CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2016
584.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 FEBBRAIO 2016

ALLEGATO 1

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 2.07, 2.08, 4.98, 6.35, 7.99, 10.210 E 10.211 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria).

  1. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
  2. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. 07. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 2.08 del Governo, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I circondari di cui alla tabella A allegata alla presente legge possono essere ridefiniti, al fine di razionalizzare il servizio giustizia, mediante attribuzione di territori di singoli comuni a circondari limitrofi, tenendo conto dell'estensione del territorio degli uffici interessati, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza. Alla ridefinizione dei circondari si provvede con decreto del Ministro della giustizia, sentito il consiglio giudiziario ed i comuni interessati, che esprimono il loro parere entro il termine di sessanta giorni. Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, nonché dei pareri acquisiti, perché su di esso sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorso il predetto termine, senza che le Commissioni abbiano espresso il parere, il decreto può essere comunque adottato.».
0. 2. 08. 1. Verini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace).

  1. All'articolo 2, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «Entro il 28 febbraio 2016» Pag. 11sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2016».
2. 08. Il Governo.

ART. 4.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
4. 98. Il Governo.

ART. 6.

  All'emendamento 6.35 del Governo, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Per l'anno 2016 continuano a considerarsi come regioni di riferimento quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità continuano a utilizzarsi i costi pro capite pesati per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015».
0. 6. 35. 1. Tancredi.

  Al comma 4, sostituire le parole: e per l'anno 2015 con le seguenti:, per l'anno 2015 e per l'anno 2016.
6. 35. Il Governo.

ART. 7.

  All'emendamento 7.99 del Governo, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non è ulteriormente prorogabile.
0. 7. 99. 1. Invernizzi, Guidesi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il termine di novanta giorni entro cui il Commissario, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predispone un piano industriale, è prorogato di ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non è possibile intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della società di cui al richiamato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali della società di cui al primo periodo.
7. 99. Il Governo.

ART. 10.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogato l'utilizzo delle somme iscritte in conto Pag. 12residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di split payment introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 210. Il Governo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: « 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: « 2014, 2015, 2016 e 2017».
  8-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2016» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2017».
10. 211. Il Governo.

Pag. 13

ALLEGATO 2

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2016».
1. 80. Marchetti, Fabbri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato alla data del 30 aprile 2016.
*1. 33. (Nuova formulazione) Naccarato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato alla data del 30 aprile 2016.
*1. 51. (Nuova formulazione) Coppola.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato alla data del 30 aprile 2016.
*1. 75. (Nuova formulazione) Coscia, Ghizzoni, Malpezzi, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.
1. 82. Malpezzi, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.

ART. 2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».
2. 3. Giuseppe Guerini, Massa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Pag. 14Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dall'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1o gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*2. 7. (Nuova formulazione) Verini, Tartaglione, Rossomando, Rostan, Bossa, Rocchi, Raciti, Ribaudo, Currò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dall'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1o gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*2. 1. (Nuova formulazione) D'Alia, Misuraca, Garofalo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dall'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1o gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*2. 10. (Nuova formulazione) Misuraca, D'Alia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria).

  1. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
  2. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. 07. Il Governo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace).

  1. All'articolo 2, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «Entro il 28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2016».
2. 08. Il Governo.