CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 6 dicembre 2015
554.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 7 DICEMBRE 2015

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI SEGNALATI

(Per il testo degli emendamenti, si veda lo stampato dell'Allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della seduta odierna)

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO 42.73 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Al comma 491-bis, premettere il seguente:
  491.1. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposti a risoluzione di cui al comma 491-bis verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, pro quota, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto.
* 0. 42. 73. 44. Verini, Sereni, Ascani, Giulietti.

  Al comma 491, premettere il seguente:
  491.1. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposti a risoluzione di cui al comma 491-bis verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, pro quota, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto.

* 0. 42. 73. 45. Donati, Parrini, Ascani, Dallai, Fanucci, Tidei, Romanini, D'Incecco, Cenni.

  Al comma 491, premettere il seguente:
  491.1. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-bis verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, pro quota, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto.
* 0. 42. 73. 1. Carrescia, Verini, Preziosi, Marchetti, Manzi, Morani.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-terdecies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A. di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito «Banche»), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni.
  491-ter. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-quater. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un Pag. 24nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quinquies. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un Piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero.
  491-sexies. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-septies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche.
  491-octies. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-novies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.
  491-decies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-undecies. Alla scadenza contrattuale degli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-duodecies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-terdecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.

  Conseguentemente al comma 491-quaterdecies sostituire le parole: Restano validi con le seguenti: Sono nulli e sostituire le parole: e sono fatti salvi con le seguenti: e sono nulli.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento»;
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
0. 42. 73. 46. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

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  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».Pag. 26
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
0. 42. 73. 47. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti s.p.A, (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e del Fondo. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione Pag. 27all'esercizio delle attività di cui ai commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9.17, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  491-sexies-decies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
0. 42. 73. 48. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito «Società»), alla quale partecipano tutte le Banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Pag. 28Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari ai 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quatordecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento»;
  491-sexiesdecies. In deroga al l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento.
0. 42. 73. 49. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A. di Banca popolare Pag. 29dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito «Società»), alla quale partecipano tutte le banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed al valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli. 70 e seguenti del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96 comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le Pag. 30parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6. comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento.
0. 42. 73. 50. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito «Società»), alla quale partecipano tutte le Banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi, di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti, dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.Pag. 31
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione dei capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.
  491-terdecies. La Banca d'Italia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assume le opportune iniziative preposte alla modifica dello Statuto del Fondo volte a recepire la contribuzione volontaria in sostituzione di quella obbligatoria.
  491-quaterdecies. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione ad assumete le partecipazioni nelle Banche.
0. 42. 73. 51. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti s.p.a. (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce ima società di partecipazione (di seguito «Società»), alla quale partecipano tutte le Banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, tino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Pag. 32Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.
0. 42. 73. 52. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:

  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito «Società»), alla quale partecipano tutte le banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed al valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  49-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.Pag. 33
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.
0. 42. 73. 53. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis, sopprimere le parole: con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015.
0. 42. 73. 10. Simonetti, Guidesi, Busin.

  Al comma 491-bis sostituire le parole: quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo con le seguenti: entro 12 mesi, cedere a terzi il capitale sociale, mediante una Offerta Pubblica di Vendita.
0. 42. 73. 54. Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis sostituire le parole: acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo con le seguenti: conferite, mediante una Offerta Pubblica di Vendita.
0. 42. 73. 55. Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:
  I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al presente comma sono alienati tramite il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'avvenuta due diligence comprendente l'analisi del valore e la quantificazione da parte dello stesso Ministero dei medesimi crediti deteriorati e sofferenze. Il Ministero, per la valutazione degli asset creditizi, adotta specifici criteri parametrati ai prezzi di mercato degli specifici asset tenendo conto quantomeno dei distinti valori dei:
   a) crediti ipotecari di primo grado;
   b) crediti ipotecari di secondo grado;
   c) crediti ipotecari di terzo grado;
   d) crediti chirografari.

  I soggetti che hanno subito la riduzione del valore delle azioni, anche non computate Pag. 34nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono indennizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo è rimborsato prioritariamente con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 491-quater. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».
0. 42. 73. 56. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine il seguente periodo:
  Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quatordecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono Pag. 35sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».
0. 42. 73. 57. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:
  I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quatordecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».
0. 42. 73. 58. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:
  I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del. Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le Pag. 36opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, o. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».
0. 42. 73. 59. Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».
0. 42. 73. 60. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Pag. 37

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:
  I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore delle azioni determinato ai sensi del presente comma. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del. Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali.
0. 42. 73. 61. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:
  I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»). Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
0. 42. 73. 62. Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Per i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computati nei fondi propri la differenza tra il prezzo di acquisto e/o collocamento ed il valore decurtato e/o azzerato costituisce minusvalenza ai fini del calcolo del «capital gain». È facoltà del contribuente utilizzare la minusvalenza di cui al precedente periodo direttamente in riduzione di eventuali plusvalenze di analoga natura o, in alternativa, Pag. 38in deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale.
0. 42. 73. 63. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 491-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., partecipano alla distribuzione dei dividendi della bad bank che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche, fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita.
0. 42. 73. 64. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., sono riconosciute azioni ordinarie di nuova emissione della bad bank che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche con valore nominale pari al valore complessivo della riduzione subita.
0. 42. 73. 65. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:
  I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 491-bis sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 491-quater. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.
0. 42. 73. 66. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi:
  I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 491-bis sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata Pag. 39in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.
0. 42. 73. 67. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato Fondo di ristoro, con dotazione annuale di 500 milioni di euro al fine di ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti, per i quali si dimostri, attraverso l'attività ispettiva della Banca d'Italia, per proprio conto o attraverso qualsiasi mezzo probatorio, di non aver ricevuto le corrette informazioni circa la reale consistenza rischiosa delle azioni e delle obbligazioni sottoscritte con frode, e tutti i correntisti che perdano i propri capitali detenuti o investiti presso le banche sottoposte a procedura di risoluzione. Il Governo, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di ristoro, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.
0. 42. 73. 18. Busin, Guidesi.

  Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le cessioni dovranno comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere.
  Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento, al fine di tutelare i risparmiatori e la stabilità del sistema finanziario, adottando tutte le necessarie misure di sostegno per quei risparmiatori, in particolare consumatori privati, che potrebbero aver subito da quanto disposto dal presente comma, un pregiudizio patrimoniale.
0. 42. 73. 25. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al capoverso 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le cessioni dovranno comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere.
0. 42. 73. 26. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al capoverso 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario), alla Banca d'Italia, la medesima sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento, al fine di tutelare i risparmiatori e la stabilità del sistema finanziario, adottando tutte le necessarie misure di sostegno per quei risparmiatori, in particolare consumatori privati, che potrebbero aver subito da Pag. 40quanto disposto dal presente comma, un pregiudizio patrimoniale.
0. 42. 73. 27. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «6 per cento» sono sostituite con le seguenti: «3 per cento»;
   b) in fine sono aggiunte le seguenti parole: «Una quota di dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 3 per cento del capitale è destinato a rimborsare i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computati nei fondi propri fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita.
0. 42. 73. 68. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le obbligazioni subordinate oggetto di riduzione sono trasformate, per il loro valore nominale, in azioni ordinarie della bad bank alla quale sono stati ceduti ovvero verranno ceduti i crediti deteriorati e le sofferenze delle suddette banche poste in risoluzione.
0. 42. 73. 69. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Banca d'Italia stabilisce con proprio provvedimento le condizioni minime di mercato in base alle quali deve avvenire la cessione a terzi di cui al periodo precedente in modo da provvedere al rimborso delle somme iniziali investite dagli azionisti e obbligazionisti le cui attività deteriorate sono state trasferite all'ente veicolo incaricato della liquidazione.
0. 42. 73. 17. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis.1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 491-bis, gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro devono essere garantiti anche attraverso l'emissione di strumenti finanziari condizionati all'andamento economico-finanziario dell'attività dell'ente-ponte di cui al comma precedente. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma.
0. 42. 73. 30. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis.1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 491-bis non deve derivare alcun pregiudizio patrimoniale per gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei Pag. 41consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma.
0. 42. 73. 29. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis.1. Le plusvalenze derivanti dalla cessione, agli enti-ponte e a soggetti terzi, di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 491-bis sono destinate anche ai portatori delle obbligazioni subordinate, in via preferenziale, e agli azionisti delle medesime banche, in via residuale.

   Conseguentemente, dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies. La cessione dei crediti in sofferenza e soggetti terzi avviene attraverso una società a responsabilità limitata il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dal Fondo nazionale di risoluzione mentre il capitale di nuova emissione potrà essere sottoscritto anche soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi.
  Al fine di garantire distinte modalità di retrocessione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle attività di cui al comma 491-bis.1, i crediti in sofferenza sono gestiti separatamente in ragione della banca in risoluzione di cui al comma 491-bis, dalla quale vengono trasferiti.
0. 42. 73. 7. Bergamini, Palmizio, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis.1. Le plusvalenze derivanti dalla cessione, agli enti-ponte e a soggetti terzi, di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 491-bis sono destinate anche ai portatori delle obbligazioni subordinate, in via preferenziale, e agli azionisti delle medesime banche, in via residuale.
0. 42. 73. 6. Bergamini, Palmizio, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis.1. Gli istituti di cui al comma 491-bis che accedono alle agevolazioni previste dal medesimo sono vincolati a non procedere nei trentasei mesi successivi a licenziamenti.
0. 42. 73. 8. Polverini.

  Sostituire il comma 491-ter con il seguente:
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, le plusvalenze eventualmente realizzate dalla vendita sul mercato mediante offerta pubblica del nuovo capitale sociale degli enti-ponte siano destinate a rimborso totale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale. L'eventuale eccedenza delle plusvalenze sarà destinata al rimborso delle azioni anche non computate nel capitale regolamentare oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale.
0. 42. 73. 70. Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Pag. 42

  Sostituire il comma 491-ter con il seguente:
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, le plusvalenze eventualmente realizzate dalla vendita sul mercato mediante offerta pubblica del nuovo capitale sociale degli enti-ponte siano destinate a rimborso totale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale. L'eventuale eccedenza delle plusvalenze sarà destinata al rimborso delle azioni anche non computate nel capitale regolamentare oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale.
0. 42. 73. 71. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Sostituire il comma 491-ter con il seguente:
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo dopo la pubblicazione di una relazione certificata dalla Consob riguardante le valutazioni e le svalutazioni applicate ai patrimoni delle banche in risoluzione.
0. 42. 73. 72. Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire il comma 491-ter con il seguente:
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, previa pubblicazione di tutti i provvedimenti connessi alla procedura di risoluzione delle banche.
0. 42. 73. 73. Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire il comma 491-ter con il seguente:
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se i nuovi enti-ponte saranno poi ricollocati sul mercato tramite una operazione di Offerta Pubblica di Vendita.
0. 42. 73. 74. Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire il comma 491-ter con il seguente:
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo previa pubblicazione di una relazione certificata dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardante le valutazioni e svalutazioni applicate ai patrimoni delle banche in risoluzione.
0. 42. 73. 75. Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Pag. 43

  Al comma 491-ter aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  La partecipazione azionaria nella banca soggetta a procedura di risoluzione (residual bank), per la componente ridotta o azzerata, dovrà trasformarsi pro-quota in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono stati cedute le passività («bad bank»), affinché il risparmiatore abbia titolo, nel tempo, a beneficiare delle eventuali plusvalenze che si dovessero determinare al termine delle procedure di risoluzione dei crediti a quest'ultima ceduti. A tutela dei sottoscrittori dei titoli di debito di classe 2, ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione, sono estese le tutele dei sottoscrittori dei titoli di debito di classe 1 della banca in risoluzione titolari di quote non superiori a 100.000 euro al momento della sottoscrizione iniziale.
0. 42. 73. 21. Brignone, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 491-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Con riferimento ai titoli il cui valore viene ridotto o azzerato dal provvedimento di risoluzione, si stabilisce che la differenza tra il prezzo di acquisto e/o collocamento ed il valore decurtato/azzerato costituisce minusvalenza ai fini del calcolo del «capital gain» in capo ai singoli risparmiatori. Questi ultimi avranno la facoltà di utilizzare la minusvalenza di cui al punto che precede, direttamente in riduzione di eventuali plusvalenze di analoga natura, oppure, in mancanza, indirettamente attraverso la deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale.
0. 42. 73. 23. Brignone, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 491-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il valore nominale delle obbligazioni subordinate per la quota ridotta o azzerata dovrà trasformarsi pro-quota in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono stati cedute le passività («bad bank»).
0. 42. 73. 22. Brignone, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 491-ter aggiungere i seguenti:
  491-ter.1. Il provvedimento di avvio alla risoluzione, non prevede il ricorso al bail-in.
  491-ter.2. Le procedure di risoluzione del fondo non prevedono in alcun modo l'estinzione delle obbligazioni subordinate sottoscritte nelle banche dichiarate in liquidazione coatta amministrativa.
0. 42. 73. 40. Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 491-ter aggiungere il seguente:
  491-ter.1. Il provvedimento di avvio alla risoluzione, non prevede il ricorso al bail-in.

  Conseguentemente, dopo il comma 491-quinquies aggiungere il seguente:
  491-quinquies.1. Per quanto non previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180, si applicano le disposizioni del codice civile.
0. 42. 73. 39. Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

Pag. 44

  Dopo il comma 491-ter, aggiungere il seguente:
  491-ter.1. Le procedure di risoluzione del fondo non prevedono in alcun modo l'estinzione delle obbligazioni subordinate sottoscritte nelle banche dichiarate in liquidazione coatta amministrativa.
0. 42. 73. 41. Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 491-ter aggiungere il seguente:
  491-ter.1. Nel provvedimento di cessione delle aziende bancarie all'ente ponte sono incluse tutte le emissioni di obbligazioni subordinate.
0. 42. 73. 42. Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 491-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'intervento di cui al presente comma sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiuntivo che potrebbe essere richiesto da parte del Fondo di risoluzione nazionale le banche di piccola dimensione, con attivo inferiore a 2 miliardi di euro, che negli ultimi tre anni non abbiano distribuito dividendi agli azionisti e che siano orientate a finanziare in via prevalente enti non profit.

  Conseguentemente al comma 491-octies aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono estese alle previsioni di questo comma le esenzioni di cui al comma 491-quater.
0. 42. 73. 76. Camani, Ginato, Rubinato.

  Al comma 491-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le società deliberano entro il 31 dicembre 2016 e comunque prima di ogni altra operazione societaria di cessione, fusione o incorporazione un aumento di capitale scindibile del valore pari almeno al 4 per cento del capitale sociale da effettuare entro il 31 dicembre 2017, riservando particolari e specifici diritti di sottoscrizione ai titolari delle azioni e delle obbligazioni subordinate della Cassa di Risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca dell'Etruria a della Cassa di Risparmio di Chieti, tenendo conto per le obbligazioni subordinate della data e del valore di acquisto rapportato all'EURIBOR ad un anno.
0. 42. 73. 3. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Manzi, Morani.

  Al comma 491-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le società deliberano entro il 31 dicembre 2016 e comunque prima di ogni altra operazione societaria di cessione, fusione o incorporazione l'emissione di obbligazioni «zero coupon pluriennali» che riservi particolari e specifici diritti di sottoscrizione ai titolari delle azioni e delle obbligazioni subordinate della Cassa di Risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca dell'Etruria e della Cassa di Risparmio di Chieti, tenendo conto per le obbligazioni subordinate della data e del valore di acquisto rapportato all'EURIBOR ad un anno.
0. 42. 73. 4. Carrescia, Marchetti, Preziosi.

  Al comma 491-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  I titolari persone fisiche detentori di obbligazioni, fino a un massimo di 100.000 euro, delle banche sottoposte a di cui al comma 491-bis, sono rimborsati per le perdite conseguenti alle procedure di risoluzione con l'assegnazione di titoli di Stato.

Pag. 45

  Conseguentemente, sopprimere il comma 491-decies.
0. 42. 73. 24. Brignone, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 491-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Ai fini dell'intervento di cui al presente comma, sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiuntivo che potrebbe essere richiesto da parte del Fondo di risoluzione nazionale, le banche di piccola dimensione, con attivo inferiore a 2 miliardi di euro, che negli ultimi tre anni non abbiano distribuito dividendi agli azionisti e che siano orientate a finanziare in via prevalente enti non-profit.

  Conseguentemente, al comma 491-octies, primo periodo, dopo le parole: sede legale in Italia, aggiungere le seguenti:, ad eccezione di quelle esentate ai sensi del comma 491-quater, terzo periodo,.
0. 42. 73. 28. Marcon, Paglia, Fassina, Melilla.

  Al comma 491-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Ai fini dell'intervento di cui al presente comma sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiunto che potrebbe essere richiesto da parte del fondo di risoluzione le banche di piccola dimensione, con attivo inferiore a 2 miliardi di euro, che negli ultimi 3 anni non abbiano distribuito dividendi agli azionisti e che siano orientate a finalizzare in via prevalente famiglie ed enti non profit.
0. 42. 73. 37. Marchetti, Mattiello.

  Al comma 491-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Ai fini dell'intervento di cui al presente comma sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiuntivo che potrebbe essere richiesto da parte del fondo di risoluzione nazionale le banche di piccola dimensione, con attivo inferiore a 2 miliardi di euro, che negli ultimi tre anni non abbiano distribuito dividendi agli azionisti e che siano orientate a finanziare in via prevalente enti non profit.
0. 42. 73. 35. Narduolo, Miotto.

  Al comma 491-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Ai fini dell'intervento di cui al presente comma sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiuntivo che potrebbe essere richiesto da parte del fondo di risoluzione nazionale le banche di piccola dimensione, con attivo inferiore a 2 miliardi di euro, che negli ultimi tre anni non abbiano distribuito utili agli azionisti e che siano orientate a finanziare in via prevalente famiglie e enti non profit.
0. 42. 73. 36. Fossati, Cenni.

  Dopo il comma 491-quater aggiungere i seguenti:
  491-quater.1. Per assicurare il mantenimento a vantaggio delle comunità locali di insediamento delle banche originarie in risoluzione dei patrimoni storico-artistico-culturali da queste acquisti nel tempo, possono, previo inventario, non essere oggetto di trasferimento alle società di cui al comma 491-bis gli immobili storici, artistico e culturale non strumentali per lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e iscritti tra le attività delle banche in risoluzione di cui al comma 491-bis.
  491-quater.2. Gli immobili storici, le collezioni d'arte, i depositi librari ed i beni mobili ed immobili in genere di valore storico, artistico e culturale non trasferiti alle società di cui al comma 491-bis ai sensi del comma 491-quater.1 restano Pag. 46iscritti tra le attività delle banche in risoluzione di cui al comma 491-bis e concorrono alla formazione delle rispettive masse attive nonché possono essere alienati o concessi in gestione, con oneri anche a carico dello Stato, a favore delle locali fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e con le modalità di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in quanto a suo tempo enti conferenti delle banche originarie in risoluzione, degli enti o fondazioni risultanti dall'acquisizione, fusione o incorporazione di queste ovvero di altre persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile costituite nel territorio di insediamento delle banche originarie in risoluzione per la promozione e la tutela collettiva degli interessi sociali e culturali della comunità di riferimento, nonché degli enti e soggetti strumentali delle stesse.
  491-quater.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le norme di attuazione di quanto previsto nel comma 491-quater.2 ed i relativi stanziamenti o variazioni a valere sul bilancio dello Stato.
  491-quater.4. I beni immobili di cui al comma 491-quater.1 e gli altri beni immobili non strettamente strumentali per lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che previo inventario, possono a loro volta non essere oggetto di trasferimento alle società di cui al comma 491-bis, possono essere eligibili nella loro totalità ovvero in parte a garanzia dei prestiti subordinati e strumentali finanziari non computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 emessi dalla banche originarie in risoluzione e convertiti in titoli di debito delle specie delle obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 e in quanto passività garantite non ammissibili ai fini delle azioni di risoluzione di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e come tali inclusi nel perimetro delle passività trasferite agli enti-ponte di cui al comma 491-bis.
  491-quater.5. La Banca d'Italia, in quanto autorità di risoluzioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze in quanto richiesta, emana le disposizioni in materia di individuazione delle attività e passività eligibili in attuazione del comma 491-quater.4 ovvero in attuazione di provvedimenti relativi alle azioni di risoluzione avviate che si rendessero opportuni a tutela dei piccoli risparmiatori, in particolare del territorio di insediamento delle banche originarie sottoposte a risoluzione, nonché di rettifica o modifica degli atti e provvedimenti già emanati ai sensi del presente decreto-legge.
  491-quater.6. Il capitale di nuova emissione delle società di cui al comma 491-quater dovrà essere offerto in prelazione ai possessori delle azioni e strumenti finanziari di capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013, per i quali e stata disposta l'azione di risoluzione di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ai quali possessori sarà riconosciuto un diritto, conformemente alle norme e disposizioni generali e speciali in materia di sottoscrizioni di azioni e strumenti di capitale delle banche.
0. 42. 73. 5. Nastri.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 491-quinquies, dopo le parole: Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
0. 42. 73. 31. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 491-quinquies aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  La Banca d'Italia stabilisce altresì, a seguito di un'attenta valutazione dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti delle quattro società per azioni di cui ai commi precedenti, l'esatto ammontare Pag. 47derivante dalla rivalutazione dei crediti deteriorati per ciascuna delle quattro società di cui al comma 491-bis. Tale ammontare non può essere comunque inferiore al 27 per cento del capitale sociale sottoscritto da ciascuna delle quattro società e viene utilizzato in via prioritaria per il risarcimento di tutti coloro che hanno sottoscritto obbligazioni subordinate con le banche di cui ai commi precedenti.
0. 42. 73. 32. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 491-quinquies aggiungere il seguente:
  491-quinquies.1. Al comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 180 del 2015, le parole: «lascia impregiudicati» sono sostituite con le seguenti: «può pregiudicare».
0. 42. 73. 77. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire il comma 491-septies con il seguente:
  491-septies. Fermo restando quanto disposto al comma 491-sexies, gli adempimenti di ordinaria amministrazione necessari e strumentali ad una piena operatività della società di cui al comma 491-bis sono perfezionati dai componenti degli organi di amministrazione delle medesime società nel più breve tempo possibile dal momento del loro insediamento e comunque non oltre i trenta giorni l'insediamento stesso.
0. 42. 73. 33. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 491-septies, sostituire le parole: nel più breve tempo possibile dall'atto dell'insediamento con le seguenti: entro novanta giorni dall'atto dell'insediamento.
0. 42. 73. 43. Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 491-septies, aggiungere i seguenti:
  491-septies.1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di Solidarietà per gli investitori in strumenti finanziari subordinati per l'erogazione di sovvenzioni o altre liberalità, privi in ogni caso di carattere risarcitorio o indennitario e con esclusive finalità di solidarietà, di assistenza o di utilità sociale, a favore di investitori persone fisiche, imprenditori individuali e imprenditori agricoli o coltivatori diretti detentori di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.A., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A.
  491-septies.2. Il Fondo di cui al comma 491-septies.1 è istituito con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2016 ed è integrato, a seguito di protocollo di intesa con l'Associazione bancaria italiana, di un ammontare pari a 80 milioni di euro a carico del sistema bancario. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
  491-septies.3. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono disciplinate le condizioni, i criteri, i limiti e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 491-septies.1. e di assegnazione e successiva erogazione delle sovvenzioni o altre liberalità del Fondo stesso.
  491-septies.4. Per l'accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 491-septies.1. devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) gli investitori di cui al comma 491-septies.1 sono stati classificati come Pag. 48 investitori al dettaglio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento all'acquisto degli strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche di cui al comma 1;
   b) gli investitori di cui alla lettera a) hanno subito, o possono subire, in diretta conseguenza dell'avvio di procedure concorsuali, di liquidazione coatta amministrativa, ovvero dell'applicazione di misure di ristrutturazione, risanamento o risoluzione nei confronti delle banche di cui al comma 491-septies.1 perdite patrimoniali tali da porre gli investitori di cui al comma 491-septies.1 in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale.

  491-septies.5. In ogni caso i benefici derivanti delle prestazioni del Fondo di cui al comma 491-septies.1. non sono cumulabili con eventuali altri proventi di carattere risarcitorio o indennitario connessi agli stessi investimenti.
  491-septies.6. Con il medesimo decreto di cui al comma 491-septies.3 sono altresì disciplinati i casi, i limiti e le condizioni degli interventi di cui al comma 491-septies.1, le caratteristiche dei loro beneficiari e le modalità operative per la loro concessione, erogazione ed eventuale ripetizione, l'esercizio del diritto di surroga del Fondo.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016.
0. 42. 73. 78. Pelillo, Pagano, Donati, Ascani, Bini, Paola Boldrini, Bratti, Carrescia, Cenni, D'Incecco, Dallai, Fanucci, Fusilli, Ginoble, Giulietti, Lodolini, Marchetti, Parrini, Petrini, Romanini, Sani, Sereni, Tidei, Verini, Manzi, Preziosi, Mazzoli, Luciano Agostini, Stella Bianchi, Morani, Boccadutri.

  Dopo il comma 491-septies, aggiungere i seguenti:
  491-septies.1. La Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento delle procedure di risoluzione di cui al comma 491-bis fino al loro completamento. Qualora dall'andamento della gestione della società avente per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte di cui al comma 491-bis emerga un risultato annuo attivo, una quota di tale attivo è destinata agli investitori al dettaglio titolari delle azioni emesse della banca soggetta alla procedura di risoluzione.
  491-septies.2. La Banca d'Italia, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 180 del 2015, stabilisce annualmente la quota parte dell'eventuale risultato annuo attivo di cui al secondo periodo del comma 491-septies.1 da destinare all'indennizzo degli investitori al dettaglio di cui al comma 491-septies.1.
  491-septies.3. Il provvedimento di cui al comma 491-septies.2 è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.
0. 42. 73. 79. Petrini, Lodolini, Marchetti, Paola Boldrini, Manzi, Cenni.

  Dopo il comma 491-septies, aggiungere il seguente:
  491-septies.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsiasi attività correlata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla medesima data, sono stabilite le modalità Pag. 49per la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e quelle delle banche d'affari.
0. 42. 73. 11. Simonetti, Guidesi, Busin.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Sostituire il comma 491-octies con il seguente:
  491-octies. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia, le succursali italiane di banche extracomunitarie e le succursali o filiali di banche comunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura di costi, obbligazioni, perdite e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.
0. 42. 73. 34. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 491-octies, dopo le parole: Provvedimenti di avvio della risoluzione aggiungere le seguenti: ai sensi degli articoli 25, commi 3 e 4, e 29, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 2015.
0. 42. 73. 80. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-novies aggiungere il seguente:
  491-novies.1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole: «8 miliardi di euro» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i soggetti che, pur superando la soglia di 8 miliardi di euro di attivo patrimoniale non hanno emesso azioni quotate sui mercati regolamentati ma solo azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 2-bis del Regolamento Emittenti CONSOB».
0. 42. 73. 81. Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Sopprimere i commi 491-decies e 491-undiecies.
0. 42. 73. 83. Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, apportare le seguenti modificazioni:
  a) dopo le parole: Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, inserire le seguenti: o disposte procedure di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,;Pag. 50
  b) dopo le parole: iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione inserire le seguenti: o a liquidazione coatta amministrativa;
  c) dopo le parole: decorre dalla data di avvio della risoluzione inserire le seguenti: o dalla data di efficacia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa;
  d) dopo le parole: Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione, inserire le seguenti: o alla data di efficacia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa;

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
0. 42. 73. 84. Ginato.

  Al comma 491-decies, apportare le seguenti modificazioni:
  a) dopo le parole: Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, aggiungere le seguenti: o disposte procedure di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,;
  b) dopo le parole: iscritte nella situazione contabile di riferimento decente sottoposto a risoluzione, aggiungere le seguenti: o a liquidazione coatta amministrativa;
  c) dopo le parole: decorre dalla data di avvio della risoluzione, aggiungere le seguenti: o dalla data di efficacia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa;
  d) dopo le parole: Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione, aggiungere le seguenti: o alla data di efficacia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa.
0. 42. 73. 85. Pagano.

  Al comma 491-decies sopprimere le parole: ed opera sulla base dei dati risultanti alla detta data nella medesima situazione contabile.
0. 42. 73. 86. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies sostituire le parole: ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile con le seguenti: ed opera nei limiti della medesima situazione contabile risultante alla data di avvio della risoluzione.
0. 42. 73. 87. Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies sostituire le parole: ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile con le seguenti: ed opera nei limiti di cui al comma Pag. 5156 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
0. 42. 73. 88. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La misura del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di due terzi per le attività per imposte anticipate non risultanti dal bilancio approvato.
0. 42. 73. 89. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La misura del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta alla metà per le attività per imposte anticipate non risultanti dal bilancio approvato.
0. 42. 73. 90. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La misura del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di un terzo per le attività per imposte anticipate non risultanti dal bilancio approvato.
0. 42. 73. 91. Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: La misura del credito d'imposta è determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
0. 42. 73. 92. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del detto comma non è rimborsabile.
0. 42. 73. 93. Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del detto comma è rimborsabile nei limiti del 50 per cento del suo ammontare.
0. 42. 73. 94. Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni Pag. 52di cui al secondo periodo del detto comma è rimborsabile nei limiti del 25 per cento del suo ammontare.
0. 42. 73. 95. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il credito d'imposta di cui al presente comma può essere utilizzato in compensazione nei limiti del 10 per cento nell'anno di trasformazione, 50 per cento nell'anno successivo e al 100 per cento nel secondo anno successivo. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è rimborsabile.
0. 42. 73. 96. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il credito d'imposta di cui al presente comma può essere utilizzato in compensazione nei limiti del 30 per cento nell'anno di trasformazione, 70 per cento nell'anno successivo e al 100 per cento nel secondo anno successivo. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è responsabile.
0. 42. 73. 97. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il credito d'imposta di cui al presente comma può essere utilizzato in compensazione nei limiti del 50 per cento nell'anno di trasformazione, 80 per cento nell'anno successivo e al 100 per cento nel secondo anno successivo. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è rimborsabile.
0. 42. 73. 98. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-decies, aggiungere i seguenti:
  491-decies.1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente: «o-ter) Le somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono, in ottemperanza ad obblighi di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile; tale regime è applicabile anche alle somme corrisposte al medesimo fondo per il tramite di enti cui le medesime imprese aderiscono».
  491-decies.2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1), è inserito il seguente: «1-bis) Le somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono, in ottemperanza ad obblighi di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile; tale regime è applicabile anche alle somme corrisposte al medesimo fondo per il tramite di enti cui le medesime imprese aderiscono».
  491-decies.3. Le disposizioni contenute nei punti 491-decies.1 e 492-decies.2 applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
0. 42. 73. 99. Pagano.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 53

  Dopo il comma 491-decies, aggiungere il seguente:
  491-decies.1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».
0. 42. 73. 100. Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 491-decies, aggiungere il seguente:
  491-decies.1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile o associazioni o società cooperative» sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le imprese, ad eccezione di quelle operanti sotto forma di società per azioni, e i titolari di partite iva».
0. 42. 73. 101. Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 491-undecies, inserire i seguenti:
  491-undecies.1. Le banche aderenti a sistemi di tutela dei depositanti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, deducono, ai fini delle imposte sui redditi, le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei medesimi sistemi di garanzia dei depositanti, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che le medesime somme siano utilizzate in conformità agli scopi di tali sistemi di garanzia.
  491-undecies.2. Il comma 491-undecies.1 si applica a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000.
0. 42. 73. 102. Pelillo, Amato, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Ginoble, Michele Bordo, Capone, Cassano, Ginefra, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli, Vico, Cenni.

  Sopprime il comma 491-duodecies.
0. 42. 73. 103. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-duodecies, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Al comma 57 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del precedente comma è rimborsabile» sono soppresse.
0. 42. 73. 104. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sopprimere il comma 491-terdecies.
0. 42. 73. 105. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Pag. 54

  Al comma 491-terdecies, sopprimere la parola: non.
0. 42. 73. 106. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-terdecies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei limiti del 30 per cento.
0. 42. 73. 107. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-terdecies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei limiti del 60 per cento.
0. 42. 73. 108. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-terdecies, aggiungere i seguenti:
  491-terdecies.1. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:
  6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi.
  491-terdecies.2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è integrato per l'importo di 87 milioni di euro per l'anno 2016, 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, e 25,6 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   anno 2016: – 87.000.000;
   anno 2017: – 30.700.000;
   anno 2018: – 25.600.000.
   dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies. All'onere derivante per minore entrate dal comma 491-terdecies.1 pari a 179,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 25,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 30,7 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
0. 42. 73. 109. Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 491-quaterdecies aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni di cui ai commi da 491-bis a 491-quaterdecies Pag. 55si applicano a condizione che dallo svolgimento della due diligence e dall'analisi del valore dei crediti deteriorati e di ogni genere di sofferenze delle banche di cui al 491-bis da parte del Ministero dell'economia e delle finanze si evinca un patrimonio netto negativo. In alternativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 180 del 2015. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad individuare la migliore soluzione tra quelle percorribili ai sensi del suddetto articolo 18.
0. 42. 73. 110. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-quaterdecies aggiungere in fine le seguenti parole: Le cessioni di crediti ed ogni genere di sofferenze da parte delle banche di cui al comma 491-bis avvenute nei centottanta giorni precedenti all'avvio della procedura di risoluzione della crisi sono nulle.
0. 42. 73. 111. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-quaterdecies aggiungere in fine il seguente periodo: Le cessioni di crediti ed ogni genere di sofferenze da parte delle banche di cui al comma 491-bis avvenute nei sessanta giorni precedenti all'avvio della procedura di risoluzione della crisi sono nulle.
0. 42. 73. 112. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entra dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al successivo comma, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali raccolta di depositi o di a altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.
  491-sexiesdecies. I decreti legislativi di cui al 491 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche d'affari;
   b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
   c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
   d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;Pag. 56
   e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

  491-septiesdecies. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma precedente, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 491-quinquiesdecies, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.
  491-octiesdecies. Dall'attuazione del comma 491-quindecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.
0. 42. 73. 20. Guidesi, Busin.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. Il comma 5 dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 180 del 2015 è soppresso. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., previo accertamento della Consob della violazione dell'articolo 17, primo paragrafo del regolamento (UE) n. 586/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi del mercato e l'articolo 6 della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento»;
  491-septiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
0. 42. 73. 113. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale Pag. 57rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa nel della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
  491-septiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
0. 42. 73. 114. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinqiesdecies. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 75 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo Pag. 58a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 91 per cento»;
  491-septiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti; «nella misura dei 91 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento;
0. 42. 73. 115. Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 419-quaterdecies aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 92 per cento».
  491-septiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   3) all'articolo 7 comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
0. 42. 73. 116. Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

Pag. 59

  Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole; «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento»;
  491-septiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole:«nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
0. 42. 73. 117. Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.Pag. 60
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
  491-septiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
0. 42. 73. 118. Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
   2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.
   2-ter All'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dall'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.
   2-quater. Entro il 1o gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
   2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-bis gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma 2-quater.

  491-sexiesdecies. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma precedente e l'indicizzazione dei titoli tossici, inclusa qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale Pag. 61per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.
  491-septiesdecies. Ogni anno il Ministero nell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma 491-sexiesdecies.
0. 42. 73. 19. Guidesi, Busin.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere in fine i seguenti:
  491-quinquiesdecies. Costituisce minusvalenza ai fini del calcolo del «capital gain» la differenza fra il prezzo di acquisto o di collocamento ed il valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-bis, derivante dall'applicazione della presente legge.
  491-sexiesdecies, I titolari delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-bis possono utilizzare la minusvalenza di cui al comma 491-septiesdecies in riduzione di eventuali plusvalenze di analoga natura ovvero attraverso la deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
0. 42. 73. 2. Carrescia, Preziosi, Marchetti, Manzi, Morani.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: 6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi.
  491-sexiesdecies. Alla copertura degli oneri per minori entrate derivanti dal comma 491-quaterdecies, pari a 179,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 25,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30,7 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede, quanto a 134 milioni di euro per l'anno 2016, a 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 25,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30,7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, come integrato ai sensi del comma 369 nonché, quanto a 45,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, per la corrispondente parte incrementata per l'anno 2016 ai sensi del comma 469.

  Conseguentemente,
   al comma 469, sostituire le parole: di 50 milioni con le seguenti: di 4,7 milioni;
   al comma 470, capoverso 9-bis, sostituire le parole: di 50 milioni con le seguenti: Pag. 62di 4,7 milioni nonché aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui le risorse del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, allocate ai sensi del primo periodo del presente comma, non siano sufficienti a coprire gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, i conseguenti oneri finanziari. Ai fini del reintegro del fondo di rotazione, si applica la procedura di cui al secondo periodo del presente comma.
0. 42. 73. 119. Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: 6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi.
  491-sexiesdecies. All'onere derivante per minori entrate dal comma 491-quinquiesdecies pari a 179,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 25,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 30,7 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 134 milioni di euro per l'anno 2016, a 30,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 25,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 30,7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, come integrato ai sensi del comma 369.

  Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
  Voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   anno 2016: – 24.000.000.
  Voce Ministero dello sviluppo economico:
   anno 2016: – 7.000.000.
  Voce Ministero della Giustizia:
   anno 2016: – 8.000.000.
  Voce Ministero dell'infrastrutture:
   anno 2016: – 3.000.000.
  Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
   anno 2016: – 2.000.000.
  Voce Ministero della salute:
   anno 2016: – 1.300.000.
0. 42. 73. 120. Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

Pag. 63

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: «6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
0. 42. 73. 121. Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: «6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
0. 42. 73. 122. Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies, All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: 6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi Pag. 64e patrimoniali dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11, L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi, 491-sexiesdecies. All'onere derivante per minori entrate dal comma 491-quinquiesdecies pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 15,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, come integrato ai sensi del comma 369.
0. 42. 73. 123. Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies, All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: «6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi».

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 0,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 111,910 milioni di euro per l'anno 2017, di 114,01 milioni di euro per l'anno 2018, di 153,410 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
  Voce Ministero dell'economia e delle finanze:
  anno 2016: – 24.000.000.
  Voce Ministero dello sviluppo economico:
   anno 2016: – 7.000.000.
  Voce Ministero della Giustizia:
   anno 2016: – 8.000.000.
  Voce Ministero dell'infrastrutture:
   anno 2016 – 3,000.000.Pag. 65
  Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
   anno 2016: – 2.000.000.
  Voce Ministero della salute:
   anno 2016: – 1.300.000.
0. 42. 73. 124. Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies. All'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente: «6-quater. Nel caso di procedure di risoluzione bancaria che comportano l'estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali dei titoli di debito emessi dall'ente oggetto della procedura, le minusvalenze realizzate in dipendenza dell'azzeramento del valore dei titoli medesimi, fino a concorrenza di un importo massimo di 50.000 euro, possono non confluire nella sommatoria algebrica con le altre plusvalenze e minusvalenze prevista dai precedenti commi e determinare un credito di imposta, in misura pari al 26 per cento dell'ammontare delle minusvalenze medesime, scomputabile dall'imposta lorda determinata sul reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 11. L'eventuale eccedenza del credito di imposta di cui al precedente periodo, sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, non dà luogo a rimborso ed è riportabile nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quarto, ai fini del suo scomputo dall'imposta lorda dei relativi periodi».

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 44,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,110 milioni di euro per l'anno 2017, di 126,61 milioni di euro per l'anno 2018, di 168,610 milioni di euro per l'anno 2019:.
0. 42. 73. 125. Librandi, Vezzali, Galgano, Molea, Sottanelli, Monchiero, Palladino, Rabino.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere il seguente:
  491-quaterdecies.1. All'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario».
0. 42. 73. 126. Pagano.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere il seguente:
  491-quaterdecies 1. All'articolo 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «3-bis. L'articolo 2 non si applica alle intese restrittive della libertà di concorrenza tra imprese di piccole o medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, in forma di società cooperativa, se tali intese non pregiudicano il commercio tra gli Stati membri dell'Unione europea, si realizzano mediante Pag. 66la costituzione di una comune cooperativa a mutualità prevalente, migliorano la competitività delle predette imprese e consentono ai consumatori dei beni o servizi offerti dalle stesse imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tali intese.».
0. 42. 73. 38. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sostituto con il seguente:
  «Art. 17-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
  2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.»
0. 42. 73. 12. Guidesi, Busin.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
  «Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking) – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».
0. 42. 73. 14. Guidesi, Busin.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dai seguenti:
  «4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
   a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;Pag. 67
   b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

  4-bis. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.».
0. 42. 73. 13. Guidesi, Busin.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:

  491-quinquiesdecies. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante.
0. 42. 73. 15. Guidesi, Busin.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies. All'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche.».
0. 42. 73. 16. Caparini.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Aggiungere, in fine, i seguente comma:
  491-quinquiesdecies. Al personale dipendente delle società di cui al comma 491-bis in servizio al 6 marzo 2015 continua ad applicarsi la normativa vigente a tale data. Restano salve l'anzianità maturata e la posizione contrattuale.
0. 42. 73. 9. Polverini.

Pag. 68

EMENDAMENTO 42.73 DEL GOVERNO

  Dopo il comma 491 inserire i seguenti:
  491-bis. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., (di seguito “le società”) tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-bis, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
  491-quater. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. è stabilito in euro 191.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.
  491-quinquies. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se già adottati al momento di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tali atti s'intendono convalidati.
  491-sexies. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto-legge n. 183 del 2015, tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio.
  491-septies. Fermo restando quanto disposto al comma 491-sexies, gli adempimenti societari sono perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.
  491-octies. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Pag. 69Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.
  491-novies. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale le risorse ai sensi del comma 491-octies, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.
  491-decies. Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.
  491-undecies. Il comma 491-decies si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
  491-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «in corso al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».
  491-terdecies. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione nazionale all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.
  491-quaterdecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.
42. 73. Il Governo.

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RELAZIONE TECNICA ALL'EMENDAMENTO 42.73 DEL GOVERNO

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