CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2015
551.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (Atto n. 235).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE;
   ricordato che lo scorso 16 novembre è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 180 del 2015, recante recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive);
   ricordato altresì che sullo schema di decreto la XIV Commissione si è espressa il 10 novembre 2015, formulando un parere favorevole con una condizione, con la quale si chiedeva al Governo di provvedere, all'articolo 47, comma 6 dello schema di decreto, a definire obblighi di comunicazione in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza;
   ritenuto opportuno, in sede di attuazione della direttiva 2013/50/UE, richiamare nuovamente la necessità che la disciplina italiana sia pienamente rispondente agli obblighi di trasparenza, come confermati dalla norma europea oggetto di recepimento, e agli obblighi di tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle società quotate;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda la Commissione ad integrare la disciplina del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998) al fine di garantire la piena rispondenza agli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva 2004/109/CE – e confermati dalla Direttiva 2013/50 – con particolare riferimento agli obblighi di tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle società quotate.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Atto n. 244).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo schema decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Atto del Governo n. 244);
   ricordato che la direttiva 2014/68/UE ha lo scopo di adeguare la legislazione relativa alle attrezzature a pressione al quadro normativo costituito dal Regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza di mercato, e dalla Decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti; inoltre, la direttiva intende adeguare il mercato delle attrezzature in esame al Regolamento (CE) n. 1272/2008, in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
   segnalato che la direttiva ha provveduto alla completa rifusione della direttiva 97/23/CE, che pertanto risulta abrogata;
   ricordato, altresì, che l'obiettivo della direttiva 2014/68/UE è quello di eliminare gli ostacoli alla libera e legittima circolazione dei prodotti aventi i requisiti di sicurezza previsti ed adottati a livello europeo e di garantire il corretto svolgimento del mercato europeo delle attrezzature a pressione;
   rilevato che il mercato delle attrezzature a pressione appare particolarmente rilevante per il notevole numero di imprese ed operatori economici interessati;
   osservato che lo schema di decreto – in linea con gli obiettivi della direttiva – consegue un miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dai rischi di immissione e messa in servizio di attrezzature a pressione non conformi alle norme di sicurezza, realizzando altresì un'efficace azione di sorveglianza; garantisce la tutela della salute e dell'incolumità degli utilizzatori (operatori professionali e consumatori), nonché attua una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e degli organismi di valutazione della conformità per la realizzazione di un mercato sicuro;
   richiamato, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera l) dello schema che modifica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93 del 2000 – attuativo della precedente direttiva – relativo ai requisiti tecnici particolari delle attrezzature a pressione; in particolare, la normativa vigente prevede che non recano la marcatura CE le attrezzature aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti, purché progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo che garantisca la sicurezza di utilizzazione; Pag. 174
   preso atto che le modifiche apportate sono di natura ordinamentale, limitandosi a introdurre – con riferimento alla marcatura CE – un espresso riferimento all'articolo 15 del decreto legislativo n. 93 (sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera dd) dello schema) che richiama i principi generali del Regolamento (CE) n. 765/2008, nonché la possibilità di apporre la marcatura CE alle suddette attrezzature, qualora sia previsto da altre norme nazionali e europee applicabili in materia di armonizzazione;
   rilevato che la norma estende l'ambito di applicazione della marcatura CE alle attrezzature a pressione, anche al di fuori dei casi disciplinati dal decreto legislativo n. 93 del 2000, garantendo così ulteriori possibilità di assicurare la conformità dei prodotti commercializzati;
   richiamati, inoltre, i principi e criteri generali di delega contenuti nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), in cui la direttiva 2014/68 è stata inserita (allegato B);
   sottolineata l'urgenza di procedere rapidamente all'attuazione della direttiva, il cui termine di recepimento è scaduto il 28 febbraio 2015;
   evidenziato, al riguardo, che è pendente nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per mancato recepimento della direttiva 2014/68/UE, avviata dalla Commissione europea il 27 marzo 2015,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
   tenuto conto che l'articolo 25 prevede l'inclusione dei rifiuti in plastica compostabile – certificata secondo la norma tecnica UNI EN 13432:2002 tra i materiali ammendanti, ossia tra i fertilizzanti a cui si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 75 del 2010;
   osservato che, per effetto di modifiche apportate dal Senato, l'articolo 25 comprende nell'ambito dei predetti rifiuti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario;
   ritenuto la disciplina europea sui rifiuti – prevista dalla Direttiva quadro 2008/98/CE – all'articolo 22 prevede che gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare: a) la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici; b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici;
   considerata l'opportunità che la Commissione europea effettui una valutazione dei requisiti e dei criteri di qualità per il composto che include anche i prodotti sanitari assorbenti, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l'ambiente, e che a tal fine si subordini l'efficacia della disposizioni al positivo perfezionamento della procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, di cui alla direttiva UE 2015/1535;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda la VIII Commissione, dopo l'articolo 25 ad inserire il seguente articolo:
  «Art. 25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 25 sono applicabili previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.».