CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2015
543.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07021 Toninelli: Sulla fornitura di una ricerca comparata in materia di diritto pubblico al Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

   Nell'ambito dell'ordinaria attività di istituto, a valere su una parte dei relativi stanziamenti di bilancio, il Dipartimento per le riforme istituzionali ha svolto alcuni procedimenti di natura amministrativa e contrattuale.
  Tra di essi va menzionata la procedura di gara citata nell'atto di sindacato ispettivo a firma Toninelli e altri. Essa è finalizzata all'aggiudicazione di un servizio di documentazione sugli ordinamenti di alcuni Paesi, sia europei che extraeuropei, all'esito di una procedura di gara in economia a cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125, commi 1 lettera b), 8, 9, 11, 12 e 14 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm., avviata con un avviso pubblico del 24 ottobre 2014, alla quale hanno scelto di partecipare undici soggetti, conclusa entro la fine del 2014, i cui atti sono pubblicati nella sezione trasparenza del sito del Governo, in conformità alla normativa vigente.
  Dal tenore dell'interrogazione – in particolare, dall'inciso contenuto nei trattini del quarto periodo della premessa, secondo il quale la ricerca sarebbe da ritenersi «ragionevolmente propedeutica o quale presupposto delle scelte da compiere in materia elettorale e costituzionale, pena la sua inutilità» – non appare pienamente colto l'insieme delle motivazioni che sono alla base di quanto illustrato.
  Il procedimento in questione costituisce businesses as usual per il Dipartimento per le riforme istituzionali, in quanto struttura di supporto della Presidenza del Consiglio per ciò che attiene alla materia di cui porta il nome. Pertanto, la connessione tra il servizio in questione e la riforma costituzionale, presentata dal Governo al Senato l'8 aprile 2014, non è necessaria ed esclusiva come l'atto ispettivo esplicitamente suppone e come, del resto, si sarebbe potuto comunque evincere da una tranquilla lettura degli atti di gara.
  Da essi, infatti, emerge l'utilità del servizio in relazione sia al contesto di generale riforma del panorama istituzionale italiano e alla fase di implementazione delle riforme già approvate («In questo contesto di complessivo rinnovamento, e in considerazione della fase di implementazione all'esito dell'intero percorso di riforma, appare utile un'ampia analisi di tipo comparato per mettere pienamente in luce le interazioni tra scelte normative in materia di sistema dei partiti politici, sistema elettorale, organi costituzionali»), sia in relazione a specifici contenuti che riguardano, tra gli altri, argomenti quali le prassi istituzionali, l'assetto dei gruppi parlamentari, l'efficacia di disposizioni in materia di rappresentanza di genere, la funzionalità di sistemi di voto elettronico, le riforme istituzionali in atto in altri Paesi.
  In altre parole, la ricerca riguarda le Istituzioni di altri Paesi dal punto di vista non solo del quadro ordinamentale, ma anche della dinamica istituzionale, aspetto quest'ultimo essenziale per l'ordinaria attività di supporto all'Autorità politica. Quindi la documentazione in questione – lungi dall'essere tardiva come sottintende l'atto di sindacato ispettivo – attiene ad un'attività che il Dipartimento svolge a Pag. 77prescindere dalla riforma costituzionale all'esame delle Camere. Essa ha diversi profili di interesse ai fini del supporto all'attività istituzionale, tra cui quelli relativi alle relazioni con organi e organismi sovranazionali e, non ultimi, quelli della diffusione di conoscenze attraverso il sito istituzionale, come dimostra la già effettuata pubblicazione dei profili specifici dei Paesi oggetto della documentazione.
  Intendo poi assicurare che la medesima struttura – esistente e funzionale anche in legislature in cui riforme costituzionali non hanno visto la luce – continuerà a svolgere la propria attività di supporto in via ordinaria anche in futuro, nei modi, nelle forme e con le risorse che saranno ritenute le più opportune e utili, anche a prescindere dall'approvazione contingente di proposte di riforma.

Pag. 78

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Fiano.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2016.
1. 2. Il Relatore.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Fiano.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Sulla base del censimento delle autovetture di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2014, le autovetture di proprietà delle amministrazioni pubbliche dismesse o da dismettere sono assegnate alle forze dell'ordine e della sicurezza pubblica per lo svolgimento di servizi operativi.
  2. L'utilizzo delle autovetture assegnate ai sensi del comma 1 per finalità diverse da quelle ivi disposte, costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.
  3. Ai fini del censimento di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni ivi individuate comunicano altresì i costi da esse sostenuti anche in ordine al personale addetto alle medesime autovetture.
  4. Ai fini del rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, i ministri dell'Interno e della Giustizia, d'intesa con il ministro dell'Economia e delle finanze, procedono alla ricognizione delle autovetture utilizzate per i servizi di scorta assicurati nel territorio nazionale, del personale a tal fine impiegato nonché ai costi sostenuti, ed illustrano le risultanze alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.
2. 2. Il Relatore.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Fiano.

Pag. 79

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO