CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 11 dicembre 2015
558.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera b), dopo il capoverso 525-quinquies, aggiungere i seguenti:
  525-sexies. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), e, rispettivamente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia.».
  525-septies. Le norme di cui al comma 525-sexies si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente.
0. 48. 94. 21. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), capoverso 534-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e dei soggetti economici.
*0. 48. 94. 1. Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), capoverso 534-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e dei soggetti economici.
*0. 48. 94. 19. Basso, Rubinato, Baruffi, Dell'Aringa, Gnecchi, Scuvera, Pastorino.

  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), capoverso 534-ter, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
0. 48. 94. 68. Sammarco.

  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), capoverso 534-quinquies, terzo periodo, sopprimere le parole: dell'istruzione e.
0. 48. 94. 18. (Nuova formulazione) Basso, Rubinato, Baruffi, Dell'Aringa, Gnecchi, Scuvera, Ginato.

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  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), dopo il capoverso 534-sexies, aggiungere il seguente:
  534-sexies.1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso l'utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, al fine di aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati, nonché sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo.
0. 48. 94. 41. Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Paglia.

  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), capoverso 534-decies, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
0. 48. 94. 54 Marchi.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI 4.257, 9-bis.12, 19.140, 33.424, 33.425, 44.61, 49.50, TAB.E.27 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 4.257 del Governo, lettera b), comma 24-bis, sostituire la parola: undici con la seguente: quattordici.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tre designati dalle Regioni di cui uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale.
0. 4. 257. 1. Guidesi, Simonetti.

  All'emendamento 4.257 del Governo, lettera b), al comma 24-bis, sostituire le parole: di cui uno in rappresentanza delle aree vaste con le seguenti: di cui uno designato dall'UPI in rappresentanza delle aree vaste.
0. 4. 257. 2. Misiani.

  All'emendamento 4.257 del Governo, lettera b), comma 24-quinquies, quarto periodo, sopprimere le parole: Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo,.
0. 4. 257. 3. Guidesi, Simonetti.

  All'emendamento 4.257 del Governo, comma 24-quinquies, quarto periodo, dopo la parola: adottato, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari di merito,.
0. 4. 257. 4. D'Incà, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente: 2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;
   b) dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Pag. 24Presidente del Consiglio dei ministri, quattro designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro per gli affari regionali, uno designato dall'ISTAT, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste.
  24-ter. La Commissione di cui al comma 24-bis è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese. La Commissione definisce, nella sua prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua istituzione, le modalità di organizzazione e di funzionamento e stabilisce la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.
  24-quater. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.».

  24-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è sostituito dal seguente:
   «1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per comuni e province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione».
  24-sexies. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole da: «che si avvale» fino a: «federalismo fiscale» sono soppresse.
  24-septies. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è soppressa a decorrere Pag. 25dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono definitivamente trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera.
4. 257. Il Governo.

  All'emendamento 9-bis.12 del Governo, comma 70-bis, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) sostituire il comma 10, con il seguente:
  «10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori di cui al comma 4 dell'articolo 167.»;
   a-bis) al comma 11, le parole «che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «della effettiva esistenza delle operazioni e che le medesime rispondono ad un effettivo interesse economico.»;
   a-ter) al comma 12-bis, le parole «con decreto di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 10»;
   b) all'articolo 167:
    1) il comma 4, è sostituito dal seguente:
  «4. Si considerano privilegiati i regimi di Stati o territori con livello di tassazione inferiore al 60 per cento di quello applicato in Italia in relazione al medesimo presupposto d'imposta. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 60 per cento di quello applicato in Italia, anche se previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione superiore al limite di cui al precedente periodo. Si considerano altresì privilegiati gli Stati e territori che, nonostante la stipula di specifici accordi, non assicurino un effettivo scambio di informazioni e, in ogni caso, non abbiano stipulato analoghi accordi con Stati e territori che non assicurino lo scambio di informazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo degli Stati e territori con regime fiscale privilegiato come individuati dal presente comma.»;
    2) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «ovvero all'aliquota ordinaria applicabile ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società»;
    3) al comma 8-bis, alla lettera a), le parole «a più della metà» sono sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento».
0. 9-bis. 12. 1. Alberti, Pesco, Villarosa, Ruocco, Sorial, D'Incà, Castelli, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  All'emendamento 9-bis.12 del Governo, comma 70-quinquies, sostituire le parole: di almeno 750 milioni, con le seguenti: di almeno 300 milioni.
0. 9-bis. 12. 2. Sammarco, Pagano.

  Dopo il comma 70 inserire i seguenti:
  70-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati;Pag. 26
   b) all'articolo 167:
    1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
    2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
     «4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.»;
    3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società»;
    4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: «localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite le seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni».

  70-ter. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 70-bis del presente articolo.
  70-quater. Le disposizioni di cui ai commi 70-bis e 70-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  70-quinquies. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme ad altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della predetta rendicontazione da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.
  70-sexies. Agli obblighi di cui al comma 70-quinquies sono tenute anche le società, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato è residente in uno dei Paesi che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo Pag. 27che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.
  70-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche di applicazione del presente comma ed è disposta la contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.
9-bis. 12. Il Governo.

  All'emendamento 19. 140 del Governo, dopo il comma 161-bis aggiungere i seguenti:
  161-ter. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è Inserito il seguente: «3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea.
  161-quater. Le disposizioni previste dal comma 161-ter si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge.
*0. 19. 140. 3. Minnucci.

  All'emendamento 19. 140 del Governo, dopo il comma 161-bis aggiungere i seguenti:
  161-ter. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è Inserito il seguente: «3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea.
  161-quater. Le disposizioni previste dal comma 161-ter si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge.
*0. 19. 140. 4. Sammarco.

  All'emendamento 19. 140 del Governo, comma 161-bis, sostituire le parole: entro 60 giorni, con le seguenti: entro centoventi giorni.
0. 19. 140. 1. Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Nicchi, Duranti.

  All'emendamento 19. 140 del Governo, comma 161-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i siti web dell'Inail, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle regioni, devono pubblicare le previsioni di cui al presente comma, e tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda da parte degli eredi.
0. 19. 140. 2. Melilla, Marcon, Airaudo, Placido, Nicchi, Duranti.

Pag. 28

  All'emendamento 19. 140 del Governo, dopo le parole: prestazioni in favore degli aventi diritto per l'anno 2015, aggiungere le seguenti: il fondo per le vittime dell'amianto è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, con le seguenti: di 132,340 milioni di euro per l'anno 2016.
0. 19. 140. 5. Grillo, Cominardi, Zolezzi, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 161, inserire il seguente:
  161-bis. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015, possono essere erogate agli eredi che presentino apposita domanda, corredata di idonea documentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sul disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. 140. Il Governo.

  All'emendamento 33. 424 del Governo, capoverso comma 387-bis, sostituire le parole: sono direttamente trasferite a Ferrovie dello Stato Italiane Spa, con le seguenti: sono revocate e trasferite ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 persone trasportate al giorno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
0. 33. 424. 1. Franco Bordo, Airaudo, Marcon, Melilla, Scotto.

  All'emendamento 33. 424 del Governo, capoverso comma 387-bis, sostituire le parole: sono direttamente trasferite a Ferrovie dello Stato Italiane Spa con le seguenti: sono revocate e trasferite ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per il proseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 33. 424. 2. Melilla, Franco Bordo, Marcon, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  All'emendamento 33. 424 del Governo, capoverso comma 387-bis, sostituire le parole: sono direttamente trasferite con le seguenti: sono revocate e direttamente trasferite.
0. 33. 424. 3. Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Melilla, Scotto.

  Dopo il comma 387 inserire il seguente:
  387-bis. Nelle more della stipulazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Ferrovie dello Stato Italiane Spa, le risorse già destinate alla realizzazione Pag. 29della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sono direttamente trasferite alla società Ferrovie dello Stato Italiane Spa. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
33. 424. Il Governo.

  All'emendamento 33.425 del Governo, comma 334-bis primo periodo, sopprimere le parole da: e le relative funzioni fino alla fine del comma.
0. 33. 425. 1. Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
  2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreti legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1o marzo 2002, n. 39.
0. 33. 425. 2. Caparini.

  Dopo il comma 334 inserire il seguente:
  334-bis. Al fine di razionalizzare e ridurre i costi delle strutture tecniche del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità tecnica Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppressa e le relative funzioni e competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento. Il Dipartimento per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009, può avvalersi complessivamente di un massimo di diciotto esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le cause di incompatibilità e il trattamento economico degli esperti. I richiami all'Unità tecnica Finanza di progetto contenuti in atti normativi devono intendersi riferiti al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
33. 425. Il Governo.

  All'emendamento 44.61, del Governo, capoverso comma 499-bis, sostituire le parole: di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni in materia di indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
0. 44. 61. 1. Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Fassina.

  All'emendamento 44.61 del Governo, capoverso comma 499-bis, sostituire le parole: di cui all'articolo 6, comma 9-bis, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 con le seguenti: di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio Pag. 301991, n. 1, riconosciuto come «sistema indennizzo» dall'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
0. 44. 61. 2. Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Fassina.

  All'emendamento 44.61, del Governo, capoverso comma 499-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono individuate le attività finanziabili con le risorse di cui al precedente periodo, ferma restando l'impossibilità di indirizzare tali risorse a sostegno di progetti di delocalizzazione al di fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo.
0. 44. 61. 3. Guidesi, Simonetti.

  Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  499-bis.
La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2016.
  Conseguentemente, al comma 499, sostituire le parole: per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con le seguenti: per l'importo di 1,35 miliardi di euro per l'anno 2016 e 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017.
44. 61. Il Governo.

  All'emendamento 49.50 del Governo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) sostituire il comma 540 con il seguente:
  540. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: «1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.».
0. 49. 50. 1. Pelillo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 536, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   «d-bis) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
  «5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1.»;
   b) al comma 537, lettera a), dopo le parole: Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: a partire dall'anno d'imposta 2015;
   c) dopo il comma 541, aggiungere il seguente:
  541-bis. Le disposizioni di cui al comma 541, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma 541, lettera b), è adottato entro il 31 gennaio 2016.
49. 50. Il Governo.

Pag. 31

  All'emendamento Tab. E 27 del Governo, sostituire le cifre:

  2016
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000.

  2017
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000.
  2018
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000.

  con le seguenti:

  2016
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000.
  2017
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000.
  2018
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000.

  Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, Voce Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, Legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 50, Prosecuzione bonifiche amianto, Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap. 7503), apportare le seguenti variazioni:

  Rifinanziamento
  2016
   CP: + 29.900.000;
   CS: + 29.900.000
  2017
   CP: + 29.900.000;
   CS: + 29.900.000.

  2018
   CP: + 29.900.000;
   CS: + 29.900.000.
0. Tab. 27. 1. Sibilia, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Zolezzi.

  All'emendamento Tab. E 27 del Governo, sostituire le cifre:

  2016
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000.

  2017
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000.

  2018
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000.

  con le seguenti:

  2016
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000.

  2017
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000.

  2018
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000.

  Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce Ambiente e tutela del territorio e del mare, Legge di Stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico – (Set. 19) difesa del suolo e tutela ambientale Pag. 32– (1.9 – Gap 7511), apportare le seguenti variazioni:

  Rifinanziamento
  2016
   CP: + 29.900.000;
   CS: + 29.900.000.
  2017
   CP: + 29.900.000;
   CS: + 29.900.000.
  2018
   CP: + 29.900.000;
   CS: + 29.900.000
0. Tab. 27. 2. Sibilia, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla Tabella E, missione: L'Italia in Europa e nel mondo programma: Politica economica e finanziaria in ambito internazionale voce: Ministero economia e finanze, legge di stabilità n. 228 del 2012 – articolo 1, comma 170: Banche e fondi – Interventi diversi (3.2 Cap. 7175) apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento:
  2016:
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000;

  2017:
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000;

  2018:
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000;

  2019 e successivi:
   CP: + 240.000.000;
   CS: + 240.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000.
Tab. E. 27. Il Governo.

Pag. 33

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI 48.94 DEL GOVERNO E 34.96 e 38.133 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 34. 96, sopprimere la lettera c).
0. 34. 96. 14. Guidesi, Simonetti, Gianluca Pini.

  All'emendamento 34. 96, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) 392-bis. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato Fondo di ristoro, con dotazione di 900 milioni di euro al fine di ristorare integralmente tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che nelle more dei procedimenti di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è pari all'importo del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di ristoro, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.
0. 34. 96. 11. Gianluca Pini, Guidesi.

  All'emendamento 34. 96, alla lettera c) dopo le parole: nelle more inserire le seguenti: della riforma delle forze di polizia e.

  Conseguentemente, sostituire le parole: alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: per l'anno 2016 alla Polizia di Stato 800 milioni di euro, da destinare alla manutenzione del parco materiali ed al rinnovo degli equipaggiamenti, e 100 milioni di euro alla Regione siciliana.
0. 34. 96. 13. Gianluca Pini, Guidesi, Molteni, Simonetti, Saltamartini.

  All'emendamento 34. 96, alla lettera c), sostituire la parola: 900 con la seguente: 1.400.

  Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e Pag. 34delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
0. 34. 96. 16. Prestigiacomo, Riccardo Gallo.

  All'emendamento 34. 96, alla lettera c) sostituire parola: 900 con la seguente: 1.400.

  Conseguentemente alla copertura dei maggiori oneri, stimati in 360 milioni di euro a decorrere dal 2016, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 35 per cento.
0. 34. 96. 15. Prestigiacomo, Riccardo Gallo.

  All'emendamento 34. 96, alla lettera c) sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 800 milioni.

  Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) «392-bis.1. Alla regione Veneto è assegnato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, di cui alla Dichiarazione dello stato di emergenza ex Deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015.».
0. 34. 96. 12. Busin, Guidesi.

  All'emendamento 34. 96, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) 392-septies. Al fine di ridurre la pressione fiscale di competenza regionale, la quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento trentennale relativa alla restituzione della anticipazione della liquidità acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, ed iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni interessate, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge, non è rimborsata per gli anni 2016-2019.
0. 34. 96. 18. Minnucci, Ferro.

  All'emendamento 34. 96, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) 392-septies. Al fine di favorire la ripresa economica e consentire interventi in settori di particolare rilevanza strategica, concorrono alla realizzazione di opere e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale, le risorse di cui all'articolo 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, in deroga a quanto ivi previsto finalizzate ai predetti interventi. La Regione Lazio trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione semestrale sullo stato di attuazione dei predetti interventi.
0. 34. 96. 19. Minnucci, Ferro.

  All'emendamento 34. 96, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) al comma 398, dopo le parole: spesa di investimento aggiungere le seguenti: e nei limiti complessivi derivanti dalle relative autorizzazioni legislative regionali anche a titolo di reintegrazione di cassa utilizzata in via sostitutiva per accelerare la realizzazione di investimenti, da destinare al pagamento dei debiti pregressi Pag. 35comunque denominati ai sensi delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma.
0. 34. 96. 20. Minnucci, Ferro.

  All'emendamento 34. 96, alla lettera h), aggiungere il seguente comma:
  429-ter. Al comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 le parole da: «30 aprile 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2016, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2016 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre n. 662 del 1996».
0. 34. 96. 17. Russo.

  All'emendamento 34. 96, aggiungere la seguente lettera:
   i) dopo il comma 549 aggiungere i seguenti:
  549-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 9-bis è abrogato;
   b) al comma 9-quater, le parole «di entrata in vigore della presente legge di conversione» sono sostituite dalle seguenti «del 1o gennaio 2016».

  549-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è inserito il seguente comma:
  «2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».
0. 34. 96. 1. Guidesi, Simonetti.

  All'emendamento 34. 96, all'emendamento 34. 96 aggiungere la seguente lettera:
   i) dopo il comma 474 aggiungere il seguente:
  474-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili» in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-AGEA.
0. 34. 96. 2. Guidesi, Simonetti.

  All'emendamento 34. 96, all'emendamento 34. 96 aggiungere la seguente lettera:
   i) dopo il comma 474 aggiungere il seguente:
  474-bis. All'articolo 1, comma 703, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, nonché il rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno Pag. 36sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50 per cento delle risorse della programmazione 2014-2020.
0. 34. 96. 3. Guidesi, Simonetti.

  All'emendamento 34. 96 aggiungere la seguente lettera:
   i) dopo il comma 448 aggiungere il seguente:
  448-bis. All'articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, la lettera e) è soppressa;
   b) al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: «e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato».
0. 34. 96. 4. Guidesi, Simonetti.

  All'emendamento 34. 96 aggiungere la seguente lettera:
   i) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 90, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
0. 34. 96. 5. Guidesi, Simonetti.

  All'emendamento 34. 96 aggiungere la seguente lettera:
   i) dopo il comma 332 aggiungere i seguenti:
  332-bis. Il fondo annuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a) del CCNL 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi 0 atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.
  332-ter. La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione 0 transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2113 del codice civile.
  332-quater. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a) del CCNL 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001 al 31 dicembre 2014.
0. 34. 96. 6. Guidesi, Simonetti.

  All'emendamento 34. 96 aggiungere la seguente lettera:
   i) dopo il comma 406 aggiungere il seguente comma:
  406-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 la parola: «sette» è sostituita con la seguente: «dieci».
0. 34. 96. 7. Guidesi, Simonetti.

Pag. 37

  All'emendamento 34. 96 aggiungere la seguente lettera:
   i) dopo il comma 325 aggiungere il seguente:
  325-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 è aggiunto il seguente comma 3 «Fermo il livello di finanziamento statale, al fine di incentivare l'efficienza organizzativa in materia sanitaria, è istituito un fondo pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016; allo 0,50 per cento per l'anno 2017; allo 0,75 per cento per l'anno 2018 e all'1 per cento a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni proporzionalmente sulla base del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i fornitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità per il 33 per cento, alla misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le condizioni per l'accesso regionale al Fondo».
0. 34. 96. 8. Guidesi, Simonetti.

  All'emendamento 34. 96 aggiungere la seguente lettera:
   i) dopo il comma 332 aggiungere il seguente:
  332-bis. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, la dotazione annuale di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è incrementata di 500 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  332-ter. All'onere si procede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 34. 96. 9. Guidesi, Simonetti.

  All'emendamento 34. 96 aggiungere la seguente lettera:
   i) dopo il comma 448 aggiungere il seguente:
  448-bis. All'articolo 1, comma 49, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite con: «31 dicembre 2018».
0. 34. 96. 10. Guidesi, Simonetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 391, sostituire le parole: 1.300 milioni di euro, con le seguenti: 1.900 milioni di euro;
   b) sostituire l'allegato 7 con il seguente:

Allegato n. 7

Regioni Importi anno 2016 (in migliaia di euro)
Abruzzo 60.089
Basilicata 47.473
Calabria 84.751
Campania 200.257
Emilia Romagna 161.625
Lazio 222.363
Liguria 58.915
Lombardia 332.168
Marche 66.165
Molise 18.187
Piemonte 156.317
Puglia 154 901
Toscana 148.529
Umbria 37.279
Veneto 150.981
Totale 1.900.000

   c) dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. Nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto Pag. 38della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonché alla luce dell'adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016.
  392-ter. Nelle more dell'attuazione del punto 7 dell'Accordo del 25 luglio 2015 tra il Presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni 2011/2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è corrisposto alla medesima regione l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016.
  392-quater. Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro.
  392-quinquies. L'importo di 6,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 è recuperato all'erario tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione e, in caso di mancato versamento, attraverso corrispondente riduzione dei trasferimenti a qualunque titolo dovuti alle regioni interessate. Il predetto importo è ripartito tra le regioni interessate in proporzione agli importi di cui all'allegato 7, ovvero mediante l'accordo di cui al secondo periodo del comma 391.
  392-sexies. L'importo di 9,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 21,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 è recuperato all'erario attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione siciliana a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ed è corrispondentemente migliorato per ciascun anno l'obiettivo di finanza pubblica della Regione siciliana.
   d) dopo il comma 429, aggiungere il seguente:
  429-bis. All'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
  «3-bis) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015». Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 550.000;
   2017: – 820.000;
   2018: – 1.180.000.
34. 96. I Relatori.

  All'emendamento 38. 133, comma 439-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) in deroga all'articolo 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare Pag. 39senza vincolo di destinazione i proventi da alienazione di beni ed attività patrimoniali disponibili a soggetti esclusi dall'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13).
* 0. 38. 133. 15. Misiani, Minnucci, Cenni, Ginato.

  All'emendamento 38. 133, comma 439-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) in deroga all'articolo 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare senza vincolo di destinazione i proventi da alienazione di beni ed attività patrimoniali disponibili a soggetti esclusi dall'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13).
* 0. 38. 133. 11. Russo.

  All'emendamento 38. 133, al comma 439-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) in deroga all'articolo 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare i proventi da alienazione di beni ed attività patrimoniali disponibili a soggetti inclusi nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), da destinare per il cinquanta per cento agli investimenti e per il cinquanta per cento agli equilibri di bilancio.
**0. 38. 133. 16. Misiani, Minnucci, Cenni, Ginato.

  All'emendamento 38. 133, al comma 439-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   a) in deroga all'articolo 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare i proventi da alienazione di beni ed attività patrimoniali disponibili a soggetti inclusi nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), da destinare per il cinquanta per cento agli investimenti e per il cinquanta per cento agli equilibri di bilancio.
**0. 38. 133. 10. Russo.

  All'emendamento 38. 133, al comma 439-quater, primo periodo, sostituire le parole: in Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: in Conferenza Unificata.
*0. 38. 133. 13. Misiani, Minnucci, Cenni, Ginato.

  All'emendamento 38. 133, al comma 439-quater, primo periodo, sostituire le parole: in Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: in Conferenza Unificata.
*0. 38. 133. 12. Russo.

  All'emendamento 38. 133, al comma 439-quinquies, numero 2), aggiungere infine il seguente periodo: Tale facoltà è consentita anche agli enti in stato di dissesto finanziario.
0. 38. 133. 14. Misiani, Minnucci, Cenni, Ginato.

  All'emendamento 38. 133, al comma 439-quinquies, numero 2), aggiungere infine il seguente periodo: Tale facoltà è consentita anche agli enti dissestati.
0. 38. 133. 8. Russo.

  All'emendamento 38. 133, al comma 439-quinquies, numero 2) aggiungere infine il seguente periodo: È sospeso per l'anno Pag. 402016 il pagamento dell'ammortamento dei mutui in essere, quota capitale e quota interessi, con Cassa depositi e prestito per le Province delle Regioni a Statuto ordinario.
0. 38. 133. 17. Dorina Bianchi, Oliverio, Stumpo.

  All'emendamento 38. 133, al comma 439-septies, aggiungere il seguente:
  439-octies. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno, 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è aggiunto, infine, il seguente periodo: Qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le Città Metropolitane e le Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato. 
0. 38. 133. 1. Russo.

  All'emendamento 38. 133, al comma 439-septies, aggiungere il seguente:
  439-octies. Per l'anno 2016, le Regioni garantiscono la copertura dei costi relativi al funzionamento dei centri per l'impiego, per complessivi 300 milioni. Le relative risorse sono assegnate alle Province e alle Città Metropolitane entro il 31 marzo 2016.
0. 38. 133. 2. Russo.

  All'emendamento 38. 133, al comma 439-septies, aggiungere il seguente:
  439-octies. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
0. 38. 133. 3. Russo.

  All'emendamento 38. 133, al comma 439-septies, aggiungere il seguente:
  439-octies. È sospeso per l'anno 2016 il pagamento dell'ammortamento dei mutui in essere, quota capitale e quota interessi, con CassaDDPP per le Province e le Città Metropolitane, incluso il pagamento della rata straordinaria eventualmente prevista dalla rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 430 della legge 190 del 2014.»
0. 38. 133. 4. Russo.

  All'emendamento 38. 133, al comma 439-septies, aggiungere il seguente:
  439-octies. Al comma 439, primo periodo, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle parole: «500 milioni» e le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle parole: «250 milioni.».
0. 38. 133. 5. Russo.

  Dopo il comma 439-septies, aggiungere il seguente:
  439-octies. In caso di mancata totale assegnazione delle risorse di cui al comma 440 a Province e Città Metropolitane, quelle che eventualmente residuano, previa verifica da operarsi entro il 30 giugno 2016, sono attribuite alle Province secondo criteri e modalità da definire in Conferenza Stato-città entro il 30 ottobre 2016.
0. 38. 133. 6. Russo.

Pag. 41

  Dopo il comma 439-septies, aggiungere il seguente:
  439-octies. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali.
0. 38. 133. 7. Russo.

  Dopo il comma 439-septies, aggiungere il seguente:
  439-octies. Relativamente al settore della distribuzione del gas naturale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie sono determinati gli ambiti territoriali ottimali ai soli fini della organizzazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione gas di cui al decreto interministeriale 19 gennaio 2011, in modo che comunque gli ambiti territoriali non siano superiori al numero delle province e delle città metropolitane esistenti alla data del 31 dicembre 2014. Sono comunque fatte salve le procedure di affidamento in corso alla stessa data.
0. 38. 133. 9. Russo.

  Dopo il comma 439 aggiungere i seguenti:
  439-bis. Per l'esercizio 2016, le province e le città metropolitane:
   a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016;
   b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.

  439-ter. Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.».
  439-quater. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle città metropolitane e delle province, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato 2015. Le quote dell'avanzo 2015 così svincolate sono applicate al bilancio di previsione per l'anno 2016 delle città metropolitane e delle province dopo l'approvazione del rendiconto 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni.
  439-quinquies. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «nell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015 e 2016»;
   2) dopo la parola: «richiedente» sono aggiunte le seguenti: «che potrà utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dai riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando Pag. 42l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione».

  439-sexies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 215, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».
  439-septies. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 407 a 429. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.
38. 133. I Relatori.

  All'emendamento 48. 94 del Governo alla lettera a) sostituire le parole: 17,5 per cento con le seguenti: 20 per cento.
0. 48. 94. 65. Saltamartini, Busin.

  All'emendamento 48. 94 del Governo alla lettera a) sostituire le parole: 17,5 per cento con le seguenti: 16 per cento.

  Conseguentemente, alla medesima lettera aggiungere, infine, i seguenti periodi:
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2016, pone che il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di Euro 500 introdotto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanza del 16 dicembre 2011, è fissato nella misura del 9 per cento dell'eccedenza. Con il medesimo provvedimento l'Agenzia dispone altresì che il prelievo sulle vincite provenienti dal gioco del lotto e dai giochi ad esso collegati e complementari, di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è fissato nella misura del 9 per cento delle vincite. Per il gioco del Lotto, disciplinato ai sensi della legge 2 agosto 1982, n. 528 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per i giochi ad esso collegati e complementari e per le lotterie a estrazione istantanea di cui alla legge 26 marzo 1990, n. 62 ed al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, è disposta una riduzione nella misura del 3 per cento della percentuale di redistribuzione delle vincite rispettò al totale della raccolta del gioco. Con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conseguentemente definite le nuove caratteristiche dei prodotti dei giochi sopra menzionati. Le maggiori entrate eccedenti i 620 milioni di euro avranno derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, determinate annualmente a consuntivo, sono destinate, nella misura massima di 20 milioni di euro all'anno, ad incrementare le risorse del fondo per la cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0. 48. 94. 45. Abrignani.

  All'emendamento 48. 94 del Governo dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le parole: 8 per cento.
0. 48. 94. 30. Paglia, Marcon, Melilla.

Pag. 43

  All'emendamento 48. 94 del Governo dopo alla lettera b), comma 525-quater, sostituire le parole: è precluso il rilascio di nulla osta per gli con le seguenti: è prevista la riduzione degli.
0. 48. 94. 28. Paglia, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 48. 94 del Governo dopo alla lettera b), comma 525-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo sostituire le parole: 20 mila con le parole: 50 mila.
  b) al secondo periodo sostituire le parole: euro 50 mila ad euro 100 mila, con le seguenti: euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa.
0. 48. 94. 29. Paglia, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 48. 94 del Governo lettera b), dopo il capoverso 525-quinquies, aggiungere i seguenti:
  525-sexies. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o) e, rispettivamente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia».

  525-septies. All'onere derivante dal comma 525-sexies, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369.
  525-octies. Le norme di cui al comma 525-sexies si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente.
0. 48. 94. 21. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'emendamento 48. 94 del Governo alla lettera b), comma 525-quinquies, aggiungere i seguenti:
  525-sexies. Le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, rispettivamente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia.
  525-septies. All'onere derivante dal comma 525-sexies, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369.
  525-octies. Le norme di cui al comma 525-sexies si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente.
0. 48. 94. 22. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 44

  All'emendamento 48. 94, alla lettera b), dopo il capoverso 525-quinquies aggiungere i seguenti:
  525-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di disciplinare l'accesso ed il monitoraggio delle giocate ai giochi di intrattenimento, quali apparecchi di cui all'articolo, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, punti gioco scommesse e concorsi a premio, lotterie a estrazione istantanea, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso esclusivo di tessera elettronica, tessera sanitaria o qualunque altro sistema fisico di riconoscimento che consenta di tracciare ed individuare il flusso giocatore-giocata-vincita. Nel suddetto decreto viene altresì disciplinata l'obbligatorietà di fornire, all'atto di registrazione ai siti di gioco on line, il nome, il cognome, l'indirizzo di residenza, un numero di utenza telefonica, la data di nascita, una scansione di un documento di identità o qualunque altro sistema virtuale di riconoscimento che consenta di tracciare ed individuare il flusso giocatore-giocata-vincita.
  525-septies. I dati registrati dai sistemi di intrattenimento, dai punti gioco scommesse, dalle sale da gioco e dai siti internet per opera dei sistemi di tracciamento disciplinati dal decreto di cui al comma 1 sono trasmessi alla SOGEI che ha l'obbligo di segnalarli alle Autorità e Ministeri competenti per lo svolgimento dei più opportuni accertamenti ai fini della tutela della salute dai danni derivanti dalle ludopatie e della prevenzione di infiltrazioni criminali e riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
  525-octies. Chiunque produce, importa, distribuisce o installa in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in circoli e in associazioni di qualunque specie, gli apparecchi, i congegni ed i siti internet di cui al comma 1 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nella presente legge o comunque modificati in modo da alterarne il funzionamento previsto ovvero sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro oltre che con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni. Le suddette sanzioni sono applicabili trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economie e delle finanze e del Ministero della salute.
0. 48. 94. 17. Artini, Pastorino, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  All'emendamento 48. 94, del Governo, alla lettera e), sostituire le parole: sostituire il comma 532, con il seguente: 532 con le seguenti: dopo il comma 532, aggiungere il seguente: 532-bis.
0. 48. 94. 20. Basso, Rubinato, Baruffi, Dell'Aringa, Gnecchi, Scuvera, Ginato.

  All'emendamento 48. 94, del Governo, dopo la lettera e), inserire la seguente:
  e-bis) dopo il comma 532, aggiungere i seguenti:
  532-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, rispettivamente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia.
  532-ter. All'onere derivante dal comma 532-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento Pag. 45del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369.
  532-quater. Le norme di cui al comma 532-bis si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente.
0. 48. 94. 24. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) dopo il comma 532, aggiungere i seguenti:
  532-bis. All'articolo 12 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o) e, rispettivamente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o delusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia».
  532-ter. All'onere derivante dal comma 532-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369.
  532-quater. Le norme di cui al comma 532-bis si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente.
0. 48. 94. 23. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
  e-bis) dopo il comma 532 aggiungere il seguente:
  532-bis. A decorrere dal 30 marzo 2016, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, devono essere effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni, e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.
0. 48. 94. 14. Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), sostituire i commi da 534-bis a 534-sexies, con i seguenti:
  534-bis. La propaganda pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, diretta e indiretta e in tutte le sue forme, è vietata nel territorio nazionale.
  534-ter. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 534-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro. Le sanzioni Pag. 46sono irrogate al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale sono diffuse.
0. 48. 94. 39. Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Paglia.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), comma 534-bis, primo periodo, sostituire le parole: sono definite le, sono sostituite dalle seguenti: sono definite le modalità di attribuzione agli enti locali delle competenze in materia di.
0. 48. 94. 33. Paglia, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), comma 534-bis, primo periodo, dopo le parole: concentrazione territoriale inserire le seguenti: nonché è stabilita la distanza minima di apertura dai luoghi sensibili.
0. 48. 94. 48. Crippa, Caso, Mantero.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, lettera f), capoverso 534-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e dei soggetti economici.
* 0. 48. 94. 1. Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, lettera f), capoverso 534-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e dei soggetti economici.
* 0. 48. 94. 19. Basso, Rubinato, Baruffi, Dell'Aringa, Gnecchi, Scuvera.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), comma 534-bis, in fine, aggiungere il seguente periodo: Sono fatti salvi i regolamenti comunali già emanati prima della definizione delle caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico da parte della Conferenza Unificata Stato, Regioni e enti locali.
0. 48. 94. 6. Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, lettera f), capoverso 534-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando la facoltà dei comuni di fissare limiti più restrittivi rispetti a quelli stabiliti in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni, enti locali.
0. 48. 94. 7. Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

   All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), dopo il capoverso 534-bis aggiungere il seguente:
  534-bis. Al comma 1 dell'articolo 36-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «d-bis) è vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca all'acquisto di prodotti di giochi con vincite in denaro o alla partecipazione ad attività di gioco, anche online, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso;».

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   a) sopprimere i capoversi da 534-ter a 535-quinquies;
   b) al capoverso 534-sexies, sostituire le parole da: ai commi fino a: 534-ter con le seguenti: 534-bis.
0. 48. 94. 64. Saltamartini, Busin, Guidesi, Simonetti, Molteni.

Pag. 47

  All'emendamento 48. 94 del Governo, lettera f), dopo il capoverso 534-bis, aggiungere il seguente:
  534-bis. Nelle more della definizione della Conferenza unificata di cui al comma 534-bis la licenza per le sale da gioco e punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è rilasciata per motivi di ordine pubblico, salute e prevenire il rischio di accesso dei minori di età solo se il locale adibito alle attività della presente disposizione è ad una distanza non inferiore a 500 metri da luoghi sensibili come scuole di ogni ordine e grado, chiese, oratori, centri giovanili e sociali, strutture socio-sanitarie ed assistenziali.
0. 48. 94. 49 Crippa, Caso, Mantero.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, lettera f), dopo il comma 534-bis, aggiungere il seguente: A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è data la facoltà ai comuni di rilascio della licenza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi pubblica sicurezza relativamente alle sale per giochi leciti con vincite in denaro e per l'attività di distribuzione di apparecchi automatici e semiautomatici ed elettronici di cui al comma dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'amministrazione comunale valuta la possibilità del rilascio delle licenze di cui al presente comma tenuto conto del numero di sale giochi con vincite in denaro già insistenti sul territorio e della distanza con i luoghi sensibili in particolare luoghi di culto, di aggregazione giovanile, strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado.
0. 48. 94. 13 Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), sostituire i commi da 534-ter fino a 534-sexies, con il seguente:
  534-ter. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma 8-bis è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.
  I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del presente comma.
0. 48. 94. 5 Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), sostituire i commi da 534-ter fino a 534-sexies, con il seguente:
  534-ter. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia Pag. 48fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.
  La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.
  I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0. 48. 94. 4 Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), sostituire i commi da 534-ter, 534-quater e 534-quinquies con il seguente:
  534-ter. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.

  Conseguentemente, al comma 534-sexies le parole: di cui ai commi 534-quater e 534-quinquies e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 534-ter sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 534-ter.
0. 48. 94. 35 Paglia, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, lettera f), al capoverso 534-ter, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
0. 48. 94. 68 Sammarco.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), al comma 534-quater sostituire le parole: In ogni caso, è vietata la pubblicità con le seguenti: Il Contratto di servizio RAI s.p.a prevede quale indirizzo imprescindibile il divieto assoluto di trasmissione pubblicitaria di giochi con vincita in denaro in qualsiasi ora del giorno. In ogni caso, è vietata la pubblicità:
0. 48. 94. 42 Franco Bordo, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), sopprimere il comma 534-quinquies.
0. 48. 94. 27 Palese.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), sostituire i commi 534-quinquies e 534-sexies con i seguenti:
  534-quinquies. È vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori di età, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza.
  Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.Pag. 49
  Fermo restando quanto previsto al comma 534-quater, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:
   1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:
    a) sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a «bambini»;
    b) nella fascia oraria di programmazione tra le ore 07.00 e le ore 20.00 di ogni giorno fatta eccezione per le trasmissioni sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica «sport», ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco; sono in ogni caso ricompresi nel divieto gli eventi di particolare rilevanza nazionale trasmessi in chiaro, così come individuati dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni ai sensi della delibera n. 131/12 /CONS, nonché nei 60 minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    c) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    d) inoltre la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;
   2) la comunicazione commerciale audiovisiva relativa alle « slot machine», anche online, in quanto forme di gioco a maggior effetto compulsivo, non può occupare più di 5 minuti per ogni giorno di trasmissione televisiva per ciascun canale free;
   3) quanto al canale radiofonico, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
   4) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata: a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni; b) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
   5) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
   6) quanto alla destinata stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.

  534-sexies. I concessionari e, in generale, gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sono obbligati, relativamente alla pubblicità di giochi con aro destinata a canali web, ad inserire nei contratti di diffusione pubblicitaria esplicite clausole che impegnino il fornitore a non pubblicare e a fare in modo che non vengano pubblicati banner, annunci, forme di ogni genere su siti web con contenuti Pag. 50contrari alla dignità umana, ai minori e all'ordine pubblico.
  Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) denominazione sociale del concessionario, dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 534-octies;
   b) i loghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'avvertenza «Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica»;
   d) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito web di quest'ultimo;
   e) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata dello «spot pubblicitario».

  In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica o televisiva, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma.
  534-septies. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni indicate le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  534-octies. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione di un soggetto individuato tra gli organismi autonomi settoriali operanti nel mercato di riferimento, il cui elenco è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui al comma 534-quater. Costituisce condizione di ammissibilità della tutela giurisdizionale in sede civile ed amministrativa, anche d'urgenza, per motivi inerenti la pubblicità di giochi pubblici, il previo ricorso in sede amministrativa avverso la valutazione di cui al precedente periodo proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, che si pronuncia nel termine di sette giorni ovvero, nei casi d'urgenza, di quarantotto ore.
  534-novies. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano ad ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco.
  534-decies. In caso di violazione del divieto di cui ai commi 534-quater, 534-quinquies e 534-sexies si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale radio-televisiva nonché al fornitore di servizi di media audiovisivi che la diffonde.Pag. 51
  I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  L'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto riguarda i contenuti della comunicazione e commerciale e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni limitatamente alla verifica del rispetto delle fasce orarie e dei limiti quantitativi di programmazione.
*0. 48. 94. 46. Abrignani.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), sostituire i commi 534-quinquies e 534-sexies con i seguenti:
  534-quinquies. È vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori di età, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza.
  Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
  Fermo restando quanto previsto al comma 534-quater, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:
   1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:
    a) sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a «bambini»;
    b) nella fascia oraria di programmazione tra le ore 07.00 e le ore 20.00 di ogni giorno fatta eccezione per le trasmissioni sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica «sport», ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco; sono in ogni caso ricompresi nel divieto gli eventi di particolare rilevanza nazionale trasmessi in chiaro, così come individuati dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni ai sensi della delibera n. 131/12 /CONS, nonché nei 60 minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    c) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    d) inoltre la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;
   2) la comunicazione commerciale audiovisiva relativa alle « slot machine», anche online, in quanto forme di gioco a maggior effetto compulsivo, non può occupare Pag. 52più di 5 minuti per ogni giorno di trasmissione televisiva per ciascun canale free;
   3) quanto al canale radiofonico, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
   4) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata: a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni; b) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
   5) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
   6) quanto alla destinata stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.

  534-sexies. I concessionari e, in generale, gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sono obbligati, relativamente alla pubblicità di giochi con aro destinata a canali web, ad inserire nei contratti di diffusione pubblicitaria esplicite clausole che impegnino il fornitore a non pubblicare e a fare in modo che non vengano pubblicati banner, annunci, forme di ogni genere su siti web con contenuti contrari alla dignità umana, ai minori e all'ordine pubblico.
  Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) denominazione sociale del concessionario, dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 534-octies;
   b) i loghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'avvertenza «Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica»;
   d) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito web di quest'ultimo;
   e) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata dello «spot pubblicitario».

  In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica o televisiva, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma.
  534-septies. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni indicate le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine Pag. 53esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  534-octies. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione di un soggetto individuato tra gli organismi autonomi settoriali operanti nel mercato di riferimento, il cui elenco è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui al comma   534-quater. Costituisce condizione di ammissibilità della tutela giurisdizionale in sede civile ed amministrativa, anche d'urgenza, per motivi inerenti la pubblicità di giochi pubblici, il previo ricorso in sede amministrativa avverso la valutazione di cui al precedente periodo proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, che si pronuncia nel termine di sette giorni ovvero, nei casi d'urgenza, di quarantotto ore.
  534-novies. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano ad ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco.
  534-decies. In caso di violazione del divieto di cui ai commi 534-quater, 534-quinquies e 534-sexies si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale radio-televisiva nonché al fornitore di servizi di media audiovisivi che la diffonde.
  I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  L'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto riguarda i contenuti della comunicazione e commerciale e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni limitatamente alla verifica del rispetto delle fasce orarie e dei limiti quantitativi di programmazione.
*0. 48. 94. 47. Rabino, Librandi, Palladino.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), sostituire i commi 534-quinquies e 534-sexies con i seguenti:
  534-quinquies. È vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori di età, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza.
  Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.Pag. 54
  Fermo restando quanto previsto al comma 534-quater, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:
   1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:
    a) sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a «bambini»;
    b) nella fascia oraria di programmazione tra le ore 07.00 e le ore 20.00 di ogni giorno fatta eccezione per le trasmissioni sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica «sport», ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco; sono in ogni caso ricompresi nel divieto gli eventi di particolare rilevanza nazionale trasmessi in chiaro, così come individuati dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni ai sensi della delibera n. 131/12 /CONS, nonché nei 60 minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    c) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    d) inoltre la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;
   2) la comunicazione commerciale audiovisiva relativa alle « slot machine», anche online, in quanto forme di gioco a maggior effetto compulsivo, non può occupare più di 5 minuti per ogni giorno di trasmissione televisiva per ciascun canale free;
   3) quanto al canale radiofonico, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
   4) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata: a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni; b) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
   5) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
   6) quanto alla destinata stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.

  534-sexies. I concessionari e, in generale, gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sono obbligati, relativamente alla pubblicità di giochi con aro destinata a canali web, ad inserire nei contratti di diffusione pubblicitaria esplicite clausole che impegnino il fornitore a non pubblicare e a fare in modo che non vengano pubblicati banner, annunci, forme di ogni genere su siti web con contenuti Pag. 55contrari alla dignità umana, ai minori e all'ordine pubblico.
  Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) denominazione sociale del concessionario, dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 534-octies;
   b) i loghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'avvertenza «Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica»;
   d) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito web di quest'ultimo;
   e) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata dello «spot pubblicitario».

  In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica o televisiva, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma.
  534-septies. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni indicate le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  534-octies. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione di un soggetto individuato tra gli organismi autonomi settoriali operanti nel mercato di riferimento, il cui elenco è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui al comma 534-quater. Costituisce condizione di ammissibilità della tutela giurisdizionale in sede civile ed amministrativa, anche d'urgenza, per motivi inerenti la pubblicità di giochi pubblici, il previo ricorso in sede amministrativa avverso la valutazione di cui al precedente periodo proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, che si pronuncia nel termine di sette giorni ovvero, nei casi d'urgenza, di quarantotto ore.
  534-novies. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano ad ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco.
  534-decies. In caso di violazione del divieto di cui ai commi 534-quater, 534-quinquies e 534-sexies si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale radio-televisiva nonché al fornitore di servizi di media audiovisivi che la diffonde.Pag. 56
  I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  L'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto riguarda i contenuti della comunicazione e commerciale e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni limitatamente alla verifica del rispetto delle fasce orarie e dei limiti quantitativi di programmazione.
*0. 48. 94. 57. Brunetta.

  All'emendamento 48.84 del Governo, alla lettera f), al capoverso 534-quinquies dopo le parole: È altresì vietata la pubblicità aggiungere le seguenti: diretta e indiretta.
0. 48. 94. 2. Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), al capoverso 534-quinquies sopprimere la parola: generaliste nonché le parole: dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ogni giorno.
0. 48. 94. 40. Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Paglia.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), al capoverso 534-quinquies, al primo periodo, sopprimere la parola: generaliste e sostituire la parola: 22.00 con la seguente: 24.00.
0. 48. 94. 34. Paglia, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), al comma 534-quinquies, sopprimere la parola: generaliste.
0. 48. 94. 36. Paglia, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), al comma 534-quinquies, primo periodo, dopo le parole: televisive generaliste aggiungere le seguenti:, Pay-TV e internet.
0. 48. 94. 36. Palese.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), al comma 534-quinquies, al primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 7.00 alle ore 22.00 con le seguenti: dalle ore 00.00 alle ore 23.59.
0. 48. 94. 3 Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), comma 534-quinquies, sostituire la parola: 22.00 con la seguente: 24.00.
0. 48. 94. 37 Paglia, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), comma 534-quinquies, le parole: dalle ore 7.00 alle ore 22.00 sono sostituite dalle seguenti: dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
0. 48. 94. 25 Palese.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), comma 534-quinquies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È vietata qualsiasi forma di pubblicità diretta ed indiretta di giochi con vincite in denaro attraverso la rete internet.
0. 48. 94. 10 Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), comma 534-quinquies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È vietata ogni forma di pubblicità diretta ed indiretta di giochi con vincita in denaro Pag. 57utilizzando la cartellonistica stradale nonché i mezzi di trasporto pubblici e privati.
0. 48. 94. 11 Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), comma 534-quinquies, sopprimere il secondo periodo.
0. 48. 94. 8 Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), comma 534-quinquies, sopprimere il terzo periodo.
*0. 48. 94. 9 Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), comma 534-quinquies, sopprimere il terzo periodo.
*0. 48. 94. 38 Paglia, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), comma 534-quinquies, sopprimere il terzo periodo.
*0. 48. 94. 67 Sammarco.

  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), capoverso 534-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: nei settori della cultura, dell'istruzione e della ricerca, dello sport con le seguenti: nei settori della cultura, della ricerca.
0. 48. 94. 18 Basso, Rubinato, Baruffi, Dell'Aringa, Gnecchi, Scuvera, Ginato.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), comma 534-quinquies, sostituire le parole: nei settori della cultura, dell'istruzione e della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell'assistenza con le seguenti: nei settori della cultura, della ricerca e dello sport.
0. 48. 94. 69 Ferro.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), dopo il comma 534-quinquies, aggiungere il seguente:
  534-quinquies. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sostituire il comma 6 con il seguente:
   «6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecentomila a settecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a centomila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».
0. 48. 94. 66 Saltamartini, Busin.

Pag. 58

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), dopo il comma 534-quinquies, aggiungere il seguente:
  534-quinquies.1. L'esercizio di nuovi sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali.

  Conseguentemente al comma 534-sexies, dopo le parole: 534-quinquies aggiungere la seguente: 534-quinquies.1.
0. 48. 94. 41 Binetti.

  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), dopo il capoverso 534-sexies, aggiungere il seguente:
  534-sexies.1. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa anche attraverso l'utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, al fine di aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati, nonché sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo.
0. 48. 94. 41 Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Paglia.

  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), dopo il capoverso 534-sexies, aggiungere il seguente:
  534-sexies.1. Per il contrasto al gioco online illegale, praticato da minori, sono applicabili le disposizioni degli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 6 febbraio 2006, n. 38 in materia di contrasto alla pedo-pornografia online.
0. 48. 94. 59 Binetti.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), dopo il comma 534-septies aggiungere il seguente:
  534-septies.1. Le sanzioni di cui al comma precedente sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0. 48. 94. 63. Saltamartini, Busin, Guidesi, Simonetti, Molteni.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), comma 534-septies, primo periodo, sostituire le parole: stipula convenzioni con le seguenti: è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro.
0. 48. 94. 32. Paglia, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), comma 534-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, è dovere dell'Agenzia predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco.
0. 48. 94. 44. Abrignani.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), comma 534-octies, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2018;Pag. 59
   2) al secondo periodo, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2016 e dopo le parole: ambiente remoto aggiungere le seguenti: e per quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,;
   3) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria.
0. 48. 94. 31. Paglia, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), comma 534-octies, al primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:, che preveda in particolare le modalità di identificazione informatica del giocatore finalizzate al riconoscimento della maggiore età e delle condizioni reddituali, anche attraverso la lettura di un documento elettronico quale tessera sanitaria o carta di identità elettronica, nonché i limiti massimi di spesa, anche connessi alle condizioni reddituali del giocatore.
0. 48. 94. 55. Alberto Giorgetti, Brunetta.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), comma 534-octies, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.
0. 48. 94. 50. Ginato.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), dopo il comma 534-octies aggiungere il seguente:
  534-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di
giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
0. 48. 94. 15. Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), dopo il comma 534-octies aggiungere il seguente:
  534-octies.1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro. Sono nulle eventuali clausole contrattuali che prevedano penali in caso di rescissione del contratto relativo alla installazione di apparecchiature per giochi con vincite in denaro.
0. 48. 94. 12. Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 534-novies sostituire le parole: 20 per cento con le parole: 22 per cento;
   b) al comma 534-decies sostituire le parole: 18 per cento con le parole: 20 per cento;
   c) al comma 334-decies sostituire le parole: 22 per cento con le parole: 24 per cento;Pag. 60
   d) al comma 534-decies sostituire le parole: 20 per cento con le parole: 22 per cento;
   e) al comma 534-undecies sostituire le parole: 50 milioni con le parole: 70 milioni;
   f) al comma 534-duodecies sostituire le parole: 50 milioni con le parole: 100 milioni;
   g) dopo il comma 534-duodecies aggiungere il seguente:
  534-terdecies. A valere sulle maggiori entrate dei commi 534-novies, 534-decies e 534-undecies, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengono stabilite l'entità e la modalità dell'indennizzo di cui al comma 1, nonché le procedure per effettuarne la richiesta, in favore degli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1941, n. 773, e successive modificazioni.
0. 48. 94. 60. Binetti.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, lettera f), capoverso 534-decies, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
0. 48. 94. 54. Marchi.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), comma 534-decies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dal 1o gennaio 2016 per le scommesse ippiche a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 Gazzetta Ufficiale n. 40 del 8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo viene stabilito nella misura del 40 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Il prelievo lordo è destinato per il 35 per cento all'imposta unica e per il 65 per cento al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse ed alle provvidenze per l'allevamento dei cavalli da corsa. È autorizzato il Palinsesto Complementare per le scommesse ippiche.
0. 48. 94. 56. Russo.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), al comma 534-undecies, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 136 milioni per l'anno 2016 e 186 milioni a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente sopprimere la parte conseguenziale.
0. 48. 94. 62. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), comma 534-undecies, al secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 113 milioni.
0. 48. 94. 58. Russo.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, lettera f), capoverso 534-undecies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: anche frazionandolo inserire le seguenti:, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento,;
   c) alla parte consequenziale, sostituire le parole: 220,340 milioni con le seguenti: 200,340 milioni.
0. 48. 94. 16. Carnevali, Gasparini, Misiani, Cinzia Maria Fontana.

Pag. 61

  All'emendamento 48. 94 del Governo, lettera f), dopo il capoverso 534-duodecies, aggiungere il seguente:
  534-terdecies. I commi 646, 647 e 648 della legge n. 190 del 2014 sono sostituiti dai seguenti:
  «646. L'offerta al pubblico di gioco lecito o promozionale praticato mediante utilizzo di apparecchi meccanici, elettromeccanici o elettronici, anche se collegati alla rete internet, è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico, circolo o locale aperto al pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchi e comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, anche se proposto sotto forma di gioco promozionale, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
   a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
   b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

  647. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646 che precede lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.
  648. Fermo restando le sanzioni penali previste in caso manomissioni dei dati di gioco, per ciascun apparecchio di cui al comma 1 che precede il titolare dell'esercizio pubblico del circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto oltre al pagamento dell'imposta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 di cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa è, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia dello dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio o del circolo o del locale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
  Il titolare del pubblico esercizio o circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto alla sospensione cautelare obbligatoria della licenza da 1 a 4 mesi, a seconda della gravità della violazione e del numero degli apparecchi irregolari, disposta dalla competente autorità preposta al rilascio della licenza; in caso di reiterazione delle violazioni le autorizzazioni e licenze sono revocate, ed il soggetto sanzionato Pag. 62non può ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblico esercizio per 10 anni da quando il provvedimento che accerta la reiterazione delle violazioni è divenuto definitivo.
  648-bis. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647 e 648 si applicano nel caso in cui sia accertato l'esercizio effettivo di giochi con vincita in denaro operato con l'impiego di apparecchi certificati per il gioco senza vincita in denaro.
  648-ter. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647, 648 e 648-bis si applicano anche al proprietario o al possessore a qualsiasi titolo degli apparecchi ove questi sia individuato.
0. 48. 94. 43. Abrignani.

  All'emendamento 48. 94 del Governo, alla lettera f), dopo il capoverso 534-duodecies, aggiungere i seguenti:
  534-terdecies. Il dieci per cento dell'incremento di gettito erariale derivante dai precedenti commi 524 e 525 è destinato al sostegno del patrimonio e delle attività culturali, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, e in particolare alla tutela e valorizzazione del patrimonio, nonché all'accessibilità dell'offerta culturale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, la quota del gettito erariale di cui al periodo precedente viene quantificata sulla base degli accertamenti registrati nel rendiconto dell'esercizio precedente. Per l'anno 2016 la quota è fissata in 50 milioni.
  534-quaterdecies. Le risorse di cui al comma precedente vengono ripartite annualmente, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro il 31 luglio di ogni anno, dando priorità alla realizzazione dei Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e al Fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
0. 48. 94. 53. Causi.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), dopo il comma 534-duodecies, aggiungere i seguenti:
  534-duodecies. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP) come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico – GAP. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato, Regioni e enti locali. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate al fondo di cui al presente comma.
  534-terdecies. All'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo è abrogato; b) al secondo periodo, le parole: «Una quota delle risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, una quota delle risorse,».
0. 48. 94. 52. Ginato, Beni, Miotto, Lenzi, Carnevali, Basso, Causi, Moretto, Pelillo, Rubinato.

  All'emendamento 48.94 del Governo, alla lettera f), sostituire il comma 534-duodecies, con il seguente:
  534-duodecies. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP) come Pag. 63definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, preso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico – GAP. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato, Regioni e enti locali. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
0. 48. 94. 51. Ginato, Beni, Miotto, Lenzi, Carnevali, Basso, Causi, Moretto, Pelillo, Rubinato.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17,5 per cento ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.;
   b) dopo il comma 525, aggiungere i seguenti:
  525-bis. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  525-ter. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.
  525-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio.
  525-quinquies. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20 mila; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 mila ad euro 100 mila. Le sanzioni sono irrogate dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'Ufficio dei monopoli del Lazio.;
   c) al comma 527, sostituire le parole: un soggetto residente svolga, con le seguenti: uno o più soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita, svolgano, la parola: metta, con la seguente: mettano, le parole: tra il gestore con le seguenti: tra i gestori, e le parole: contraddittorio il gestore con le seguenti: contraddittorio i gestori;
   d) dopo il comma 527 aggiungere il seguente:
  527-bis. Le attività svolte dai gestori possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio di cui al comma 527;Pag. 64
   e) sostituire il comma 532, con il seguente:
  532. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 531 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 534, in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dei predetti commi, a condizione che presentino domanda di partecipazione.;
   f) dopo il comma 534 aggiungere i seguenti:
  534-bis. Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e dei soggetti economici e prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte nella Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
  534-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 4 a 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro è effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione del 14 luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione.
  534-quater. In ogni caso, è vietata la pubblicità:
   a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
   b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
   c) che ometta di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
   d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
   e) che induca a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
   f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;
   g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;
   h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;
   i) che rappresenti l'astensione dal gioco come un valore negativo;
   l) che induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;Pag. 65
   m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco;
   n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

  534-quinquies. È altresì vietata la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste nel rispetto dei princìpi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali ad estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell'istruzione e della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell'assistenza.
  534-sexies. La violazione dei divieti di cui ai commi 534-quater e 534-quinquies e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 534-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.
  534-septies. Al fine di semplificare il processo di certificazione dei sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dei relativi giochi, anche per incrementare il corrispondente gettito erariale, all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «nonché le modalità di verifica della loro conformità» sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente numero:
  «5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni per l'effettuazione delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni stesse.».
  La presente disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per l'effettuazione dei controlli.
  534-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1o gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.Pag. 66
  534-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
  534-decies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, alle scommesse a quota fissa l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; a decorrere dal 1o gennaio 2017 l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
  534-undecies. Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.
  534-duodecies. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,1 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 220,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 278,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 275,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 320, 1110 milioni di euro per l'anno 2019, di 317,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 346,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 335,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
48. 94. Il Governo.