CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 febbraio 2016
585.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:
   2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo;
   3) modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
   4) collocazione del procedimento sommario di cognizione, ridenominato in rito semplificato di cognizione di primo grado, nell'ambito del libro II del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, assegnando nel rispetto del principio del contraddittorio al giudice la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;
   5) previsione dell'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al procedimento sommario di cognizione;
   6) in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 3) e 4), modifica delle disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e individuazione dei procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.
1. 100. (Ulteriore nuova formulazione) Ferranti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) estendere la possibilità anche per le cause di competenza del collegio delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa sistematizzazione nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice di procedura civile, insieme ad una diversa sistematizzazione dell'articolo 281-quinquies.
*1. 113. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) estendere la possibilità anche per le cause di competenza del collegio delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa sistematizzazione nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice Pag. 55di procedura civile, insieme ad una diversa sistematizzazione dell'articolo 281-quinquies.
*1. 132. (Nuova formulazione) Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
  «2- bis) Prevedere che all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore se ritiene che la causa sia matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di prova, rimette alle parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore, rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio».
1. 116. (Nuova formulazione) Marotta.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  «Art. 1-bis – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.
  2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.
  3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.
  4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono tratta e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
  6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo».
*1. 0500. (ex 1.501) I relatori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  «Art. 1-bis – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.
  2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.
  3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.
  4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono tratta e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La proposizione Pag. 56dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
  6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo».
*1. 0501. (ex Colletti 1.157) Colletti.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

PROPOSTA DEI RELATORI DI NUOVE RIFORMULAZIONI DI EMENDAMENTI

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  «3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita possa essere curata da avvocati specialisti e che le parti entro il termine di trenta giorni possano adire il giudice e revocare il proprio consenso;».
*1. 153. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  «3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita possa essere curata da avvocati specialisti e che le parti entro il termine di trenta giorni possano adire il giudice e revocare il proprio consenso;».
*1. 154. Turco.