CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2016
572.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (Nuovo testo C. 2039 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2039 e abbinate, recante contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
   svolto un dibattito nelle sedute del 12 e 13 gennaio 2016, ai cui contenuti si rinvia;
   ritenuto che il provvedimento – lungamente atteso, a motivo del gravissimo moto di progressiva cementificazione del territorio italiano sull'arco degli ultimi 60 anni, con esiti nefasti anche in termini di dissesto idro-geologico – s'inserisce nel disegno costituzionale (con particolare riferimento agli articoli 9, 32 e 44 e al relativo dibattito che si tenne in Assemblea costituente);
   considerata altresì la solida e vasta tradizione di conoscenze e politiche che il nostro Paese può vantare in tema di paesaggio agrario, qualità urbanistica e tutela paesaggistico-ambientale, a partire da studiosi come Sereni, Insolera, Cederna, Brandi e altri;
   preso atto con soddisfazione che nei primi articoli del testo di legge sono concretamente declinati i concetti della riduzione del consumo di suolo, del riuso, della rigenerazione e dell'edilizia di qualità. Gli strumenti urbanistici non sono più intesi come mezzi per dare un criterio alla trasformazione del paesaggio e a regolare l'attività edilizia e infrastrutturale; essi diventano al contrario la guida per la riduzione del consumo e per una totale inversione di tendenza volta, progressivamente, all'azzeramento del consumo entro il 2050;
   rilevato altresì che l'articolo 5 prevede incentivi al riuso, essendo stabilito che i comuni deliberino di fissare costi di costruzione per il recupero inferiori a quelli fissati per le nuove costruzioni; e che all'articolo 10 s'introduce l'importante principio per cui gli introiti degli enti locali che derivano dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e dalle sanzioni per le violazioni urbanistiche non possono essere usati per la spesa corrente ma solo per gli investimenti a medio-lungo termine;
   osservato tuttavia che nel testo approvato dalle Commissioni riunite VIII e XIII non mancano profili assai problematici che possono sintetizzarsi nei seguenti: mancato coordinamento con il codice dei beni culturali del 2004 e in particolare con la progressiva adozione dei piani paesaggistici regionali; eccessivo carico organizzativo e decisionale sugli enti locali, le cui articolazioni non sempre sono idonee a sopportarlo; portata ambigua e potenzialmente pericolosa della nozione di «compendio neo-rurale»;
   visti i rilievi che sul testo ha espresso anche l'Osservatorio nazionale per la Qualità del Paesaggio istituito presso il MIBACT, che la Commissione ritiene di condividere:

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 1:
    a. alla lett. a), sia soppresso il secondo periodo;
    b. alla lett. b), siano soppresse le parole da «per le aree» fino a «nazionale»;
    c. alla lett. d), siano soppresse le parole da «le aree» fino a «tecnologici»;
   2) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sia sostituita la parola «edificato» con la seguente: «urbanizzato»;
   3) all'articolo 5:
    a. al comma 1, all'alinea, dopo le parole «volte a semplificare» siano aggiunte le seguenti «nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico»;
    b. al comma 1, all'alinea, dopo le parole «socio-economico», sia aggiunta la seguente «paesaggistico»;
    c. al comma 1, lettera b) dopo le parole «impatto ambientale» sia aggiunta la seguente: «paesaggistico»;
    d. al comma 2, primo periodo, dopo le parole «sono adottati» siano aggiunte le seguenti: «su proposta dei Ministri delle Infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
    e. al comma 4, siano sostituite le parole «e 142» con le seguenti «e 134»;
    f. al comma 4, sia aggiunto il seguente periodo: «sono in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni di maggior tutela contenute nei piani paesaggistici»;
   4) all'articolo 6:
    a. al comma 1, secondo periodo, siano soppresse le parole da: «inclusa» fino a «comma 3»;
    b. al comma 3, primo periodo, siano soppresse le parole: «anche con la demolizione e la ricostruzione»;
    c. al comma 3, secondo periodo, siano aggiunte dopo le parole «storico-culturale» le seguenti «e testimoniale»;
    d. al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: «delle superfici» sia aggiunta la seguente: «edificate»;
    e. al comma 4, dopo le parole: «dell'intervento» siano aggiunte le seguenti: «e coerenti con l'architettura rurale tradizionale anche ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378»;
    f. dopo il comma 8 sia aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni di quel presente articolo si applicano esclusivamente previa approvazione dei piani paesaggistici regionali di cui agli artt. 135, 143 e 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
   5) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, sia sostituita la parola «adottati» con la seguente «approvati».

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. (Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, lo sviluppo della cultura, della cittadinanza e della conoscenza, nonché per l'unione e la coesione fra popolazioni e generazioni,.
1. 1. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 2, dopo le parole: incentivare aggiungere le seguenti: la produzione,.
1. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 2, dopo le parole: la circolazione dei libri aggiungere le seguenti:, anche mediante nuove forme digitali.
1. 3. Altieri.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la parola: garantire aggiungere le seguenti: e incentivare l'avvio, lo sviluppo e.
2. 1. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter. Nell'elaborazione del Piano d'azione nazionale, il Governo garantisce il coinvolgimento e la consultazione delle principali associazioni culturali e degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, nonché dei cittadini interessati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle principali associazioni e le modalità di coinvolgimento e di consultazione anche in via telematica.
2. 2. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter. Per la trattazione degli aspetti della promozione del libro di interesse regionale e locale, la Conferenza unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, si riunisce in una apposita sessione dedicata alla promozione della cultura, della lettura e del libro. La sessione è convocata almeno una volta all'anno e assicura il raccordo delle finalità del Piano d'azione nazionale con le esigenze dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nelle materie di loro competenza.
2. 3. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: si tiene conto delle con le seguenti: prioritarie sono le.
2. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

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  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: consumo con la seguente: promozione.
2. 5. Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e alla produzione editoriale indipendente.
2. 6. Santerini.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: garantendo per le biblioteche pubbliche l'apertura a qualsiasi utente indipendentemente dal suo luogo di origine o di residenza, nonché la presenza di personale qualificato e un orario di servizio adeguato alle esigenze degli utenti.
2. 7. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso il potenziamento dei servizi e delle dotazioni bibliografici delle biblioteche pubbliche;.
2. 8. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) promuovere la frequentazione dei caffè letterari: luoghi pubblici o privati, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, dove ad attività di ristoro vengono affiancate, periodicamente, attività di promozione, diffusione di libri alla presenza di intellettuali ed autori.
2. 9. Altieri.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: della produzione libraria inserire le seguenti: in particolare con riferimento a quella.
*2. 10. Altieri.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: della produzione libraria aggiungere le seguenti: in particolare con riferimento a quella.
*2. 11. Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: la fruizione aggiungere le seguenti: , l'apertura.
2. 12. Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: e, in particolar modo, tra istituzioni pubbliche ed associazioni professionali del settore librario.
2. 13. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) promuovere la diffusione e la fruizione di libri in formato digitale, garantendo un accesso libero e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica e a quelli non coperti dal diritto d'autore, con l'impegno di favorire lo sviluppo di un mercato editoriale dai contenuti digitali coperti dal diritto d'autore libero, pluralista e sostenibile, rispettoso dei diritti degli autori e dei lettori;.
2. 14. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: istituzioni scolastiche inserire le seguenti: la realizzazione di attività di promozione della lettura con particolare riguardo alla.
*2. 15. Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

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  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: istituzioni scolastiche inserire le seguenti: la realizzazione di attività di promozione della lettura con particolare riguardo alla.
*2. 16. Altieri.

  Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
   h-bis) promuovere l'attività globale di «Bookcrossing» ovvero la circolazione e lo scambio di libri adottata ormai in 130 Paesi del mondo. Il meccanismo consiste nel lasciare la copia di un libro già letto in un luogo frequentato, a disposizione di altri lettori, prendendo infine un testo lasciato da qualcun altro;
   h-ter) realizzare indagini conoscitive – predisposte da consulenti, enti, società, professionisti ed esperti del settore – per monitorare il mercato editoriale e i comportamenti attinenti alla lettura sul territorio, in ambiti generali o specifici;
   h-quater) promuovere attività di studio e ricerca in collaborazione con le istituzioni pubbliche, case editrici ed imprese private interessate ad aumentare, insieme agli spazi di mercato, l'apprendimento della cultura italiana al livello nazionale;
2. 17. Altieri.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) organizzazione e promozione, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni, con le città metropolitane, con le province, con i comuni, con le associazioni di categoria degli editori, dei librai e dei bibliotecari, con le associazioni culturali, di manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, all'estero, sulla produzione editoriale italiana e sulla promozione della lettura, in particolare prevedendo l'istituzione di apposite giornate della lettura, nonché con la previsione di iniziative, anche tematiche, dirette ai cittadini per aumentare il numero dei lettori e per diffondere l'interesse generale verso la lettura;
2. 18. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) promuovere le fiere del libro nazionali e internazionali che si svolgono sul territorio italiano e favorire la presenza del libro e dell'editoria italiana alla fiere editoriali all'estero.
2. 19. Malpezzi, Zampa, Malisani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile dei libri attraverso l'individuazione di sistemi di certificazione in grado di garantirne un'origine forestale ecologicamente responsabile.
2. 20. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 3, lettera c) dopo le parole: fisiche e sensoriali aggiungere le seguenti: per potenziare le capacità di lettura, di analisi e riflessione, sviluppando dunque un sentimento di aggregazione e partecipazione e costruendo un approccio nuovo e stimolante proiettato verso valori positivi sociali.
2. 21. Altieri.

  Al comma 3-bis, all'alinea, dopo la parola: contiene aggiungere la seguente: anche.
2. 22. Manzi, Rampi, Narduolo, Malisani, Malpezzi.

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  Al comma 3-bis, lettera b), dopo le parole; negli ospedali inserire le seguenti:, in particolare.
2. 23. Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 3-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) promuovere un'attenzione specifica nei confronti dei soggetti che provengano da territori economicamente e socialmente svantaggiati;.
2. 24. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 3-bis, lettera c), sostituire le parole: rimuovere le barriere che impediscono l’ con le seguenti: promuovere la parità d’.
2. 26. Zampa.

  Al comma 3-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) promuovere la diffusione della lettura nelle regioni del Mezzogiorno.
2. 25. Burtone.

  Al comma 3-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso la promozione, la divulgazione e la standardizzazione di formati e metodi accessibili. A tal fine le amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi di cooperazione con le istituzioni e le associazioni senza fini di lucro impegnate nell'ambito dei diritti delle persone disabili.
2. 27. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 3-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Piano d'azione nazionale individua la quota del fondo di cui all'articolo 9 da dedicare alle finalità di cui al presente comma.
2. 28. Zampa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.
Gli enti locali, proprietari di immobili inutilizzati, possono renderli disponibili per associazioni culturali che promuovano la lettura da selezionare tramite procedura aperta.
2. 29. Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Sopprimere il comma 5.
2. 30. Zampa.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Non possono essere nominati negli organi del Centro per il libro e la lettura e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede Pag. 61pubblica, contro il patrimonio, contro Cordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
2. 31. Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura).

  1. A decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Festa nazionale del libro e della lettura, di seguito denominata «Festa».
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i pareri del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, stabilisce la data di celebrazione della Festa e fissa i criteri generali per l'organizzazione delle relative iniziative e manifestazioni.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 11.

  Conseguentemente:
   all'articolo 9, comma 4, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 25 milioni per l'anno 2015 e 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
   sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
  (Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.
  2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 01. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  In vista dell'evento di Matera capitale europea della Cultura 2019 il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, di cui all'articolo 2, viene integrato da un ulteriore programma finalizzato alla valorizzazione di tale evento con particolare attenzione ai temi dell'Europa e delle culture territoriali.
2. 02. Burtone.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la parola: pubblici aggiungere le seguenti: , in particolar modo le scuole pubbliche,.
3. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

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  Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: ai libri con le seguenti: alla lettura.
3. 2. Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 4, lettera e), dopo le parole: rilievo nazionale aggiungere le seguenti: consolidato nel territorio grazie ad almeno cinque edizioni, con non meno di 50 autori per ognuna, patrocinato dagli enti locali in collaborazione con associazioni, agenzie culturali, imprese private, fondazioni, case editrici, librerie, scuole e università.
3. 3. Altieri.

  Al comma 4, lettera e), dopo le parole: rilievo nazionale aggiungere le seguenti: consolidato nel territorio grazie ad almeno cinque edizioni patrocinato dagli enti locali in collaborazione con associazioni, agenzie culturali, imprese private, fondazioni, case editrici, librerie, scuole e università.
3. 4. Altieri.

  Al comma 4, lettera e), dopo le parole: rilievo nazionale aggiungere le seguenti: consolidato nel territorio grazie ad almeno tre edizioni, con non meno di 50 autori per ognuna, patrocinato dagli enti locali in collaborazione con associazioni, agenzie culturali, imprese private, fondazioni, case editrici, librerie, scuole e università.
3. 5. Altieri.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: attraverso fino a: coordinamento.
4. 1. Manzi, Malpezzi, Rampi, Narduolo, Malisani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Lo Stato, fatte salve le competenze delle Regioni e degli altri enti territoriali e locali, individua le biblioteche pubbliche quali strumenti di attuazione della Costituzione, garantendone in tal senso l'apertura a qualsiasi utente indipendentemente dal suo luogo di origine o di residenza, la presenza di personale qualificato, un orario di servizio adeguato alle esigenze degli utenti e l'accesso gratuito ai servizi di base ad esse demandati.
  1-ter. Sono considerati servizi di base delle biblioteche pubbliche: la consultazione in sede delle pubblicazioni che fanno parte del loro patrimonio; l'accesso alle informazioni digitali tramite internet o altre reti telematiche; la messa a disposizione, aperta e gratuita, di contenuti e di pubblicazioni in formato digitale nelle forme e con le garanzie concordate con editori e distributori, promuovendo in particolar modo il ricorso alla digitalizzazione, anche attraverso collaborazioni interbibliotecarie; il prestito individuale o collettivo; le informazioni e l'orientamento all'uso della biblioteca e la soddisfazione dei bisogni informativi dei cittadini.
4. 2. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Sopprimere il comma 3.
4. 100. La Relatrice.

  Al comma 3, dopo le parole: la riproduzione aggiungere le seguenti: e garantiscono.
4. 3. Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 3, sostituire le parole da: dagli articoli 68 e 69 sino alla fine del comma con le parole: dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali, sicurezza pubblica.
4. 4. Malpezzi, Zampa, Malisani.

Pag. 63

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: È altresì consentita l'auto riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori fatta con propri dispositivi elettronici nei limiti consentiti dall'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.
4. 5. Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Vacca, D'Uva.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: vita del pubblico inserire le seguenti: , garantendo l'apertura per almeno 12 ore settimanali.
4. 6. Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: formati e supporti, aggiungere le seguenti: ivi inclusi quelli di editori indipendenti,.
4. 7. Santerini.

  Al comma 4, lettera e), in fine, le seguenti parole: da promuovere anche in luoghi pubblici all'aperto.
4. 8. Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 7, sostituire le parole: Stato-Regioni con la seguente: Unificata.
*4. 9. Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 7, sostituire le parole: Stato-Regioni con la seguente: Unificata.
*4. 10. Altieri.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Al fine di garantire il costante aggiornamento delle collezioni nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un fondo denominato «Fondo di finanziamento delle biblioteche statali» con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2016. La richiesta di finanziamento è presentata dalla biblioteca alla Direzione generale Biblioteche ed Istituti culturali ed è corredata dal piano di acquisto di materiale bibliografico. Entro 90 giorni dall'erogazione del finanziamento, la biblioteca presenta alla Direzione competente la rendicontazione delle spese sostenute. È data pubblicità dei piani di acquisto e dei relativi finanziamenti sia sui portali delle singole biblioteche che su quello della direzione generale del Ministero.

  Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: 41,5 con le seguenti: 61,5.
4. 11. Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Al fine di garantire l'implementazione dei servizi bibliotecari, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 400 funzionari da inquadrare nel profilo professionale di archivista e bibliotecario.

  Conseguentemente all'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: 41,5 con le seguenti: 56,5.
4. 12. Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: e le biblioteche scolastiche.
5. 1. Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

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  Al comma 1, dopo la parola: condividendo aggiungere le seguenti: ove possibile.
5. 2. Manzi, Rampi, Narduolo, Malisani, Malpezzi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: a prescindere sino alla fine del comma.
5. 3. Manzi, Rampi, Narduolo, Malisani, Malpezzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: Stato-Regioni con la seguente: Unificata.
5. 4. Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 3, dopo le parole: ambito nazionale aggiungere le seguenti: in particolar modo in relazione al superamento degli squilibri culturali connessi ai disagi economico-territoriali esistenti.
5. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Non possono essere nominati membri esterni del consiglio scientifico dell'istituto Centrale per il catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
5. 6. Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto d'intesa con la Conferenza Unificata, a seguito di una consultazione con i soggetti interessati, stabilisce le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.
5. 7. Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 4, dopo le parole: Regioni disciplinano aggiungere le seguenti: d'intesa con l'ICCU.
5. 8. Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
  (Biblioteche scolastiche).

  1. Le scuole di ogni ordine e grado provvedono all'istituzione di biblioteche Pag. 65scolastiche, tenuto conto anche di eventuali progetti in materia già realizzati, e assicurano la loro gestione in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio della loro autonomia nonché agli orientamenti indicati dalle Linee guida dell'International Federation of Library Associations and Institutions (IFL, nonché a quanto stabilito dall'articolo 7 della presente legge.
5. 01. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la Rai, aggiungere le seguenti parole: Radiotelevisione Italiana S.p.A. e ogni società riferibile al gruppo della stessa.
6. 1. Liuzzi, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 3, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: digitalizzare e.
6. 2. Manzi, Malpezzi, Narduolo.

  Al comma 3, all'alinea, primo periodo, dopo le parole: e nel momento scelti, aggiungere la seguente parola: individualmente.
6. 3. Liuzzi, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 3, all'alinea, primo periodo, dopo le parole: opere presenti aggiungere le seguenti: anche in formato digitale,.
6. 4. Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.

  Al comma 3, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi con le seguenti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali, sicurezza pubblica.
6. 5. Malpezzi, Zampa, Malisani.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
6. 6. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 3, all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: possono stipulare contratti o convenzioni, aggiungere le seguenti parole: senza oneri aggiuntivi,.
6. 8. Liuzzi, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 3, all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: a terzi il diritto di utilizzazione, aggiungere la seguente: non. 
6. 7. Liuzzi, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 3, all'alinea, secondo periodo, sopprimere la parola: esclusiva.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
6. 9. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: presso la propria sede, aggiungere le seguenti: e proprio sito web liberamente accessibile.
6. 10. Liuzzi, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

Pag. 66

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: sette anni con le seguenti: un anno.
*6. 11. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: sette anni con le seguenti: un anno.
*6. 12. Liuzzi, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: sette con la seguente: due.
6. 13. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: sette con la seguente: tre.
6. 14. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 3, sopprimere la lettera e).
6. 15. Liuzzi, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) siano soggetti al parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento.
6. 16. Liuzzi, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma aggiungere il seguente:
  3-bis. Le pubblicazioni scientifiche e di ricerca destinate esclusivamente o prevalentemente a diffondere risultati di ricerche finanziate per una quota superiore al 60 per cento con fondi pubblici locali, nazionali o europei, indipendentemente dalle modalità della loro eventuale pubblicazione a stampa, devono comunque essere sempre disponibili anche in formato elettronico e in accesso aperto, su depositi istituzionali o di settore che garantiscono l'interoperabilità Open Archives Initiative – Protocol far Metadata Harvesting (OAIPMH).
6. 17. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che le operazioni di digitalizzazione non siano materialmente iniziate.
6. 18. Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.

  Sopprimere il comma 6.
6. 19. Zampa, Malpezzi, Malisani.

ART. 7.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono allestiti spazi per la lettura attrezzati di supporti informatici e libri adatti al livello cognitivo degli studenti. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca avvia un piano di adeguamento degli edifici e di interventi di architettura bibliotecaria a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I dirigenti scolastici indicono una procedura aperta per la selezione dei progetti. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Pag. 67

  Conseguentemente all'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: 41,5 con le seguenti: 141,5.
7. 1. Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per lo svolgimento delle attività previste dal precedente periodo è utilizzato prioritariamente il personale dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute.
7. 2. Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 2, sostituire la parola: raccolte con la seguente: collezioni.
7. 3. Santerini.

  Sopprimere il comma 3.
7. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2-bis e 2-quater dell'articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 15 milioni a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: 41,5 con le seguenti: 56,5.
7. 5. Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2-bis e 2-quater dell'articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: 41,5 con le seguenti: 51,5.
7. 6. Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di alfabetizzazione all'utilizzo dei programmi informatici scolastici da parte dei genitori.
7. 7. Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Sopprimere il comma 7.
7. 8. Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 100. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso i-decies sopprimere le parole: , con esclusione dei libri di testo scolastici,
8. 1. Malpezzi, Zampa, Malisani.

  Al comma 1, capoverso i-decies dopo le parole: di vendita di libri al dettaglio inserire le seguenti: , anche on line,.
8. 2. Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

Pag. 68

  Al comma 4 dopo le parole: di persone in cerca di aggiungere la seguente: prima.
8. 3. Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 4 sostituire le parole: in cerca di occupazione con le seguenti: che presentino un ISEE inferiore o uguale ad euro 7.500,00.
8. 4. Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. L'acquisto dei prodotti editoriali non può essere effettuato tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MERA).

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 450 della legge 29 dicembre 2006, n. 296, il terzo periodo è abrogato.
8. 5. Lainati, Palmieri, Squeri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «tutte le pubblicazioni» sono inserite le seguenti: «anche autoprodotte».
8. 6. Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Vacca, D'Uva.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 65 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il procedimento di autorizzazione di cui al comma precedente si conclude mediante provvedimento espresso da adottarsi entro il termine di venti giorni dal recepimento dell'istanza».
8. 7. Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Vacca, D'Uva.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  All'articolo 1, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» aggiungere le parole: «, per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro ai sensi della presente legge».
8. 8. Zampa, Malpezzi, Malisani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Agevolazioni per gli studenti).

  1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato e i prestiti d'onore per l'acquisto di libri di testo.
  2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
8. 01. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure a sostegno degli autori e dei traduttori).

  1. Il Ministero concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, Pag. 69drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.
  2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti da un regolamento adottato con decreto del Ministro entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 02. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

ART. 9.

  Al comma 3, dopo le parole: con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura aggiungere le seguenti: anche tenendo conto del tasso di analfabetismo regionale.
9. 1. Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, Vacca, D'Uva.

  Al comma 3, sostituire le parole:, che concorrono sino alla fine del comma, con le seguenti: le istituzioni scolastiche, le librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fini di lucro che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali.
9. 2. Malpezzi, Zampa, Malisani.

  Al comma 4, sostituire le parole: «euro 2 milioni» con le seguenti: «un milione di euro annui».
9. 100. La Relatrice.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.
  2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 4, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 25 milioni per l'anno 2015 e 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.

(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2. Pag. 70
  2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ; della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

ART. 10.

  Al comma 3, sostituire le parole: 250.000 con: 1.500.000.
10. 1. Zampa, Malpezzi, Malisani.

  Al comma 3 sostituire le parole: i ricavi annui non superino 250.000 euro con le seguenti: i ricavi annui non superino 500.000 euro.
10. 2. Lainati, Palmieri, Squeri.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle librerie indipendenti che svolgono iniziative culturali è riconosciuto un sostegno economico.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis; tali agevolazioni dovranno essere monitorate e controllate dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e da un organismo di supervisione esterno.
10. 3. Lainati, Palmieri, Squeri.

  Al comma 5, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
10. 4. Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.

  Al comma 5, dopo le parole: essere riconosciuta aggiungere le seguenti: , sentito il parere delle associazioni di rappresentanza dei librai,.
10. 5. Lainati, Palmieri, Squeri.

  Al comma 5, dopo le parole: che impiegano personale qualificato aggiungere le seguenti:, che effettuano un costante servizio sul catalogo, che svolgono abitualmente attività di promozione del libro e della lettura.
10. 6. Lainati, Palmieri, Squeri.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifica e monitora la corretta applicazione della disciplina del prezzo dei libri di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, e dà conto dei risultati del monitoraggio nella relazione annuale.
10. 7. Scagliusi, Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

Pag. 71

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis.
All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
   «e-ter) spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 500, per l'acquisto di libri di lettura;».

  Conseguentemente all'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: 41,5 con le seguenti: 241,5.
10. 8. Scagliusi, Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, le librerie indipendenti sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di competenza ai sensi dell'articolo 62-bis e 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 1993, n. 427.
10. 9. Scagliusi, Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, la tassa rifiuti relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'esercizio di librerie indipendenti nella misura dell'80 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: 41,5 con le seguenti: 51,5.
10. 10. Scagliusi, Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, per interventi di miglioramento del servizio nelle biblioteche pubbliche, della loro funzionalizzazione e riattivazione, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:
   a) 21 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;
   b) 19 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli Pag. 7240, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Il credito d'imposta non può comunque eccedere euro 10 mila per ciascun esercizio.
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di funzionamento della struttura, gli interventi di riattivazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2014, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 800 mila euro per l'anno 2016, in 1 milione di euro per l'anno 2017 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 83 del 2014.
10. 01. Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.

ART. 11

  Al comma 1, sostituire le parole da: in euro fino a: 2016 con le seguenti: in euro 12 milioni per l'anno 2016 e in 15 milioni a decorrere dall'anno 2017.
11. 100. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: di euro 41,5 con le parole: di euro 15.
11. 101. La Relatrice.

Pag. 73

ALLEGATO 3

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa).

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 2, dopo le parole: incentivare aggiungere le seguenti: la produzione,.
1. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: e, in particolar modo, tra istituzioni pubbliche ed associazioni professionali del settore librario.
2. 13. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile dei libri attraverso l'individuazione di sistemi di certificazione in grado di garantirne un'origine forestale ecologicamente responsabile.
2. 20. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 3-bis, all'alinea, dopo la parola: contiene aggiungere la seguente: anche.
2. 22. Manzi, Rampi, Narduolo, Malisani, Malpezzi.

  Sopprimere il comma 5.
2. 30. Zampa.

  Al comma 1, dopo la parola: pubblici aggiungere le seguenti: , in particolar modo le scuole pubbliche,.
3. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: ai libri con le seguenti: alla lettura.
3. 2. Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: attraverso fino a: coordinamento.
4. 1. Manzi, Malpezzi, Rampi, Narduolo, Malisani.

  Sopprimere il comma 3.
4. 100. La Relatrice.

  Al comma 7, sostituire le parole: Stato-Regioni con la seguente: Unificata.
*4. 9. Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 7, sostituire le parole: Stato-Regioni con la seguente: Unificata.
*4. 10. Altieri.

  Al comma 1, dopo la parola: condividendo aggiungere le seguenti: ove possibile.
5. 2. Manzi, Rampi, Narduolo, Malisani, Malpezzi.

Pag. 74

  Al comma 1, sopprimere le parole da: a prescindere sino alla fine del comma.
5. 3. Manzi, Rampi, Narduolo, Malisani, Malpezzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: Stato-Regioni con la seguente: Unificata.
5. 4. Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 4, dopo le parole: Regioni disciplinano aggiungere le seguenti: d'intesa con l'ICCU.
5. 8. Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la Rai, aggiungere le seguenti parole: Radiotelevisione Italiana S.p.A. e ogni società riferibile al gruppo della stessa.
6. 1. Liuzzi, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 3, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: digitalizzare e.
6. 2. Manzi, Malpezzi, Narduolo.

  Al comma 3, all'alinea, primo periodo, dopo le parole: opere presenti aggiungere le seguenti: anche in formato digitale,.
6. 4. Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: sette anni con le seguenti: cinque anni.
6. 12.  (Nuova formulazione) Liuzzi, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che le operazioni di digitalizzazione siano già materialmente iniziate.
6. 18. (Nuova formulazione) Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.