CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2015
542.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità (C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
  ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335).

  1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Salvo che l'applicazione delle altre aliquote percentuali dia diritto a trattamenti più favorevoli, l'aliquota percentuale della pensione è elevata fino al 100 per cento, fino al raggiungimento di un importo non superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore il 1o gennaio dell'anno di riferimento, qualora i beneficiari risultino sprovvisti di redditi, con l'esclusione di quelli derivanti dalla casa di abitazione, ad eccezione della case di categoria catastale A1, A8 e A9, o dall'utilizzo da parte dei medesimi soggetti dell'unità immobiliare a titolo di usufrutto, ovvero titolari di redditi che, sommati alla pensione, non siano superiori a detto importo».
   b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della determinazione dei redditi dei beneficiari di cui all'allegata tabella F si considera l'indicatore della situazione economica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 159».
  2. La Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Tabella F di cui all'allegato 1, annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Detrazioni per carichi di famiglia).

  1. I redditi derivanti da trattamenti pensionistici a favore dei superstiti di cui sono titolari i figli del dante causa non concorrono alla determinazione del limite di reddito di cui all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 e dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge n. 636 del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272 del 1939).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpretano nel senso che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle Pag. 95prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, in presenza di prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni, il reddito da lavoro conseguito dal beneficiario nell'anno solare precedente rileva ai fini della definizione del reddito di riferimento solo in misura proporzionale al periodo nel quale esso è stato effettivamente conseguito anche nell'anno di riferimento antecedentemente all'erogazione della prestazione per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
  2. Le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che si considerano frequentanti l'Università anche i figli superstiti che nell'anno della morte del pensionato o dell'assicurato siano stati iscritti a corsi di laurea precedentemente e successivamente alla morte del pensionato o dell'assicurato, ancorché alla data della morte stessa non risultino iscritti ad alcun corso.

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 2)

Tabella F – Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario.

Reddito pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale di cumulabilità pari all'80 per cento del trattamento di reversibilità
Reddito superiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità