CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2016
577.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06141 Crippa: Proroga della scadenza del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «Carisio».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispetto a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, si fa presente che il permesso di ricerca «CARISIO», rilasciato nel 2006, è attualmente nella titolarità delle società ENI S.p.A. e Petroceltic Italia S.r.l., ciascuna per una quota pari al 47,5 per cento, e della società Compagnia Generale Idrocarburi S.p.A., per il restante 5 per cento. La Compagnia Generale Idrocarburi S.p.A. detiene pertanto soltanto una minima percentuale del titolo minerario, mentre ENI S.p.A., in qualità di «rappresentante unico» è il soggetto interlocutore con le Amministrazioni e con i terzi per l'assolvimento degli obblighi che la normativa di settore prevede per l'esercizio dei titolari minerari.
  Occorre, inoltre, precisare che ciascun contitolare è responsabile in solido nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei terzi per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività ricadente nell'ambito del titolo.
  Ciò premesso, in data 11 dicembre 2014 la società Eni S.p.A. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 152/2006 un'istanza di valutazione di impatto ambientale per un progetto di perforazione di un sondaggio esplorativo denominato «Carpignano Sesia 1 dir», nel permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «Carisio», nel Comune di Carpignano Sesia, provincia di Novara.
  Contestualmente la società ha provveduto a dare avviso al pubblico della presentazione del progetto.
  Il progetto prevede: la perforazione di un pozzo esplorativo, le prove di produzione ai fini dell'accertamento minerario, la messa in sicurezza e il ripristino territoriale parziale (in caso di esito minerario positivo) o la chiusura mineraria del pozzo e il ripristino territoriale totale (in caso di esito minerario negativo o alla fine della vita produttiva).
  Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto alla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, di verificare l'eventuale necessità da parte della società ENI di effettuare una valutazione d'incidenza dell'opera in progetto.
  La Commissione, in data 29 maggio 2015, ha quindi richiesto alla società Eni di produrre delle integrazioni e dei chiarimenti in merito al progetto e, attesa la complessità delle integrazioni richieste, la società ha chiesto una proroga per la consegna della documentazione.
  Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, valutate attentamente le motivazioni addotte dalla società per la richiesta di ulteriore tempo necessario per elaborare le integrazioni documentali, ha concesso, in data 15 luglio del 2015, una proroga di 45 giorni.
  La Società Eni S.p.A. ha, quindi, prodotto, alla fine del mese di agosto 2015, le informazioni richieste, e trasmesso, in data 3 novembre 2015, dei chiarimenti volontari a riscontro delle osservazioni degli Enti coinvolti nell'iter istruttorio della Conferenza dei Servizi regionale e del contributo tecnico-scientifico dell'Arpa Piemonte. Pag. 84
  Attualmente la Commissione sta analizzando la documentazione trasmessa dalla società.
  Nelle more dell'ottenimento della citata autorizzazione alla perforazione del pozzo, la società ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico, nel giugno 2015, un'ulteriore proroga della sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca. Sono dunque attualmente in corso le verifiche necessarie alla valutazione di tale richiesta e all'eventuale accoglimento della proroga di sospensione delle attività di ricerca che, come tali, non necessitano comunque di valutazioni relative alla capacità economica/finanziaria dei titolari.
  A tal fine preme evidenziare che tali valutazioni saranno eventualmente effettuate al momento in cui sarà rilasciata l'autorizzazione per la perforazione del pozzo esplorativo e verranno riprese le attività di ricerca.
  Il Ministero dello Sviluppo economico, quindi, continuerà anche nelle successive fasi autorizzative a fornire tutte le informazioni che il Parlamento ritenesse utile acquisire.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06537 Giulietti: Incentivazione del biometano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispetto a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, si fa presente, in via preliminare, che il decreto interministeriale del 5 dicembre 2013, cosiddetto decreto «Biometano», all'articolo 3, ha definito:
   lo specifico incentivo spettante al biometano immesso nelle reti del gas naturale;
   la durata dell'incentivazione;
   la differenziazione dell'incentivo in funzione delle taglie dell'impianto in modo da tenere in conto le differenze dei costi di investimento;
   l'eventuale maggiorazione dell'incentivo per il biometano prodotto esclusivamente a partire da alcuni sottoprodotti e rifiuti.

  Ciò premesso si rappresenta che, per quanto concerne le condizioni tecniche ed economiche per la connessione degli impianti di produzione di biometano, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dopo aver raccolto le posizioni degli operatori di mercato con la relativa consultazione, ha emanato, con apposita delibera del 12 febbraio 2015, le direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale e le disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi.
  In data 31 marzo 2015 la società Snam Rete Gas ha, poi, pubblicato la proposta di modifica del Codice di Rete in recepimento della sopra citata delibera. La stessa società, a valle della consultazione e delle osservazioni raccolte, ha inviato all'Autorità, il 28 maggio 2015, la proposta definitiva di Codice di Rete.
  Con la deliberazione 7 maggio 2015, recante «Modalità di copertura tariffaria delle incentivazioni di biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale» l'Autorità ha previsto, altresì, che l'incentivazione per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale trovi copertura mediante l'utilizzo del fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale alimentato con il gettito derivante dall'applicazione della componente RE della tariffa per il servizio di distribuzione del gas naturale e della componente tariffaria RET addizionale della tariffa di trasporto.
  Con una seconda deliberazione, sempre del 7 maggio 2015, recante «Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale», la stessa Autorità ha definito le modalità di immissione in rete del biometano, qualora questo sia prodotto da impianti di portata fino a 500 metri cubi per ora (mc/h). Sono stati inoltre disciplinati il caso in cui il produttore di biometano si avvalga del ritiro dedicato da parte del GSE (che allo scopo ha predisposto uno schema di convenzione) e il caso in cui non si avvalga del ritiro dedicato e quindi provveda a vendere direttamente o indirettamente (ovvero tramite un intermediario) il biometano.
  Con riferimento ai parametri di qualità del biometano da immettere nella rete del gas naturale, si precisa che la sopra citata delibera dell'Autorità stabilisce che, per Pag. 86l'intera durata dell'obbligo di «standstill» previsto dalla normativa comunitaria, ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità, il gestore di rete deve fare riferimento alle disposizioni vigenti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e alle condizioni individuate dal decreto interministeriale del 5 dicembre 2013. In particolare, il biometano immesso nelle reti del gas naturale deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti previste dall'apposita norma tecnica UNI.
  Infine, si evidenzia che il Ministero ha incontrato a più riprese i rappresentanti di associazioni di settore ed ha condiviso alcune delle criticità evidenziate anche dall'onorevole interrogante. Gli Uffici del Ministero stanno, infatti, lavorando ad ipotesi di revisione del testo del decreto interministeriale del 5 dicembre 2013 tesa a superare le criticità manifestatesi e a favorire l'uso del biometano nel settore dei trasporti.
   In particolare si sta valutando l'idea di spostare almeno al 2020 il termine entro il quale gli impianti devono entrare in esercizio per poter accedere agli incentivi, nonché ulteriori stimoli per riconvertire gli esistenti impianti di produzione elettrica da biogas alla produzione di biometano per i trasporti.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07159 Dall'Osso: Continuità produttiva e occupazionale della Saeco Srl.
Interrogazione n. 5-07165 Rizzetto: Continuità produttiva e occupazionale della Saeco Srl.
Interrogazione n. 5-07177 Fabbri: Continuità produttiva e occupazionale della Saeco Srl.

TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA

  Il Ministero dello sviluppo economico, sta seguendo attivamente le vicende riguardanti la società Saeco di Gaggio Montano. L'11 dicembre scorso, infatti, è stato avviato il confronto con l'azienda, sindacati e istituzioni locali al fine di valutare il piano industriale della società.
   In tale sede il Ministro Guidi ha invitato la Saeco a riconsiderare gli impatti occupazionali del citato piano che potrebbero determinare conseguenze pesanti su un territorio già compromesso dalla crisi economica.
  Al fine di arrivare il più rapidamente possibile a una «buona soluzione condivisa da tutti soggetti coinvolti», è stata avviata un'interlocuzione anche con la Philips, azionista di controllo di Saeco per valutare tutte le possibili soluzioni e costruire insieme un rilancio industriale del sito scongiurando l'avvio di procedure traumatiche per i lavoratori.
  A tal fine, anche nell'ambito della riunione tenutasi ieri presso il Ministero dello sviluppo economico, è stato richiesto un nuovo incontro con i vertici della Philips (CEO) per mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione possibili per consentire il rilancio dell'azienda e una maggiore tutela dei posti di lavoro.
  Il Ministero pertanto continuerà a seguire, nelle prossime settimane, con la massima attenzione questa vicenda, tenendo costantemente informato il Parlamento sull'evolversi della situazione.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la parola «contengono» sostituire la parola «riferimenti» con le seguenti: «i dati identificativi»; sostituire la parola «online» con le seguenti «per via telematica»; sostituire le parole «ai dati fiscali del produttore» con le seguenti «dati del produttore»; sostituire infine le parole «codici identificativi» con le parole «codici stessi»;
   b) al comma 3, lettera a), sostituire le parole «le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità» con le seguenti: «le specifiche tecniche delle applicazioni volte ad assicurare la tracciabilità»; sostituire le parole «modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi» con le seguenti «modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni»; sostituire infine la parola «applicabili» con la seguente «utilizzabili».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili».
2. 100. La Relatrice.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014.

  Conseguentemente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e nella relativa rubrica sostituire, ovunque ricorra, la parola: agevolazioni con la seguente: contributi.
3. 100. La Relatrice.

  Al comma 2, alla lettera a) dopo le parole: raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inserire le seguenti: ivi incluse le imprese agricole e della pesca, fermo restando le disposizioni vigenti relative alle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità.
3. 101. La Relatrice.

  Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: e, limitatamente alle imprese Pag. 89agricole e della pesca, dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.
3. 102. La Relatrice.

  Al comma 5, sostituire le parole: Le disposizioni di cui al comma 4 con le seguenti: Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 4 del presente articolo e sopprimere le parole: di informazione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili».
3. 103. La Relatrice.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale chiunque appone a prodotti destinati al commercio codici, di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero, ovvero pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i medesimi prodotti.»
4. 100. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 0100. La Relatrice.