CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 dicembre 2015
568.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (C. 3481 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3481 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia «ordinamento civile e penale», anch'essa riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   preso atto che il provvedimento interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità a tutela del tessuto socioeconomico del territorio e dei livelli occupazionali, contemperando tali esigenze con quelle della salute e della tutela ambientale, dall'altro, di semplificarne e renderne più trasparente il processo di cessione;
   osservato che l'articolo 1, al comma 3, dispone l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro, somma indicata come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA, stabilendo che la restituzione di tale somma dovrà avvenire entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 270 del 1999;
   fatto notare, tuttavia, che la cessazione dell'esercizio d'impresa è disciplinata dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e non dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 270/1999, a cui fa riferimento la norma in esame;
   ricordato che, in tema di aiuti di Stato, la Commissione europea in via generale, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva, applica il principio del «normale investitore di mercato» (market economy investor principle), escludendo che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore di mercato;
    rilevato, in ogni caso, che gli orientamenti della Commissione, nel valutare le singole fattispecie, sono inevitabilmente articolati, considerata la necessità di considerare in concreto le diverse situazioni ad essa di volta in volta sottoposte, da cui deriva l'opportunità di valutare con attenzione anche l'ipotesi oggetto del richiamato comma 3 dell'articolo 1;
   osservato poi che il comma 6 dell'articolo 1 dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso Pag. 25dell'amministrazione straordinaria, stabilendo che, in relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati previsto, con riferimento alla responsabilità penale o amministrativa, dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito se l'esonero, ope legis, da ogni forma di responsabilità dell'organo commissariale del gruppo ILVA e dei soggetti da esso funzionalmente delegati, previsto dal comma 6 dell'articolo 1, in relazione alle condotte poste in essere per consentire il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria possa confliggere con l'azionabilità in giudizio dei diritti e interessi legittimi garantita dall'articolo 24 della Costituzione.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (C. 3261 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3261 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto, C. 3426 Rubinato).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

  1. I titolari di cariche politiche, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.

Art. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione).

  1. Agli effetti dei capi II e III della presente legge, per titolari di cariche politiche si intendono:
   a) i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   b) i titolari di cariche di governo regionali: i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome;
   c) i membri del Parlamento;
   d) i consiglieri regionali.

Art. 3.
(Autorità di vigilanza).

  1. L'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità».
  2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.
  3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

Capo II
CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 4.
(Situazioni di conflitto di interessi).

  1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni Pag. 28pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Art. 5.
(Obblighi dichiarativi).

  1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica, i titolari di cariche di governo nazionali:
   a) dichiarano alla Autorità di quali cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 siano titolari;
   b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   c) comunicano ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura;
   d) comunicano la possibile esistenza di un'interferenza tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tale da influenzare l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economicamente rilevante.

  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, ivi indicati, detenuti o svolti all'estero.
  3. Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1 è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo nazionali all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione.
  4. Entro i venti giorni successivi alla cessazione della carica, i titolari di cariche di governo nazionali presentano all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti a una gestione fiduciaria a norma della presente legge.
  5. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o comunque dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. Ove essi non consentano, il titolare della carica pubblica è tenuto a dichiarare all'Autorità, in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili all'individuazione dei beni e attività di cui ai commi 1 e 2.
  6. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato un elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 5, primo periodo.
  7. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica di governo nazionale perché provvedano entro venti giorni all'integrazione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:
   a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi Pag. 29a tal fine del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;
   b) applica nei confronti degli interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 35.000; nei casi di minore gravità la sanzione può essere ridotta fino a euro 1.000.
   c) informa contestualmente, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza.

  8. Allo stesso modo e con gli stessi poteri la Autorità procede allorché, anche in tempi successivi, emergano elementi che facciano presumere la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese.

Art. 6.
(Incompatibilità).

  1. La titolarità di una carica di governo nazionale è incompatibile con:
   a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;
   b) qualunque impiego pubblico o privato;
   c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;
   d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;
   e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominata, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici, ad eccezione di quelle ricoperte in ragione della funzione di governo svolta.

  2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.
  3. L'imprenditore individuale, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, accede all'applicazione di una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 9.
  4. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.
  5. L'incompatibilità prevista dal comma 1, lettera d), non opera nei confronti di coloro che risultano essere piccoli imprenditori a norma dell'articolo 2083 del codice civile.
  6. I titolari delle cariche di governo nazionale non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso imprese private o imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità.
  7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
  8. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.
  9. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa Pag. 30precedente l'assunzione della carica pubblica. La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.
  10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.
  11. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
  12. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo.
  13. Nel caso di cui al comma 12, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.

Art. 7.
(Astensione).

  1. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 9.
  2. Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, l'Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante.
  3. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare della carica di governo nazionale soggiace comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4.
  4. Quando il titolare di una carica di governo nazionale dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione l'Autorità. Pag. 31
  5. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
  6. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionale è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri.
  7. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.
  8. Se, in violazione dell'obbligo di astensione, il titolare di una carica di governo nazionale prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.
  9. I voti espressi da titolari di cariche di governo nazionali in situazione di conflitto di interesse sono nulli; gli atti alla cui adozione hanno partecipato in violazione del dovere di astensione sono annullabili o revocabili in autotutela.

Art. 8.
(Conflitto di interessi patrimoniale).

  1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, l'Autorità procede a norma del presente articolo:
   a) quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;
   b) quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

  2 Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche per interposta persona, nonché le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 9.
  4. Entro i successivi quindici giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osservazioni Pag. 32e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche assentite dall'interessato. Essa adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.

Art. 9.
(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi e contratto di gestione fiduciaria).

  1. L'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali, rilevanti ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria.
  2. L'affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali di cui al comma 1 ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore. I gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. Il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione, ancorché ammessa dalle disposizioni della presente legge, avvenga in forma scritta e per il tramite dell'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo. Il contratto di gestione non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni della presente legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione dell'Autorità.
  3. Ai beni e alle attività patrimoniali affidati al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti.
  4. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione ai sensi del presente articolo. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.
  5. Il gestore assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, disponendo a tal fine dei medesimi beni e attività patrimoniali. Il titolare della carica di governo: non può chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione; ha diritto di conoscere, per il tramite della Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione; ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, esso può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2.
  6. Il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui Pag. 33al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione.
  7. Il gestore è tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di governo un dettagliato rendiconto contabile della gestione.
   8. Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 10 per cento dei medesimi.
  9. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione dei beni e delle attività patrimoniali, dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.
  10. Qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. In tal caso, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non opti per le dimissioni dall'incarico, può conferire, in favore dell'Autorità o del gestore di cui al comma 2, se già nominato, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti. Ove il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo. L'Autorità ne dà in tal caso comunicazione, per ogni effetto di legge, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 13.
  11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo, previa verifica della Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di Governo e dei suoi familiari, indicati nell'elenco allegato alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
  12. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 6, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o a uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4, l'Autorità, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto stabilito ai commi da 1 a 10, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.
  13. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 12, l'Autorità, applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

Art. 10.
(Regime fiscale).

  1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dall'interessato Pag. 34o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
  2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 11.
(Regioni e province autonome).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi del presente capo e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità di cui all'articolo 3.
  2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica la presente legge.

Capo III
INELEGGIBILITÀ

Art. 12.
(Ineleggibilità dei membri del Parlamento).

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al numero 1, le parole da: «contratti di opere» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di notevole entità economica;»;
   b) dopo il numero 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis) coloro che abbiano nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato di notevole entità economica:
   a) la titolarità o il controllo;
   b) l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   c) la possibilità di disporne in tutto o in parte, direttamente o indirettamente;
   d) la possibilità di determinarne gli indirizzi, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette;»
   c) al numero 3, dopo le parole: «nn. 1», è inserita la seguente: «, 1-bis».

  2. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dal presente articolo, non si applicano:
   a) agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;Pag. 35
   b) ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità.

  3. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2 è vietata la cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.
  4. Ai fini di cui al comma 2, coloro che intendono candidarsi, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, possono accedere alla procedura di cui agli articoli 8 e 9; nel caso in cui l'Autorità non si pronunci entro il termine di cui al comma 2, lettera a), è consentito il deposito della candidatura alle condizioni prescritte dalla legge e la pronuncia dell'Autorità è trasmessa, in caso di elezione, alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri.

Art. 13.
(Ineleggibilità dei consiglieri regionali).

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
   «a-bis) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, di notevole entità economica;».

Capo IV
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 14.
(Composizione e nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

  1. L'articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:
  «2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri.
  2-bis. I componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza.
  2-ter. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica eleggono i componenti dell'Autorità tra coloro che hanno presentato la candidatura ai sensi del comma 2-quater. La Camera dei deputati elegge due membri dell'Autorità; ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo. Il Senato della Repubblica elegge un membro dell'Autorità; ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima.
  2-quater. La candidatura a membro della Autorità, corredata del curriculum professionale che la giustifica, è depositata presso la Segreteria generale dei due rami Pag. 36del Parlamento, almeno sette giorni prima della data in cui le Camere sono convocate per l'elezione.
  2-quinquies. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio nella prima riunione dell'Autorità medesima.».

  2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.
(Giurisdizione).

  1. I ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
  2. Le relative controversie sono devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa istituite ai sensi del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   «d-bis) le controversie in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo.».

Art. 16.
(Abrogazioni).

  1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione degli articoli 7 e 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito alla Autorità di cui all'articolo 3, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Pag. 37

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (Atto n. 249).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (Atto n. 249),
   richiamati i rilievi espressi dalla VII Commissione nella seduta del 22 dicembre 2015 e dalla XIII Commissione, nella seduta del 22 dicembre 2015, sullo schema di regolamento in esame;
   tenuto conto che, l'articolo 1, comma 1, esclude le università statali dalle istituzioni per le quali si prevede l'emanazione da parte del MIUR di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario novellando, a tal fine un periodo dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013);
   rilevato che la relazione illustrativa del provvedimento in esame evidenzia che «la richiesta è in linea con la proposta di modifica dell'articolo 1, comma 339, della legge n. 190 del 2014 che ha disposto la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università per 34 milioni di euro nel 2015 e per 32 milioni annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che le università dovevano operare sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui effetti finanziari si sono prodotti anche senza l'adozione del decreto ministeriale che ne definisce gli indirizzi»;
   osservato, al riguardo, che nello schema di decreto legislativo non è prevista, tuttavia una modifica del citato articolo 1, comma 339, della legge n. 190 del 2014;
   sottolineato che la medesima relazione rileva, inoltre, che la modifica «è corroborata dal fatto che appare poco opportuna la definizione di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisiti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni aventi natura diversa»;
   preso atto, al riguardo, dei chiarimenti forniti alla Commissione dalla rappresentante del Governo nella seduta del 17 dicembre scorso in base ai quali la proposta di espungere il riferimento alle università statali dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006 si rende opportuna anche in virtù di una sopravvenuta disposizione in materia, ovvero l'articolo 1, comma 339 della legge n. 190 del 2014;
   evidenziato che l'articolo 1, comma 3, interviene su due disposizioni recate dal decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di documentazione amministrativa relativa agli stranieri e che, in particolare, la lettera a), abroga l'articolo 6, comma 1, Pag. 38lettera b), del decreto-legge n. 5 del 2012, nella parte in cui dispone che le comunicazioni tra comuni e questure previste dal regolamento di attuazione del testo unico immigrazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche;
   sottolineato che tale disposizione prevede, inoltre, (articolo 6, comma 2) che le modalità di effettuazione, tra le altre, di queste comunicazioni vengano disciplinate da un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali;
   evidenziato che la motivazione dell'abrogazione, esposta nella relazione illustrativa, risiede nel fatto che il medesimo decreto-legge n. 5 del 2012 (articolo 17, comma 4-quinquies) rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l'individuazione delle modalità per l'acquisizione d'ufficio di una serie di documenti relativi agli stranieri, nonché delle misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione ed evidenziato, altresì, che, in particolare, l'acquisizione d'ufficio riguarda: i certificati del casellario giudiziale italiano; le iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale; i dati anagrafici e di stato civile; le certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido; le certificazioni necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;
   rilevato, inoltre, che la lettera b), del citato articolo 1, comma 3, del provvedimento modifica l'articolo 17, comma 4-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2012, inserendo una norma finalizzata a prevedere che il decreto attuativo disciplini, non l'acquisizione di ufficio della documentazione, ma l'acquisizione attraverso sistemi informatici e banche dati, eliminando, altresì, il riferimento a misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione, in quanto assorbite dall'acquisizione in via digitale, nel presupposto che questa sia la modalità più veloce;
   preso atto che la rappresentante del Governo, nella citata seduta della Commissione del 17 dicembre scorso, ha evidenziato, con riferimento all'eventuale coincidenza tra la documentazione elencata dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 5 del 2012, e quella di cui all'articolo 17, comma 4-quinquies, del medesimo decreto-legge, che si rileva una sovrapposizione parziale degli ambiti applicativi laddove il citato articolo 6 si riferisce ad una sfera più ristretta, riguardante certificazioni anagrafiche e di stato civile che devono fornire i comuni, mentre l'articolo 17 citato ha un campo più ampio che contiene e supera il primo, contemplando altri certificati ed ha sottolineato, altresì, che è fuor di dubbio che si consegua un risultato semplificatorio riconducendo a disciplina unitaria, sotto il più onnicomprensivo articolo 17, la regolamentazione in materia, la cui attuazione diversamente sarebbe altrimenti affidata a due distinte fonti normative di rango secondario;
   evidenziato, altresì, per quanto riguarda la questione relativa alla semplificazione conseguente all'eliminazione del riferimento all'acquisizione «d'ufficio» dei dati, in relazione ai lavoratori extracomunitari – ex articolo 17, comma 4-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2012 – che la rappresentante del Governo ha osservato che la finalità non è quella di sollevare l'amministrazione dall'obbligo di acquisire i dati d'ufficio, bensì quella di fornire un celere strumento di acquisizione degli elementi istruttori necessari alla definizione del procedimento, in funzione dell'interesse del cittadino straniero ad ottenere un tempestivo riscontro alla propria istanza;
   ricordato che la Commissione parlamentare per la semplificazione ha evidenziato, nel parere reso nella seduta del 16 dicembre scorso, che dovrebbe essere valutata Pag. 39l'opportunità di abrogare l'articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazione per l'esercizio di attività economiche, che reca una previsione per molti versi analoga a quella recata dal citato articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 1 del 2012 (abrogato dal n. 8 dell'allegato) e la cui applicazione è stata estesa a tutto il territorio nazionale dall'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 2013, pure abrogato dal n. 36 dell'allegato del provvedimento in esame;
   rilevato che l'articolo 1, comma 5, lettera b), sopprime il primo periodo dell'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto a stabilire criteri e procedure per il transito (disposto dal comma 14), con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente, dei docenti titolari delle classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato per effetto dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 124 del 1999) e C555 (esercitazioni di pratica professionale) nei ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), in base al titolo di studio posseduto;
   sottolineato che il predetto decreto interministeriale doveva essere emanato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 95 del 2012 e il transito doveva avvenire entro 30 giorni e sottolineato, altresì, che la relazione illustrativa relativa allo schema di decreto legislativo in esame evidenzia che, a fini di semplificazione, i criteri e le procedure possono essere definiti con il decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, già previsto per il transito, caratterizzato da un iter procedurale più snello;
   osservato, al riguardo, che sarebbe opportuno valutare, se dalla disposizione in esame possa discendere l'eventualità di adozione di criteri e procedure differenti da parte dei diversi uffici scolastici regionali, con la possibilità che si verifichino fenomeni di ulteriore demansionamento dei soggetti interessati dal predetto transito;
   preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo nella più volte citata seduta del 17 dicembre scorso in base ai quali il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto con mero decreto del direttore generale del competente USR (ufficio scolastico regionale), circostanza, questa, che renderebbe superflua l'adozione di un decreto interministeriale;
   rilevato che il punto n. 1, dell'Allegato del provvedimento in esame, dispone l'abrogazione del comma 6-bis, dell'articolo 4-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 aggiunto dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 4-bis – che riguardano l'imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi – non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni;
   rilevato, altresì, che, successivamente, l'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha aggiunto gli ultimi due periodi del citato comma 6-bis che prevedono che le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile – si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le Pag. 40disposizioni dell'articolo 9 (Denuncia e versamenti) –;
   evidenziato che l'abrogazione riguarda peraltro l'intero comma 6-bis e che, come emerge anche dalla relazione illustrativa, la norma di cui si propone l'abrogazione ha previsto, in particolare, l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la denuncia dei premi incassati nell'anno precedente dalle imprese assicuratrici estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ai fini della determinazione dell'imposta sui premi assicurativi;
   evidenziato, altresì, che la medesima relazione afferma, in particolare, che non è necessario emanare un nuovo provvedimento, posto che quello emanato in data 16 aprile 2010 in virtù della norma previgente è ancora idoneo a disciplinare la questione, garantendo una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   osservato che la previsione in commento – nella parte in cui dispone anche l'abrogazione del primo periodo del comma 4-bis, introdotto dal citato decreto legislativo n. 135 del 2009, e cioè l'esclusione degli obblighi in materia di imposta sui premi delle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni – va valutata alla luce della disposizione di delega, con particolare riguardo al criterio che limita l'arco temporale di riferimento alle disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione nel periodo temporale compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 28 agosto 2015;
   richiamato il punto n. 23 dell'Allegato del provvedimento che abroga l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, norma che, oltre a prevedere la riduzione di un punto, dal 9 all'8 per cento, dell'aggio spettante agli agenti della riscossione sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora, demanda ad un decreto ministeriale, da emanare entro il 30 novembre 2012, il compito di ridurre fino a 4 punti percentuali lo stesso aggio utilizzando le eventuali risorse che si dovessero liberare dai processi di efficientamento nella riscossione dei tributi e dalla riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia SpA;
   ricordato che, con il citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si stabiliscono, inoltre, le modalità per assicurare al medesimo gruppo il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato e ricordato, altresì, che la relazione governativa cita un'istruttoria condotta dal Ministero dell'economia e delle finanze dalla quale è emerso che Equitalia S.p.A non ha capacità di contenimento di costi ulteriori rispetto a quanto già effettuato a seguito delle disposizioni in materia di spending review e che un'ulteriore riduzione della remunerazione dell'aggio, in sostanza, non consentirebbe la copertura dei costi a scapito del funzionamento dell'attività, dovendosi considerare, pertanto, inattuabile la norma nei termini vigenti;
   segnalato, peraltro, che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 ha ridisegnato il meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione, prevedendo che agli agenti della riscossione sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio e disponendo, innanzitutto, la riduzione dell'onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo, che passa dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al sei per cento mentre i debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione;
   segnalato, inoltre, che si prevede che anche gli enti creditori contribuiscano alla remunerazione del sistema e, in particolare, la nuova disciplina (con la quale è Pag. 41stato riscritto l'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999) sancisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia Spa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito web, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione. Gli oneri della riscossione ed esecuzione sono commisurati ai costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione. Si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di criteri e parametri per la determinazione dei costi, nonché i criteri e i parametri in relazione ai quali modificare in diminuzione le quote percentuali poste a carico dei soggetti che intervengono nelle procedure di riscossione, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio;
   preso atto che l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 dispone che il primo decreto cui è demandata la fissazione degli oneri afferenti alle spese di procedura, di notifica e di lavorazione degli sgravi per indebito, nonché la tipizzazione delle suddette spese di procedura sia emanato entro il 30 ottobre 2015 e che tale decreto non è stato emanato;
   ricordato, al riguardo, che la rappresentante del Governo ha sottolineato, nella più volte citata seduta della I Commissione del 17 dicembre scorso, che, premesso che la nuova disciplina sull'aggio esplica i suoi effetti dal 1o gennaio 2016, l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2015 contiene una disposizione transitoria sulla base della quale continuerà a trovare applicazione la misura dell'aggio attualmente vigente (8 per cento) per i carichi di riscossione affidati all'Agente della riscossione sino al 31 dicembre 2015 ed ha altresì segnalato che, per tali ruoli qualora l'abrogazione espressa dell'intero comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 entrasse in vigore prima del 31 dicembre 2015, data sino alla quale esplica i suoi effetti l'attuale disciplina, si profilerebbe il ripristino della misura dell'aggio precedentemente prevista, pari al 9 per cento;
   ricordato, altresì, che la rappresentante del Governo ha precisato che, tuttavia, tale eventualità non potrà prodursi in considerazione del fatto che certamente l'entrata in vigore del decreto legislativo contenente l'abrogazione della norma in discussione avverrà successivamente a tale data e che, peraltro, dal 1o gennaio 2016 la norma in questione sarebbe in ogni caso superata per effetto della riforma operata dal decreto legislativo n. 159 del 2015;
   preso atto che i punti n. 25 e n. 28 dell'Allegato del provvedimento in esame intervengono in materia di Commissione per l'aggiornamento delle tariffe da corrispondere alle strutture accreditate;
   rilevato, al riguardo, che l'articolo 15, comma 17-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, istituisce, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, una Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe massime che le regioni e le province possono corrispondere alle strutture accreditate che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale;
   sottolineato che, per tale finalità, la Commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti titolari di strutture private accreditate e conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento e sottolineato, altresì, che, entro i successivi trenta giorni, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, provvede all'eventuale aggiornamento delle tariffe;Pag. 42
   tenuto conto, conseguentemente, che il decreto 18 ottobre 2012 ha determinato le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2014, termine poi prorogato di un anno, ovvero al 31 dicembre 2015, dall'articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 192 del 2014;
   tenuto, altresì, conto che, successivamente, il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, all'articolo 9, comma 1, ha previsto l'istituzione di una Commissione permanente costituita da rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonché dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari – A.G.E.N.A.S., con il compito, tra gli altri, di aggiornare e manutenere le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie) e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2012;
   sottolineato che la nuova Commissione permanente prevista dal nuovo Patto per la salute è chiamata, quindi, a svolgere le medesime funzioni della Commissione di cui all'articolo 15, comma 17-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che quest'ultima Commissione è stata dunque sostituita dalla nuova Commissione paritetica prevista dal Patto per la Salute per assolvere alle medesime finalità;
   rilevato che la disposizione in esame, propone, come sopra ricordato, l'abrogazione dell'articolo 15, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Art. 2, All. 1, n. 25) e dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Art. 2, All. 1, n. 29) che si riferisce esclusivamente al termine di emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute istitutivo della Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate;
   osservato, al riguardo, che andrebbe valutata l'opportunità, per maggiore chiarezza e per motivi di coordinamento formale, di abrogare l'intero articolo 2-bis del decreto legge 158 del 2012;
   sottolineato che il punto 31, dell'Allegato del provvedimento in esame, abroga l'articolo 34-septies, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
   evidenziato che tale disposizione rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, l'attuazione del comma 1 che ha previsto l'iscrizione anche degli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 nel registro delle imprese, insieme agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice, e alle società semplici;
   ricordato che il predetto decreto è chiamato a definire le modalità di integrazione nel registro delle imprese, con particolare riguardo alle informazioni specifiche riguardanti gli imprenditori ittici contenute nella disciplina del registro delle imprese di pesca (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 68, recante il regolamento d'esecuzione della legge n. 963 del 65 sulla pesca marittima) e ricordato, altresì, che nelle cinque sezioni del registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 63 del regolamento n. 1639 del 68 istituito presso ogni Capitaneria di porto, devono essere iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, distinte per tipologia di attività tra Pag. 43pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura e pesca oltre gli Stretti od oceanica;
   rilevato che la relazione illustrativa del provvedimento non specifica le ragioni che sono alla base della proposta di abrogazione della disposizione in esame;
   preso atto, al riguardo, che la rappresentante del Governo, nella seduta del 17 dicembre 2015, ha chiarito la ratio dell'abrogazione in esame nella necessità di non modificare l'articolato quadro normativo vigente, con particolare riguardo ai compiti e alle mansioni espletati dalla Guardia costiera in materia di pesca, nonché con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2004, in base al quale sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima; peraltro a ulteriore sostegno dell'abrogazione in questione vi è anche la finalità di scongiurare che il permanere della norma possa generare incongruenze e illogicità connesse al richiamo dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2004;
   evidenziato che il punto 37 dell'allegato 1 del provvedimento abroga l'articolo 39, comma 1-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito con la legge n. 98 del 2013), che dispone che con decreto interministeriale si provvede alla revisione del regolamento emanato con D.I. n. 182 del 2008 – recante i criteri di utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinati ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002;
   preso atto, al riguardo, che il comma 325, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 ha a sua volta previsto che il comma 1-ter dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati.»;
   sottolineato che andrebbe, altresì, valutata l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 12, comma 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, recante disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni annullate relative ai criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate, nonché l'articolo 13, comma 8 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, recante individuazione di un'apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e individuazione di relativi requisiti;
   sottolineato inoltre che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 46-ter, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, recante revoca dei finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Esposizione di Milano 2015 il cui progetto definitivo non è stato approvato dal CIPE alla data del 21 agosto 2013;
   evidenziata infine che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare, per esigenze di semplificazione, l'articolo 16-septies, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, recante approvazione di accordi di programma per interventi previsti dal piano nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 5, lettera b), si valuti se la soppressione del primo periodo dell'articolo 14, comma 15, del decreto legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), da cui discende che i criteri e procedure per il transito (disposto dal comma 14) dei docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555 nei ruoli del personale ATA, in base al titolo di studio posseduto possono essere definiti con decreto Pag. 44del direttore dell'ufficio scolastico regionale possa comportare l'adozione di criteri e procedure differenti da parte dei diversi uffici scolastici regionali, con la possibilità che si verifichino fenomeni di ulteriore demansionamento dei soggetti interessati dal predetto transito;
   b) al punto n. 1, dell'Allegato del provvedimento in esame, si limiti l'abrogazione del comma 6-bis, dell'articolo 4-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 aggiunto dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, alla sola soppressione delle parole «con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate», al fine di rendere coerente il testo con la disposizione di delega, con particolare riguardo al criterio che limita l'arco temporale di riferimento alle disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione nel periodo temporale compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 28 agosto 2015 nonché al fine di realizzare l'obiettivo di eliminare dal testo normativo un rinvio ad un provvedimenti amministrativi non più necessario;
   c) ai punti n. 25 e n. 28 dell'Allegato del provvedimento in esame che intervengono in materia di Commissione per l'aggiornamento delle tariffe da corrispondere alle strutture accreditate sia valutata l'opportunità, per ragioni di coordinamento formale, di abrogare l'intero articolo 2-bis del decreto legge 158 del 2012;
   d) al punto n. 34 dell'Allegato sia valutata l'opportunità di espungere l'abrogazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 che prevede un provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale sono determinati i termini e le modalità di fruizione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico per il periodo d'imposta 2014;
   e) sia valutata l'opportunità di espungere l'abrogazione di cui al punto 37 dell'allegato 1 del provvedimento posto che il comma 325, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 ha previsto che il comma 1-ter dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati.»;
   f) al punto 41 dell'allegato del provvedimento si valuti l'opportunità di espungere l'abrogazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013), che ha previsto l'invio, da parte del MIUR (entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2014, per via telematica), a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, di un opuscolo informativo sulle borse di studio universitarie, nonché degli indirizzi web degli organismi regionali per il diritto allo studio;
   g) al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, si valuti la possibilità di modificare il primo periodo del comma 3, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2014 eliminando, dopo le parole «le tariffe di cui al comma 2» le seguenti parole: «e le relative modalità di versamento».