CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 gennaio 2016
573.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (C. 3169-B).

EMENDAMENTI

ART. 1

  Al comma 1, capoverso 589-bis, settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sia accertata una inequivocabile responsabilità della vittima, il reato è depenalizzato.
1. 1. Vezzali, Dambruoso.

  Al comma 2, capoverso 590-bis, settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sia accertata una inequivocabile responsabilità della vittima, il reato è depenalizzato.
1. 2. Vezzali, Dambruoso.

  Al comma 6, sopprimere la lettera a).
*1. 3. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 6, sopprimere la lettera a).
*1. 4. Sisto, Occhiuto.

  Al comma 6, sopprimere la lettera a).
*1. 5. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

  Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
all'articolo 187 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, le parole: «Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque guida in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, previo accertamento finalizzato alla individuazione del grado di responsabilità del soggetto al momento del compimento del fatto, sulla base di criteri oggettivi e tecnicamente misurabili stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è punito».
    2) al comma 1-bis le parole: «Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 in materia di accertamento finalizzato alla individuazione del grado di responsabilità, se il conducente in evidente stato di alterazione psico-fisica causata Pag. 27dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,»;
    3) al comma 5-bis le parole: «Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo sulla base dei criteri obiettivi e tecnicamente misurabili stabiliti ai sensi di quanto previsto dal comma 1, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».
1. 6. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

  Al comma 6), sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 189, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato».
1. 7. Sisto, Occhiuto.