 dei relatori, dopo le parole: n. 69, aggiungere le seguenti: e dei consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge 3 febbraio 1963, n. 69,.
0. 12. 018. 2. I Relatori.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

  1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016.
12. 018. I Relatori.