CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2015
551.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera il 13 novembre 2014, è stato, nel corso dell'esame in seconda lettura da parte del Senato, oggetto di numerose modifiche e integrazioni;
    per quanto concerne i profili di specifica competenza della IX Commissione, l'articolo 1 prevede che le spese per il ripristino ambientale in caso di incidenti marittimi siano imputate anche al proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato; nel testo trasmesso dal Senato è stato opportunamente introdotto l'obbligo per il proprietario del carico di munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave, che è tenuto ad esibirla insieme alla restante documentazione di bordo in caso di controlli;
    l'articolo 5, già presente nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, prevede misure per incentivare la mobilità sostenibile; tali disposizioni sono state integrate in più punti dal Senato, che ha precisato che lo stanziamento di 35 milioni di euro per finanziamenti di progetti degli enti locali rivolti alla promozione della mobilità sostenibile possa essere destinato anche a iniziative di piedibus e di car-sharing; è stato inoltre previsto che nel sito web del Ministero dell'ambiente sia predisposta una sezione denominata «mobilità sostenibile», nella quale siano inseriti e tracciati i finanziamenti in questione;
    al medesimo articolo 5, nel corso dell'esame presso il Senato, sono state introdotte ulteriori disposizioni; in particolare il comma 3 prevede un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 alla regione Emilia-Romagna per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclopedonale del tracciato ferroviario dismesso inserito nel corridoio europeo Eurovelo 7; i commi 4 e 5 intervengono sulla disciplina, a fini assicurativi, del cosiddetto infortunio in itinere, inserendovi il riferimento all'uso del velocipede; il comma 6 prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole della figura del mobility manager scolastico, individuandone i compiti;
    l'articolo 20, introdotto dal Senato, modificando l'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede che nei semafori le lampade ad incandescenza siano sostituite Pag. 122con lampade a basso consumo energetico, comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED;
    l'articolo 27, che prevede l'individuazione dei porti marittimi nei quali avviare operazioni di raggruppamento e di gestione di rifiuti, è stato integrato nel corso dell'esame da parte del Senato nel senso di prevedere che i rifiuti in questione possano essere raccolti anche durante le attività di gestione delle aree marine protette e nel senso di inserire anche gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula degli accordi di programma finalizzati all'individuazione dei porti dove le operazioni previste dall'articolo saranno effettuate;
    in relazione alle previsioni dell'articolo 27 si segnala l'esigenza che l'individuazione dei porti debba comunque essere effettuata in coerenza con le linee di programmazione indicate nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con le misure attuative del Piano stesso;
    l'articolo 33, introdotto dal Senato, consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e ai comuni nel cui territorio insistono isole minori di istituire un contributo di sbarco, in sostituzione dell'imposta di soggiorno;
    l'articolo 64, già presente nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, prevede che gli operatori che intendano installare infrastrutture per impianti radioelettrici o realizzare reti di banda larga mobile o di tecnologia UMTS siano tenuti a versare un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte delle amministrazioni locali competenti a effettuare i controlli; nel corso dell'esame presso il Senato tali disposizioni sono state integrate nel senso di prevedere che il contributo è dovuto soltanto a condizione che il parere sia reso nel termine di trenta giorni previsto dalla legge;
    riguardo alle suddette disposizioni, pur ritenendo condivisibile la precisazione inserita dal Senato, appare opportuno evidenziare, come già segnalato nel parere approvato dalla IX Commissione nel corso dell'esame in prima lettura, che la previsione di un contributo a carico degli operatori potrebbe determinare un effetto disincentivante rispetto alle attività di installazione di infrastrutture e di realizzazione di reti che risultano essenziali per lo sviluppo della banda larga; si rileva pertanto l'opportunità di adottare in altra sede tutte le iniziative utili ad evitare che si produca un simile effetto disincentivante;
    l'articolo 78, introdotto dal Senato, interviene sulla normativa relativa all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), modificando i possibili utilizzi di tale materiale e le caratteristiche delle strutture di destinazione, nonché disciplinando le modalità con cui è possibile giungere all'esclusione delle aree interessate dai dragaggi dal perimetro del SIN, nel caso in cui i materiali risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di riferimento stabiliti in conformità ai criteri dettati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire finanziamenti destinati in modo specifico al recupero, per uso ciclopedonale, di tracciati ferroviari dismessi, come il finanziamento di cui al comma 3 dell'articolo 5, nell'ambito di una normativa rivolta a definire una politica generale e coerente di recupero e valorizzazione, a fini di promozione della mobilità sostenibile, dei tracciati ferroviari dismessi e di attribuzione delle relative risorse, anche in considerazione delle disposizioni inserite al riguardo nel disegno di legge di stabilità 2016, all'esame della Camera, nonché nelle proposte di legge sulla materia attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera il 13 novembre 2014, è stato, nel corso dell'esame in seconda lettura da parte del Senato, oggetto di numerose modifiche e integrazioni;
    per quanto concerne i profili di specifica competenza della IX Commissione, l'articolo 1 prevede che le spese per il ripristino ambientale in caso di incidenti marittimi siano imputate anche al proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato; nel testo trasmesso dal Senato è stato opportunamente introdotto l'obbligo per il proprietario del carico di munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave, che è tenuto ad esibirla insieme alla restante documentazione di bordo in caso di controlli;
    l'articolo 5, già presente nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, prevede misure per incentivare la mobilità sostenibile; tali disposizioni sono state integrate in più punti dal Senato, che ha precisato che lo stanziamento di 35 milioni di euro per finanziamenti di progetti degli enti locali rivolti alla promozione della mobilità sostenibile possa essere destinato anche a iniziative di piedibus e di car-sharing; è stato inoltre previsto che nel sito web del Ministero dell'ambiente sia predisposta una sezione denominata «mobilità sostenibile», nella quale siano inseriti e tracciati i finanziamenti in questione;
    al medesimo articolo 5, nel corso dell'esame presso il Senato, sono state introdotte ulteriori disposizioni; in particolare il comma 3 prevede un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 alla regione Emilia-Romagna per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclopedonale del tracciato ferroviario dismesso inserito nel corridoio europeo Eurovelo 7; i commi 4 e 5 intervengono sulla disciplina, a fini assicurativi, del cosiddetto infortunio in itinere, inserendovi il riferimento all'uso del velocipede; il comma 6 prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole della figura del mobility manager scolastico, individuandone i compiti;
    l'articolo 20, introdotto dal Senato, modificando l'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede che nei semafori le lampade ad incandescenza siano sostituite Pag. 124con lampade a basso consumo energetico, comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED;
    l'articolo 27, che prevede l'individuazione dei porti marittimi nei quali avviare operazioni di raggruppamento e di gestione di rifiuti, è stato integrato nel corso dell'esame da parte del Senato nel senso di prevedere che i rifiuti in questione possano essere raccolti anche durante le attività di gestione delle aree marine protette e nel senso di inserire anche gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula degli accordi di programma finalizzati all'individuazione dei porti dove le operazioni previste dall'articolo saranno effettuate;
    in relazione alle previsioni dell'articolo 27 si segnala l'esigenza che l'individuazione dei porti debba comunque essere effettuata in coerenza con le linee di programmazione indicate nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con le misure attuative del Piano stesso;
    l'articolo 33, introdotto dal Senato, consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e ai comuni nel cui territorio insistono isole minori di istituire un contributo di sbarco, in sostituzione dell'imposta di soggiorno;
    l'articolo 64, già presente nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, prevede che gli operatori che intendano installare infrastrutture per impianti radioelettrici o realizzare reti di banda larga mobile o di tecnologia UMTS siano tenuti a versare un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte delle amministrazioni locali competenti a effettuare i controlli; nel corso dell'esame presso il Senato tali disposizioni sono state integrate nel senso di prevedere che il contributo è dovuto soltanto a condizione che il parere sia reso nel termine di trenta giorni previsto dalla legge;
    riguardo alle suddette disposizioni, pur ritenendo condivisibile la precisazione inserita dal Senato, appare opportuno evidenziare, come già segnalato nel parere approvato dalla IX Commissione nel corso dell'esame in prima lettura, che la previsione di un contributo a carico degli operatori potrebbe determinare un effetto disincentivante rispetto alle attività di installazione di infrastrutture e di realizzazione di reti che risultano essenziali per lo sviluppo della banda larga; si rileva pertanto l'opportunità di adottare in altra sede tutte le iniziative utili ad evitare che si produca un simile effetto disincentivante;
    l'articolo 78, introdotto dal Senato, interviene sulla normativa relativa all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), modificando i possibili utilizzi di tale materiale e le caratteristiche delle strutture di destinazione, nonché disciplinando le modalità con cui è possibile giungere all'esclusione delle aree interessate dai dragaggi dal perimetro del SIN, nel caso in cui i materiali risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di riferimento stabiliti in conformità ai criteri dettati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire finanziamenti destinati in modo specifico al recupero, per uso ciclopedonale, di tracciati ferroviari dismessi, come il finanziamento di cui al comma 3 dell'articolo 5, nell'ambito di una normativa rivolta a definire una politica generale e coerente di recupero e valorizzazione, a fini di promozione della mobilità sostenibile, dei tracciati ferroviari dismessi e di attribuzione delle relative risorse, anche in considerazione delle disposizioni inserite al riguardo nel disegno di legge di stabilità 2016, all'esame della Pag. 125Camera, nonché nelle proposte di legge sulla materia attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;
   b) sempre con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la destinazione di specifiche risorse alla valorizzazione dei tracciati ferroviari che attraversano territori di particolare pregio ambientale, culturale e archeologico, da utilizzarsi anche a fini turistici;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità, in considerazione del livello di dettaglio tecnico delle disposizioni di cui all'articolo 20, richiamate in premessa, di sopprimere tali disposizioni, per trasferirle in una fonte di rango non legislativo.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. (Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb.).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il nuovo testo unificato recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore» (C. 1454 Senaldi e abb.),
   premesso che:
    la proposta di legge è rivolta ad agevolare l'accesso per i consumatori alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di accrescere la tutela della salute e migliorare il livello di informazione dei consumatori stessi;
    per conseguire tale finalità la proposta di legge prevede l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili, che consistono in segni unici e non riproducibili ottimizzati per dispositivi mobili e per i loro sviluppi tecnologici;
    tali codici permetteranno di accedere a riferimenti riscontrabili anche online ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché all'elencazione di ogni fase di lavorazione;
    si prevede altresì l'attribuzione di agevolazioni finanziarie entro i limiti della regime del «de minimis» ai soggetti individuati dall'articolo 3 che adottano tali sistemi;
    in ogni caso l'introduzione di tali sistemi di tracciatura è volontaria e il controllo sui sistemi stessi è rimesso alle associazioni dei soggetti aderenti;
    con riferimento alle disposizioni degli articoli 2 e 3, si segnala l'opportunità di rendere omogeneo il riferimento al sistema (articolo 2, comma 3, lettera b) e articolo 3, comma 1) ovvero ai sistemi (articolo 2, comma 3, lettera a)) di tracciabilità, in modo da chiarire se si intende istituire un unico sistema oppure più sistemi di tracciabilità, aventi in ogni caso, in comune, le caratteristiche previste dai commi 2 e 3, dell'articolo 2;
    con specifico riferimento alle disposizioni del comma 5, dell'articolo 3, ai sensi delle quali le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo hanno efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura di informazione da applicare nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, si segnala l'opportunità di riferire le disposizioni del comma 5 dell'articolo 3 al complesso delle misure previste dalla stessa proposta di legge, dal momento che appaiono riconducibili alla regolamentazione tecnica, nonché alle misure previste dai regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 4 del medesimo articolo 3;
    si rileva altresì che le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 distinguono un obbligo di comunicazione di ogni progetto di regola tecnica, di cui disciplinano la relativa procedura, da un obbligo di semplice informazione, nel caso che si tratti del Pag. 127semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea; al fine di evitare ambiguità potrebbe pertanto essere opportuno, al comma 5 dell'articolo 3, fare riferimento, anziché alla «procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535», semplicemente alla procedura di cui al citato articolo 5, paragrafo 1;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere omogeneo il riferimento al sistema (articolo 2, comma 3, lettera b) e articolo 3, comma 1) ovvero ai sistemi (articolo 2, comma 3, lettera a)) di tracciabilità;
   b) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al comma 4» con le seguenti: «Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 4 del presente articolo» e di sopprimere le parole: «di informazione».