CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2016
577.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (S. 2195 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 2195, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 191/2015 recante «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA», approvato dalla Camera dei deputati;
   richiamato il proprio parere espresso in data 17 dicembre 2015;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile prevalentemente alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   considerato che rilevano altresì le materie «sistema contabile dello Stato», «ordinamento penale» e «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale, e la materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3513, di conversione in legge del decreto-legge n. 210/2015, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
   rilevato che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge cosiddetti «mille proroghe», su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali (C. 3297, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 3297, approvata dal Senato, recante «Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali», adottata come testo base nel corso dell'esame in sede referente;
   ricordato che l'articolo 122 della Costituzione stabilisce, al primo comma, che «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi;
   rilevato altresì che l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, prevede che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive;
   considerato che i principi dettati dalla proposta di legge non indicano le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni delle leggi regionali volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini;
   rilevato altresì che i principi dettati dalla proposta di legge non risultano direttamente applicabili nelle Regioni a statuto speciale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di introdurre il principio dell'inammissibilità delle liste elettorali o delle candidature in caso di inosservanza delle disposizioni delle leggi regionali volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini, al fine di garantire l'efficacia delle disposizioni medesime;
   b) si valuti l'opportunità di prevedere che i principi recati dalla legge costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica di diretta attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, a cui le Regioni a statuto speciale, nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, adeguano i propri ordinamenti.

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ALLEGATO 4

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (C. 3224 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge costituzionale C. 3224, approvata dal Senato, recante «Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare», adottata come testo base nel corso dell'esame in sede referente;
   ricordato, a tale proposito, che l'articolo 4, primo comma, capoverso 1-bis, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, stabilisce che, «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà esclusiva», in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»;
   richiamato il proprio parere espresso in data 17 marzo 2015, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   rilevato che nel testo approvato dal Senato risultano recepiti i rilievi espressi dalla Commissione nel predetto parere,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.