CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2015
543.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE PER LA II COMMISSIONE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

  Art. 54-bis(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).– 1. Il pubblico dipendente, fuori dei casi di cui agli articoli 361 e 362 del codice penale, che segnala al responsabile prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, illeciti o altri fatti o atti pregiudizievoli l'interesse pubblico di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato, adibito a mansioni inferiori, trasferito o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie o minacce sul luogo di lavoro o esercitate al di fuori dell'ambito lavorativo e ogni altra forma di ritorsione, che determinino condizioni di lavoro intollerabili. Ogni eventuale atto di ritorsione esercitato al di fuori dell'ambito lavorativo e direttamente riconducibile, attraverso elementi certi e fondati, allo stesso, è considerato tra le misure discriminatorie ed è punibile attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o da chi ne abbia interesse. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. La segnalazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche in forma anonima. In tali casi i destinatari della segnalazione hanno l'obbligo di esaminarla soltanto ove questa sia adeguatamente circostanziata e resa in maniera dettagliata, ovvero sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
  3. Si presume la buona fede del dipendente pubblico quando effettua una segnalazione circostanziata ritenendo possibile che i fatti di cui al comma 1 si siano verificati. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, comma 2, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori, o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai collaboratori Pag. 20a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
  4. Spetta al datore di lavoro dimostrare che ogni atto effettuato nei confronti del segnalante successivamente alla segnalazione di un reato o di un illecito, è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
  5. L'identità del segnalante non può essere rivelata ed è tutelata in ogni tempo successivamente alla segnalazione e, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle segnalazioni di possibili reati o illeciti anche nel caso in cui questi risultino successivamente inesistenti, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
  6. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in modo da garantire, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e, ove possibile, promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
  7. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 60.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi a quelle di cui al comma 4 l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro.
  8. La tutela di cui al presente articolo non è garantita nel caso di responsabilità penale del segnalante, accertata anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione ovvero di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo e colpa grave.
  9. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'ente di appartenenza, al termine del quale possono essere irrogate misure sanzionatorie.
  10. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale. In ogni caso, ai segnalanti che denuncino reati o irregolarità che comportano un danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione è attribuita, in parti eguali, una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per la fatturazione di quanto disposto dal presente comma.
  11. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla segnalazione Pag. 21di reati o illeciti non si applica il diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della medesima legge.
  12. Il documento contenente la segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia, salvo che il dolo del segnalante sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 15.
1. 11. Il Relatore per la II Commissione.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. I modelli di cui alla lettera a), del comma 1, prevedono:
   a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti o altri fatti o atti pregiudizievoli l'interesse pubblico che ritengano possibile si siano verificati, rilevanti ai sensi del presente decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle funzioni;
   b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
   c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
   d) modalità per l'effettuazione di segnalazioni anche in forma anonima;
   e) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero, per lo stesso titolo, di responsabilità civile, nei casi di dolo, derivanti dalla falsità della segnalazione;
   f) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

  2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro.
  2-quater. Il licenziamento del soggetto segnalante, ove avvenuto sulla base delle misure discriminatorie di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è nullo ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché qualsiasi altra misura discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
  2-quinquies. Spetta al datore di lavoro dimostrare che ogni atto effettuato nei confronti del segnalante successivamente alla segnalazione di un reato o di un illecito, è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
  2-sexies. In nessun caso il diritto di effettuare segnalazioni di reati o illeciti può essere limitato mediante l'applicazione di clausole contrattuali. Nel caso di violazione le suddette clausole sono da ritenersi nulle.
  2-septies. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi Pag. 22ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale. In ogni caso, ai segnalanti che denuncino reati o irregolarità che comportano un danno erariale ovvero comportino il recupero da parte dello Stato di somme conseguenti agli accertamenti o alla condanna definitiva, è attribuita, in parti eguali, una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento della somma in questione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per la fatturazione di quanto disposto dal presente comma».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10 e 11.
1. 03. Il Relatore per la II Commissione.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico (C. 3365 Businarolo, C. 1751 Businarolo e C. 3433 Ferranti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti).

  1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

  «Art. 54-bis.(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).1. Il pubblico dipendente che in buona fede denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite o di abuso di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. È in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione circostanziata ritenendo altamente probabile che la condotta illecita o di abuso si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
  3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, Pag. 24l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
  4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in modo da garantire, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e, ove possibile, promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
  6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi a quelle di cui al comma 5 l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.
  7. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
  8. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ente di appartenenza, al termine del quale, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso.
  9. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale.».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 7, 8, 9 e 15.
1. 01. (Nuova formulazione) Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato).

  1. All'articolo 6, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. I modelli di cui alla lettera a), del comma 1, prevedono:
   a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile si siano verificati, rilevanti ai Pag. 25sensi del presente decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
   b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
   c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
   d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque per altri reati commessi con la segnalazione di cui alla lettera a), ovvero di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione;
   e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

  2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
  2-quater. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In tali casi, quando risultano elementi di prova della natura ritorsiva e discriminatoria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento della stessa.».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10 e 11.
1. 02.  (Nuova formulazione). Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 2.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 7. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 5. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 5. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*12. 1. Chiarelli.

  Sopprimerlo.
*12. 5. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

Pag. 26

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 1. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.