CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2015
547.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1

  Al comma 470, capoverso comma 9-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui le risorse del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, allocate ai sensi del primo periodo del presente comma, non siano sufficienti a coprire gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, i conseguenti oneri finanziari. Ai fini del reintegro del fondo di rotazione, si applica la procedura di cui al secondo periodo del presente comma. Resta fermo che la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, come determinata dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, non può essere utilizzata a copertura degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze.».
1. 1. Camani, Berlinghieri, Manfredi, Giulietti, Albini, Scuvera, Iacono, Sberna.

  Al comma 471, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  «2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2 e fatte salve le ipotesi ivi disciplinate, nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentiti gli enti interessati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento.»
1. 2. Camani, Berlinghieri, Manfredi, Giulietti, Albini, Scuvera, Iacono, Sberna.

  Dopo il comma 471, inserire i seguenti:
  «471-bis. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 è sostituito dal seguente:
  2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di notifica ovvero nel diverso termine stabilito nella decisione medesima, il Ministro competente, con proprio decreto, ovvero, nel caso di più amministrazioni competenti, il Pag. 164Commissario straordinario del Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente ovvero il provvedimento del Commissario straordinario costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati. In caso di aiuti concessi nel quadro di un regime, il procedimento per l'accertamento dei beneficiari e degli importi dovuti è disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro ovvero, in caso di più amministrazioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione di recupero.

  471-ter. L'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dal comma 471-bis, si applica anche alle decisioni di recupero già notificate alla data di entrata in vigore della presente legge».
1. 3. Camani, Berlinghieri, Manfredi, Giulietti, Albini, Scuvera, Iacono, Sberna.

  Sopprimere il comma 473.
1. 4. Occhiuto.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore (Testo unificato C. 1454 Senaldi e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1454 Senaldi e abbinate recanti Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore;
   apprezzate le finalità delle misure legislative adottate, che sono volte alla promozione del diritto all'informazione dei consumatori, nel rispetto dei principi europei della libera concorrenza, attraverso l'ampliamento della tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori;
   rilevato che il sistema di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti è introdotto su base volontaria e che il sistema di agevolazioni creditizie per l'introduzione dei sistemi di tracciabilità previsto è compatibile con la disciplina europea sugli aiuti de minimis (regolamento (CE) n. 1407/2013) e, in ogni caso, si subordina l'efficacia delle disposizioni al perfezionamento con esito positivo della procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535;
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE