CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2016
576.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti. COM (2014) 398 final/2.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici);
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la comunicazione della Commissione «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti» (COM(2014)398);
   apprezzata l'iniziativa della Commissione europea, che si inserisce nel quadro delle azioni già adottate per promuovere la conversione verso un'economia sostenibile, competitiva e a basso tenore di carbonio, anche ai fini di una efficace lotta ai cambiamenti climatici, che colloca l'UE in posizione di assoluta avanguardia nel contesto internazionale;
   rilevato che:
    il passaggio da un'economia lineare – basata su un modello che prevede la produzione di beni, il loro utilizzo ed alla fine l'abbandono – ad un'economia circolare, in cui i materiali e l'energia utilizzati nei processi produttivi mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quante meno risorse possibili risponde ad una duplice esigenza: a) per un verso, quella di ridurre l'impatto ambientale delle attività economiche; b) per altro verso, sul piano più prettamente economico, quella di conseguire risparmi evitando sprechi e riducendo i costi derivanti dall'approvvigionamento da parte dell'UE di materie prime e risorse da fornitori esterni e, allo stesso tempo, di assicurare nuove prospettive di occupazione qualificata;
    tale transizione riguarda la generalità dei cittadini e delle imprese in quanto comporta cambiamenti radicali nell'assetto economico, nell'organizzazione sociale, nel modello imprenditoriale e nei comportamenti dei consumatori, per cui merita apprezzamento la scelta adottata della Commissione europea di svolgere un'ampia consultazione pubblica sull'iniziativa adottata;
    in questo ambito, un rilievo particolare, anche se non esclusivo, riveste la tematica del trattamento dei rifiuti, che dovranno essere sempre meno conferiti in discarica e sempre più sottoposti a tecniche di lavorazione che diminuiscano l'impatto ambientale e incrementino le possibilità di riutilizzo dei materiali;
    rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) stante il fatto che un'evoluzione così radicale e profonda, qual è quella prospettata, pur offrendo importanti possibilità occupazionali e vantaggi economici in termini di risparmi di spesa e di nuovi investimenti, comporta, specie in una prima fase, un consistente impegno finanziario per la conversione di processi produttivi Pag. 79e organizzativi, occorre corredare le indicazioni della Commissione europea di un quadro finanziario adeguato che individui tutte le risorse attivabili allo scopo, ivi compreso il ricorso a finanziamenti della BEI;
   b) gli obiettivi indicati dalla Commissione europea, pienamente condivisibili, andranno realizzati senza gravare i sistemi economici di oneri non sostenibili che ne indebolirebbero ulteriormente la competitività, già provata dalla più lunga e grave crisi economica dal secondo dopoguerra oltre che dalla concorrenza dei paesi emergenti;
   c) in particolare, occorre valutare se gli investimenti a carico di amministrazioni e soggetti pubblici, volti in particolare a migliorare la gestione dei rifiuti, possano essere incentivati attraverso regimi di vantaggio per quanto riguarda le regole di finanza pubblica, eventualmente scorporando i relativi oneri dal computo dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità, oppure mediante misure premiali nei casi in cui vengano realizzati progressi significativi nella direzione indicata, assumendo a riferimento le migliori pratiche. Ciò vale in particolare per il nostro Paese il quale, pur registrando un livello apprezzabile di efficienza energetica e di produttività delle risorse, anche in considerazione delle caratteristiche del suo sistema produttivo, è chiamato ad un impegnativo sforzo per ridurre drasticamente il collocamento in discarica dei rifiuti;
   d) la traduzione concreta degli obiettivi posti dalla Commissione implica l'adozione di un complesso coordinato e organico di norme e regole che – incidendo su più settori ed ambiti – devono essere pienamente coerenti, evitando di confliggere tra loro.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 210 del 2015, C. 3513 Governo, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
   premesso che:
    le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8 prorogano fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente, il periodo durante il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (cosiddetto «doppio binario»), nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.);
    i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 prorogano al 31 luglio 2016 alcune disposizioni in materia di lavori pubblici concernenti l'anticipazione del prezzo e l'attestazione dei requisiti degli esecutori, dei progettisti e dei contraenti generali;
    il comma 2 dell'articolo 8 proroga di un anno, al 1o gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale taluni grandi impianti di combustione, per i quali il decreto legislativo n. 152 del 2006 ha previsto specifiche deroghe, devono rispettare i nuovi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, a condizione che siano state presentate nei termini indicati dalla norma le istanze di deroga;
   considerato che:
    nel periodo in cui continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi antecedenti alla disciplina del SISTRI, non si applicheranno le sanzioni relative al SISTRI diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al sistema e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa in quanto tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono operative dal 1o aprile 2015;
    nella risoluzione n. 8-00119 approvata nella seduta del 17 giugno 2015, è stata sottolineata l'opportunità di iniziative volte, tra l'altro, a ridurre il contributo annuale di iscrizione al SISTRI dal 1o gennaio 2016 e fino all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti;
    in attuazione della legge delega, definitivamente approvata dal Parlamento, entro il 31 luglio 2016 dovrà essere adottato un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che sarebbe, pertanto, opportuno specificare che le proroghe in materia di lavori pubblici si applicano fino all'adozione del citato decreto attuativo;
   rilevato che:
    i settori dell'edilizia e dei lavori pubblici sono stati fortemente penalizzati dalla crisi economica e che, in quanto settori strategici, possono contribuire in modo rilevante alla crescita del Paese:
    specifica attenzione richiedono, pertanto, nell'ambito della discussione del disegno di legge, le questioni legate alla Pag. 81qualificazione delle imprese per l'accesso alle gare d'appalto e a tutela della concorrenza, all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai titoli abilitativi edilizi e alle clausole sui licenziamenti;
    segnalata, altresì, l'opportunità di garantire il pieno rispetto della nuova disciplina dei limiti di emissione in attuazione della direttiva europea 2010/75/UE e di limitare il ricorso alle deroghe, a cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 8 e che sono legate a ritardi nei procedimenti autorizzatori, che consentono a taluni impianti di rinviare il termine per l'applicazione di tale disciplina e che scoraggiano il ricorso alle buone pratiche nel rispetto delle regole,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sospendere, fino al 31 dicembre 2016, l'applicazione anche delle sanzioni per l'omissione dell'iscrizione al SISTRI, nonché di introdurre un termine certo per l'adozione del decreto del Ministro dell'Ambiente per ridurre il contributo annuale, come previsto nella risoluzione citata in premessa;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le proroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 si applicano fino all'adozione del decreto legislativo di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e, più in generale, di adottare le misure inerenti la proroga di provvedimenti in essere riferiti alla qualificazione per l'accesso alle gare d'appalto e la tutela della concorrenza, all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai titoli abilitativi edilizi e alle clausole sui licenziamenti
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ridurre la durata della proroga di cui al comma 2 dell'articolo 8 al fine di applicare a tutti i grandi impianti di combustione i nuovi limiti di emissione.

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ALLEGATO 3

Decreto-legge n. 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  L'VIII Commissione,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroghe dei termini previsti da disposizioni legislative, contiene talune norme di competenza della Commissione Ambiente, molte delle quali reiterative di precedenti disposizioni di proroga;
    ancora una volta si assiste alla sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei;
    il comma 1 dell'articolo 7, con riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, proroga di ulteriori sette mesi, rispetto al termine del 31 dicembre 2015 previsto dal precedente decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, la disciplina che consente la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo;
    il comma 2 dell'articolo 7, proroga fino al 31 luglio 2016 il termine che consente di fare riferimento ad un periodo più lungo per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la qualificazione delle imprese nell'esecuzione di lavori pubblici e della prestazione di servizi di architettura e di ingegneria. Mentre per effetto dei commi 3 e 4 si assiste all'ennesima proroga, fino al 31 luglio 2016, della possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa nelle procedure di affidamento a contraente generale avvalendosi dell'attestazione SOA, in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori previsto dall'articolo 189, comma 5, del Codice degli appalti e dall'articolo 357, comma 27, del regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010);
    il comma 7 dell'articolo 7 differisce al 1 gennaio 2017 l'obbligo di pubblicazione per via telematica degli avvisi e bandi previsto dall'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legge n. 66 del 2014;
    la proroga è motivata nella relazione illustrativa dalla circostanza che il ricorso al solo strumento di pubblicità di tipo informatico nei siti della pubblica amministrazione potrebbe non garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, legalità e contrasto della corruzione, nonché dalla circostanza che la materia dovrebbe essere oggetto di revisione per effetto della legge delega per il recepimento delle direttive sugli appalti, che introduce un criterio finalizzato alla revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara. Tuttavia, considerato che il decreto di riordino complessivo della disciplina sugli appalti dovrebbe essere adottato entro il 31 luglio 2016, con facoltà di anticiparlo al 18 aprile 2016, termine ultimo per l'attuazione delle direttive, posticipare di un ulteriore anno il superamento delle pubblicazioni in Pag. 83forma cartacea degli avvisi e dei bandi di gara, previsto dall'articolo 32 della legge n. 69 del 2009, appare eccessivo e ingiustificato, anche in virtù della considerazione che il concetto di pubblicità legale e di trasparenza non possono ritenersi sovrapponibili, tanto che lo stesso articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel prevedere l'obbligo per ciascuna amministrazione di pubblicare le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture con le modalità indicate nel decreto legislativo n. 163 del 2006, richiama e fa salvi «gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
    l'articolo 7 prevede inoltre un complesso di proroghe relative agli interventi di edilizia scolastica. In particolare, il comma 8 proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali, beneficiari del finanziamento di cui all'articolo 18 del «decreto del fare», possono effettuare il pagamento dei lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, previo trasferimento delle risorse da parte del MIUR nell'ambito del piano «Scuole sicure». Dal testo della relazione si evince che tale proroga sarebbe giustificata dal ritardo nell'esecuzione dei lavori dovuto alla circostanza che alcuni comuni, appartenenti alle regioni nelle quali le graduatorie sono state inizialmente sospese da provvedimenti giurisdizionali, hanno potuto aggiudicare gli interventi solo entro il 28 febbraio 2015, anziché il 31 dicembre 2014. Il comma 10 proroga al 30 aprile 2016 il termine (originariamente fissato il 12 gennaio 2016 dall'articolo 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015 «La Buona scuola»), entro il quale gli enti beneficiari del finanziamento, di cui alla delibere CIPE 32/2010 e 6/2012, trasmettono al MIT le aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca del finanziamento stesso. Il comma 11 proroga al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi ad interventi di edilizia scolastica, finanziati attraverso mutui stipulati con la Banca europea per gli Investimenti in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito in legge 128/2013;
    il comma 1 dell'articolo 8 proroga al 31 dicembre 2016 l'applicazione degli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (obblighi di tenuta in modalità cartacea ed elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati e del modello unico di dichiarazione ambientale). Nello stesso periodo non si applicano le relative sanzioni ad eccezione di quelle relative alla mancata iscrizione al SISTRI e al pagamento del relativo contributo, già operative. Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2016 anche il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A) alla quale è garantito il rimborso dei costi di produzione a consuntivo. Il Governo ha, pertanto, deciso l'ennesimo slittamento della moratoria delle sanzioni relative all'operatività del Sistri;
    il comma 2 dell'articolo 8 proroga al 1o gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i grandi impianti di combustione anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, per i quali siano state presentate le specifiche istanze di deroga previste dal Codice dell'ambiente (articolo 273, allegato II alla parte V, punto 3.2, 3.3., 3.4. e, con riferimento a singoli inquinanti, parte II dell'allegato II alla parte V), devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (articolo 273, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006). Il comma in esame stabilisce infine che, sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1o gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il Pag. 84gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga;
    la proroga è motivata nella relazione illustrativa dalla circostanza che la normativa nazionale di recepimento prescrive che le deroghe siano espressamente previste nell'autorizzazione, e qualora l'autorità competente, «per qualunque motivo», non fosse in grado di aggiornare l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015, gli impianti per cui sono state presentate le istanze di deroga dovrebbero rispettare, dal 1 gennaio 2016, i limiti massimi generalmente applicabili e ciò determinerebbe l'interruzione dell'attività fino all'aggiornamento dell'autorizzazione.
  Tuttavia dalla stessa relazione si evince che tale situazione si sta verificando in alcuni casi concreti, non solo per ritardi attribuibili alle amministrazioni ma anche per ritardi attribuibili ai gestori nella presentazione delle istanze di deroga o delle integrazioni a tali istanze. Non si comprende per quale motivo il regime transitorio di deroga, accordato ex lege, debba essere esteso indistintamente a tutte le imprese, anche se ad esse imputabile il ritardo nella richiesta delle relative autorizzazioni, e senza prevedere una delimitazione dell'ambito di applicazione riferito a quelle imprese che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura o a procedure di indagine o di infrazione da parte della commissione europea. Inoltre, appare eccessiva la previsione del termine di un anno per consentire alle amministrazione di concludere un procedimento che dovrebbe richiedere un termine massimo di cinque mesi. Tale proroga appare pertanto ingiustificata e inaccettabile anche in riferimento agli obiettivi di sostenibilità ratificati dagli accordi di Cop 21;
    il comma 3 dell'articolo 8 proroga di due mesi, fino al 29 febbraio 2016, il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, del quale è prevista l'abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del Collegato ambientale.
  Ancora una volta si interviene su una vicenda che si trascina da decenni allorché fu emanato il decreto legislativo 13 gennaio 2003, cd «decreto discariche», che stabiliva all'articolo 6, lettera p), il divieto di conferimento in discarica di rifiuti aventi un alto potere calorifico (›13.000 kj/kg), sebbene la relazione illustrativa rilevi che la proroga si rende necessaria «al fine di scongiurare – a partire dal 1o gennaio 2016 e fino all'entrata in vigore del «collegato ambientale» – l'impossibilità di conferire in discarica i rifiuti che attualmente hanno la suddetta destinazione. Come noto tale divieto è stato definitivamente stralciato dall'articolo 46 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nota come Collegato ambientale;
    il comma 1 dell'articolo 11 proroga nuovamente, al 31 dicembre 2016, il termine di durata dell'incarico, attribuito al Presidente dell'ANAS S.p.A., di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna;
    il comma 2 prevede, nelle zone dell'Emilia-Romagna e del Veneto colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, l'ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per l'accesso alle incentivazioni per la produzione di energia (previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012). Con il comma 3 viene, infine prorogato al 31 dicembre 2016, l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) – istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 – al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione Pag. 85straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania;
    il provvedimento, nel suo complesso, sembra voler proseguire il metodo di continua e pervicace proroga degli adempimenti di legge, dovuti all'inerzia degli organi esecutivi e alla lunghezza dei procedimenti amministrativi, con differimenti, di carattere reiterato e sistematico, di disposizioni molto risalenti nel tempo;
    al di là del fatto che, in qualche caso, in qualche comma, le disposizioni adottate possano anche considerarsi comprensibili o accettabili, l'ostilità verso il presente provvedimento rimane radicale e scaturisce dall'infausto perpetuarsi di proroghe quasi integralmente dovute all'inefficienza delle pubbliche amministrazioni o alle incessanti modificazioni che si accavallano spesso in un brevissimo arco temporale, riorganizzando di continuo ambiti grandi o piccoli, e costringono, senza con questo volerne giustificare l'inefficienza, le pubbliche amministrazioni a correggere le connesse procedure;
    nella stragrande maggioranza dei casi le proroghe sono causate da ritardi, inadempienze, inadeguatezza della pubblica amministrazione, se non addirittura di ritardi imputabili ai soggetti beneficiari dei provvedimenti, mentre è da ritenersi assodato che l'aspettativa del «mille proroghe», anzi la certezza di esso, in quanto pratica ormai consolidata, costituisca un fortissimo disincentivo per la pubblica amministrazione ad adempiere ai suoi doveri e agli atti dovuti;
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 4

Decreto-legge n. 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 210 del 2015, C. 3513 Governo, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
   premesso che:
    le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8 prorogano fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente, il periodo durante il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (cosiddetto «doppio binario»), nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.);
    i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 prorogano al 31 luglio 2016 alcune disposizioni in materia di lavori pubblici concernenti l'anticipazione del prezzo e l'attestazione dei requisiti degli esecutori, dei progettisti e dei contraenti generali;
    il comma 2 dell'articolo 8 proroga di un anno, al 1o gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale taluni grandi impianti di combustione, per i quali il decreto legislativo n. 152 del 2006 ha previsto specifiche deroghe, devono rispettare i nuovi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, a condizione che le istanze di deroga siano state presentate nei termini indicati dalla norma;
   considerato che:
    nel periodo in cui continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi antecedenti alla disciplina del SISTRI, non si applicheranno le sanzioni relative al SISTRI diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al sistema e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa, in quanto tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono operative dal 1o aprile 2015;
    nella risoluzione n. 8-00119 approvata dalla VIII Commissione nella seduta del 17 giugno 2015, è stata sottolineata l'opportunità di iniziative volte, tra l'altro, a ridurre il contributo annuale di iscrizione al SISTRI dal 1o gennaio 2016 e fino all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti;
    preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che ha precisato che il Ministro dell'ambiente ha già adottato il decreto per la riduzione del contributo annuale per l'iscrizione al SISTRI e che detto decreto è all'esame del Consiglio di Stato che dovrà esprimere il prescritto parere;
    in attuazione della legge delega in materia di lavori pubblici, definitivamente approvata dal Parlamento, entro il 31 luglio 2016 dovrà essere adottato un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che sarebbe, pertanto, opportuno specificare che le proroghe in materia di lavori pubblici Pag. 87si applicano fino all'adozione del citato decreto attuativo;
   rilevato che:
    i settori dell'edilizia e dei lavori pubblici sono stati fortemente penalizzati dalla crisi economica e che, in quanto settori strategici, possono contribuire in modo rilevante alla crescita del Paese:
    specifica attenzione richiedono, pertanto, nell'ambito della discussione del disegno di legge, le questioni legate alla qualificazione delle imprese per l'accesso alle gare d'appalto e a tutela della concorrenza, all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai titoli abilitativi edilizi e alle clausole sui licenziamenti;
    segnalata, altresì, l'opportunità di garantire il pieno rispetto della nuova disciplina dei limiti di emissione in attuazione della direttiva europea 2010/75/UE e di limitare il ricorso alle deroghe, a cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 8 e che sono legate a ritardi nei procedimenti autorizzatori, che consentono a taluni impianti di rinviare il termine per l'applicazione di tale disciplina e che scoraggiano il ricorso alle buone pratiche nel rispetto delle regole,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sospendere, fino al 31 dicembre 2016, l'applicazione anche delle sanzioni per l'omissione dell'iscrizione al SISTRI;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le proroghe di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 si applicano fino all'adozione del decreto legislativo di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e, più in generale, di adottare le misure inerenti la proroga di provvedimenti in essere riferiti alla qualificazione per l'accesso alle gare d'appalto e la tutela della concorrenza, all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai titoli abilitativi edilizi e alle clausole sui licenziamenti;
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ridurre la durata della proroga di cui al comma 2 dell'articolo 8 al fine di applicare a tutti i grandi impianti di combustione i nuovi limiti di emissione.