CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2015
552.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06925 Miccoli: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società Uptime.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Miccoli – inerente alla situazione occupazionale della società Uptime spa, nata dalla cessione di ramo d'azienda della SDA Express Courier appartenente al gruppo Poste italiane spa – passo ad illustrare quanto segue.
  Preliminarmente, occorre precisare che la vicenda in esame prende le mosse dalla volontà manifestata da Poste Italiane spa di dismettere la propria partecipazione azionaria in Uptime spa, detenuta attraverso SDA Express Courier, e di indire un bando di gara avente ad oggetto i servizi espletati da Uptime spa medesima.
  In siffatto contesto, lo scorso 14 ottobre, presso la sede romana dell'associazione datoriale di categoria FEDIT, si è svolto un incontro tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i vertici aziendali di SDA Express Courier, nel corso del quale questi ultimi hanno assicurato che l'attività di Uptime spa verrà espletata sino al 31 marzo 2016.
  Un ulteriore incontro, fissato per lo scorso 25 novembre, è stato rinviato al 17 dicembre 2015.
  Ad oggi non risulta che Uptime spa abbia effettuato alcun licenziamento, né che la stessa abbia fatto ricorso ad alcun ammortizzatore sociale.
  Pertanto, nel rilevare che, ad oggi, non risulta avanzata al Ministero che rappresento alcuna istanza di valutazione della situazione aziendale in questione, posso assicurare, sin da ora, la disponibilità a valutare eventuali futuri sviluppi della situazione occupazionale, mettendo eventualmente in campo, ove ne ricorressero i presupposti, tutti gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla vigente normativa.

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ALLEGATO 2

5-06978 Lombardi: Utilizzo dei contratti di solidarietà da parte della società Telecom Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo in ordine all'utilizzo da parte di Telecom Spa dello strumento dei contratti di solidarietà.
  Al riguardo, faccio presente che il 30 ottobre scorso Telecom Italia Spa – a seguito dell'accordo sottoscritto in data 7 settembre 2015 con le sigle sindacali FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL TLC e relativo al piano strategico aziendale 2015-2017 – ha presentato ai competenti uffici del Ministero che rappresento istanza di accesso al trattamento di integrazione salariale sulla base dell'accordo di solidarietà sottoscritto in data 27 ottobre 2015 presso Unindustria.
  L'istanza, che al momento è in fase istruttoria, riguarda un periodo complessivo dal 4 gennaio 2016 al 3 gennaio 2018.
  L'accordo di solidarietà è stato sottoscritto dalle parti a fronte di 2600 esuberi. La riduzione oraria conseguente alla stipula del contratto di solidarietà coinvolgerà circa 30 mila unità distribuite su centouno province del territorio nazionale.
  In estrema sintesi, l'Accordo prevede l'adozione di quattro interventi ed in particolare:
   1) la gestione di 2.300 esuberi per la durata di due anni con l'impegno ad estenderlo per ulteriori dodici mesi;
   2) l'accompagnamento anticipato alla pensione mediante lo strumento della mobilità volontaria di cui alla legge n. 223 del 1991 di 330 lavoratori;
   3) l'uscita consensuale di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
   4) possibilità di riconversione professionale per consentire ai lavoratori impegnati in strutture che dimostrano necessità di efficientamento di essere riqualificati in attività a maggiore valore e con una stabilità occupazionale a medio e lungo termine.

  Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto quanto rappresentato dalla società in ordine alle eccedenze di personale. Queste ultime più precisamente sono dovute:
   per quanto concerne le «attività di staff», alla semplificazione e automazione dei processi con relativa riduzione delle operatività e alla razionalizzazione dei processi organizzativi di supporto al business connessi al decremento dei volumi di attività aziendali e al superamento delle duplicazioni di attività;
   in ambito «Commerciale», alla convergenza dei servizi fisso-mobile, alla razionalizzazione delle attività nonché alla pressione costante dei competitor con la conseguente ricaduta sulle attività connesse ai business più tradizionali.

  Da parte della società è stato evidenziato che gli effetti sinergici degli strumenti in precedenza citati contribuiranno a ridurre il più possibile le eccedenze nell'arco del triennio garantendo la piena Pag. 130tutela dei lavoratori e del loro livello di professionalità.
  Voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare gli ulteriori sviluppi, tenuto conto che la fase istruttoria relativa alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale conseguenti alla sottoscrizione del contratto di solidarietà è ancora in corso e che si potranno, pertanto, compiere ulteriori approfondimenti all'esito dei quali emergeranno le valutazioni di competenza.

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ALLEGATO 3

7-00590 Ciprini, 7-00631 Gribaudo, 7-00634 Prataviera e 7-00641 Rizzetto: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI PRESENTATA DALLA DEPUTATA CIPRINI

  La XI Commissione,
   premesso che:
    secondo il rapporto annuale Inps del 2013 «Le misure adottate dai governi e dalla Banca centrale europea e dalle Banche centrali dei Paesi comunitari, a fronte della profonda recessione registrata negli ultimi anni, non sono riuscite a contrastare il fenomeno della disoccupazione; infatti in ambito europeo e soprattutto in Italia, si registra un aumento del tasso di disoccupazione (in EU27 dal 10,4 per cento nel 2012 al 10,8 per cento nel 2013; in Italia dal 10,7 per cento nel 2012 al 12,2 per cento nel 2013)» (rapporto INPS 2013 pagina 236);
    in particolare, i lavoratori dipendenti dalle imprese hanno avuto nel 2013 un decremento medio annuo di circa 358 mila posizioni lavorative rispetto al 2012 (–2,7 per cento);
    per i lavoratori autonomi artigiani titolari e collaboratori familiari, nel 2013 si osserva una flessione media di circa 39 mila posizioni lavorative rispetto all'anno precedente (–2,1 per cento);
    tuttavia, dal 2010 al 2013, l'andamento dei commercianti e collaboratori familiari, registra un aumento medio annuo in valore assoluto di posizioni lavorative pari a 26 mila (+1,2 per cento) sia tra il 2011 e il 2010 sia tra il 2012 e il 2011, e ulteriori 22 mila (+1 per cento) tra il 2013 e il 2012;
    i collaboratori e i professionisti, esclusivi e non esclusivi iscritti alla gestione separata, infine, evidenziano dal 2010 al 2013, variazioni di segno positivo nel 2011 (+35 mila unità, pari a +3,6 per cento) e nel 2012 (+4 mila unità, pari a +0,4 per cento), e di segno negativo nel 2013 (–74 mila unità nel 2013, pari a –7,3 per cento);
    i professionisti della gestione separata presso l'Inps con legge n. 335 del 1995 (cosiddette partite IVA) nel 2011 rispetto al 2010 aumentano di circa 11 mila unità (+5,8 per cento), nel 2012 l'incremento è di circa 5 mila unità (+4,1 per cento), mentre nel 2013 l'incremento è di circa 18 mila posizioni (+8,6 per cento);
    secondo le rilevazioni Istat, che fanno riferimento agli occupati indipendenti, gli italiani lavoratori autonomi sono circa 5.537 mila, il dato è relativo all'ultimo trimestre del 2013 sebbene in leggero calo durante tutto lo scorso anno. Altro dato da prendere in considerazione è quello delle partite iva: le aperture sono diminuite del 9 per cento a gennaio 2014 (fonte: Ministero dell'economia) ma paradossalmente, alcuni mesi dopo, nel corso del novembre 2014 sono state aperte 38.351 nuove partite iva, in aumento del 15,5 per cento rispetto al novembre precedente;
    è evidente che, nonostante il lavoro dipendente rappresenti (ancora) una parte fondamentale nel sistema produttivo del Pag. 132Paese, il lavoro autonomo in senso ampio è diventato oggi una componente sempre più presente e importante nell'attuale universo occupazionale soprattutto del Paese Italia: artigiani, commercianti, lavoratori agricoli (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa, compresi quelli svolti nella modalità del lavoro a progetto ed in modo occasionale (cosiddetti mini co.co.co.), titolari di rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio, associati in partecipazione che apportano lavoro, medici con contratto di formazione specialistica, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio, spedizionieri doganali, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, percettori di assegni di ricerca, liberi professionisti privi di cassa di previdenza e liberi professionisti con cassa previdenziale;
    oggi il lavoro autonomo in genere sconta un ritardo in tema di disciplina e tutele previdenziali e assistenziali rispetto al lavoro subordinato e ciò a dispetto del numero e del peso sempre più importante che rivestono tali lavoratori;
    l'esigenza di una tutela previdenziale per i lavoratori autonomi, infatti, si è cominciata ad avvertire con molto ritardo rispetto ai lavoratori subordinati, tant’è che, ad eccezione di alcune casse professionali di previdenza per ristrette categorie di liberi professionisti (ad esempio avvocati, medici, notai), si è dovuto attendere sino al 1957 perché si avesse una prima forma di assicurazione sociale (invalidità, vecchiaia e superstiti) in favore della categoria dei lavoratori autonomi con la legge n. 1047 del 1957 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, cui hanno fatto seguito quelle per gli artigiani (legge n. 463 del 1959) e per i commercianti (legge n. 613 del 1996);
    solamente nel 1995 con la legge n. 335 (articolo 2, comma 26) si è creata una apposita gestione separata che estende l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ad una serie di lavoratori autonomi che non svolgono alcuna nessuna delle attività rientranti nelle tre gestioni speciali Inps (coltivatori diretti, artigiani e commercianti), né una libera professione per la quale devono essere assicurati ad una specifica cassa previdenziale di categoria;
    proprio tra questi, particolarmente vulnerabile e delicato è lo status lavorativo, previdenziale, assistenziale e fiscale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo in libera professione tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto del 1995 ma non iscritti in alcun albo professionale e privi di apposita cassa previdenziale;
    si tratta delle cosiddette partite IVA e dei titolari di collaborazione coordinata, comprese le prestazioni svolte nella modalità del lavoro a progetto ed in modo occasionale (cosiddette mini co.co.co.): sono ricercatori, formatori, informatici, designer, grafici, traduttori, interpreti, esperti di marketing, di organizzazione, operatori audiovisivi, illustratori e altri professionisti cosiddetti freelance non rappresentati da ordini professionali o rappresentati da ordini professionali senza cassa. In Italia si è in presenza di oltre 3.369.000 lavoratori autonomi, in gran parte professionisti, con attività individuale senza impresa e senza dipendenti né collaboratori;
    attualmente, per effetto dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007 e dell'articolo 1, comma 744, della legge n. 147 del 2013, i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, scontano una aliquota contributiva assai penalizzante nella misura del 27 per cento per l'anno 2014, che «sale» al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018;Pag. 133
    a questa aliquota occorre aggiungere l'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72 per cento di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e dunque l'aliquota salirà nel 2018 nella misura del 33,72 per cento: un peso difficilmente sopportabile che non ha uguali neanche nel lavoro dipendente;
    tali aliquote contributive gravano esclusivamente sul lavoratore freelance titolare di partita iva con il rischio di comprometterne in maniera seria la sostenibilità da parte del lavoratore proprio nei periodi di crisi che si stanno affrontando;
    la gestione separata Inps è in attivo e paradossalmente si verifica il fenomeno per cui i lavoratori più svantaggiati – che avranno una pensione più bassa – finiscono per finanziare le pensioni in essere di coloro che godono di trattamenti pensionistici acquisiti con la precedente normativa;
    altrettanto penalizzante e carente appare la legislazione sul lavoro autonomo tutto (in particolare per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps) per quanto riguarda le tutele riguardanti la malattia, la maternità e l'adozione di politiche di sostegno al reddito, la famiglia e la conciliazione tra vita familiare e lavoro: un autonomo (sia esso iscritto alla gestione separata, ad un ordine professionale, ma anche alla gestione commercianti o artigiana) per avere le relative indennità per eventi quali malattia (anche grave come tumore), degenza ospedaliera e maternità, a differenza dei lavoratori subordinati, deve fare i conti non solo con i minimali di contribuzione (previsti per gli artigiani e i commercianti), ma anche con i mesi di contribuzione e con la natura del reddito prodotto: l'indennità di malattia, ad esempio, nell'ambito di un rapporto subordinato, è corrisposta per un massimo di 180 giorni contro i 61 previsti per il lavoratore autonomo della gestione separata Inps; l'assegno per il nucleo familiare nell'ambito del lavoro autonomo è ridotto in base ai mesi di contribuzione ed al tipo di reddito prodotto; l'indennità di maternità per una lavoratrice autonoma è corrisposta solo in caso di effettiva sospensione dell'attività lavorativa e nessun congedo è previsto per il padre lavoratore autonomo;
    addirittura il recente (e penalizzante) intervento normativo in materia fiscale ad opera della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) che con l'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto il nuovo regime fiscale «agevolato» per autonomi, destinato agli esercenti attività d'impresa, di arti e professioni in forma individuale abrogando, a decorrere dal 2015, il previgente regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli «ex minimi», ha portato l'imposta sostitutiva dal 5 per cento al 15 per cento sui redditi prodotti dagli autonomi;
    eppure proprio in seguito all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/1245 del 14 gennaio 2015 della deputata Tiziana Ciprini, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti dichiarò che: «il Governo, nel prendere atto che interventi previsti dalla legge di stabilità, così come appena illustrati, possono incidere negativamente su alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare i giovani professionisti freelance, nei cui confronti invece si sarebbe voluto intervenire favorevolmente, ha deciso, come è già stato pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio, di intervenire rapidamente attraverso l'adozione di un testo correttivo. In questo ambito, per quanto concerne l'impatto fiscale, sarà il competente Ministero dell'economia e delle finanze a predisporre le opportune modifiche. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, di tutela, di stretta competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, confermo il mio impegno ad adottare i necessari interventi e posso anticipare la mia intenzione d'incontrare, nei prossimi giorni, le associazioni che rappresentano le figure professionali interessate da questo provvedimento, per analizzare la situazione e raccoglierne le opinioni e le indicazioni che ci consentano di superare i profili critici che sono emersi. Quindi siamo intenzionati ad intervenire Pag. 134immediatamente a modificare la situazione che si è determinata in un senso diverso da quello che il Governo avrebbe voluto»;
    a tutt'oggi alla risposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ancora non è seguito da parte del Governo un impegno concreto e positivo come auspicato;
    sono evidenti altresì l'onerosità e la complicazione delle regole per i lavoratori autonomi, oltre al variegato emergere di problematiche connesse ai rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché al regime delle tutele previdenziali e assistenziali;
    a parere dei firmatari del presente atto la normativa contributiva, previdenziale, assistenziale e infine fiscale attualmente vigente è dunque nel complesso fortemente penalizzante per i lavoratori autonomi ed esercenti arti e professioni in forma individuale (cosiddette partite iva) che intendono mettersi in proprio e rischia di produrre effetti ulteriormente recessivi e/o depressivi sull'economia proprio nel momento in cui forte è la disoccupazione (soprattutto tra i giovani e le donne lavoratrici) e il calo della domanda interna;
    occorre adottare adeguate politiche di protezione sociale a favore di tali lavoratori così come sollecitato anche dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi;
    si rende necessario un intervento deciso del Governo volto a correggere le storture e che dia – in una ottica di politica di favore complessiva – «fiato» e spazio al lavoro e alle competenze dei giovani professionisti, commercianti e artigiani anche nella prospettiva di ridare slancio alla crescita dell'economia e di un più elevato riconoscimento e livello della qualità del lavoro dei professionisti,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per bloccare e/o sospendere l'aumento delle aliquote contributive previste dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007 a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita iva iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto n. 335 del 1995, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati e provvedere – anche in misura progressiva con un decremento di 1 punto percentuale annuo a decorrere dal 1o gennaio 2016- ad una riduzione dell'aliquota previdenziale fino alla misura del 24 per cento anche con un allineamento e/o equiparazione all'entità delle aliquote previdenziali previste per gli artigiani e commercianti;
   ad assumere iniziative per prevedere la progressiva equiparazione dell'entità della contribuzione prevista per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps di cui al punto precedente alla misura della contribuzione fissata per gli altri lavoratori autonomi;
   ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere meccanismi di tutela in caso di malattia del lavoratore autonomo (compresi artigiani e commercianti) ed anche del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata Inps che preveda:
    a) la sospensione degli obblighi contributivi e fiscali e l'esclusione dagli studi di settore a carico di tutti i lavoratori autonomi (compresi artigiani e commercianti) e anche degli autonomi iscritti alla gestione separata Inps nei casi di patologia grave o ricovero ospedaliero ovvero le cui cure rendano impossibile la continuazione dell'attività e il conseguente versamento e rateizzazione agevolata a seguito della ripresa dell'attività lavorativa dopo un congruo periodo di tempo successivo alla fine della sospensione con la previsione della relativa copertura pensionistica figurativa per tutto il periodo di sospensione;
    b) l'ampliamento del periodo di tutela in caso di malattia con relativo riconoscimento della copertura figurativa e l'erogazione della medesima misura della indennità di malattia ai lavoratori autonomi Pag. 135titolari di partita Iva nei casi di malattia grave anche fuori dai casi di ricovero ospedaliero;
    c) l'equiparazione della misura dell'indennità di malattia alla misura dell'indennità di degenza ospedaliera nei casi di malattie che prevedono terapie invasive (quali chemioterapia, radioterapia, malattie oncologiche e altro);
    d) il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa per tutto il periodo della malattia;
   a promuovere un'iniziativa normativa diretta all'azzeramento dei contributi o un regime fiscale agevolato per coloro che avviano una attività di lavoro autonomo, o a prevedere una gradualità nell'aumento dei contributi o il versamento in forma ridotta per i nuovi lavoratori autonomi per i primi 3/5 anni di attività in modo da agevolare l'inserimento di tali imprenditori nel mercato del lavoro sia per giovani che per soggetti di qualsiasi età che a seguito della perdita di lavoro (magari dipendente) iniziano una propria attività autonoma;
   a farsi promotore e a prevedere specifiche politiche e misure normative ovvero a rimuovere gli ostacoli burocratici dirette a favorire l'accesso e l'utilizzo delle risorse e degli strumenti previsti dai Fondi strutturali europei, dal Fondo sociale europeo e di sviluppo regionale anche a tutti i liberi professionisti e dunque anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps;
   prevedere misure normative in materia di politiche attive del lavoro assicurando specifici servizi diretti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro autonomo;
   adottare misure per favorire l'accesso e la partecipazione alla formazione e aggiornamento professionale a tutti i liberi professionisti e dunque anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps riconoscendo forme di deducibilità dei costi di formazione e aggiornamento professionale ovvero l'erogazione di un credito di imposta per specifici percorsi formativi riconosciuti dalle Università e dagli Ordini professionali;
   a garantire i contributi versati dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o occasionali il cui rapporto di lavoro è trasformato in contratto a tutele crescenti, adottando le opportune iniziative normative atte a consentire la ricongiunzione a titolo non oneroso, anche verso altra cassa o fondo di previdenza gestito dall'Inps ovvero altra Cassa privata obbligatoria (professioni ordinistiche), ovvero la totalizzazione di tutti i periodi contributivi versati nella gestione Inps 2;
   ad adottare le opportune iniziative normative volte a garantire e sostenere la maternità delle lavoratrici autonome iscritte anche alla gestione separata Inps ed in particolare ad equiparare il riconoscimento dell'indennità di maternità e della facoltà di astensione dal lavoro per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Inps, alle condizioni e alla disciplina dell'indennità di maternità prevista per le altre lavoratrici autonome e per le libere professioniste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
   ad adottare ogni iniziativa normativa volta alla tutela della maternità e della genitorialità, a riconoscere i congedi parentali anche ai padri lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps per favorire la piena condivisione del ruolo genitoriale;
   ad assumere le opportune iniziative normative volte ad omogeneizzare la disciplina relativa alla tutela della maternità per le libere professioniste iscritte alla gestione separata a quanto previsto per le altre lavoratrici autonome;
   ad assumere iniziative per risolvere in maniera definitiva, con riguardo alla categoria degli artigiani e commercianti, la problematica relativa alla doppia contribuzione previdenziale obbligatoria (all'Inps e all'Enasarco);Pag. 136
   ad adottare le opportune iniziative normative anche attraverso la costituzione di un tavolo di confronto permanente con i soggetti interessati al fine di agevolare i rapporti dei lavoratori autonomi e professionisti tutti con le pubbliche amministrazioni anche in tema di celerità nei tempi di pagamento, migliorarne i regimi previdenziali e assistenziali, modificare il regime di contribuzione attualmente previsto per gli agenti di commercio e il regime di tassazione sui rendimenti e sulle prestazioni, e così superare il problema delle posizioni di iscritti silenti, garantendo e valorizzando tutti i periodi di contribuzione versati;
   prevedere adeguate misure di protezione sociale anche a favore dei lavoratori autonomi in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi.

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ALLEGATO 4

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria (Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3369, approvata dal Senato della Repubblica, recante norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria;
   osservato che la proposta di legge è volta alla razionalizzazione del sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, con la revisione, in particolare, delle norme del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 138

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato per quanto di competenza, il testo del disegno di legge Atto Camera n. 2093-B, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
   considerato che l'articolo 4, come modificato dal Senato, ha introdotto modifiche alla disciplina dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), recata dall'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, con particolare riferimento all'organizzazione dell'Agenzia;
   osservato che l'articolo 5, comma 6, del testo approvato dal Senato prevede l'adozione di specifiche linee guida nazionali per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici della figura del mobility manager scolastico, al quale è attribuito, in particolare, il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni;
   rilevato che l'articolo 56, introdotto dal Senato, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 alle imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, nonché l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 139

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (Nuovo testo unificato C. 259 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 259 e abbinate, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario;
   considerato che il provvedimento reca una disciplina organica della responsabilità in ambito sanitario sia sul piano penale sia sul piano civilistico;
   osservato, in primo luogo, che l'articolo 6 prevede che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagioni a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita sia responsabile penalmente solo in caso di colpa grave e che tale grado di colpa, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sia escluso quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute, e le buone pratiche clinico-assistenziali;
   rilevato che, per quanto attiene al regime di responsabilità civile, l'articolo 7 individua un doppio regime di responsabilità, prevedendo che le strutture rispondano a titolo di responsabilità contrattuale dell'operato degli esercenti la professione sanitaria di cui si siano avvalse, anche se non dipendenti delle strutture stesse, comprese le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero attraverso la telemedicina, mentre l'esercente la professione sanitaria risponda del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale;
   considerato che, ai sensi dell'articolo 9, l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave e, qualora l'esercente la professione sanitaria non sia stato convenuto, soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale;
   ritenuto che il provvedimento, nel suo complesso, definisca un quadro normativo che assicura un rafforzamento delle tutele dei pazienti e una più precisa individuazione delle responsabilità del personale operante a qualunque titolo in ambito sanitario,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.