CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2015
544.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06876 Sottanelli: Uniformazione del regime normativo tra i diversi sistemi di carte di pagamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Sottanelli pone quesiti in ordine alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carte e il relativo regime dei massimali (caps), da ultimo introdotto dal Regolamento (UE) 2015/751.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che, al fine di armonizzare e ridurre a livello europeo i costi delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, il 19 maggio 2015 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Regulation on Interchange Fees for card-based payment transactions – IFR). Il citato Regolamento – entrato in vigore nel giugno 2015 – nasce da una proposta della Commissione europea, in linea con la strategia Europa 2020 e con l'Agenda digitale europea, al fine di promuovere l'efficienza e l'innovazione nel campo degli strumenti di pagamento cosiddetta «card-based», tenuto conto anche delle potenzialità di sviluppo del commercio elettronico connesse con tali strumenti.
  In particolare, il Regolamento inciderà direttamente sui pagamenti con carta (di debito, credito e prepagata) riducendo le commissioni interbancarie (interchange fees) pagate dal soggetto che convenziona l'esercente (acquirer) al soggetto che emette la carta (issuer), consentendo così all'esercente di negoziare tariffe di accettazione delle carte (merchant fees) più convenienti. Saranno, inoltre, rese più trasparenti le prassi tariffarie a favore dell'esercente (in quanto l’acquirer dovrà specificare le diverse commissioni applicate per ciascuna categoria di carte di pagamento), il quale potrà scegliere di accettare gli strumenti considerati più efficienti.
  Altrettanto rilevanti, inoltre, sono le norme volte ad accrescere l'apertura internazionale del mercato consentendo agli intermediari bancari e finanziari di operare dall'estero o all'estero a condizioni più vantaggiose per gli esercenti.
  Nello specifico, per le carte di credito viene stabilito un «cap» alle interchange fees pari allo 0,3 per cento del valore della singola transazione; per le carte di debito (incluse le prepagate) il cap è pari invece allo 0,2 per cento.
  Con riferimento alle carte di debito, sono previste alcune opzioni attivabili a livello nazionale che consentono di coniugare efficienza e flessibilità, tenendo conto di specificità dei circuiti delle carte di debito che per le operazioni domestiche potranno combinare una tariffa fissa e/o una tariffa variabile, purché l'interchange fee trasferita sia contenuta al di sotto del cap dello 0,2 per cento del valore delle transazioni annue. La flessibilità concessa dal Regolamento nel calibrare i cap su base nazionale consentirà per le transazioni di debito domestiche sia di ridurre i costi interbancari, che di abbassare i costi di accettazione, creando incentivi a utilizzare le carte anche presso quei segmenti di mercato più resistenti al cambiamento rispetto all'uso del contante. Le norme sui cap alle interchange fees saranno applicabili sei mesi dopo l'entrata in vigore del Pag. 69Regolamento. Sono, comunque, escluse dal regime sui cap le carte commerciali (utilizzate da soggetti che non agiscono in qualità di consumatori), di cui viene data una definizione restrittiva, e le carte emesse dagli schemi di carte di pagamento cosiddetto «a tre parti» (intermediario, consumatore, esercente) dove non vi è una commissione interbancaria dato che il soggetto issuer coincide con il soggetto acquirer. Le commissioni interbancarie vengono di regola corrisposte dal soggetto che convenziona l'esercente (acquirer) a quello che ha emesso la carta di pagamento (issuer); queste due figure sono distinte solo nello schema di carte di pagamento cosiddetto «a quattro parti» e non, invece, nel cosiddetto schema a «tre parti», dove si concentrano nello stesso soggetto.
  Pertanto, le disposizioni relative alla struttura tariffaria delle commissioni interbancarie si applicano esclusivamente alle operazioni effettuate con carte emesse dai cosiddetti schemi a quattro parti. Sono invece escluse dal relativo ambito di applicazione i cosiddetti schemi a tre parti «puri», data la coincidenza che in questa ipotesi si determina tra il soggetto issuer e il soggetto acquirer. Tuttavia, il Regolamento consente a ciascuno Stato membro la possibilità – limitatamente alle operazioni di pagamento nazionali – di esentare dagli obblighi relativi all'applicazione dei massimali gli schemi di carte di pagamento a tre parti anche nel caso in cui questi, avendo concesso una licenza a un issuer o ad un acquirer, possano essere assimilati a uno schema a quattro parti.
  Tale esenzione può essere prevista solo per un periodo di tempo limitato (fino all'8 dicembre 2018) e previa verifica della relativa quota di mercato (le operazioni di pagamento effettuate nell'ambito di tale schema non devono superare annualmente il 3 per cento del valore di tutte le operazioni di pagamento effettuate nello Stato membro).
  Si soggiunge che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 novembre 2015 ha esaminato la citata legge di delegazione, la quale sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento.

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ALLEGATO 2

5-06934 Paglia: Prospettive industriali in relazione all'acquisto da parte di alcuni fondi di investimento del gruppo Istituto centrale delle banche popolari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Giovanni Paglia, in relazione alla decisione delle grandi banche popolari di cedere le azioni del Gruppo ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari), si chiede quali siano le prospettive industriali e i motivi che hanno indotto ad autorizzare tale operazione.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che il procedimento amministrativo di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione di controllo nel capitale dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI) da parte di una cordata di fondi (Advent, Bain Capital e Clessidra) è ancora in corso.
  In particolare, nell'ambito del framework regolamentare che disciplina il funzionamento del Single Supervisory Mechanism (SSM), la Banca Centrale Europea (BCE) è responsabile del rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni di controllo o qualificate (ovvero superiori a soglie predeterminate) nel capitale delle banche, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'Autorità nazionale competente (ANC). La proposta di decisione dell'Autorità Nazionale è sottoposta dapprima al Consiglio di Vigilanza (Organo collegiale al quale partecipano esponenti della stessa BCE ed esponenti di vertice di tutte le Autorità di vigilanza nazionali dell'SSM), e quindi autorizzata in via definitiva dal Consiglio Direttivo, principale organo decisionale della BCE, al quale partecipano i Governatori delle banche centrali nazionali dei 19 Paesi dell'area dell'euro, oltre ai sei membri del Comitato esecutivo (tra i quali, il Presidente e il Vice presidente della BCE).
  Le valutazioni da parte dell'Autorità nazionale competente (Banca d'Italia) e della Banca Centrale Europea si fondano su principi e criteri definiti dalla normativa europea e nazionale di riferimento, nonché sulle linee guida dell'Autorità Bancaria Europea (articolo 23 della Direttiva 2013/36/UE, articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), circolare 229 della Banca d'Italia, circolare 285 della Banca d'Italia, Regolamento ministeriale n. 161 del 1998, Comunicazione di Banca d'Italia del 12 maggio 2009 (Direttiva 2007/44/CE) in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento, Delibera CICR n. 675 del 2011 e Draft Joint Guidelines for prudential assessment of acquisition and increases in holding in the financial sector required).
  In particolare, assumono rilievo i seguenti profili: la reputazione e la capacità finanziaria dei potenziali acquirenti, l'integrità dei nuovi organi sociali nominati a seguito del cambio della proprietà, la capacità, attuale e prospettica, dell'intermediario di rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa di vigilanza (anche in condizioni di stress), di mantenere l'equilibrio economico/finanziario e, infine, di rispettare la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
  L'Autorità di vigilanza deve accertare principalmente che l'operazione non condizioni la sana e prudente gestione dell'intermediario Pag. 71e non crei ostacoli all'esercizio dell'attività di supervisione. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, dei contenuti del piano industriale presentato dai potenziali acquirenti e della sostenibilità del debito attraverso cui sarà parzialmente finanziata l'operazione.
  A quest'ultimo proposito, si fa presente che non di rado operazioni della specie sono state realizzate mediante utilizzo della leva finanziaria. Un esempio è l'acquisizione di Worldpay da parte degli stessi Advent e Bain Capital nel 2010, il cui prezzo di acquisto (sterline 2,025 milioni) fu finanziato con un prestito di circa 1 miliardo di sterline da un pool di banche. La società è stata recentemente quotata.
  La Banca d'Italia ha, inoltre, precisato che il mercato del sistema dei pagamenti è destinato a diventare sempre più competitivo con l'ingresso di nuovi players quali Paypal, Google, eccetera; per reggere tale concorrenza, anche in termini di prezzo, occorrono costanti e consistenti investimenti in tecnologia che gli attuali azionisti di banche italiane di medie e piccole dimensioni potrebbero non essere in grado di garantire, anche a seguito del rilevante impatto determinato dalla crisi economica degli ultimi anni.
  In tale contesto, molti intermediari hanno rivisto i propri piani strategici con l'obiettivo di focalizzarsi su modelli di business sostenibili, di dismettere attività «non-core» e di rafforzare i propri livelli di capitalizzazione. La cessione delle partecipazioni detenute dagli attuali azionisti in ICBPI si inserisce in tale ambito: da un lato, infatti, assicura rilevanti plusvalenze alle banche cedenti, con positivi effetti sui livelli di capitale, dall'altro non pregiudica la continuità del servizio attualmente fornito da ICBPI alle banche socie, come previsto nell'accordo siglato fra le banche cedenti e i potenziali acquirenti.
  Diverse banche azioniste conserverebbero, comunque una quota di partecipazione pari a circa l'8 per cento nel capitale dell'Istituto e, in veste di azionisti di minoranza, manterrebbero la possibilità di intervenire nella definizione dei piani industriali e nella gestione della banca.
  Infine, la Banca d'Italia ha fatto presente che l'operazione di fusione fra Worldline (gruppo ATOS) e la società olandese Equens, che rappresenta uno dei partner tecnologici di ICBPI è indipendente dalla cessione della partecipazione di controllo in ICBPI da parte degli attuali azionisti. La decisione è stata presa dagli azionisti di Equens, che comprendono, oltre a ICBPI, banche olandesi e tedesche. A conclusione dell'operazione ICBPI manterrà una partecipazione del 6 per cento, a fronte di quella attuale pari al 20 per cento.

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ALLEGATO 3

5-06935 Marco Di Maio: Iniziative per correggere la disciplina IVA dello split payment relativamente alle prestazioni rese da cooperative socie di un consorzio allo stesso consorzio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano che con l'introduzione del meccanismo dello split payment ai fini IVA, qualora l'impresa abbia come principale committente la pubblica amministrazione, non avrà modo di compensare l'IVA che dovrà pagare ai fornitori con quella che invece non riceverà più per il pagamento delle fatture da parte della pubblica amministrazione, creando con ciò un flusso di cassa fortemente sbilanciato, ciò anche in considerazione del fatto che il rimborso IVA richiede tempistiche non sempre prevedibili.
  In particolare, gli Onorevoli prospettano la possibilità che dall'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, derivi una sorta di doppia imposizione «temporanea» in cui l'Erario incassa due volte l'IVA sulla stessa operazione.
  È questo il caso dei consorzi di imprese in cui, ad esempio, un consorzio fattura in regime di split payment un servizio alla P.A. che tratterrà e verserà l'IVA all'erario e la cooperativa consorziata, che è in General Contractor con il Consorzio, fattura il medesimo servizio al Consorzio (reso alla stessa P.A.) con IVA che a sua volta verserà all'erario.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'Economia e delle Finanze, se non ritenga opportuno – allo scopo di limitare gli evidenti rischi di liquidità dovuti ai tempi di rimborso dei crediti a seguito di operazioni split payment, che rischiano di destabilizzare l'equilibrio economico di molti consorzi d'imprese – adottare specifici provvedimenti che permettano a una cooperativa, socia di un consorzio, di fatturare allo stesso con IVA, la cui esigibilità però sarà differita al momento in cui l'erario provvederà al rimborso nei confronti del consorzio.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il meccanismo di scissione dei pagamenti è stato indicato nell'ambito del libro verde sul futuro dell'IVA (documento COM(2010)695, del 1o dicembre 2010, con allegato un documento di lavoro SEC(2010)1455), tra i meccanismi che possono migliorare il sistema della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, evitando frodi ed evasioni dell'IVA.
  Il meccanismo della scissione dei pagamenti deroga all'ordinario meccanismo di funzionamento dell'IVA caratterizzato dallo schema della rivalsa-detrazione con conseguente neutralità dell'imposta per l'operatore economico.
  L'introduzione di questa misura di deroga, finalizzata dall'esigenza di contrasto ai fenomeni di frode, nell'ordinamento nazionale è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con decisione del Consiglio 2015/1401/UE del 14 luglio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 217/7 del 18 agosto 2015.Pag. 73
  Al fine di limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della PA che, a seguito della disposizione in commento, non incasseranno l'Iva dovuta sulle operazioni rese agli enti pubblici, la lettera c) del comma 629, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha modificato la disciplina dei rimborsi di cui all'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Detta disposizione, nell'individuare i contribuenti che possono chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (se di importo superiore a 2.582,28 euro), include l'ipotesi in cui questi esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, «nonché», nella nuova formulazione, «a norma dell'articolo 17-ter».
  Inoltre, in attuazione del comma 630, del citato articolo 1, della legge di stabilità 2015, l'articolo 8 del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015, ha previsto che siano individuati, tra i soggetti nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i fornitori della PA, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti.
  La predetta disciplina pertanto è finalizzata a garantire la «neutralità» dell'imposta, escludendo che possano verificarsi fenomeni di «doppia imposizione» prospettati dagli onorevoli interroganti.
  Riguardo, infine, alla specifica problematica sollevata dagli onorevoli interroganti giova evidenziare che l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nell'indicare i soggetti destinatari della norma, ha riproposto il contenuto della disposizione recata dall'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, concernente l'applicazione dell'esigibilità differita dell'IVA.
  In merito alla portata di quest'ultima disposizione, con risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il differimento dell'esigibilità dell'imposta, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le fatture emesse nei confronti degli enti pubblici ivi indicati, rappresenta un'agevolazione soggettiva che trova applicazione solo nelle ipotesi tassativamente indicate e, quindi, non può essere estesa anche ai rapporti tra consorziati e consorzio.
  Pertanto, non sembra possibile estendere in via interpretativa la predetta agevolazione nei confronti delle cooperative socie di consorzi che effettuano operazioni nei confronti della PA, cui torna applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.

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ALLEGATO 4

5-06936 Sandra Savino: Mancata fruizione del bonus degli 80 euro a causa di errori nel modello 730 precompilato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti nel rilevare che taluni contribuenti che hanno ottenuto il cosiddetto bonus degli «80 euro», a causa della scarsa attendibilità del modello 730 precompilato, avrebbero dovuto addirittura restituire il bonus percepito, chiedono di conoscere i dati relativi al numero dei beneficiari del bonus di 80 euro, nonché quanti di detti beneficiari siano stati costretti a restituire detto bonus a causa degli innumerevoli errori dovuti alla compilazione della dichiarazione semplificata.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.
  Giova premettere, che un'analisi completa dei beneficiari del bonus, incluso l'esame di eventuali casi di restituzione, sarà contenuta nelle consueta analisi statistica sulle dichiarazioni fiscali effettuate da parte del Dipartimento delle Finanze, pubblicate sul proprio sito internet, entro il mese di marzo 2016.
  Allo stato, sulla base dei dati parziali attualmente disponibili, riscontrati dall'analisi provvisoria dei modelli di Certificazione Unica 2015, risulta che i soggetti che nel 2014 hanno percepito il bonus direttamente in busta paga dal proprio datore di lavoro sono circa 11,7 milioni.
  Al momento, non è possibile comunicare dati su eventuali casi di restituzione del bonus che, come detto, si potranno conoscere entro marzo 2016.
  Per quanto attiene le ulteriori richieste degli Onorevoli interroganti concernenti la mancata indicazione nella dichiarazione precompilata del numero di giorni per i quali spetta la detrazione per lavoro dipendente o di pensione, si fa presente che i dati inseriti nel modello 730 precompilato sono stati elaborati dall'Agenzia sulla base delle certificazioni uniche trasmesse nei termini dai sostituti d'imposta all'Amministrazione finanziaria.
  Con riferimento ai contribuenti per i quali sono pervenute più certificazioni uniche, si evidenzia che in alcune ipotesi l'Agenzia, sulla base delle informazioni disponibili al momento della compilazione della dichiarazione, non ha potuto calcolare con esattezza il numero dei giorni per i quali spettavano le detrazioni per lavoro dipendente o pensione, potendosi essere determinati, nel corso del 2014, una sovrapposizione dei periodi di lavoro prestati presso più sostituti d'imposta, tenuto anche conto della possibile presenza di interruzioni del rapporto di lavoro, per effetto, ad esempio, di periodi di aspettativa. In tali ipotesi, per evitare di inserire nella dichiarazione dati non corretti, è stata demandata al contribuente l'integrazione della dichiarazione, fornendo appositi visibili avvisi nella procedura software di compilazione e nel foglio informativo. Tra l'altro, per agevolare gli utenti che avevano già trasmesso una dichiarazione, è stata concessa la possibilità ai contribuenti che avessero riscontrato solo successivamente all'invio un errore nel modello 730 precompilato, di inviare entro il 29 giugno un nuovo modello 730 precompilato per l'annullamento e la sostituzione di quello precedentemente presentato.Pag. 75
  Giova ricordare che il riconoscimento del cosiddetto «bonus Irpef» è ancorato al reddito complessivo del contribuente, mentre il datore di lavoro, in sede di riconoscimento del bonus «in busta paga», ha valutato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente. Si sono, pertanto, verificati casi in cui il sostituto ha attribuito il bonus che, in sede di presentazione della dichiarazione annuale (nella quale confluiscono tutte le tipologie reddituali previste dal TUIR), è risultato non spettante a seguito della liquidazione della dichiarazione. Le eventuali restituzioni dei bonus non sono, pertanto, ricollegabili al modello 730 precompilato, ma alla determinazione del reddito complessivo del contribuente in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
  Con riferimento all'invio della dichiarazione precompilata presso la residenza del contribuente, si rappresenta che la predisposizione di un modello cartaceo da recapitare avrebbe comportato costi ingenti nonché notevoli criticità nell'acquisizione e nella gestione delle dichiarazioni. La dichiarazione è stata, pertanto, messa a disposizione dei cittadini in via telematica, tramite i servizi on line dell'Agenzia delle entrate, in coerenza con il processo di informatizzazione dei servizi che caratterizza l'azione dell'Amministrazione finanziaria da oltre quindici anni.
  In ogni caso il contribuente che ha necessitato di assistenza fiscale o con scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici ha avuto la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d'imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato, al fine di prendere visione del modello 730 precompilato, accettarlo o modificarlo.

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ALLEGATO 5

5-06937 Alberti: Iniziative per chiarire l'assoggettamento alle imposte immobiliari locali delle piattaforme petrolifere.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla problematica concernente l'imponibilità ai fini ICI e IMU delle opere costruite in mare, con particolare riferimento alle piattaforme petrolifere.
  Gli Onorevoli segnalano che vari comuni costieri hanno chiesto alle società petrolifere la corresponsione dell'ICI e dell'IMU sull'intero «complesso opificio», costituito dalle centrali di smistamento site sulla terraferma, dalle piattaforme e dalle condotte, uniformandosi al dettato della sentenza n. 13794 risalente al 21 febbraio 2005 con cui la Suprema Corte ha precisato che «sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali... Non è configurabile, quindi, che su una porzione “del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato” non convivano i poteri delle autorità regionali e locali».
  A tal riguardo, gli Onorevoli rilevano che, a fine luglio 2015, è stato redatto dalla Guardia di finanza del nucleo di Polizia tributaria di Ragusa e dalla sezione operativa navale di Siracusa un verbale di constatazione a carico della Edison S.p.A in cui si contesta il mancato versamento di ICI e IMU per circa 30 milioni di euro dal 2010 al 2013, in relazione alla piattaforma marina Vega, la più grande piattaforma petrolifera dell’offshore italiano.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono un intervento normativo che chiarisca definitivamente la questione dell'assoggettamento alle imposte locali delle piattaforme petrolifere.
  La questione prospettata dagli Onorevoli interroganti è stato oggetto di analoga interrogazione a risposta orale presentata dal Senatore Girotto e discussa in Aula Senato nella seduta del 22 ottobre 2015.
  Come già evidenziato in quella sede, preliminarmente è opportuno affrontare la questione concernente la sussistenza dell'obbligo delle dichiarazioni in catasto da parte di soggetti titolari di diritti reali sulle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale.
  In tema di iscrizione in Catasto delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale, la ex Agenzia del Territorio si è espressa nel recente passato con una lettera circolare del 1o dicembre 2008, indirizzata alle Direzioni Regionali ed agli Uffici provinciali, rappresentando che, alla luce delle disposizioni normative che regolano il vigente sistema catastale, per tali cespiti non sussiste l'obbligo di dichiarazione in Catasto.
  In particolare, viene richiamato l'articolo 1 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, in base al quale «... è disposta l'esecuzione a cura dello Stato per l'accatastamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al catasto rustico ...», nonché l'articolo 6 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, in base al quale «... la terminazione dei territori comunali sarà Pag. 77fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita dai rispettivi possessori...».
  Sotto il profilo tecnico l'attività di «terminazione» consiste nell'operazione di infissione nel suolo di «cippi» che materializzano un confine amministrativo o di una proprietà e presuppongono necessariamente l'esistenza del suolo da riferirsi nella mappa catastale.
  Detta attività non include il mare territoriale, per il quale risulta competente l'Istituto Idrografico della Marina, che nella legge 2 febbraio 1960, n. 68, è individuato, come uno degli Organi cartografici dello Stato, al pari dell'Amministrazione catastale.
  Pertanto, a parere dell'Agenzia delle entrate Area Territorio, deve ritenersi che le piattaforme petrolifere non sono oggetto di inventariazione negli atti del catasto, e, per le stesse non sussiste conseguentemente l'obbligo della dichiarazione ai sensi degli articolo 20 e 28 del citato decreto legge n. 652 del 1939.
  L'orientamento interpretativo espresso dall'Agenzia delle entrate è stato condiviso da talune Commissione tributarie ma sulla questione, come evidenziato dai Senatori interroganti, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che, nella citata sentenza n. 13794 risalente al 2005 ha riconosciuto il potere impositivo ICI dei comuni sulle opere site nel mare territoriale, considerando irrilevante ai fini impositivi che l'allocazione sia in mare territoriale appartenendo questo al territorio dello Stato Italiano.
  Occorre rilevare, in definitiva, che allo stato attuale in merito alla tassabilità ai fini dell'imposizione locale delle piattaforme petrolifere il quadro ermeneutico resta incerto.
  Pertanto si ritiene opportuno attendere che l'orientamento interpretativo della giurisprudenza si consolidi prima di dar seguito ad iniziative, anche normative, nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti.
  In questo senso, sarà cura di questa amministrazione seguire gli sviluppi della problematica segnalata ed effettuare i necessari approfondimenti tecnici per dare soluzione alla stessa.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore (Nuovo testo unificato C. 1454 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1454 e abbinate, recante «Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   condivisi gli obiettivi dell'intervento legislativo, che intende promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti;
   condivisa altresì l'opportunità di prevedere agevolazioni creditizie per incentivare l'introduzione dei sistemi di tracciabilità dei prodotti, in un'ottica di trasparenza e di modernizzazione del Paese,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 7

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria (C. 3369, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;
   b) al comma 1, dopo le parole: «n. 58.» aggiungere le seguenti: «8-ter. Iscrizione agli albi di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
   c) sopprimere i commi 2, 3 e 4;
   d) al comma 5 sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   e) sopprimere il comma 6;
   f) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. I consulenti finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. Gli esponenti degli organi elettivi di amministrazione e controllo ed il direttore generale delle società di consulenza finanziaria iscritte all'Albo di cui all'articolo 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. I componenti ed il personale dell'Organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è sanzionata con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 640 del codice penale e 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
1. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

  All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 1, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;
   b) al comma 1, dopo le parole: «n. 58.» aggiungere le seguenti: «8-ter. Iscrizione agli albi di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
   c) sopprimere i commi 2, 3 e 4;Pag. 80
   d) al comma 5 sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   e) sopprimere il comma 6;
   f) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. I consulenti finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. Gli esponenti degli organi elettivi di amministrazione e controllo ed il direttore generale delle società di consulenza finanziaria iscritte all'Albo di cui all'articolo 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. I componenti dell'Organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è sanzionata con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 640 del codice penale e 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
1. 2. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

  Al comma 2 sostituire le parole: «sono trasferite all'organismo» con le seguenti: «sono esercitate di concerto all'organismo».
1. 3. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 3 sostituire la parola: «indipendenti» con le seguenti: «in regime di esenzione»;
   b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «3-bis. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui al comma 3, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera definisce, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui alla presente legge e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione, persone fisiche, iscritti nell'albo di cui al comma 3 quando gli stessi operano in forma societaria.»;

   c) al comma 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «indipendente» e «indipendenti» con le seguenti: «in regime di esenzione»;Pag. 81
   d) al comma 5 sostituire le parole: «del predetto provvedimento» con le seguenti: «della presente legge»;
   e) al comma 6, sostituire la parola: «indipendenti» con le seguenti: «in regime di esenzione» e dopo il primo periodo inserire il seguente: «I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, all'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, sono iscritti di diritto all'albo unico dei consulenti finanziari.»;
   f) sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
  «7. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 affluiscono, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
  8. All'articolo 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le lettere b) e c) del comma 1 sono soppresse;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.».
   g) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  «8-bis. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è sostituito dal seguente:

«Articolo 8.
(Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).

  1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Il Fondo di cui al primo periodo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura nonché, per la eventuale parte residua, l'adozione da parte della CONSOB di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere Pag. 82dall'anno 2016, con l'importo derivante dal pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998. L'impiego delle somme affluite al citato Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo di cui al presente comma, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al citato Fondo di cui al comma 1.
  8-ter. Nelle more del coordinamento da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera u), dell'articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, ed allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l'organismo di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis della presente legge, alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.».
  8-quater. Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il Regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell'articolo 2 del medesimo decreto prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo indicato al primo periodo.»
1. 4. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. I consulenti finanziari indipendenti di cui al precedente comma 3 non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. Gli esponenti degli organi elettivi di amministrazione e controllo ed il direttore generale delle società di consulenza finanziaria di cui al precedente comma 3 non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è sanzionata con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 640 del codice penale e all'articolo 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
1. 5. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. I componenti ed il personale dell'Organismo di cui al precedente Pag. 83comma 5 non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è sanzionata con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 640 del codice penale e all'articolo 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
1. 6. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.