CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2016
584.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: i possessori di uliveti con le seguenti: i produttori di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,» dopo le parole: «del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,» sono inserite le seguenti: «ovvero depositi di olio di oliva destinati ad uso alimentare» e sopprimere il comma 9.
1. 86. Mongiello, Palma.

  Al comma 1, sostituire le parole 250 kg con le seguenti: 500 kg.
1. 7. Pastorelli, Locatelli.

  Al comma 1, capoverso 3-bis sostituire la parola: 250 con la seguente: 400.
1. 29. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 250 kg di oli con le seguenti: 250 kg di olio.
1. 85. Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Per la vendita al dettaglio, esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola», sono inserite le seguenti: «o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità».
*1. 1. Cenni.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola», sono inserite le seguenti: «o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità,».
*1. 22. Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola», sono inserite le seguenti: «o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità.».
*1. 54. Guidesi, Fedriga.

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  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola», sono inserite le seguenti: «o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità,».
*1. 67. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola», sono inserite le seguenti: «o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità,».
*1. 45. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola», sono inserite le seguenti: «o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità,».
*1. 84. Taricco.

  Sopprimere il comma 2.
1. 87. Taricco.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis. (Tolleranza) – Alle piccole aziende agricole, che trasformano in laboratorio aziendale proprio, quantità di frutta e verdura inferiore ai 30.000 kilogrammi complessivi, le tolleranze relative alle quantità ed ai limiti di cui al presente decreto, sono elevate al 10 per cento relativamente alle singole voci.».
1. 88. Taricco.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 7, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: «3) agli imprenditori agricoli professionali ai sensi del 2135 del codice civile e s.m.», conseguentemente all'ultimo comma del medesimo articolo dopo le parole: «mezzadro o colono» aggiungere le seguenti: «e imprenditori agricoli professionali.
1. 89. Taricco.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «di capacità complessiva inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «con produzione annua pari o inferiore».
1. 43. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo la parola: vini aggiungere le seguenti: e dei prodotti biologici;
   b) al primo periodo, dopo la parola: IGP aggiungere le seguenti: e prodotti biologici;
   c) al primo periodo, dopo le parole: 26 febbraio 2014 aggiungere le seguenti: e per i prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 e seguenti,.
1. 30. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

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  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. A partire dal 2017, il registro di cui al comma 1, è compilato in modalità telematica, attraverso l'istituzione di un modello elettronico, contenente appositi spazi destinati all'individuazione delle voci di cui al comma 1, predisposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e il Ministero della salute, consultabile telematicamente dai soggetti interessati attraverso una piattaforma informatica appositamente istituita e gestita dall'AGEA tramite il SIAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1. 90. Rostellato.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 le parole «e vidimato dalla ASL» sono soppresse.
1. 91. Rostellato.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 1- ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. Al fine di assistere gli agricoltori nella applicazione dei criteri di gestione obbligatori, delle buone condizioni agronomiche e ambientali, delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, il sistema di consulenza contempla prioritariamente gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversità animale, nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche. Il sistema di consulenza aziendale può riguardare anche l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal mondo della ricerca al settore primario».
1. 31. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 24/06/2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 dopo le parole «i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile» inserire le seguenti: «e quelli del settore agromeccanico,».
1. 83. Carra.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24/06/2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 le parole «gli imprenditori agricoli» sono sostituite dalle seguenti «gli imprenditori agricoli e imprenditori che svolgono attività agromeccaniche di cui», e le parole «6 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti «9 metri cubi».
1. 106. Carra.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni in materia di circuiti organizzati di raccolta, come definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i rifiuti di origine agricola, si applicano anche alle imprese che svolgono attività agromeccaniche come definite dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.».
1. 107. Carra.

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  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 25, comma 2, primo periodo, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la parola «tramite» inserire le seguenti: «dei professionisti abilitati all'esercizio della professione e»;.
1. 32. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, la lettera a) è sostituita con la seguente:
   a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assegnazione ad AAMS del 100 per cento delle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei spa. Le medesime spese sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per le finalità di finanziamento del montepremi delle corse, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;.
1. 33. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Il contratto di fornitura per l'acquisto dei diritti TV di corse estere è stipulato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il rimborso del relativo costo è assicurato mediante pari detrazione del corrispondente importo dal prelievo destinato alle finalità ippiche.
1. 34. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni, esercita piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.
*1. 35. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni, esercita piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.
*1. 97. Zanin, Taricco, Prina, Fiorio.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni, esercita piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.
*1. 47. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato Pag. 120dalle Regioni, esercita piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.
*1. 74. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni, esercita piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.
*1. 24. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il quarto comma, primo periodo, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria.
**1. 11. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il quarto comma, primo periodo, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria.
**1. 72. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Il quarto comma, primo periodo, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria.
**1. 36. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il quarto comma, primo periodo, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria.
**1. 3. Cenni.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 5 dell'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungere infine i seguenti periodi: «Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma».
1. 37. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.
*1. 39. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Pag. 121

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.
*1. 61. Guidesi, Fedriga.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.
*1. 23. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.
*1. 48. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.
*1. 2. Cenni.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.
*1. 73. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Sono abrogati: a) il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; b) il primo periodo dell'alinea del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; c) la lettera a) del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
**1. 40. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Sono abrogati: a) il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; b) il primo periodo dell'alinea del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; c) la lettera a) del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
**1. 102. Romanini.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Sono abrogati: a) il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; b) il primo periodo dell'alinea del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; c) la lettera a) del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
**1. 20. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Sono abrogati: a) il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; b) il primo periodo dell'alinea del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 Pag. 122agosto 2014, n. 116; c) la lettera a) del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
**1. 77. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962 n. 1354, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri.
1. 41. Gagnarli, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I contratti tra privati che hanno ad oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadri o il cui valore economico sia inferiore a cinquemila euro, possono essere rogati dal segretario comunale del comune di ubicazione dei fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel quale insiste la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni necessarie alla stipula dei contratti per il trasferimento dei suddetti fondi.
1. 42. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
*1. 4. Cenni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
*1. 96. Fiorio, Venittelli, Lavagno.

Pag. 123

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
*1. 10. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
*1. 70. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
*1. 46. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A far corso dall'annualità 2015, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 2 marzo 2010, «Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2010, n. 103, vengono sostenuti dai produttori elettrici. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali i produttori elettrici corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, alle Amministrazioni competenti.
**1. 5. Cenni.

Pag. 124

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A far corso dall'annualità 2015, i costi delle attività di controllo previste dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, 2 marzo 2010, «Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2010, n. 103, vengono sostenuti dai produttori elettrici. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali i produttori elettrici corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, alle Amministrazioni competenti.
**1. 9. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A far corso dall'annualità 2015, i costi delle attività di controllo previste dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, 2 marzo 2010, «Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2010, n. 103, vengono sostenuti dai produttori elettrici. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali i produttori elettrici corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, alle Amministrazioni competenti.
**1. 69. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A far corso dall'annualità 2016, i costi delle attività di controllo previste dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, 2 marzo 2010, «Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2010, n. 103, vengono sostenuti dai produttori elettrici. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali i produttori elettrici corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, alle Amministrazioni competenti.
**1. 95. Falcone, Zanin, Marrocu, Fiorio.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o alle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.
1. 71. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico, al fine di evitare la compromissione dell'attività Pag. 125agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.
1. 55. Guidesi, Fedriga.

  Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:
  9-bis. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:
   a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;
   b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;
   c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;
   d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;
   e) lavorazione dei legumi;
   f) produzione di formaggi e salumi;
   g) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

  9-ter. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 9-bis non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.
1. 27. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nella conduzione zootecnica delle api denominata apicoltura, è disposto, fino ad un massimo di 50 arnie, l'esonero dalla dichiarazione o segnalazione di inizio di attività della vendita diretta dei prodotti e non è altresì necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti alle attività di smielatura e confezionamento, che possono essere effettuate in locali di uso temporaneo.
1. 38. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
*1. 6. Cenni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, Pag. 126sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
*1. 62. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
*1. 8. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presìdi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
*1. 79. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
*1. 57. Guidesi, Fedriga.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.
1. 63. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo Pag. 127a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.
  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con la Conferenza Stato Regioni, provvede ad armonizzare i sistemi informatici e le proprie norme di attuazione con le norme regionali, affinché i dati a sistema sull'anagrafe apistica nazionale (BDA) non siano oggetto di ulteriori registrazioni regionali o provinciali, ma, a seguito di unica registrazione, siano condivisi.
1. 94. Taricco.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.
*1. 21. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.
*1. 78. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto Pag. 128obbligo a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.
*1. 50. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Agli apicoltori della Regione Calabria, colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.
*1. 18. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Agli apicoltori della Regione Calabria, colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.
*1. 52. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Agli apicoltori della Regione Calabria, colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.
*1. 81. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Agli apicoltori della Regione Calabria, colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.
*1. 65. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

Pag. 129

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese di origine del prodotto. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
**1. 19. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese di origine del prodotto. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
**1. 64. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese di origine del prodotto. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
**1. 80. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese di origine del prodotto. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
**1. 58. Guidesi, Fedriga.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese di origine del prodotto. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
**1. 51. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. La pappa reale o gelatina reale, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2014, n. 313 quale prodotto agricolo, è soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento.
***1. 82. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. La pappa reale o gelatina reale, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2014, n. 313 quale prodotto agricolo, è soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento.
***1. 59. Guidesi, Fedriga.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, Pag. 130n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
*1. 28. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
*1. 101. Taricco, Romanini, Fiorio.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
*1. 76. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
**1. 66. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
**1. 105. Marco Di Maio, Capozzolo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
**1. 60. Guidesi, Fedriga.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
**1. 53. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, è sostituito dal seguente: «3. Per i produttori agricoli di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria. Detta iscrizione non è obbligatoria anche nel caso di esercizio dell'opzione di cui al quarto periodo del comma Pag. 1316 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».
**1. 25. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, è sostituito dal seguente: «3. Per i produttori agricoli di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria. Detta iscrizione non è obbligatoria anche nel caso di esercizio dell'opzione di cui al quarto periodo del comma 6 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».
**1. 100. Fiorio, Antezza, Mongiello, Prina.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, è sostituito dal seguente: «3. Per i produttori agricoli di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria. Detta iscrizione non è obbligatoria anche nel caso di esercizio dell'opzione di cui al quarto periodo del comma 6 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».
**1. 56. Guidesi, Fedriga.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, è sostituito dal seguente: «3. Per i produttori agricoli di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria. Detta iscrizione non è obbligatoria anche nel caso di esercizio dell'opzione di cui al quarto periodo del comma 6 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».
**1. 49. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, è sostituito dal seguente: «3. Per i produttori agricoli di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria. Detta iscrizione non è obbligatoria anche nel caso di esercizio dell'opzione di cui al quarto periodo del comma 6 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».
**1. 75. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I.».
*1. 26. Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di Pag. 132un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I.».
*1. 44. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I.».
*1. 68. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.».
1. 12. Fiorio.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 13 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso.
1. 13. Fiorio.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, dopo le parole «soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.» sono inserite le seguenti: «Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.».
1. 14. Fiorio.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 5 dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290 è sostituito dal seguente: «5. La Direzione dà la più ampia pubblicità ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, sia al momento dell'avvio che della conclusione del procedimento, informando immediatamente il titolare dell'autorizzazione, la regione, i competenti organi di vigilanza e le organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori tramite posta elettronica certificata. Nel caso di mancata effettuazione delle comunicazioni previste al presente comma, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 non acquistano efficacia.».
1. 15. Fiorio.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 30, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «3-bis. Per tutte le violazioni di cui al presente capo le sanzioni amministrative sono ridotte ad un quarto se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità.».
1. 16. Fiorio.

Pag. 133

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Le regioni provvedono alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dai cinghiali all'agricoltura e dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo numerico dei cinghiali. I dati di cui al presente comma sono raccolti in apposite banche dati regionali, secondo protocolli nazionali predisposti dall'ISPRA e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, forniscono alle regioni interessate i dati di cui al presente comma in relazione al territorio di propria competenza.
  3-ter. Le regioni trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza triennale, una relazione che illustra i risultati raggiunti dalle attività di contenimento dei danni non tollerabili causati dai cinghiali e il grado di raggiungimento degli obiettivi di compatibilità tra la presenza di cinghiali e le esigenze delle imprese agricole conseguenti all'attuazione della presente legge.
  3-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali sono individuate le strutture e le procedure per la valutazione delle relazioni trasmesse dalle regioni ai sensi del comma 3-ter.
  3-quinquies. Le regioni, qualora si registrino danni non tollerabili causati dai cinghiali, definiscono una pianificazione faunistico-venatoria in deroga ai piani regionali di cui ai commi 2 e 10 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, individuando le zone specifiche, gli obiettivi qualitativi e quantitativi, le modalità e i tempi dell'attività volta al controllo numerico dei cinghiali, tenuto conto del prelievo attuato durante la stagione venatoria.
  3-sexies. Anche in deroga agli articoli 10, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la caccia al cinghiale può essere consentita nelle zone di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, con specifico regolamento regionale che ne definisce tempi e modalità».
1. 17. Cenni, Rostellato.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa in materia di certificazione e controllo dell'agricoltura biologica, le Regioni, sentito il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, possono concedere specifiche deroghe alla normativa nazionale in materia di esecuzione delle attività di controllo, sulla modulistica relativa alle ispezioni, sulle procedure di rilascio della certificazione, esclusivamente a definiti gruppi di operatori biologici, la cui organizzazione sia in grado di garantire, per ciascuna azienda agricola partecipante al raggruppamento, il rispetto e l'applicazione delle medesime condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia di certificazione e controllo dell'agricoltura biologica.
  Il gruppo di operatori biologici deve essere costituito da agricoltori:
   a) che svolgano l'attività agricola su una superficie massima di 5 ettari, oppure, nel caso di colture in serra o altre produzioni intensive sotto coperture protettive, su una superficie massima di 0,5 ettari o, nel caso di prati esclusivamente permanenti, su una superficie complessiva non superiore a 15 ettari;
   b) le cui attività possono includere, oltre alla produzione di alimenti o mangimi, la trasformazione degli stessi;
   c) che operino in aree geografiche omogenee.

  Il gruppo di operatori biologici, costituito con personalità giuridica, ha un comitato di controllo delle attività agricole dei singoli operatori costituenti il gruppo. Il sistema dei controlli interni deve prevedere una serie documentata di attività e procedure di controllo eseguite dal comitato per la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di certificazione e controllo dell'agricoltura biologica.
1. 92. Terrosi.

Pag. 134

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, dopo le parole «ad eccezione delle» aggiungere le seguenti: «aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4 della Legge 157 del 1992, delle zone di cui alla lettera e), comma 8, articolo 10 della Legge 157 del 1992,»;
   b) Al comma 2, dopo la parola «controllo» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4 della Legge 157 del 1992, delle zone di cui alla lettera e), comma 8, articolo 10 della Legge 157 del 1992, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, di cui al comma 1».
1. 93. Sani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Il lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore al 75 per cento se presentato in forma solida e non superiore all'85 per cento se presentato in forma liquida, entrambe con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.
1. 98. Romanini, Fiorio.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Nel caso di aziende agricole acquisite mediante finanziamenti concessi dalla Cassa per la proprietà contadina e da ISMEA, da imprenditori agricoli che si trovino in condizioni di reiterata morosità nel rimborso del capitale di prestito, qualora sia documentato e documentabile che la morosità reiterata sia incolpevole, perché dovuta a crisi aziendali sopraggiunte per effetto di avversità atmosferiche o epizoozie o al perdurare o all'inasprirsi della crisi economica, ISMEA accede, per la quota di morosità incolpevole degli agricoltori, al Fondo di Garanzia di cui alla legge 662 del 1996 nei limiti dell'importo massimo dell'esposizione nei confronti degli imprenditori agricoli.
1. 99. Terrosi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 25 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
1. 103. Sani.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con Legge 11 novembre 2014, n. 164 dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
  «17-bis. L'installazione di serre a tunnel agricoli per ricovero foraggio, macchinari o attrezzature di volume inferiore ai 2.500 metri cubi, a carattere temporaneo e senza ancoraggio definitivo al suolo, da parte di aziende agricole, è soggetta alla sola Comunicazione di inizio lavori (CIL)».
1. 104. Taricco.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera c) aggiungere Pag. 135la seguente: «d) l'apicoltura, come definita dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313».
1. 01. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile aggiungere infine le seguenti parole: e l'apicoltura, come definita dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.
1. 02. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole «7.000» con le seguenti: «10.000»;
   b) al terzo periodo sostituire le parole «7.000» con le seguenti: «10.000».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83.000.000 euro, si provvede mediante le seguenti modifiche legislative:
   a) Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;
   b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95,5 per cento»;
   c) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,5 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,5 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,5 per cento».
1. 03. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al numero 12 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole «miele naturale» sono inserite le seguenti «e pappa reale». Le percentuali di compensazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per la pappa reale nella misura del 12,5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000 euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» Pag. 136della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 04. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al numero 12 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole «miele naturale» sono inserite le seguenti «e pappa reale». Le percentuali di compensazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per la pappa reale nella misura del 8,8 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000.000 euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 05. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, dopo la parola fioritura inserire le seguenti: «e di melata»; e, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Sono vietati, in qualsiasi periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.
  1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto dal precedente comma.».
1. 06. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti tutelati da DOP e da IGP che rispettano un disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e alle aree dove sono presenti aziende agricole biologiche certificata, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine da un punto di vista commerciale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sull'acqua e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, Pag. 137e successive modificazioni. Nelle stesse aree, sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.
  3. Nelle aree di cui al comma 1, e per un'ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.
  4. Al divieto di cui al comma 3 sono, altresì, sottoposti gli impianti o le altre installazioni: per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza; per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza; per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi; impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.
  5. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici e di edifici ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base a uno studio delle biomasse di cui alla lettera a) delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.
  6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge nelle aree di cui al comma, 1 è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi.
  7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera c), del presente articolo situati nelle aree di cui al comma 1 non possono essere prorogate o rinnovate.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari tutelati da DOP o da IGP.
1. 07. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. È istituita, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta tecnica per la promozione del settore ippico, di seguito denominata «Consulta», con il compito di assicurare il coordinamento e la gestione unitaria delle politiche pubbliche per la tutela del cavallo, per l'incremento delle razze equine, per la promozione dello sviluppo del settore ippico e la salvaguardia dell'occupazione nel medesimo settore.
  2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme concernenti Pag. 138i compiti, il funzionamento e le modalità di costituzione della Consulta, nel rispetto dei seguenti principi:
   a) prevedere che la Consulta sia composta: dal presidente, designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza dagli operatori del settore ippico e dai concessionari di giochi; da rappresentanti degli operatori del settore ippico, così suddivisi: due componenti in rappresentanza dei proprietari (trotto e galoppo), due componenti in rappresentanza degli allevatori (trotto e galoppo), due componenti in rappresentanza dei professionisti allenatori, fantini e guidatori fantini (trotto e galoppo), due componenti in rappresentanza dei gestori di ippodromi, due rappresentanti del «sella» (un allevatore e un rappresentante designato dalla Federazione italiana sport equestri – FISE);
   b) prevedere che sui provvedimenti riguardanti il regolamento e la programmazione delle corse, i rapporti con le società di corse e le modifiche alle modalità e caratteristiche delle scommesse su base ippica, sia acquisito il parere vincolante della Consulta.
1. 08. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 500.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore del luppolo.
  2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del luppolo, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 09. Gagnarli, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. La birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti è sottoposta ad accisa con aliquota ridotta. Si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri.

Pag. 139

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15.000.000 euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria e formazione post-universitaria.
1. 010. Gagnarli, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  3-bis. Per i piccoli birrifici indipendenti l'accertamento dell'accisa viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di carico e scarico di prodotto finito secondo le seguenti riduzioni di imposta applicate in base alla produzione annua:
   riduzione del 50 per cento per produzione inferiore o uguale a 5000 hl/anno;
   riduzione del 30 per cento per produzione inferiore o uguale a 20.000 hl/anno;
   riduzione del 20 per cento per produzione inferiore o uguale a 50.000 hl/anno;
   riduzione del 10 per cento per produzione inferiore o uguale a 100.000 hl/anno;
   riduzione del 5 per cento per produzione inferiore o uguale a 200.000 hl/anno;

  Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000.000 euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria e formazione post-universitaria.
*1. 011. Gagnarli, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  3-bis. Per i piccoli birrifici indipendenti l'accertamento dell'accisa viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle fatture di vendita secondo le seguenti riduzioni di imposta applicate in base alla produzione annua:
   riduzione del 50 per cento per produzione inferiore o uguale a 5000 hl/anno;
   riduzione del 30 per cento per produzione inferiore o uguale a 20.000 hl/anno;Pag. 140
   riduzione del 20 per cento per produzione inferiore o uguale a 50.000 hl/anno;
   riduzione del 10 per cento per produzione inferiore o uguale a 100.000 hl/anno;
   riduzione del 5 per cento per produzione inferiore o uguale a 200.000 hl/anno.

  Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000.000 euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria e formazione post-universitaria.
*1. 012. Gagnarli, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete di cui al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33, ai fini dell'esecuzione del programma di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.
1. 013. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Per il triennio 2016-2018 lo 0,2 per cento del totale delle entrate relative ai giochi è destinato al settore ippico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.
1. 014. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: d) concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tale qualifiche. L'esenzione di cui al precedente periodo opera a decorrere dall'anno 2016 e limitatamente ai quattro periodi di imposta successivi.

  Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi di imposta successivi, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario Pag. 141bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.
1. 015. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 1, comma 932, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire la parola 32.000 con la seguente 35.000.

  Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'assegnazione al settore ippico delle risorse derivanti dalla maggiorazione della base d'asta.
1. 016. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate si applicano ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino al 31 dicembre 2005, anche se i termini di pagamento siano scaduti successivamente. Non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 017. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al comma 24 dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere infine le seguenti parole: e ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadano successivamente.
1. 018. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9 inserire i seguenti:
  «9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2013, devono essere ritirate dal punto vendita entro le 48 ore successive alla consegna.
  9-ter. Ai fini del comma 9-bis, per filiera corta si intende una filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta a una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo di vendita e, comunque, compresa nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda sanitaria locale alla quale fa capo l'allevamento.
  9-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di Pag. 142entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico-sanitari e le attrezzature che devono essere posseduti dagli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, nonché le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo».
1. 019. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 24 aprile 1998, n. 128, e alla legge 8 aprile 2010, n. 61, per garantire la parità tra i sessi nei consigli di amministrazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità).

  1. All'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni, dopo il comma 17, è inserito il seguente:
  «17-bis. Lo statuto dei predetti consorzi prevede ad ogni modo, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali diffida il consorzio interessato affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo d quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, il predetto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto dei consorzi provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

  2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nel comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
   «b-bis) Lo statuto preveda, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dai precedenti periodi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali diffida il consorzio interessato affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, il predetto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dalla presente lettera;».

  3. I consorzi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
1. 020. Mongiello, Iacono, Marchi, Amato, Tidei, Sgambato, Terrosi, Gribaudo, Iori, Antezza, Carloni, D'Incecco, Cimbro, Piccione, Rotta, Capone, Valeria Valente, Romanini.

Pag. 143

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Prina, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per assicurare l'informazione dei consumatori sulla distribuzione di formaggi a denominazione di origine protetta, grattugiati e senza imballaggio negli esercizi pubblici e nelle comunità).

  1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, i formaggi grattugiati che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP), offerti al consumatore finale senza imballaggio nei pubblici esercizi o destinati alla fornitura delle collettività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, devono essere presentati con il nome registrato quale DOP, apposto sulla formaggiera o nel menù, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti.
  2. La vigilanza sull'applicazione del comma 1 è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio o della collettività di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 8.000 euro e la confisca del prodotto.
  4. L'entrata in vigore del presente articolo è subordinata al completamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. 01. Romanini, Carra, Mongiello.

ART. 3.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i campi adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni.
3. 7. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adiacenti, con le seguenti: eventualmente adiacenti.
*3. 9. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adiacenti, con le seguenti: eventualmente adiacenti.
*3. 5. Guidesi, Fedriga.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adiacenti, con le seguenti: eventualmente adiacenti.
*3. 10. Palma, Terrosi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: alle coltivazioni, aggiungere le seguenti: ove presenti.
**3. 6. Guidesi, Fedriga.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: alle coltivazioni, aggiungere le seguenti: ove presenti.
**3. 11. Terrosi, Palma.

Pag. 144

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: alle coltivazioni, aggiungere le seguenti: ove presenti.
**3. 1. Zaccagnini.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: alle coltivazioni, aggiungere le seguenti: ove presenti.
**3. 8. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da l'eventuale risarcimento fino alla fine del periodo con le seguenti: l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.
3. 2. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel caso di passaggio coattivo ai sensi dell'articolo 1051 del codice civile, insistente da almeno 15 anni, su richiesta degli interessati, è consentito un miglioramento strutturale e funzionale limitatamente al transito dei veicoli, nonché la progettazione e realizzazione di condutture elettriche o idrauliche sottoterra in proiezione della servitù di passaggio, qualora le stesse siano asservite a fabbricati ad uso agricolo.
3. 3. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché dall'impossibilità dell'utilizzo della strada durante il lavoro nel caso di mancanza di percorso alternativo.
3. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

  1. Si considerano agricolture contadine le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, esercitate nella forma di azienda individuale, familiare o cooperativa e condotte direttamente dai partecipanti, su fondi in proprietà, concessi in locazione o in comodato d'uso gratuito, senza limiti di superficie, intese a costituire o ricostituire sistemi locali basati sulla cura del territorio e su pratiche conservative a basso o a nullo impatto ambientale, per la produzione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della pastorizia e dell'acquacoltura e ogni altra attività connessa.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4.
  3. Ai fini della semplificazione delle attività di cui al comma 1, i requisiti dei locali e delle attrezzature destinati alla trasformazione, lavorazione e somministrazione dei relativi prodotti, sono regolamentati come segue: a) I requisiti igienici sono quelli previsti per gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione, dal comune in cui ha sede l'impresa. b) I requisiti dei locali adibiti alle attività di ospitalità sono individuati con regolamento della regione.
  4. In deroga al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le aziende di cui all'articolo 5 della presente legge, che svolgono direttamente in economia lavori privati in edilizia realizzati sugli immobili facenti parte dell'azienda contadina, sono esonerate dall'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, qualora tali lavori siano finalizzati alla ricostruzione dei fabbricati esistenti ovvero a interventi di manutenzione o di restauro conservativo, Pag. 145esclusa la realizzazione di nuovi manufatti. Per lavori in economia si intendono quelli in cui il committente privato ricorre a maestranze o lavoratori autonomi senza la presenza di aziende edili.
4. 01. Cenni.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, pesca e acquacoltura.

  Conseguentemente: a) al medesimo articolo 5, comma 2:
   1) lettera e), sopprimere le parole: pesca e acquacoltura;
   2) lettera f), sopprimere le parole:, pesca e acquacoltura;
   3) lettera g), sopprimere le parole: , del settore della pesca e dell'acquacoltura;
   4) sopprimere le lettere i), l), m); n) e o);
    b) al medesimo articolo 5, alla rubrica, sopprimere le parole:, pesca e acquacoltura;
    c) sopprimere gli articoli 26, 27 e 28. d) al titolo del disegno di legge sostituire le parole:, della pesca e dell'acquacoltura con le seguenti:, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
5. 22. Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, dopo la parola: acquacoltura, aggiungere le seguenti: selvicoltura e filiera foresta-legno.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   p) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento ed eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
5. 23. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).
*5. 3. Zaccagnini.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).
*5. 21. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
**5. 2. Zaccagnini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
**5. 18. Dorina Bianchi, Lupi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
**5. 19. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da nonché di quelle fino alla fine della lettera.
5. 16. Guidesi, Fedriga.

  Al comma 2, lettera b), alla parola: semplificare, premettere le seguenti: uniformare e.
5. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: aggiornare, inserire la seguente:, uniformare.
5. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 146

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*5. 1. Zaccagnini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*5. 20. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*5. 17. Guidesi, Fedriga.

  Al comma 2, sopprimere le lettere e), f), g), o).
5. 5. Zaccagnini.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: al fine di ridurre, inserire le seguenti: i modelli e.
5. 11. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: in materia di qualità, inserire le seguenti: e di frodi.

  Conseguentemente sopprimere la lettera m).
5. 12. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: evitare duplicazioni, inserire le seguenti: e incombenze burocratiche inutili.
5. 13. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2 sopprimere la lettera h).
5. 24. Zanin.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: disciplina prevista, con le seguenti: disciplina e delle modalità previste.
5. 14. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera h) dopo la parola utilizzo aggiungere le seguenti: ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
5. 7. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nella conduzione delle stesse.
5. 6. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
   p) ferme restando le norme in materia di autorizzazione e vigilanza negli allevamenti, nonché il rispetto della vigente disciplina comunitaria, revisione della normativa in materia di commercializzazione delle uova extra fresche al fine di consentire la vendita di tali uova presso rivenditori locali esclusivamente nell'ambito dei circuiti di filiera corta, ovvero una filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta a una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo di vendita e, comunque, compresa nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda sanitaria locale alla quale fa capo l'allevamento.
5. 8. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Pag. 147

  All'articolo 5, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. 25. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
5. 15. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le attività di cui alla legge 6 gennaio 1931 n. 99, recante la disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali, che non sono ricomprese nelle pratiche agricole ordinarie quali l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata, e che restano soggette alle prescritte autorizzazioni.
5. 4. Fiorio.

Pag. 148

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino e rilancio del settore ippico).

  Al fine del garantire la promozione e il rilancio del settore ippico il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale si procede a predisporre un testo unico per il riordino delle disposizioni normative vigenti in materia e il rilancio del settore ippico con le seguenti finalità:
   a) promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e al funzionamento della Lega ippica italiana è definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del medesimo decreto legislativo attuativo, a valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al numero 2);
   b) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;
   c) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;
   d) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.
5. 01. Cova, Palma.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
  Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo, per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, analoghi a quelli previsti per le start-up ai sensi del decreto-legge 18 ottobre Pag. 1492012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   b) al comma 2, sostituire la parola: regolamento con la seguente: decreto;
   c) sostituire i commi 4 e 5 con il seguente: 4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottati.
6. 8. Carra, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, con le seguenti: regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2.
6. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: giovani, non proprietari di terreni agricoli con le seguenti: giovani imprenditori agricoli.
6. 1. Pastorelli, Locatelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: processo con la seguente: rapporto.

  Conseguentemente:
   sopprimere la lettera b);
   sostituire la lettera c) con la seguente: «c) definire le modalità di conclusione del rapporto di affiancamento, prevedendo in alternativa: la trasformazione del rapporto in forme di subentro; la riconduzione del rapporto al contratto di affitto a favore del giovane ai sensi dell'articolo 27 della legge 3 maggio 1982, n. 203; le forme di compensazione a favore del giovane nei casi diversi da quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2;
   sostituire la lettera d) con la seguente: «d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane di un progetto per il consolidamento o per lo sviluppo dell'azienda agricola da sottoscriversi anche da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato»;
   alla lettera f) sostituire le parole: qualora apportate sulla base del progetto imprenditoriale presentato con le seguenti: previsti dal progetto presentato;
   sopprimere la lettera g);
   alla lettera h) sostituire la parola: vendita con le seguenti: trasferimento a titolo oneroso;
   sopprimere il secondo periodo del comma 5.
6. 9. Antezza, Carra, Dal Moro, Falcone.

Pag. 150

  Sostituire le parole: giovane imprenditore, ovunque ricorrono, con le seguenti: giovane imprenditore agricolo.
6. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: analoghi fino alla fine della lettera.
6. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere l'esenzione dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli a favore dei giovani imprenditori e dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, indipendentemente dalla ubicazione del terreno.
6. 7. Guidesi, Fedriga.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: diritto di prelazione, inserire le seguenti: a favore del giovane imprenditore agricolo.
6. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz..

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che il rapporto medesimo esista da almeno due anni antecedenti alla vendita, prevedendo altresì che in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del giovane imprenditore agricolo, esso spetti al proprietario del fondo confinante ai sensi della normativa vigente.
6. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 7.

  Apportare le seguenti modificazioni: al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: con riferimento alla notifica di attività e ai programmi annuali di produzione vegetale, al comma 3, dopo le parole 9 settembre 2000 aggiungere le seguenti: sono abrogati o al comma 3, dopo la parola favorendo aggiungere le seguenti: la semplificazione.
7. 2. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

  All'articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 615 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla rubrica 13, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è soppressa la seguente voce: «Legge 23 dicembre 1999, n.488, articolo 59, comma 2».
  5-ter. I commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono sostituiti dai seguenti:
  2. È istituito il Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità, di seguito denominato Fondo, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del 1º febbraio 2000. Il Fondo è altresì destinato allo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, e in particolare:
   a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;Pag. 151
   b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

  2-bis. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, nonché la quota della dotazione del Fondo da destinare al finanziamento dello sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili a valere sulla quota della dotazione del Fondo destinata alla ricerca e alla sicurezza e salubrità degli alimenti; la quota della dotazione del Fondo da destinare al finanziamento dello sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità è ripartita annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell’àmbito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:
   a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
   b) delle priorità stabilite alle lettere a) e b) del comma 2.

  Conseguentemente il comma 3 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.488, è sostituito dai seguenti:
  3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
  3-bis. L'accertata omissione del versamento del contributo di cui al comma 1 è punita con una sanzione pari al doppio del contributo dovuto; il versamento in misura inferiore del contributo dovuto, con una sanzione pari al doppio della differenza dovuta rispetto a quanto prescritto; il versamento effettuato dopo la scadenza prescritta dal comma 3 è punito con una sanzione pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prescritto dal comma 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni di cui al presente comma.
7. 5. Terrosi.

  All'articolo 7, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  5-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle specie non autoctone, per le quali esistano evidenze scientifiche che comprovino l'utilità del loro impiego nella lotta biologica attraverso l'uso di antagonisti naturali, per il controllo di specie dannose accidentalmente introdotte. Tali specie non autoctone non devono avere un impatto scientificamente rilevante sulla eventuale coorte di antagonisti naturali autoctoni che, seppure presenti, non sono in grado di contenere Pag. 152efficacemente la specie dannosa. L'introduzione delle specie non autoctone antagoniste delle specie dannose è regolata dalla normativa vigente in materia.».
7. 6. Terrosi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 19-bis della L. 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, le Regioni possono riconoscere agli operatori biologici, in forma singola o associata, purché in possesso di competenze in materia documentate o documentabili e di adeguate capacità organizzative, la qualifica di produttori di sementi di varietà da conservazione; le regioni possono altresì riconoscere ai medesimi operatori, il diritto alla vendita diretta e il diritto al libero scambio ai sensi del comma 6 del citato articolo 19-bis.
7. 8. Terrosi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle more della definizione di specifiche normative a livello comunitario, i prodotti ottenuti o derivati da cisgenesi e intragenesi e tecniche di gene-editing, non sono utilizzabili in agricoltura biologica come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiali di riproduzione vegetativa, microrganismi e animali.
7. 7. Terrosi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti:»; c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca per cause non imputabili al datore di lavoro (come malattia, infortunio, fine campagna di pesca o altre).».
7. 3. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Per far fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dell'attività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore, è concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i marittimi imbarcati in regime di impresa familiare. Il predetto trattamento è pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è erogato, dietro istanza degli aventi diritto, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».
7. 4. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
  6. All'articolo 1, comma 1, lettera gg) della legge 28 gennaio 2016, n. 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, promuovendo l'utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura biologica».
7. 1. Fregolent, Terrosi.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 2. Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Pag. 153

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la non considerabilità come subappalto l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati;».
8. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro).

Nell'Allegato VII Verifiche di attrezzature, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato» e «Verifica annuale» è inserito il seguente:

Attrezzatura Intervento/periodicità
 Piattaforme di lavoro elevabili e carri per  la coltivazione di frutta in agricoltura  Verifica triennale

8. 01. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis
(Estensione diritti dei consumatori alle microimprese).

  All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «Ai consumatori» sono inserite le seguenti: «, alle microimprese».
8. 03. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis
(Ripristino agevolazione territori montani).

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
8. 04. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico).

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dopo il paragrafo 6, è inserito il seguente:
  «Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al paragrafo precedente Pag. 154gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile con una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro».
8. 02. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico).

  All'articolo 19 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Non sono tenuti all'obbligo della tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile con una produzione annua inferiore a 50 ettolitri di aceto».
8. 05. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico).

  All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: «compresi quelli artigiani», sono inserite le seguenti: «e le aziende agricole con vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».
8. 06. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico).

  All'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i prodotti con accisa fissata pari a zero l'obbligo della tenuta dei registri di cui al presente comma non sussiste».
8. 07. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340 in materia di controversie riguardanti i masi chiusi).

  1. Il comma 2, dell'articolo 35, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:
  «2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche».
8. 08. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni in materia di elenco clienti-fornitori).

  Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Pag. 155convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
8. 09. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis
(Disposizioni in materia di macchine agricole).

  1. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  2. Il termine per l'aggiornamento della formazione dei lavoratori del settore agricolo, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è fissato a 5 anni dalla data di entrata in vigore indicata dal medesimo articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
8. 010. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di macchine agricole).

  1. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
   b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
8. 011. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis
(Utilizzo delle macchine agricole).

  1. Per l'utilizzo delle macchine agricole è considerata condizione equivalente alla specifica abilitazione ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il conseguimento della patente di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da almeno tre anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte degli operatori di età, in ogni caso, superiore a 21 anni.
8. 016. Mongiello, Antezza, Taricco.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis
(Regolarizzazione accessi stradali).

  1. «Gli accessi stradali sprovvisti alla data di entrata in vigore della presente legge della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 devono essere regolarizzati entro il 30 giugno 2016 mediante presentazione della domanda di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 258.
  2. Nei comuni individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di Pag. 156accessi stradali sprovvisti della relativa autorizzazione sono esonerati, all'atto della regolarizzazione di cui al presente articolo, del pagamento del canone di concessione per l'accesso stradale più prossimo al fondo rustico dove è ubicato il centro aziendale o al fabbricato rurale adibito ad abitazione. Per gli altri accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente periodo per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285.».
8. 018. Russo.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di indennità espropriative dormienti).

  1. Si intendono per indennità espropriative dormienti le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative ad occupazioni temporanee e di urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo risalenti a meno di dieci anni, finalizzate al pagamento dell'indennità.
  2. Al fine di favorire lo svincolo delle suddette indennità le competenti Ragionerie dello Stato sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo nonché il rilascio di copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni, degli aventi titolo e per la eventuale assistenza per il pagamento delle somme dovute.
  3. Si considerano rappresentative a livello nazionale le organizzazioni professionali agricole il cui grado di rappresentatività risulti dall'ampiezza e dalla diffusione delle strutture organizzative, dalla consistenza numerica degli associati e dalla loro effettiva partecipazione alla formazione e alla stipula dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro riferiti al settore agricolo.
8. 017. Mongiello.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Contributo CONOE).

  1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:
   a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: 8364; 0,102/Kg;
   b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro;
   c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi; 0,0005/Kg;Pag. 157
   d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): 8364; 0,0102/Kg.

  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura «contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
  3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
   a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
   b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
   c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
   d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
   e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

  4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica».
8. 012. Mongiello.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Iscrizione ai Consorzi ed ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135, quando obbligate, aderiscono ai Consorzi ed ai sistemi di raccolta previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 attraverso la propria Confederazione agricola di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'Associazione ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i Consorzi ed i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri Statuti e Regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle Associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.Pag. 158
  2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.
  3. L'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente: «1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5000.».
8. 013. Mongiello.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Tariffa per i rifiuti).

  Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:
  Art. 8-bis. – Misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – All'articolo, 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Non possono essere, in ogni caso, assoggettati alla TARI i terreni agricoli su cui vengano svolte attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».
8. 023. Mongiello.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Installazione di impianti a fonti rinnovabili).

  Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:
  «Art. 8-bis. Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola – L'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituito con il seguente: «7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso».
8. 020. Mongiello.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Detrazioni fiscali per interventi di miglioramento ambientale).

  Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:
  «Art. 8-bis – Interventi di miglioramento ambientale – 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute per i seguenti interventi di miglioramento ambientale:
   a) interventi di allestimento, recupero, salvaguardia e manutenzione di Pag. 159spazi verdi, pubblici o privati, in aree urbane realizzati da imprenditori agricoli;
   b) interventi, pubblici o privati, di allestimento e gestione degli orti urbani realizzati da imprenditori agricoli attraverso il miglioramento e la conservazione di spazi verdi già attrezzati o attualmente abbandonati, al fine di promuovere la riqualificazione ambientale e la fruizione educativa delle aree urbane;
   c) interventi per l'adeguamento di impianti, immobili e infrastrutture aziendali realizzati da imprenditori agricoli destinati a promuovere le identità storico culturali e le qualità del paesaggio attraverso iniziative di conoscenza e promozione rispondenti a criteri di sostenibilità, previa valutazione della soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio.

  2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta per una quota pari al 65 per cento ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per il riconoscimento della detrazione.».
8. 021. Mongiello.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Mercato volontario dei crediti di carbonio).

  Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:
  «Art. 8-bis. — (Istituzione di mercati volontari locali dei crediti di carbonio). – Al fine di consentire l'attribuzione dei crediti di carbonio agli operatori interessati e la possibilità per gli stessi di commercializzarli nell'ambito dei mercati volontari, le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attivano mercati locali, anche su base interregionale, per lo scambio dei crediti di carbonio, disciplinando le modalità di certificazione, riconoscimento e contabilizzazione. Ai fini indicati e per evitare il rischio di doppia contabilizzazione dei crediti nell'ambito del Bilancio Nazionale, viene istituito il Registro regionale dei serbatoi di carbonio agroforestali, i cui dati vengono trasmessi annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
8. 022. Mongiello.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde).

  1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, può essere esercitata:
   a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all'articolo 20, lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
   b) da imprese artigiane o industriali iscritte al registro delle imprese che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze fitosanitarie.

  2. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al precedente comma, lettera b),».
8. 014. Taricco, Carra, Prina, Tentori.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Gestione delle emergenze per la prevenzione dei danni da fauna selvatica).

  1. All'articolo 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte, infine, Pag. 160le seguenti parole: «, fatta salva la possibilità per il Comune, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 19, di adottare specifiche ordinanze per l'adozione di misure di controllo e di contenimento, quando sia riscontrata l'eccessiva diffusione di esemplari sul territorio e risulti opportuno intervenire tempestivamente, al fine di prevenire rischi o danni.
8. 019. Mongiello.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Attività faunistico venatorie).

  1. Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi svolte da aziende faunistico-venatorie ed effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
  2. Le Regioni e le Province autonome, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro.
8. 024. Mongiello.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Tutela e valorizzazione delle razze e varietà non locali).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73, sono aggiunti i seguenti commi:
  3. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione del decreto e dalla definizione di giardino zoologico le attività di cura, sviluppo e valorizzazione, attraverso l'allevamento, l'esposizione al pubblico o la mera ospitalità, di specie animali esotiche o selvatiche, ancorché rientranti tra quelle di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni e agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, poste in essere dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  4. Nel rispetto dei vincoli posti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, nell'ottica della semplificazione e per una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica, le competenze della Commissione CITES si sostanziano in controlli ed ispezioni da effettuarsi presso le imprese ospitanti, al fine di accertare l'adeguatezza delle strutture, il benessere degli animali nonché la salubrità e la sicurezza dei luoghi destinati all'ospitalità».
8. 025. Mongiello.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Spese per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, la disposizione di cui all'articolo 23, quarto comma, primo periodo, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 non si applica alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
8. 015. Dal Moro, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di industrie insalubri).

  1. Le classificazioni funzionali dettate dalla disciplina urbanistica sopravvenuta o Pag. 161la realizzazione successiva di nuovi insediamenti non possono comportare la delocalizzazione autoritativa di impianti agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile preesistenti, anche se divenuti incompatibili, che sono soggetti alle sole restrizioni edilizie imposte dalla nuova disciplina vigente nella zona. In tali ipotesi, i provvedimenti di cui all'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n.1265 possono essere adottati solo previo concreto accertamento della sussistenza di una grave situazione di effettiva pericolosità per la salute umana o per l'ambiente e l'eventuale delocalizzazione delle attività o delle strutture può essere disposta soltanto ove non sia possibile l'adozione di misure tecniche finalizzate ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. Fatti salvi i casi di estrema gravità ed urgenza, deve essere assicurata la prosecuzione di attività agricole che, anche quando esercitate nei centri abitati o in prossimità degli stessi, risultino inserite nel contesto produttivo locale e condotte nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. Ai fini indicati, il Comune, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ed urbanistica, disciplina, in condizioni di reciprocità, i vincoli di distanza e di inedificabilità delle aree con destinazione commerciale, residenziale e produttiva necessari ad assicurare, con carattere di continuità, la prosecuzione di tali attività.
8. 026. Mongiello.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
Bonifica delle aree agricole).

  1. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135, non responsabili della contaminazione delle aree di propria titolarità, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253, commi 1, 2, 3 e 4 e dell'articolo 245, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Nel caso di contaminazione di aree destinate all'uso agricolo, quando il responsabile non sia individuato o individuabile, si procede alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, anche al fine di assicurare le necessarie azioni di indagine dello stato della contaminazione, nonché le misure di prevenzione, di messa in sicurezza e di bonifica.
8. 027. Mongiello.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Oneri per accertamenti e controlli).

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tariffe da applicare ai richiedenti per la copertura dei costi sopportati dall'Autorità competente per lo svolgimento di attività di rilievo, accertamento, controlli e sopralluogo straordinarie rispetto alle normali attività istruttorie istituzionalmente attribuite all'Autorità, necessarie ai fini del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni o delle valutazioni ambientali. Non possono, in ogni caso, essere attribuiti ai soggetti di cui al comma 1 oneri economici o prestazioni per lo svolgimento di attività ordinarie di monitoraggio e controllo, svolte ai fini del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni o delle valutazioni ambientali previste dal presente decreto o da leggi speciali.
  2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati gli articoli 33 e 124, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, nonché tutte le norme precedenti incompatibili con quanto disciplinato».
8. 028. Mongiello.

Pag. 162

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti:, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica e la disciplina sulle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, prevedendo una percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite non inferiore al 74 per cento, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinarsi al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse ed eventuale introduzione della tassazione sul margine per le scommesse sui cavalli e la previsione del palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica;
   b) prevedere le modalità di istituzione della Lega ippica italiana, quale associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e rendicontazione delle risorse di cui alle lettere c) e d), consentendo l'iscrizione alla Lega ippica agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti;
   c) prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate alla Lega;
   d) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e trasferiti alla Lega, tenuto conto delle funzioni ad essa trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione della Lega, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione della Lega, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera c), con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.
9. 2. Sani.

  Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra i suddetti componenti e i settori in cui opera l'ente, società o agenzia;.
9. 9. Gallinella, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine le seguenti parole: nonché prevedendo che tutte le spese per l'acquisto di materiali strumentali siano centralizzate e gestite da CONSIP s.p.a.
9. 5. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Pag. 163

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) attivazione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un ufficio permanente di coordinamento forestale che costituisca punto di riferimento e di indirizzo per le politiche forestali nazionali nel rispetto delle competenze e dei ruoli che la Costituzione definisce circa i rapporti fra Stato e regioni, e svolga in modo continuativo le funzioni di coordinamento istituzionale e inter-istituzionale per le amministrazioni nazionali e regionali competenti in materia di politica e programmazione forestale, nonché di raccordo per tutte le iniziative internazionali e comunitarie. L'ufficio è costituito senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e si avvale delle competenze e del personale presente nelle strutture interne ed esterne al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche a mezzo di apposite convenzioni e accordi di programma, al fine di assicurare così piena efficacia e aggiornamento alla strategia forestale nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale;.
9. 4. Massimiliano Bernini, Terzoni, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, lettera d) capoverso 1) dopo il primo periodo introdurre il seguente: La revisione del sistema di gestione e di sviluppo del SIAN deve altresì prevedere il principio di accesso e fruibilità dei dati al fine di consentire, su richiesta degli allevatori, a soggetti terzi di poter accedere ai dati custoditi dal sistema e di poter esportare tali dati mediante l'utilizzo dei più comuni standard di interscambio informatici e telematici in uso.
9. 10. Gallinella, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, lettera d) capoverso 1) aggiungere infine il seguente periodo: La riorganizzazione deve altresì prevedere: di riportare in capo alla stessa AGEA il coordinamento tecnico delle attività svolte da SIN s.p.a., attualmente di competenza dell'area coordinamento, e di procedere ad affiancare a tale area una unità tecnica della stessa Agenzia o di altro organismo pubblico, incaricata di predisporre i codici di programma necessari a gestire in automatismo le domande di pagamento e di riservare ad un soggetto esterno, anche pubblico, esclusivamente la gestione del servizio relativo alla parte informatica, consentendo quindi alla Agenzia di mantenere le proprie funzionalità e competenze tecniche; al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, duplicazioni ed inefficienze, di trasferire in capo all'Agea le funzioni di organismo pagatore svolte dall'Ente nazionale risi; che i centri di assistenza agricola e gli organismi pagatori ottimizzino il processo di raccolta delle informazioni e di monitoraggio in modo da assicurare in tempo reale la trasmissione dei dati all'organismo di coordinamento e, allo stesso tempo, garantire loro, nel rispetto delle rispettive competenze, l'accesso al database di Agea evitando un possibile disallineamento delle informazioni anche in funzione delle nuove procedure per il controllo dei requisiti relativi all'agricoltore attivo, al greening e alle procedure di gestione del rischio.
9. 6. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, lettera a) dopo la parola settore aggiungere le seguenti: anche attraverso il riconoscimento ai soggetti privati della possibilità di effettuare consulenza,.
9. 11. Gallinella, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 3 dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) riconoscimento delle Società di allevamento e dei suinicoltori, associazioni allevatori per l'assegnazione della tenuta dei libri genealogici e dei Pag. 164registri anagrafici secondo i criteri previsti dalla normativa europea;.
9. 21. Cova.

  Al comma 3, lettera b), le parole: e per la certificazione d'origine, sono soppresse.
9. 17. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 3, lettera d) sostituire le parole la gestione dei con le seguenti: l'iscrizione ai, e sostituire le parole e dei registri anagrafici con le seguenti: e ai registri anagrafici.
9. 7. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, lettera d), le parole: la gestione dei, sono sostituite dalle seguenti: l'iscrizione ai.
*9. 12. Dorina Bianchi, Lupi.

  Al comma 3, lettera d), le parole: la gestione dei, sono sostituite dalle seguenti: l'iscrizione ai.
*9. 18. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 3 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) riconoscimento del principio che i soggetti che hanno la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici, dei controlli funzionali fenotipici e le associazioni di razza non devono avere partecipazioni o interessi nella commercializzazione di materiale germinale e seminale;.
9. 22. Cova.

  Al comma 3 sopprimere la lettera f).
*9. 23. Antezza, Luciano Agostini, Capozzolo, Cova, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 3, sopprimere la lettera f).
*9. 24. Fiorio, Romanini, Carra, Tentori.

  Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: le relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione con le seguenti: alle associazioni di allevatori della relativa razza, con conseguente riduzione e trasformazione.
9. 14. Guidesi, Fedriga.

  Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei Libri genealogici può essere integrato da fonti di autofinanziamento delle associazioni di allevatori, attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico.
9. 15. Guidesi, Fedriga.

  Al comma 3, lettera g) sostituire le parole associazioni di allevatori con le seguenti organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
*9. 8. Gallinella, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: associazioni di allevatori con le seguenti: organizzazioni riconosciute nel Pag. 165rispetto della normativa comunitaria in materia.
*9. 19. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.
**9. 20. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.
**9. 3. Zaccagnini.

  Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole:, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.
9. 13. Dorina Bianchi, Lupi.

  Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   «h) prevedere che l'erogazione dei contributi statali previsti a legislazione vigente sulla tenuta dei libri genealogici avvenga sulla base del numero di capi gestiti su base regionale.».
9. 16. Guidesi, Fedriga.

  Al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:
   h) accessibilità ai dati morfologici, fenotipici, genealogici e a quanto utile per attuare la consulenza aziendale da parte dei consulenti aziendali.
9. 25. Cova.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili» in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA».
9. 1. Cenni.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto di animali).

  1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla protezione degli animali e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 marzo 2008, anche per il trasporto di animali vivi.».
9. 02. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 166

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
  9-bis. — (Modalità di identificazione di bovini, ovini e caprini da allevamento). — 1. L'identificazione elettronica obbligatoria degli ovini e dei caprini di cui al Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina, come modificato dai Regolamenti (CE) n. 1560/2007, 933/2008 e 759/2009, effettuata con bolo endoruminale o marchio auricolare elettronico è estesa, dal 1o gennaio 2017 anche agli animali destinati alla macellazione entro il 12o mese di età.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'identificazione dei bovini da latte, effettuata con il sistema dei marchi auricolari di cui all'articolo 3 del decreto DM 31 gennaio 2002, è sostituita con l'identificazione per via elettronica, effettuata mediante bolo endoruminale o marchio auricolare elettronico.
  3. I dispositivi elettronici di identificazione di cui al comma 2 devono essere in grado di ricevere e trasmettere informazioni sotto forma di segnali radio, contengono i dati dell'animale ed in particolare il codice identificativo, il passaporto dell'animale, lo stato sanitario, i trattamenti subiti e ogni altro dato ritenuto rilevante.
  4. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'innovazione tecnologica e con il Ministro per le politiche comunitarie, adotta un regolamento che stabilisce le nuove modalità di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e dei bovini da latte, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 06. Rostellato.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, si applicano ai consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, riconosciuti e vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9. 01. Cenni, Terrosi, Tentori.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Soppressione di enti e società).

  1. La società Unirelab s.r.l. è soppressa dalla data di entra in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Unirelab s.r.l. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9. 03. Russo, Catanoso.

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
  Art. 9-bis (Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica). — 1. Il personale ex Buonitalia Spa già trasferito all’ ICE – Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane con l'articolo n. 12 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 poi modificato dall'articolo n. 1 comma 478 della Legge n. 147 del 27/12/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013 – Suppl. Ord. N. 87, è trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al CCNL applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato è disposto con provvedimento del commissario di cui all'articolo 1, comma 661, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, garantendo il mantenimento Pag. 167del trattamento economico fondamentale ed accessorio percepito con l'ultima busta paga in Buonitalia Spa.
9. 04. Russo, Catanoso.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
  Art. 9-bis (Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica). — 1. Il personale ex Buonitalia Spa già trasferito all’ ICE – Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane con l'articolo n. 12 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 poi modificato dall'articolo n. 1 comma 478 della Legge n. 147 del 27/12/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013 – Suppl. Ord. N. 87, è inquadrato, a domanda, alle dipendenze dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane, in base al CCNL applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale ex Buonitalia dipendente a tempo indeterminato è disposto con provvedimento del Direttore Generale dell'ICE, garantendo il mantenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio percepito con l'ultima busta paga in Buonitalia Spa.
9. 05. Russo, Catanoso.

ART. 10.

  Ai commi 1, 2 e 3, dopo la parola banca aggiungere la seguente: dati.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo la parola banca inserire le seguenti: anche utilizzando le banche dati esistenti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Le regioni, ove non abbiano già provveduto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono le banche dati regionali delle terre agricole e trasmettono alla banca dati gli elenchi dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei manufatti rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per la vendita, la locazione o la concessione in comodato d'uso gratuito ai sensi del 2-quinquies.
  2-ter. In particolare, sono compresi nella banca dati i seguenti elenchi di beni:
   a) terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge n. 440 del 1978 o delle leggi regionali di attuazione;
   b) terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti da essi controllati, nonché i fabbricati rurali e le aziende agricole di proprietà dei medesimi;
   c) terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà delle province o dei comuni nonché aziende agricole, fabbricati rurali e terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nelle banche regionali delle terre agricole;
   d) terreni agricoli e a vocazione agricola nonché terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti nel territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento negli elenchi di cui al comma 3 da parte dei proprietari alle regioni territorialmente competenti.

  2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la gestione della Pag. 168Banca dati e le modalità del conferimento dei dati da parte delle regioni, compresi quelli relativi ai beni previsti dall'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
  2-quinquies. Le norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, sono emanate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di quanto disposto dal periodo precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
10. 1. Cenni, Terrosi.

  Al comma 2, dopo le parole: sulle modalità, inserire le seguenti: e condizioni.
10. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 3, dopo le parole: La Banca è accessibile, inserire le seguenti: a titolo gratuito.
10. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Le regioni, ove non abbiano già provveduto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono le banche dati regionali delle terre agricole e trasmettono alla Banca gli elenchi dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agroforestali, delle aziende agricole e dei manufatti rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per la locazione o la concessione in comodato d'uso gratuito ai sensi del comma 5-ter. In particolare, sono compresi nella Banca i seguenti elenchi di beni:
   a) terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge n. 440 del 1978 o delle leggi regionali di attuazione;
   b) terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti da essi controllati, nonché i fabbricati rurali e le aziende agricole di proprietà dei medesimi;
   c) terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà delle province o dei comuni nonché aziende agricole, fabbricati rurali e terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nelle banche regionali delle terre agricole;
   d) terreni agricoli e a vocazione agricola nonché terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti nel territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento negli elenchi di cui al comma 3 da parte dei proprietari alle regioni territorialmente competenti.

  5-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la gestione della Banca dati e le modalità del conferimento dei dati da parte delle regioni, compresi quelli relativi ai beni previsti dall'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Pag. 169
  5-ter. Le norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, sono emanate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di quanto disposto dal periodo precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
10. 2. Zaccagnini.

  Al comma 5, dopo le parole: organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, inserire le seguenti: in ambito locale.
10. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti ed abbandonati all'entrata in vigore della presente legge.
10. 6. Guidesi, Fedriga.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali).

  1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominati «gruppi di interesse», che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalità della loro gestione collettiva.
  2. I gruppi di interesse al comma 1 si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.
  3. I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono:
   a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori;
   b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi secondo quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 della Commissione, del 6 maggio 2013;
   c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 5 con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani;
   d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria;
   e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali;
   f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.

  4. I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
  5. Il riconoscimento dei gruppi di interesse è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalità di cui al comma 2 riconoscendo priorità Pag. 170ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni.
  6. Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui princìpi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari.
  7. Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti Internet istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei gruppi medesimi.
10. 01. Zaccagnini.

ART. 11.

  Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11
(Modernizzazione della logistica).

  1. Nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera sss) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, il Governo prevede l'inserimento nel piano generale dei trasporti e della logistica, di interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, anche valorizzando le strutture esistenti con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:
   a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
   b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
   c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
   d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
   e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla legge di stabilità.».
11. 1. Taricco.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

  1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
  «Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.».
*11. 01. Cenni.

Pag. 171

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

  1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
  «Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.».
*11. 06. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)
.

  1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
  «Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.».
*11. 09. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
  «Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.».
*11. 04. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

  1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole «entro due mesi», premettere le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,».
**11. 02. Cenni.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

  1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole «entro due mesi», premettere le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,». 
**11. 08. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Pag. 172

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

  1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole «entro due mesi», premettere le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,».
**11. 03. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzia ISMEA per i contratti di rete).

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del al Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.
***11. 05. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzia ISMEA per i contratti di rete).

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del al Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.
***11. 010. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzia ISMEA per i contratti di rete).

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del al Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.
***11. 07. Dorina Bianchi, Lupi.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Passaggio di fascia per i lavoratori autonomi agricoli).

  1. Il comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 è sostituito dal seguente:
  «2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.».
12. 01. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 173

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni riguardanti le indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette).

  1. Le indennità di maternità conseguite in seguito alla iscrizione previdenziale agricola ex-Scau da coltivatrici diretti nonché da coadiuvanti agricoli sono, in base al comma 2 dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le indennità di maternità di cui al periodo precedente non sono soggette a ritenuta alla fonte.
12. 02. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 13.

  All'articolo 13, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
  «2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata ed adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle Organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono rese disponibili tutte le informazioni relative ai loro soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e nel sistema informativo veterinario.
  3. L'accesso alle banche dati di cui al comma precedente da parte delle predette organizzazioni di produttori riconosciute potrà avvenire solo per la visualizzazione delle informazioni ivi contenute e su espresso mandato del socio produttore.
  4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute, emana un decreto applicativo dei precedenti commi che disciplini anche le modalità tecniche per l'accesso alle predette banche dati da parte delle organizzazioni dei produttori riconosciute del settore lattiero caseario.».
13. 1. Falcone.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 dopo le parole «delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero» sono inserite le seguenti: «e per le attività ispettive e di controllo effettuate dalle Regioni in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali di attuazione della Politica agricola comune.».
13. 2. Romanini, Carra.

ART. 14.

  Al comma 1, capoverso comma 132, sostituire le parole: L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa con le seguenti: L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

  Conseguentemente, sostituire le parole: ISA Spa con la seguente: ISMEA ovunque ricorrano.
14. 10. Capozzolo, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, capoverso 132, primo periodo, sostituire le parole: in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione Pag. 174dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, con le seguenti: in società, iscritte al registro delle imprese agricole, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano anche nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
*14. 2. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 132, primo periodo, sostituire le parole: in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, con le seguenti: in società, iscritte al registro delle imprese agricole, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano anche nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
*14. 6. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, capoverso 132, secondo periodo, dopo le parole: che operano, inserire le seguenti: nella trasformazione.
**14. 3. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 132, secondo periodo, dopo le parole: che operano, inserire le seguenti: nella trasformazione.
**14. 9. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, capoverso 132, quarto periodo, dopo le parole: al valore di mercato, inserire le seguenti:, che in ogni caso non può superare il valore predeterminato nell'accordo con gli altri soci,.
***14. 4. Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 132, quarto periodo, dopo le parole: al valore di mercato, inserire le seguenti: , che in ogni caso non può superare il valore predeterminato nell'accordo con gli altri soci,.
***14. 7. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, capoverso 132, quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: destinati al finanziamento del patrimonio della società.
14. 8. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'assunzione a carico del Bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 1 comma 1-bis del decreto legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 237, delle garanzie concesse, prima dell'entrata in vigore della predetta norma, da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, comprende anche le analoghe garanzie concesse da parte di soci di cooperative, socie della cooperativa di cui sia stata accertata l'insolvenza».
14. 11. Sani, Mongiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis) Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e successive integrazioni e modificazioni, dopo le parole «cinipide del castagno» inserire le seguenti: «, della Popillia Japonica».
14. 1. Fregolent, Capozzolo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero Pag. 175delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
14. 5. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per prevenire l'abbandono del territorio rurale).

  1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2016 e 2017, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2013 inferiore a diecimila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al commi 1 e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'agevolazione stessa.
  3. L'agevolazione fiscale cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro all'anno per gli anni 2016 e 2017. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
14. 03. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al regime fiscale speciale per il settore agricolo).

  1. All'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le parole: «7.000 euro» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
  2. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: All'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre Pag. 1762015, n. 208, le parole: «pari a 5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 5,65 per cento».
14. 01. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al regime fiscale speciale per il settore agricolo).

  1. All'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le parole: «7.000 euro» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «12.000 euro».
  2. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: All'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari a 5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 5,8 per cento».
14. 02. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 14, Inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Rifinanziamento della Legge 23 dicembre 1999, n. 499 in materia di Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale e relative disposizioni di attuazione, con particolare riguardo alle regioni sottoutilizzate).

  1. Al fine di assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale agli interventi pubblici nel settore rurale favorendone l'evoluzione strutturale; di accrescere, mediante l'armonizzazione dei costi medi di produzione con quelli degli altri Paesi dell'Unione europea, le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato europeo ed internazionale perseguendo la valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore nonché il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del Paese; di promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) nel comma 1, dopo le parole «per il quadriennio 1999-2002,», sono inserite le seguenti: «nonché per il triennio 2016-2018,»;
   b) nel comma 2, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2001 e 2002», sono inserite le seguenti: e per il triennio 2016-2018, ad euro 10 milioni per il 2016 e ad euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»;
   c) nel comma 4, dopo le parole «di entrata in vigore della presente legge», sono inserite le seguenti: «e per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2016, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge»;
   d) nel comma 5:
   1) nel primo periodo, le parole «della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
   2) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'attribuzione dei fondi destinati al triennio 2016-2018, si applica il criterio di ripartizione di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;
   e) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dall'articolo 2, si provvede per gli anni 2016, 2017 e 2018 tramite corrispondente riduzione della dotazione del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre Pag. 1772002, n. 289, così come rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»;
   f) nel comma 7, dopo le parole «Il Documento programmatico agroalimentare», sono inserite le seguenti: «prevede specifiche destinazioni di risorse per lo sviluppo dell'olivicoltura, per il rafforzamento della cerealicoltura, segnatamente il grano tenero ed il grano duro nelle regioni meridionali, e del relativo sistema di stoccaggio e di logistica di conferimento e trasporto, ed».
14. 04. Mongiello, Antezza, Ginefra, Vico.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: competenze costituzionali delle regioni, inserire le seguenti: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
15. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire le parole: svolgendo le procedure, con le seguenti: attivando gli istituiti.
15. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: nonché a copertura dei danni indiretti subiti dalle aziende agricole associate in cooperativa.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
b), dopo le parole: degli agricoltori, sono inserite le seguenti: , prevedendo la possibilità di istituire fondi mutualistici specifici per gli agricoltori associati in cooperative o in organizzazioni di produttori;
   al comma 1, lettera c), le parole: con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e di vendita, sono sostituite dalle seguenti: con riferimento alle sole forme di aggregazione previste dalla normativa comunitaria di riferimento: le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. In particolare le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, fatto salvo eventuali disposizioni comunitarie settoriali, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
    1) essere strutture societarie costituite e controllate da imprenditori agricoli singoli o associati;
    2) commercializzare il prodotto dei soci di cui deve avere la disponibilità giuridica e materiale;
    3) prevedere in capo ai soci l'obbligo di commercializzare il prodotto attraverso l'organizzazione dei produttori o associazioni di organizzazioni di produttori a cui sono aderenti;
    4) prevedere in capo ai soci un periodo minimo di adesione all'organizzazione;
    5) prevedere in capo ai soci l'obbligo di aderire ad una sola organizzazione di produttori o associazione di organizzazione di produttori per un determinato prodotto o settore;
    6) prevedere che nel caso di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori costituite in forma cooperativa il controllo democratico è assicurato dal rispetto della disciplina prevista in materia di diritti di voto dal Codice Civile e da leggi speciali.
*15. 8. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: nonché a copertura dei danni indiretti subiti dalle aziende agricole associate in cooperativa.

Pag. 178

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera b), dopo le parole: «degli agricoltori», sono inserite le seguenti: «, prevedendo la possibilità di istituire fondi mutualistici specifici per gli agricoltori associati in cooperative o in organizzazioni di produttori»;
   al comma 1, lettera c), le parole: «con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e di vendita», sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alle sole forme di aggregazione previste dalla normativa comunitaria di riferimento: le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. In particolare le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, fatto salvo eventuali disposizioni comunitarie settoriali, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
    1) essere strutture societarie costituite e controllate da imprenditori agricoli singoli o associati;
    2) commercializzare il prodotto dei soci di cui deve avere la disponibilità giuridica e materiale;
    3) prevedere in capo ai soci l'obbligo di commercializzare il prodotto attraverso l'organizzazione dei produttori o associazioni di organizzazioni di produttori a cui sono aderenti;
    4) prevedere in capo ai soci un periodo minimo di adesione all'organizzazione;
    5) prevedere in capo ai soci l'obbligo di aderire ad una sola organizzazione di produttori o associazione di organizzazione di produttori per un determinato prodotto o settore;
    6) prevedere che nel caso di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori costituite in forma cooperativa il controllo democratico è assicurato dal rispetto della disciplina prevista in materia di diritti di voto dal Codice Civile e da leggi speciali.
*15. 9. Zanin, Taricco, Prina.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a copertura dei danni indiretti subiti dalle aziende agricole associate in cooperativa.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera b), dopo le parole: degli agricoltori, inserire le seguenti: , prevedendo la possibilità di istituire fondi mutualistici specifici per gli agricoltori associati in cooperative o in organizzazioni di produttori;
   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e di vendita, con le seguenti: con riferimento alle sole forme di aggregazione previste dalla normativa comunitaria di riferimento: le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. In particolare le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, fatto salvo eventuali disposizioni comunitarie settoriali, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
    1) essere strutture societarie costituite e controllate da imprenditori agricoli singoli o associati;
    2) commercializzare il prodotto dei soci di cui deve avere la disponibilità giuridica e materiale;
    3) prevedere in capo ai soci l'obbligo di commercializzare il prodotto attraverso l'organizzazione dei produttori o associazioni di organizzazioni di produttori a cui sono aderenti;
    4) prevedere in capo ai soci un periodo minimo di adesione all'organizzazione;Pag. 179
    5) prevedere in capo ai soci l'obbligo di aderire ad una sola organizzazione di produttori o associazione di organizzazione di produttori per un determinato prodotto o settore;
    6) prevedere che nel caso di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori costituite in forma cooperativa il controllo democratico è assicurato dal rispetto della disciplina prevista in materia di diritti di voto dal Codice Civile e da leggi speciali.
*15. 1. Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a copertura dei danni indiretti subiti dalle aziende agricole associate in cooperativa.

  Conseguentemente:
   alla lettera
b), dopo le parole: degli agricoltori, inserire le seguenti: , prevedendo la possibilità di istituire fondi mutualistici specifici per gli agricoltori associati in cooperative o in organizzazioni di produttori;

  al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e di vendita, con le seguenti: con riferimento alle sole forme di aggregazione previste dalla normativa comunitaria di riferimento: le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. In particolare le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, fatto salvo eventuali disposizioni comunitarie settoriali, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
    1) essere strutture societarie costituite e controllate da imprenditori agricoli singoli o associati;
    2) commercializzare il prodotto dei soci di cui deve avere la disponibilità giuridica e materiale;
    3) prevedere in capo ai soci l'obbligo di commercializzare il prodotto attraverso l'organizzazione dei produttori o associazioni di organizzazioni di produttori a cui sono aderenti;
    4) prevedere in capo ai soci un periodo minimo di adesione all'organizzazione;
    5) prevedere in capo ai soci l'obbligo di aderire ad una sola organizzazione di produttori o associazione di organizzazione di produttori per un determinato prodotto o settore;
    6) prevedere che nel caso di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori costituite in forma cooperativa il controllo democratico è assicurato dal rispetto della disciplina prevista in materia di diritti di voto dal Codice Civile e da leggi speciali.
*15. 7. Dorina Bianchi, Lupi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) semplificazione e unificazione delle norme e delle procedure esistenti, limitando le incombenze burocratiche a carico dei cittadini agli adempimenti strettamente necessari e funzionali agli obiettivi da raggiungere e non sopperibili da parte delle amministrazioni coinvolte;.
15. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica.
15. 2. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: in vendita aggiungere le seguenti:, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) le Organizzazioni di produttori (OP) sono strutture imprenditoriali formate Pag. 180esclusivamente da aziende agricole, singole ed associate, e possono aggregarsi in Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP);
   b) le OP e le AOP possono assumere diverse forme giuridiche, società di capitali, società cooperative e società consortili, ed hanno sempre come scopo prioritario la commercializzazione del prodotto dei soci (acquisendone il possesso);
   c) i soci sono obbligati a conferire il prodotto (oggetto dell'attività dell'organizzazione) ad una unica OP, ad eccezione di una quota destinata eventualmente all'autoconsumo o alla vendita diretta a consumatori finali;
   d) le OP e le AOP possono chiedere il riconoscimento da parte delle Regioni ed essere iscritte nell'Albo nazionale, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con le Regioni e le province autonome. Nei criteri di riconoscimento deve essere prevista la valutazione della strategia commerciale.
15. 10. Fiorio, Romanini, Carra, Tentori.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
15. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Revisione del catasto terreni).

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente, legge uno o più decreti legislativi per una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei terreni in tutto il territorio nazionale, rideterminando i valori catastali delle singole classi di qualità dei terreni e le relative rendite, applicando i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle associazioni di comuni, per lo svolgimento di funzioni associate, nel cui territorio sono collocati i fondi, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché con quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;Pag. 181
   b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare il corretto classamento dei terreni che non rispettano la reale consistenza di fatto e la relativa categoria catastale attribuita, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività svolte dai comuni in quest'ambito, nonché definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento dei terreni agricoli;
   c) incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo aerofotogrammetrico all'elaborato catastale e renderne possibile l'accesso al pubblico.

  2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:
   a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure relative agli atti di aggiornamento del catasto, con riferimento anche all'articolo 1, comma 374 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
   b) prevedere per l'Agenzia delle entrate la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini e dai collegi professionali;
   c) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia delle entrate, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza dei valori e dei redditi rispetto anche ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali;
   d) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;
   e) individuare, a conclusione del complessivo processo di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;
   f) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche alla luce dell'evoluzione cui sarà soggetto il sistema tributario locale fino alla piena attuazione della revisione prevista dal presente articolo;
   g) prevedere un meccanismo di monitoraggio, attraverso una relazione del Governo da trasmettere alle Camere entro sei mesi dall'attribuzione dei nuovi valori catastali, nonché attraverso successive relazioni, in merito agli effetti, articolati a livello comunale, del processo di revisione di cui al presente articolo, al fine di verificare l'invarianza del gettito e la necessaria gradualità, anche mediante successivi interventi correttivi;
   h) prevedere, in aggiunta alle necessarie forme di tutela giurisdizionale, particolari e appropriate misure di tutela anticipata del contribuente in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma Pag. 182dell'autotutela amministrativa, con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza;
   i) prevedere, contestualmente all'efficacia dei nuovi valori ai fini impositivi, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale;

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
15. 01. Taricco.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Delega al Governo per il riordino delle attività informative, formative e di addestramento di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 punto 5).

  1. Il Governo è delegato ad adottare nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e del lavoro, uno o più decreti legislativi per semplificare le attività formative previste, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) revisione della normativa in materia di formazione obbligatoria prevedendo che per le macchine similari (piattaforme, gru, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori, trattori, semoventi agricoli, ecc.) i moduli formativi prevedano una parte comune generale e solo la parte finale del modulo specifica per ogni tipologia;
   b) siano comunque esonerati dalla formazione tutti gli operatori con una esperienza pluriennale dimostrata.
15. 02. Taricco.

ART. 16.

  Sopprimere il comma 1.
16. 2. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo , Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono prevedere, con le seguenti: prevedono.
16. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Esercizio del credito agrario).

  1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono compiere, nei confronti dei loro soci, operazioni di credito agrario in natura ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.
*16. 01. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Esercizio del credito agrario).

  1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono compiere, nei confronti dei loro soci, operazioni di credito Pag. 183agrario in natura ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.
*16. 03. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Esercizio del credito agrario).

  1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono compiere, nei confronti dei loro soci, operazioni di credito agrario in natura ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.
*16. 07. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Estensione limiti pesca costiera ravvicinata).

  1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa.
  2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
16. 04. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Estensione limiti pesca costiera ravvicinata).

  1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 60 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa.
  2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
16. 05. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Estensione limiti pesca costiera ravvicinata).

  1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 80 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.
  2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
16. 06. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97).

  L'articolo 16 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente:
  «Art. 16 – 1. Imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume d'affari inferiore a euro 60.000, possono determinare il Pag. 184reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento a ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
  2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 4 e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario.».
16. 02. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 17.

  Al comma 1, sopprimere le parole: fabbricati in Italia.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: e rispettare i requisiti di cui al medesimo articolo 18 con le seguenti: del medesimo articolo e rispettare i requisiti di cui all'articolo 19.
17. 1. Capozzolo, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: e dal decreto interministeriale 17 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2006.
18. 1. Falcone.

ART. 25.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: anche riguardo agli alimenti preconfezionati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente;.
25. 2. Falcone.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) classificazione del riso per gruppi sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa dell'Unione europea vigente;.
25. 3. Falcone.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) definizione delle caratteristiche qualitative del riso, del riso integrale, del riso parboiled e del riso integrale parboiled;.
25. 4. Falcone.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) definizione dei difetti, dei metodi di analisi e delle denominazioni di vendita;.
25. 5. Falcone.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: h-bis) previsione di incentivi per l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso e degli alimenti preconfezionati per l'alimentazione umana a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente, che consentano al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso medesimo e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi.
25. 6. Falcone.

Pag. 185

  Al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   i) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore.
25. 1. Falcone.

  Dopo il Capo II inserire il seguente:

Capo II-BIS.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BIRRA ARTIGIANALE

Art. 25-bis.
(Definizioni delle caratteristiche della BAI e BAAI).

  1. Per birra artigianale italiana (BAI) si intende un prodotto che non deve aver subito alcun processo di pastorizzazione prodotto, non deve subire più di due operazioni di filtraggio, non deve contenere conservanti né additivi chimici.
  2. L'azienda produttrice non deve superare la quantità di 200.000 di ettolitri l'anno, includendo in questo quantitativo le quantità di prodotto per conto terzi. È fatto obbligo di indicare sull'etichetta il luogo di produzione della birra e dei materiali utilizzati per la sua produzione. La società produttrice di birra artigianale non deve essere inoltre di proprietà di grandi industrie per quote superiori al 25 per cento del capitale.
  Qualora il prodotto rispetti questi requisiti potrà utilizzare la definizione BAI.
  3. Per birra agricola artigianale italiana (BAAI) si intende un prodotto avente le medesime caratteristiche della birra artigianale italiana ma che vede la realizzazione delle materie prime, per almeno il 65 per cento da attività agricola dell'azienda produttrice. Deve inoltre essere certificato che tale prodotto, una volta superate le varie fasi di lavorazione sia lo stesso coltivato dall'agricoltore/produttore.
25. 01. Pagani.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso).

  1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, è incentivato l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso e degli alimenti preconfezionati per l'alimentazione umana a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente, prodotti e confezionati nonché venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo nel territorio nazionale.
  2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici e non replicabili, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per smartphone e tablet.
  3. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale e i produttori dei sistemi informatici di cui al comma 1, sono stabilite:
   a) le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili;
   b) le modalità di collaborazione con l'Ente nazionale risi e le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica Pag. 186a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle aziende che aderiscono al sistema;
   c) eventuali agevolazioni per le imprese della filiera che investono nell'utilizzo nei sistemi informatici di tracciabilità di cui al comma 1, nel rispetto del regime di aiuti «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
25. 02. Falcone.

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Integrazione dei salari del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima).

  1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.».
27. 01. Rostellato.

ART. 28.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28
(Sportello Unico dell'acquacoltura).

  1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello unico nazionale dell'acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.
  2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto e le modalità per l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro attività.
  3. Qualora l'autorità di sportello territorialmente competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata dall'impresa istante, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Le verifiche dello Sportello unico debbono concludersi entro il termine di ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'impresa istante non provveda a depositare entro il termine fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l’iter autorizzativo deve essere ripetuto.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*28. 1. Zaccagnini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Sportello Unico dell'acquacoltura).

  1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello unico nazionale dell'acquacoltura, con funzioni Pag. 187di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.
  2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto e le modalità per l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro attività.
  3. Qualora l'autorità di sportello territorialmente competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata dall'impresa istante, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Le verifiche dello Sportello unico debbono concludersi entro il termine di ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'impresa istante non provveda a depositare entro il termine fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'iter autorizzativo deve essere ripetuto.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*28. 2. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura).

  1. Il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opera di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.
  2. L'Amministrazione competente entro 90 giorni, termine perentorio, deve effettuare le opportune verifiche del caso e richiedere interventi atti a sanare eventuali carenze formali. Entro i 10 giorni successivi, l'Amministrazione deve rilasciare la concessione, che può essere subordinata a sanare le eventuali carenze riscontrate; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine entro il quale il titolare della concessione deve provvedere, pena la decadenza della concessione medesima. Nel caso di carenze sostanziali l'Amministrazione rigetta la domanda. Dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della prorogatio della precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto.
**28. 01. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura).

  1. Il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opera di presa e Pag. 188restituzione previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.
  2. L'Amministrazione competente entro 90 giorni, termine perentorio, effettua le opportune verifiche del caso e richiede interventi atti a sanare eventuali carenze formali. Entro i dieci giorni successivi, l'Amministrazione rilascia la concessione, che può essere subordinata a sanare le eventuali carenze riscontrate; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine entro il quale il titolare della concessione deve provvedere, pena la decadenza della concessione medesima. Nel caso di carenze sostanziali l'Amministrazione rigetta la domanda. Dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della prorogatio della precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto.
**28. 06. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura).

  1. Il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opera di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.
  2. L'Amministrazione competente entro 90 giorni, termine perentorio, effettua le opportune verifiche del caso e richiede interventi atti a sanare eventuali carenze formali. Entro i dieci giorni successivi, l'Amministrazione rilascia la concessione, che può essere subordinata a sanare le eventuali carenze riscontrate; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine entro il quale il titolare della concessione deve provvedere, pena la decadenza della concessione medesima. Nel caso di carenze sostanziali l'Amministrazione rigetta la domanda. Dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della prorogatio della precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto.
**28. 09. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Rinnovo autorizzazione allo scarico degli impianti di acquacoltura).

  1. Il provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico, qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua, o alle strutture o alle vasche di allevamento, e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione medesima.
  2. La Pubblica Amministrazione concedente richiede al gestore dell'impianto la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione indicati dalla Tabella 3, allegato 5 della parte terza del decreto legislativo n. n. 152 del 2006. Nelle more del procedimento istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione, che non può, comunque, essere superiore a 60 giorni, l'autorizzazione già concessa si intende prorogata, purché, Pag. 189nel frattempo, non si siamo verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa.
  3. In caso di omessa risposta da parte della Pubblica Amministrazione competente, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore dell'impianto, se non le periodiche analisi previste dai relativi disciplinari di concessione ittiogenica.
*28. 02. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis
(Rinnovo autorizzazione allo scarico degli impianti di acquacoltura).

  1. Il provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico, qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua, o alle strutture o alle vasche di allevamento, e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione medesima.
  2. La Pubblica Amministrazione concedente richiede al gestore dell'impianto la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione indicati dalla Tabella 3, allegato 5 della parte terza del decreto legislativo n. n. 152 del 2006. Nelle more del procedimento istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione, che non può, comunque, essere superiore a 60 giorni, l'autorizzazione già concessa si intende prorogata, purché, nel frattempo, non si siamo verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa.
  3. In caso di omessa risposta da parte della Pubblica Amministrazione competente, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore dell'impianto, se non le periodiche analisi previste dai relativi disciplinari di concessione ittiogenica.
*28. 012. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Determinazione del deflusso minimo vitale per gli impianti di acquacoltura).

  1. Per i tratti di corso fluviale interessati da impianti di acquacoltura, nella determinazione del minimo deflusso vitale (DMV), di cui al decreto 28 luglio 2004, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2004, n. 268, le Amministrazioni pubbliche assicurano un adeguato approvvigionamento idrico per i suddetti impianti, salvaguardando la priorità dell'uso per acquacoltura, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006, onde garantire il benessere del pesce allevato.
**28. 03. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Determinazione del deflusso minimo vitale acquacoltura).

  1. Per i tratti di corso fluviale interessati da impianti di acquacoltura, nella determinazione del minimo deflusso vitale (DMV), di cui al decreto 28 luglio 2004, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2004, n. 268, le Amministrazioni pubbliche assicurano un adeguato approvvigionamento idrico per i suddetti impianti, salvaguardando la priorità Pag. 190dell'uso per acquacoltura, ai sensi dell'articolo 167 decreto legislativo n. 152 del 2006, onde garantire il benessere del pesce allevato.
**28. 07. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Determinazione del deflusso minimo vitale acquacoltura).

  1. Per i tratti di corso fluviale interessati da impianti di acquacoltura, nella determinazione del minimo deflusso vitale (DMV), di cui al decreto 28 luglio 2004, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2004, n. 268, le Amministrazioni pubbliche assicurano un adeguato approvvigionamento idrico per i suddetti impianti, salvaguardando la priorità dell'uso per acquacoltura, ai sensi dell'articolo 167 decreto legislativo n. 152 del 2006, onde garantire il benessere del pesce allevato.
**28. 010. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Energia elettrica da acquacoltura).

  1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.
  2. Fra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura e pesca di cui ai codici ATECO, 03.21.00, 03.22.00 e 03.11.00.
28. 011. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Energia elettrica da acquacoltura).

  1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.
  2. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.
28. 04. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone meramente ricognitorio così come determinato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, adottato in base all'articolo 03, comma 2, decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Per le aree non occupate da strutture produttive, il canone così determinato si applica nella misura pari ad un decimo di quanto previsto.Pag. 191
  2. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendente dalla loro natura giuridica.
*28. 05. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone meramente ricognitorio così come determinato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, adottato in base all'articolo 03, comma 2, decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Per le aree non occupate da strutture produttive, il canone così determinato si applica nella misura pari ad un decimo di quanto previsto.
  2. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendente dalla loro natura giuridica.
*28. 08. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
29. 4. Russo, Catanoso.

  Al comma 1, lettera a), alinea Art. 7, comma 1, lettera g), dopo le parole: agli stabilimenti di pesca aggiungere le seguenti: e acquacoltura.
29. 7. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), alinea Art. 9 , al comma 3 sostituire le parole: del certificato di iscrizione con le seguenti: dell'iscrizione.
29. 8. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 10, comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente: m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare, manomesso, alterato, modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare secondo modalità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europee e nazionali.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso articolo 10:
    1) al, comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente: z-bis) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco;
    2) sostituire il comma 6, con il seguente: 6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici;
   b) al capoverso articolo 11:
    1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera z-bis) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro;
    2) sostituire il comma 4, con il seguente: 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui Pag. 192all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
     a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
     b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
     c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
     d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).

   c) al comma 1, lettera b), capoverso 14, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e z-bis), 2, lettere a) e b) e 4.
   d) all'allegato I:
    1) sostituire il punto 5 con il seguente:

N. 5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco.
(Articolo 10, comma 2, lettere a) e b) e comma 4 del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 56, paragrafo 1 e articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).
Punti assegnati

5

Pag. 193
    2) dopo il punto 14, aggiungere il seguente:
N. 15 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.
(Articolo 10, comma 1 lettera z-bis) del presente decreto, in combinato disposto con articolo 90, paragrafo 1, lettera c) e articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.
Punti assegnati
3*

* si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017, ai sensi di quanto previsto all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

29. 6. Venittelli, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Zanin.

  All'articolo 29, comma 1, lettera a), alinea Art. 10. – (Illeciti amministrativi), comma 2, sopprimere la lettera b).
29. 16. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), alinea Art. 10, sopprimere il secondo periodo del comma 6.
29. 9. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), alinea Art. 11, al comma 1 dopo le parole le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere aggiungere la seguente a),.
29. 14. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), alinea Art. 11, comma 1, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente aggiungere al successivo comma 2, dopo le parole comma 1 le seguenti: lettera f) e.
29. 10. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), alinea Art. 11, dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoriamente o accidentalmente.
29. 11. Venittelli.

  Al comma 1, lettera a), alinea Art. 11, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 75.000 euro da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
   a) fino a 5 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   c) oltre 25 e fino a 100 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;Pag. 194
   d) oltre 100 e fino a 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   e) oltre 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

  I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).».
29. 12. Venittelli.

  Al comma 1 lettera a) capoverso Art. 11, sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Al di fuori delle ipotesi specificate alle lettere a) e b) del presente comma, chiunque viola le norme che disciplinano l'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Con specifico riferimento all'esercizio della pesca subacquea sportiva e amatoriale:
   a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso;
   b) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro chiunque, nell'esercizio della pesca subacquea, violi le disposizioni degli articoli 129 lettera a) e 130 decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, ovvero le disposizioni legalmente emanate dall'autorità marittima in materia di segnalazione del pescatore subacqueo o di distanze minime dalla costa per l'esercizio della pesca subacquea.
29. 2. Guidesi, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), alinea Art. 11, sostituire il comma 10 con il seguente:
  «10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 500 e 12000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
   a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3000 euro;
   b) oltre 10 kg: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2000 e 12000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).».
29. 13. Venittelli.

  All'articolo 29, comma 1, lettera a), Art. 11. – (Sanzioni amministrative principali), sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo o ricreativo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 500 e 12000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti: oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa Pag. 195tra 500 e 3000 euro; oltre 10 kg: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2000 e 12000 euro.
29. 17. Venittelli.

  Al comma 1 lettera a) capoverso Art. 11, al comma 10 dopo le parole: limitazione di cattura aggiungere le seguenti parole:, e fatta salva l'ipotesi di cattura di un unico pesce di peso superiore a 5 Kg,.
29. 3. Guidesi, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), alinea Art. 12, al comma 4 sostituire le parole: del certificato di iscrizione con le seguenti: dell'iscrizione.
29. 15. Venittelli.

  Al comma 1, lettera b), Art. 14. – (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)», al comma 2 sostituire le parole: e 2, lettere a) e b) con le seguenti: e 2, lettera a).
29. 19. Venittelli.

  Al comma 1, lettera b), alinea Art. 14. – (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Nel caso in cui la decisione di assegnazione di punti per infrazioni gravi comporti la sospensione o revoca della licenza, di cui all'articolo 16, ovvero il divieto temporaneo di svolgere la funzione di comandante, di cui all'articolo 20, la sospensione o revoca della licenza ovvero il divieto di svolgere la funzione di comandante decorrono dalla data in cui la decisione ufficiale di assegnazione punti sia diventata definitiva.
29. 18. Venittelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai prodotti provenienti da attività di acquacoltura.
29. 5. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni per contrastare la pratica della pesca illegale nelle acque interne).

  1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale o del bracconaggio ittico nelle acque interne dello Stato italiano è considerato esercizio della pesca illegale ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla presente legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati ma effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici provinciali. Sono considerate acque interne, ai fini della presente legge, i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
  2. È vietato:
   a) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica tramite l'uso di materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche, anestetiche o inquinanti;
   b) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta anche parziale dei corpi idrici;
   c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi, torrenti o canali e altri corpi idrici o bacini di acque dolci o salse, che occupino più della metà dei corsi d'acqua o che siano collocate nelle acque dove la pesca di mestiere non è consentita, salvo che si tratti di Pag. 196opere espressamente previste dalle norme in vigore per la pratica dell'allevamento del pesce a fini economici;
   d) utilizzare reti ed altri attrezzi atti alla pesca professionale oltre l'orario consentito nonché difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti;
   e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del titolo abilitativo;
   f) utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi.

  3. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.
  4. Le regioni, ove non già previsto, possono adottare opportuni provvedimenti ai fini dell'integrazione dei divieti previsti dal presente articolo.
  5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
   a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) e del comma 3, e, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca di professione fino a 3 anni;
   b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2 lettere c), d), e) e f), nonché, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca professionale per 3 mesi.

  6. Per le violazioni di cui al comma 2 lettere a) e b), del presente articolo, congiuntamente alla prevista sanzione amministrativa, viene applicata la sanzione penale dell'arresto fino a un anno.
  7. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e alla confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.
  8. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, la sanzione amministrativa pecuniaria e il periodo di sospensione della licenza sono raddoppiati. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta.
  9. Qualora i natanti e i mezzi di trasporto e di conservazione utilizzati per la pesca illegale risultino, dai documenti prodotti durante l'accertamento, rubati si applicano le disposizioni degli articoli 624 e 625 del codice penale ovvero la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
  10. Per le violazioni di cui al presente articolo è sempre previsto un risarcimento, a carico del trasgressore, alla provincia, ovvero al gestore o all'assegnatario delle acque pari alla somma di euro 20,00 euro per ogni singolo capo pescato in violazione dei citati divieti. Tale sanzione viene raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita e gli introiti sono destinati al ripopolamento delle acque.
  11. Le regioni, i gestori e gli assegnatari delle acque, anche tramite guardiapesca volontari assicurano la vigilanza ittica sulle acque interne dei rispettivi territori di competenza in merito all'osservanza dei divieti di cui al comma 2 e all'accertamento delle relative violazioni.
  12. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli agenti dipendenti Pag. 197delle regioni e degli enti locali delegati dalle regioni, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
  13. Tutti i soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, sia con controlli dalla riva sia con controlli tramite l'impiego di natanti, un documento di riconoscimento, i documenti relativi ai natanti e ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio della pesca nonché a ispezionare gli stessi e le attrezzature impiegate, oltre alla fauna ittica catturata o raccolta.
  14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.
  16. Nelle more dell'adeguamento previsto dal comma 15, le disposizioni del presente articolo si applicano in tutto il territorio nazionale.
29. 08. Guidesi, Fedriga.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne).

  1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale c.d. «bracconaggio ittico», nelle acque interne dello Stato italiano è considerato esercizio della pesca illegale ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietate dalla presente legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale ogni azione di cattura e prelievo con materiali e mezzi autorizzati, ma effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici provinciali. Sono considerate acque interne, agli effetti della presente legge, i fiumi, i laghi le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
  2. È vietato nelle acque interne:
   a) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche;
   b) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
   c) utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi;
   d) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del titolo abilitativo;
   e) utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

  3. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, ed il commercio degli animali storditi od uccisi in violazione ai divieti di cui al comma 2.
  4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
   a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) e del comma 3, e, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni; Pag. 198
   b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), ed, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 mesi.

  5. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo, congiuntamente alla prevista sanzione amministrativa, viene applicata la sanzione penale dell'arresto fino a un anno.
  6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) e del comma 3, gli agenti accertatori procedono inderogabilmente all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.
  7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, la sanzione amministrativa pecuniaria e il periodo di sospensione della licenza sono raddoppiati. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  8. Per le violazioni di cui al presente articolo, il trasgressore dovrà risarcire il danno arrecato al gestore delle acque con una somma pari a euro 20 per ogni singolo capo pescato in violazione della presente legge. Tale sanzione viene raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita. Gli introiti sono destinati al ripopolamento delle acque e al rafforzamento delle attività di controllo di cui al comma 9.
  9. La vigilanza sulla applicazione del presente articolo è affidata al Corpo dei Carabinieri – Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, agli agenti dipendenti delle regioni e degli enti locali delegati dalle regioni, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
  10. Le Regioni, ove non già previsto, possono adottare propri provvedimenti ai fini dell'integrazione delle misure e dei divieti previsti dal presente articolo.
29. 01. Lupi, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne).

  1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale c.d. «bracconaggio ittico» nelle acque interne dello Stato italiano è considerato esercizio della pesca illegale ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale ogni azione di cattura e prelievo con materiali e mezzi autorizzati ma effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici Provinciali e/o regionali. Sono considerate acque interne, agli effetti della presente legge, i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
  È vietato nelle acque interne:
   a) Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche;
   b) Catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;Pag. 199
   c) Utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi;
   d) Utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del titolo abilitativo;
   e) Utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

  3. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, ed il commercio degli animali storditi od uccisi in violazione ai divieti di cui al comma 2.
  4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le seguenti:
   a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) e del comma 3, e, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni;
   b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e, ed, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 mesi.

  5. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo, congiuntamente alla prevista sanzione amministrativa, viene applicata la sanzione penale dell'arresto fino a un anno.
  6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettera a), b), c), d) ed e) e del comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.
  7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, la sanzione amministrativa pecuniaria e il periodo di sospensione della licenza sono raddoppiati. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  8. Per le violazioni di cui al presente articolo, il trasgressore dovrà risarcire il danno arrecato al gestore delle acque con una somma pari a euro 20,00 per ogni singolo capo pescato in violazione della presente legge. Tale sanzione viene raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita e gli introiti sono destinati al ripopolamento delle acque.
  9. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è al Corpo dei Carabinieri – Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, agli agenti dipendenti delle regioni e degli enti locali delegati dalle regioni, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
  10. Le Regioni, ove non già previsto, possono adottare opportuni provvedimenti ai fini dell'integrazione dei divieti previsti dal presente articolo.
29. 022. Venittelli, Carra, Crivellari, Bratti, Romanini, Pagani, Paola Boldrini, Baruffi, Incerti, Marchi, Gandolfi, Ghizzoni, Iori.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure di semplificazione e di collaudo).

  1. Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle navi da pesca».Pag. 200
  2. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è abrogato;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Per le navi da pesca, qualora, entro ventiquattro ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo regolarmente tenuti e aggiornati:
    1) la sanzione è ridotta a 250 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;
    2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento».

  3. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista previsto per le navi da pesca è abolito.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:
   a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; sono effettuate gratuitamente dai medici della sanità marittima in qualità di medici del lavoro; c) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
   c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

  5. Le navi da pesca di lunghezza fra le perpendicolari inferiore a 24 metri sono esonerate dalla riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
  6. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999.
  7. Ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché le seguenti disposizioni:
   a) i mezzi di salvataggio devono essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e con capacità sufficiente ad accogliere il doppio delle persone a bordo;
   b) i mezzi di salvataggio devono essere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza. Le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato. La sistemazione a bordo deve consentire il libero galleggiamento e ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta collegata alla nave;
   c) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo e satellitare, nonché di un apparato VHF.

  8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.
  9. Al numero 21-bis) dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, Pag. 201dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».
29. 019. Venittelli.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione).

  1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è abrogato;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:
    1) la sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;
    2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento».
29. 020. Venittelli.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1639/68).

  1. All'articolo 128 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 dopo le parole «per la raccolta di» sono inserite le seguenti «ricci di mare» e all'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: f-bis) l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura.».
29. 021. Venittelli.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di contribuzione agricola).

  1. Al fine di salvaguardare l'operatività delle imprese agricole, i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori ex Obiettivo 1, nonché in considerazione delle interpretazione difformi in sede applicativa tra le diverse aree interessate, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510.
29. 07. Dorina Bianchi, Lupi.

Pag. 202

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 29-bis.
(Anagrafe apistica nazionale).

  1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.
  2. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, di cui al comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
  3. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.

Art. 29-ter.
(Distribuzione presìdi sanitari apicoltura).

  1. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presìdi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

Art. 29-quater.
(Aethina tumida).

  1. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.

Art. 29-quinquies
(Origine nazionale prodotti apistici).

  1. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese o i Paesi di origine del prodotto.
  2. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto, di cui al comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
29. 02. Zaccagnini.

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:

Capo III-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 29-bis.
(Anagrafe apistica nazionale).

  1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo a Pag. 203chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.
  2. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, di cui al comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
  3. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.
29. 014. Antezza, Rostellato, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:

Capo III-bis.

Art. 29-bis.
(Distribuzione presìdi sanitari apicoltura).

  1. L'acquisto collettivo e la distribuzione agli apicoltori di presìdi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, assegnati in quantità commisurate al numero di alveari condotti, a ciascun utilizzatore finale che aderisce a un piano territoriale di controllo delle malattie dell'alveare, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
29. 015. Rostellato, Taricco, Fiorio.

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:

Capo IV.

Art. 29-bis.
(Aethina tumida).

  1. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.
29. 016. Palma, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 29-bis.
(Aethina tumida).

  1. Agli apicoltori della Regione Calabria, colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida, che, a seguito dei provvedimenti Pag. 204adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.
29. 011. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 29-bis.
(Distribuzione presìdi sanitari apicoltura).

  1. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presìdi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
29. 010. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 29-bis.
(Anagrafe apistica nazionale).

  1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.
  2. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, di cui al comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
  3. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.
29. 09. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 29-bis.
(Origine nazionale prodotti apistici).

  1. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese o i Paesi di origine del prodotto.
  2. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto, di cui al comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
*29. 012. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Pag. 205

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 29-bis.
(Origine nazionale prodotti apistici).

  1. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese o i Paesi di origine del prodotto.
  2. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto, di cui al comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
*29. 017. Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:

Capo IV.

Art. 29-bis.
(IVA sulla pappa reale).

  1. La pappa reale o gelatina reale, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2014, n. 313 quale prodotto agricolo, è assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 500.000 euro.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
29. 018. Sani, Antezza, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 29-bis.
(IVA pappa reale).

  1. La pappa reale o gelatina reale, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 2,della legge 24 dicembre 2014, n. 313 quale prodotto agricolo, è soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento.
29. 013. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

Art. 29-bis.
(Birra artigianale).

  1. Per birra artigianale si intende un prodotto che non ha subìto alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.Pag. 206
  2. Per birra artigianale agricola si intende un prodotto che non ha subìto alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. La birra artigianale agricola deve essere prodotta con l'utilizzo di cereali coltivati direttamente e di seguirne tutte le fasi di trasformazione intermedie per ottenere i semilavorati, quali i malti, per la produzione della birra all'interno della azienda stessa. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.
  3. È fatto obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione e confezionamento della birra e delle materie prime utilizzate per la sua produzione.

Art. 29-ter.
(Filiera del luppolo italiano).

  1. Al fine di consentire lo sviluppo della filiera del luppolo italiano, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo di 4 milioni di euro denominato «Fondo luppolo italiano» con cui finanziare progetti di start-up e programmi di ricerca delle Università italiane e degli Istituti tecnici e professionali. I programmi di ricerca dovranno riguardare la raccolta dati sulle caratteristiche dei genotipi autoctoni, selvaggi, di nuove varietà e del miglioramento delle tecniche agronomiche di coltivazione. I dati raccolti sono pubblici e consultabili on-line all'interno di una banca dati appositamente istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove forme di collaborazione, con altri centri europei di ricerca e di coltivazione del luppolo al fine di potenziare il livello di conoscenza e le relative tecniche agronomiche con cui avviare in modo strutturale la filiera del luppolo italiano. Gli adempimenti previsti dal presente comma sono svolti nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per i programmi di ricerca.
  3. All'onere derivante dal comma 1 di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29. 03. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

Art. 29-bis.
(Birra artigianale).

  1. Per birra artigianale si intende un prodotto che non ha subìto alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.
  2. Per birra artigianale agricola si intende un prodotto che non ha subìto alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. La birra artigianale agricola deve essere prodotta con l'utilizzo di cereali coltivati direttamente e di seguirne tutte le fasi di trasformazione intermedie per ottenere i semilavorati, quali i malti, per la produzione della birra all'interno della azienda stessa. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.Pag. 207
  3. È fatto obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione e confezionamento della birra e delle materie prime utilizzate per la sua produzione.

Art. 29-ter.
(Filiera del luppolo italiano).

  1. Al fine di consentire lo sviluppo della filiera del luppolo italiano, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un Fondo di 6 milioni di euro denominato «Fondo luppolo italiano» con cui finanziare progetti di start-up e programmi di ricerca delle Università italiane e degli Istituti tecnici e professionali. I programmi di ricerca dovranno riguardare la raccolta dati sulle caratteristiche dei genotipi autoctoni, selvaggi, di nuove varietà e del miglioramento delle tecniche agronomiche di coltivazione. I dati raccolti sono pubblici e consultabili on-line all'interno di una banca dati appositamente istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
  2. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali promuove forme di collaborazione, con altri centri europei di ricerca e di coltivazione del luppolo al fine di potenziare il livello di conoscenza e le relative tecniche agronomiche con cui avviare in modo strutturale la filiera del luppolo italiano. Gli adempimenti previsti dal presente comma sono svolti nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per i programmi di ricerca.
  3. All'onere derivante dal comma 1 di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29. 04. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

Art. 29-bis.
(Birra artigianale).

  1. Per birra artigianale si intende un prodotto che non ha subìto alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.
  2. Per birra artigianale agricola si intende un prodotto che non ha subìto alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. La birra artigianale agricola deve essere prodotta con l'utilizzo di cereali coltivati direttamente e di seguirne tutte le fasi di trasformazione intermedie per ottenere i semilavorati, quali i malti, per la produzione della birra all'interno della azienda stessa. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.
  3. È fatto obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione e confezionamento della birra e delle materie prime utilizzate per la sua produzione.

Art. 29-ter.
(Filiera del luppolo italiano).

  1. Al fine di consentire lo sviluppo della filiera del luppolo italiano, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo di 3 milioni di euro denominato «Fondo luppolo italiano» con cui finanziare progetti di start-up e programmi di ricerca delle Università italiane e degli Istituti tecnici e Pag. 208professionali. I programmi di ricerca dovranno riguardare la raccolta dati sulle caratteristiche dei genotipi autoctoni, selvaggi, di nuove varietà e del miglioramento delle tecniche agronomiche di coltivazione. I dati raccolti sono pubblici e consultabili on-line all'interno di una banca dati appositamente istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove forme di collaborazione, con altri centri europei di ricerca e di coltivazione del luppolo al fine di potenziare il livello di conoscenza e le relative tecniche agronomiche con cui avviare in modo strutturale la filiera del luppolo italiano. Gli adempimenti previsti dal presente comma sono svolti nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per i programmi di ricerca.
  3. All'onere derivante dal comma 1 di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29. 05. Zaccagnini.

ART. 30.

  Sopprimerlo.
30. 8. Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «di capacità complessiva inferiore a» sono sostituite dalle seguenti «con produzione annua pari o inferiore a».

  Conseguentemente nella rubrica, le parole: all'articolo 6 del sono sostituite dalla seguente: al.
30. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
  a-bis) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, sono inserite le seguenti: nonché da un rappresentante dei datori di lavoro agricoli in forma cooperativa.
*30. 1. Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
  a-bis) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, sono inserite le seguenti: nonché da un rappresentante dei datori di lavoro agricoli in forma cooperativa.
*30. 7. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 è così modificato:
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in agricoltura ai soli soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
30. 2. Paolo Nicolò Romano, L'Abbate.

Pag. 209

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015 è così modificato:
   «1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.».
30. 3. Paolo Nicolò Romano, L'Abbate.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) posseduti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), primo periodo, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2014, n. 295, indipendentemente dalla loro ubicazione.». All'onere di cui al presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondete riduzione, a decorrere dall'anno 2016, delle spese rimodulabili come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
30. 5. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È consentito e libero da oneri, sino ad un massimo di 5 giornate l'anno e in forma di volontariato, il lavoro prestato da familiari, da studenti o da titolari di trattamenti pensionistici di anzianità o di vecchiaia in aree agricole di proprietà di soggetti non imprenditori agricoli e non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), primo periodo, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2014, n. 295. Per le opportune finalità di controllo e di garanzia della pubblica incolumità, i proprietari interessati comunicano preventivamente ai comuni ove sono ubicati i terreni, i nominativi dei soggetti partecipanti al lavoro volontario e le giornate in cui si intende svolgerlo.
30. 6. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche alla legge 9 agosto 2013 n. 98 in materia di impianti di essiccazione)

  La lettera v-bis attuale di cui all'articolo 41-ter, comma 1, lettera b), decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) ed il comma 2, lettera a), decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) sono così modificate:
   v-bis) comma 1 lettera b) Stabilimenti di produzione di materiali vegetali essiccati e confezionati gestiti da imprese agricole o a servizio delle stesse con impianti di potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas;
   v-bis) comma 2 lettera a) Stabilimenti di produzione di materiali vegetali essiccati e confezionati gestiti da imprese agricole o a servizio delle stesse non ricompresi nella parte I del presente allegato.
30. 014. Tentori.

Pag. 210

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

  1. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente.».
*30. 01. Cenni.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

  1. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente.».
*30. 012. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

  «1. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente.».
*30. 09. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

  1. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadano successivamente.».
*30. 016. Lavagno.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

  1. L'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate si applicano ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino al 31 dicembre 2005, anche se i termini di pagamento siano scaduti successivamente. Non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
**30. 02. Cenni.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

  1. L'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate si applicano ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino al 31 dicembre 2005, anche se i termini di pagamento siano scaduti successivamente. Non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
**30. 010. Dorina Bianchi, Lupi.

Pag. 211

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

  1. L'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate si applicano ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino al 31 dicembre 2005, anche se i termini di pagamento siano scaduti successivamente. Non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
**30. 03. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

  1. L'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate si applicano ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino al 31 dicembre 2005, anche se i termini di pagamento siano scaduti successivamente. Non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
**30. 015. Luciano Agostini.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

  1. L'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate si applicano ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino al 31 dicembre 2005, anche se i termini di pagamento siano scaduti successivamente. Non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
**30. 013. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

  1. Nei territori della Regione Sicilia colpiti dalle avversità atmosferiche del 10 ottobre 2015, le imprese agricole danneggiate che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  2. La Regione Sicilia, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
30. 011. Dorina Bianchi, Lupi.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Indici di congruità).

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e con le organizzazioni datoriali Pag. 212e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.
  2. Gli indici di cui al comma precedente sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alla singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.
  3. La conformità agli indici di congruità del presente articolo è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al precedente comma 1, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro.
30. 04. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Norme per la trasparenza e la legalità delle assunzioni nel settore agricolo).

  1. Presso i Centri per l'impiego su base territoriale sono istituite, ai fini dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, liste di prenotazione gestite con procedura telematica, costituite da aspiranti lavoratori, dalle quali i datori di lavoro attingono, previa comunicazione telematica entro le ore 12 della giornata lavorativa all'INPS, per far fronte all'esigenze lavorative e produttive della propria attività.
  2. Gli stessi datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione telematica della avvenuta assunzione alla «Cabina di regia» di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, entro e non oltre quarantotto ore dalla stessa.
  3. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, in via sperimentale sono istituiti sportelli di collocamento lavorativo operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni-lavoro (c.d. voucher) che attestino l'effettivo orario impiegato per la prestazione lavorativa.
  4. A fini statistici e di comprensione del fenomeno di somministrazione fraudolenta ed illecita di manodopera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette apposito rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge alle competenti commissioni parlamentari.
30. 05. Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di orario di lavoro degli operai agricoli).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è inserito il seguente comma 5:
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003.
30. 06. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 213

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di assegni familiari nel settore agricolo).

  1. All'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni, l'ultimo comma è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
30. 07. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifica della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in materia di assunzioni a tempo parziale).

  1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,» sono aggiunte le seguenti: «in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del primo comma spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda».
30. 08. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Aggiornamenti in materia di ordinamento della professione di perito agrario).

  1. Al fine di adeguare la disciplina applicabile alla professione del perito agrario e del perito agrario laureato alle evoluzioni intervenute nel tempo nei settori eco-ambientale, agro-boschivo-forestale, nonché della sicurezza e della tracciabilità alimentari e per assicurare effettive opportunità concorrenziali nel relativo settore professionale alla figura del perito agrario e del perito agrario laureato, in armonia con la normativa nazionale e con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di politiche agricole e definizione delle micro, piccole e medie imprese, alla legge 28 marzo 1968, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – (Titolo di perito agrario). – 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario presso un istituto tecnico agrario statale o parificato, legalmente riconosciuto, ovvero il diploma rilasciato da scuole secondarie superiori per le quali sia stata autorizzata la sperimentazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nonché il diploma di tipo universitario di cui agli articoli 1 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e che siano iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 4 della presente legge»;
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – (Attività professionale). – 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:
   a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di imprese agricole boschive Pag. 214e zootecniche, di imprese faunistico-venatorie e agro-venatorie nonché di imprese di lavorazione e di commercializzazione di prodotti agrari, boschivi e zootecnici, comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e di rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime imprese;
   b) la progettazione, la direzione, la redazione dei piani di sicurezza, il rilascio della certificazione statica, il certificato antincendio e il collaudo di opere di miglioramenti fondiari boschivi e agro-turistici e di trasformazione di prodotti agrari e boschivi e relative costruzioni, in struttura ordinaria, secondo la tecnologia in uso, anche se ubicate fuori dai fondi;
   c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie, boschive e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
   d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
   e) la stima dei tabacchi e dei lavori nelle tecniche dei tabacchi;
   f) la stima delle colture erbacee e arboree e dei loro prodotti nonché la valutazione degli interventi fitosanitari per la difesa fitoiatrica;
   g) la valutazione dei danni alle colture, al patrimonio zootecnico, alle strutture e agli impianti arborei, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari, boschivi e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e di riconsegna dei beni rurali e i relativi bilanci e liquidazioni;
   h) la progettazione, la direzione e la manutenzione di parchi e di giardini, anche localizzati in aree urbane, nonché la programmazione e la gestione del territorio e dell'ambiente;
   i) le rotazioni agrarie;
   l) la curatela di aziende agrarie, boschive e zootecniche;
   m) la consulenza, le stime di consegna e di riconsegna, la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici e altri;
   n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni di cui al presente comma;
   o) la progettazione e la direzione di piani aziendali e interaziendali di sviluppo agricolo aziendale;
   p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione e alla liquidazione degli usi civici;
   q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli o associati;
   r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
   s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni, nonché di corso di laurea o di esame di abilitazione specifico;
   t) la valutazione degli usi civici e l'assistenza delle parti nella stipulazione di contratti individuali o collettivi nelle materie di competenza;
   u) le ricerche di mercato, il marketing per le imprese agrarie, boschive e zootecniche nonché per le imprese di trasformazione dei prodotti e per la loro commercializzazione;
   v) la progettazione, la direzione e la consulenza nel settore dell'acquacoltura».
30. 017. Mongiello.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti).

  1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e Pag. 215successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, paglia, sfalci e potature, di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa o per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi.».
30. 018. Tentori, Carra.