CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 dicembre 2015
562.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Dopo il comma 253, aggiungere seguenti:
  253-bis. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata «Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici», nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro.
  253-ter. All'onere derivante dal comma 253-bis, si provvede, a decorrere dell'anno 2016, per 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 369.
*27. 201. (Nuova formulazione) Palese, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 253, aggiungere seguenti:
  253-bis. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata «Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici», nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro.
  253-ter. All'onere derivante dal comma 253-bis, si provvede, a decorrere dell'anno 2016, per 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 369.
*27. 209. (Nuova formulazione) Altieri.

  Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:
  261-bis. Al fine di mantenere l'efficienza delle strutture della Marina militare di Taranto è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare ai servizi di pulizia e manovalanza.
  261-ter. All'onere derivante dal comma 261-bis, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 369.
27-sexies. 27. I Relatori.

  Al capoverso comma 304-novies, aggiungere, infine, i seguenti periodi:
   È autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro annui, la stipula di una convenzione tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Dipartimento per la giustizia minorile e le aziende sanitarie e comuni per l'integrazione socio-sanitaria, ANCI Federsanità, per la realizzazione di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute all'interno del servizio sanitario nazionale Pag. 140sviluppata dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia cui sono assegnate le risorse. La piattaforma è finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile.
  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2016 – 400.000,00 euro;
   2017 – 400.000,00 euro;
   2018 – 400.000,00 euro.
0. 30. 60. 3. Marchi.

  Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:
  304-ter. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.
  304-quater. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 304-ter, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti:
   a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
   b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;
   c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
   d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

  304-quinquies. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
  304-sexies. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di accrescimento dell'efficienza del settore sanitario previste dai commi da 289 a 311 e alle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai commi da 304-ter a 304-quinquies, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome:
   a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi. Le regioni sottoposte ai piani di rientro, in Pag. 141coerenza con quanto definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, adottano i relativi provvedimenti nei tempi e con le modalità definite nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro;
   b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;
   c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C. 5 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;
   d) il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA valutano congiuntamente, entro il 31 marzo 2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;
   e) ferme restando le disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle in materia di contenimento del costo del personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità, si applicano i commi 304-octies e 304-novies.

  304-septies. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al comma 304-sexies, lett. b) nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le regioni e le province autonome, previa attuazione delle modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se al termine del medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro, stipulati ai sensi del precedente periodo possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016. Del ricorso a tali forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro, è data tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze.
  301-octies. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di Pag. 142personale medico e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 304-sexies. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 304-septies fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.
  304-novies. Le previsioni di cui al comma 304-octies, per il biennio 2016-2017, sono comunque attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.
  304-decies. Il comma 10 dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applica anche all'istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è assoggettato alla disciplina per questo prevista. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 780.983 euro a decorrere dall'anno 2016.
30. 60. I Relatori.

  Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2017:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento Pag. 143dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2017:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.
*Tab. C. 3. Misiani, Valeria Valente, Massa, Paris, Laforgia, Camani, Palese.

  Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2017:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2017:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.
*Tab. C. 9. Famiglietti, Fanucci.

  Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2017:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo Pag. 14412, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2017:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.
*Tab. C. 11. Brunetta, De Girolamo, Palese.

  Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2017:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2017:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.
*Tab. C. 12. Calabrò.

  Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2017:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo Pag. 14512, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2017:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.
*Tab. C. 13. Cera.

  Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2017:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2017:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.
*Tab. C. 17. De Mita.

  Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2017:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

Pag. 146

  2017:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.
*Tab. C. 22. Capodicasa, Iacono, Gullo, Albanella, Berretta, Burtone, Amoddio, Zappulla, Schirò, Boccadutri, Piccione, Culotta, Ribaudo, Lauricella, Moscatt, Cardinale, Raciti, Causi, Greco, Taranto.

  Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2017:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2017:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.
*Tab. C. 24. D'Attorre, Fassina, Scotto, Civati, Pannarale, Marcon, Melilla, Gregori, Folino, Carlo Galli, Scotto, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2017:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo Pag. 14712, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2017:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.
*Tab. C. 25. Ricciatti, Ferrara.

  Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2017:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2017:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.
*Tab. C. 27. Famiglietti, Fanucci.

  Alla Tabella C, missione: Politiche per il lavoro, programma: Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 350 del 2003 – articolo 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7 – cap. 5025), apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2017:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2018:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

   Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 2.000.000;
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000.
Tab. C. 16. De Maria.

Pag. 148

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

  All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: 50.000 milioni di euro con le seguenti: 53.400 milioni di euro.
2. 1. Il Governo.

  All'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilità amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 recante «Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi», di modifica della direttiva 2004/35/CE.
3. 1. Il Governo.

  Alla tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 21 – (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), programma 1 – (Organi costituzionali), apportare le seguenti variazioni:

  2017:
   CP: + 180.000;
   CS: + 180.000;

  2018:
   CP: + 180.000;
   CS: + 180.000.

  Conseguentemente al medesimo stato di previsione, Missione 25 – (Fondi da ripartire), programma 25.2 – (Fondi di riserva e speciali), apportare le seguenti variazioni:

  2017:
   CP: – 180.000;
   CS: – 180.000;

  2018:
   CP: – 180.000;
   CS: – 180.000.
Tab. 2. 8. Il Governo.

Pag. 149

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO 30.60 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Sostituire i commi da 304-quinquies a 304-octies, con i seguenti:
  «304-quinquies. In deroga ai limiti assunzionali vigenti, e anche al fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/ 104/CE, e sue modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con uno stanziamento di 500 milioni di euro l'anno, e comunque nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 304-septies.
  304-sexies. Nelle more della conclusione del procedimento di cui al precedente comma, le regioni possono ricorrere ad assunzioni di personale medico e sanitario, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
  304-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
0. 30. 60. 2. Nicchi, Melilla, Gregori, Marcon.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Dopo il comma 304-quinquies inserire il seguente:
  «304-quinquies.1 Al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2016 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, Pag. 150dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale»;
   b) sostituire il comma 304-sexies con il seguente:
  «304-sexies. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le abrogazioni disposte dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 sono differite a tre mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni e le province autonome, entro il 1o aprile 2016, avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati dai piani di cui ai commi precedenti. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale infermieristico. Se al termine del piano straordinario di cui al periodo precedente permangono carenze di organico le amministrazioni possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a forme di lavoro flessibile.»;
   c) sopprimere i commi 304-septies e 304-octies;

  Conseguentemente, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
0. 30. 60. 8. Cecconi, Grillo, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il capoverso comma 304-quinquies, inserire il seguente:
  304-quinquies.1 Il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per il personale degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale è riferito, per quelle regioni che abbiano adottato una legge di riorganizzazione entro il biennio 2014-2015, all'importo complessivo della spesa del personale delle aziende ed enti del SSN ricompresi nel proprio ambito territoriale.».
0. 30. 60. 1. Dallai, Fregolent.

  Dopo il comma 304-quinquies inserire il seguente:
  «304-quinquies.1 Al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2016 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale».
0. 30. 60. 7. Grillo, Cecconi, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 304-quinquies inserire il seguente:
  «304-quinquies.1 Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale Pag. 151del servizio sanitario nazionale sopprimere le seguenti parole “previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”».
0. 30. 60. 6. Grillo, Cecconi, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al capoverso comma 304-sexies premettere le seguenti parole:
  «Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le abrogazioni disposte dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 sono differite a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.».
0. 30. 60. 4. Cecconi, Grillo, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capo verso comma 304-sexies dopo il primo periodo inserire il seguente: Le Regioni e le province autonome, entro il 1o aprile 2016, avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati dai piani di cui ai commi precedenti. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale infermieristico.
   b) sopprimere i commi 304-septies e 304-octies;

  Conseguentemente, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
0. 30. 60. 5. Cecconi, Grillo, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al capoverso comma 304-novies, aggiungere, infine, i seguenti periodi:
  È autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro annui, la stipula di una convenzione tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Dipartimento per la giustizia minorile e le aziende sanitarie e comuni per l'integrazione socio-sanitaria, ANCI Federsanità, per la realizzazione di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute all'interno del servizio sanitario nazionale sviluppata dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia cui sono assegnate le risorse. La piattaforma è finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile.
  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2016 – 400.000,00 euro;
   2017 – 400.000,00 euro;
   2018 – 400.000,00 euro.
0. 30. 60. 3. Marchi.

Pag. 152

  Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:
  «304-ter. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.
  304-quater. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 304-ter, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti:
   a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
   b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;
   c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
   d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

  304-quinquies. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
  304-sexies. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di accrescimento dell'efficienza del settore sanitario previste dai commi da 289 a 311 e alle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai commi da 304-ter a 304-quinquies, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome:
   a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi. Le regioni sottoposte ai piani di rientro, in coerenza con quanto definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, adottano i relativi provvedimenti nei tempi e con le modalità definite nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro;
   b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;
   c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la Pag. 153verifica dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C. 5 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;
   d) il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA valutano congiuntamente, entro il 31 marzo 2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;
   e) ferme restando le disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle in materia di contenimento del costo del personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità, si applicano i commi 304-octies e 304-novies.

  304-septies. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al comma 304-sexies, lett. b) nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le regioni e le province autonome, previa attuazione delle modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se al termine del medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro, stipulati ai sensi del precedente periodo possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016. Del ricorso a tali forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro, è data tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze.
  301-octies. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 3 1 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 304-sexies. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio Pag. 154sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 304-septies fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.
  304-novies. Le previsioni di cui al comma 304-octies, per il biennio 2016-2017, sono comunque attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.
  304-decies. Il comma 10 dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applica anche all'istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è assoggettato alla disciplina per questo prevista. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 780.983 euro a decorrere dall'anno 2016.
30. 60. I Relatori.

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