CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2015
543.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

ARTICOLI AGGIUNTIVI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

Subemendamenti approvati all'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore

  All'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, comma 1, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e dell'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ovvero l'esercente la professione sanitaria.
0. 8. 010. 9. (Nuova formulazione) Sisto.

  All'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
0. 8. 010. 8. (Nuova formulazione) Fucci, Ciracì.

Articolo aggiuntivo 8.010 del relatore risultante dai subemendamenti approvati

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Azione diretta del soggetto danneggiato). — 1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis della presente legge, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture di cui al comma 1 e dell'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 8 della presente legge.
  2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
  3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
  4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato ovvero l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
  5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.
8. 010. Il Relatore.