CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 novembre 2015
535.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

SUBEMENDAMENTI AGLI ARTICOLI AGGIUNTIVI 7.010 (NUOVA FORMULAZIONE) E 7.011 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

Subemendamenti all'emendamento 7.010 (Nuova formulazione) del relatore

  All'articolo aggiuntivo 7. 010 (Nuova formulazione) del Relatore, sopprimere il comma 1.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 9. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

  All'articolo aggiuntivo 7. 010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 1, sostituire le parole: relativa a una controversia di con le seguenti: tesa ad ottenere il.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 20. Sisto.

  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 1, dopo le parole: procedura civile inserire la seguente: dinanzi.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 10. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. Al comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 le parole: «da responsabilità medica e sanitaria» sono soppresse.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 12. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 2, terzo periodo, le parole:, a pena di decadenza sono sostituite dalle seguenti: a pena di decadenza,.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 13. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 2, quarto periodo, le parole: dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva sono sostituite dalle seguenti: del ricorso ex articolo 696-bis del codice di procedura civile.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 11. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

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  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 3, sopprimere la parola: perentorio ovunque essa ricorra.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 14. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sette mesi.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 15. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 3, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 21. Sisto.

  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 3, sopprimere le parole da: e gli effetti della domanda fino alla fine del comma.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 16. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 4, sopprimere il primo periodo.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 17. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 4, sopprimere le parole: , oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 18. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli esisti dell'accertamento tecnico preventivo fanno stato anche nei confronti delle parti che non vi hanno partecipato.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 22. Sisto.

  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5. Al fine di consentire l'eventuale valutazione medico-legale nel processo penale a mezzo di perizia in incidente probatorio anche per i reati di lesioni ex articolo 590 del codice penale nelle ipotesi di responsabilità professionale medico sanitaria si procede attraverso l'udienza preliminare.
  6. Nel caso di responsabilità civile derivante da colpa professionale medico-sanitaria, l'assicuratore del professionista può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Accertamenti tecnici anticipati nel processo civile e penale.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 19. Fucci, Ciracì.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. (Tentativo obbligatorio di conciliazione). – 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile al giudice competente. Pag. 90
  2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda. In tali casi non trova applicazione l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.
  3. Ove la conciliazione non riesca, o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di quattro mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
  4. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici di cui all'articolo 8 della presente legge. La mancata partecipazione obbliga il giudice a condannare, con il provvedimento che definisce il giudizio, le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
7. 010. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 7.011 (Nuova formulazione) del relatore

  All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 1, dopo la parola: struttura sanitaria inserire la seguente: pubblica.
0. 7. 011 (Nuova formulazione). 10. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

  All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 2, dopo le parole: professione sanitaria aggiungere le seguenti: deve estendere la domanda nei confronti del sanitario identificato o identificabile nell'atto di citazione e.
   b) Al comma 3 dopo la parola: citazione, aggiungere le seguenti: rendendolo edotto del diritto di intervenire volontariamente in giudizio a sua difesa.
   c) Al comma 6, dopo la parola: retribuzione, aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a 5 anni.
   d) Al comma 7, sostituire le parole: desumere argomenti di prova dal con le seguenti: tenere conto del.
0. 7. 011 (Nuova formulazione). 11. Fucci, Ciracì.

  All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 3, dopo le parole: che ne abbia, aggiungere la seguente: definitivamente.
0. 7. 011 (Nuova formulazione). 12. Sisto.

  All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 4, dopo la parola: responsabile, aggiungere le seguenti: in via esclusiva.
0. 7. 011 (Nuova formulazione). 13. Sisto.

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  All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 5, dopo le parole: avere ad oggetto, aggiungere la seguente: anche.
0. 7. 011 (Nuova formulazione). 14. Sisto.

  All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 6, dopo la parola: retribuzione, aggiungere la seguente: mensile.
0. 7. 011 (Nuova formulazione). 15. Sisto.

  All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 6, sostituire le parole: pronunciata nel giudizio, con le seguenti: che afferma il diritto.
0. 7. 011 (Nuova formulazione). 16. Sisto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. (Azione di rivalsa). – 1. L'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
  2. Se il danneggiato, nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, la struttura sanitaria può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo soltanto successivamente al risarcimento, avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale. In ogni caso, l'azione di rivalsa deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto risarcimento.
  3. La struttura sanitaria ha l'obbligo di dare comunicazione all'esercente la professione sanitaria dell'instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica nell'atto di citazione. Tale comunicazione deve contenere l'avviso che la sentenza di condanna che ne abbia accertato la responsabilità per dolo o colpa grave farà stato nei confronti del professionista nel giudizio di rivalsa.
  4. L'omissione o la incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa. In tal caso, la struttura sarà direttamente responsabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Corte dei conti.
  5. Se l'esercente la professione sanitaria è stato riconosciuto responsabile del fatto illecito, con sentenza passata in giudicato, senza che il giudice abbia accertato il grado della colpa, il giudizio di rivalsa dovrà comunque avere ad oggetto l'autonomo accertamento del grado della colpa.
  6. La struttura sanitaria esercita azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria nella misura massima di un quinto della retribuzione. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
  7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dal materiale probatorio acquisito nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria.
  8. L'esercizio dell'azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti rende improcedibile la domanda di rivalsa in sede civile della struttura sanitaria pubblica.
7. 011. (Nuova formulazione) Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

SUBEMENDAMENTI APPROVATI

  All'articolo aggiuntivo 7. 010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 1, sostituire le parole: relativa a una controversia di con le seguenti: tesa ad ottenere il.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 20. Sisto.

  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 1, dopo le parole: procedura civile inserire la seguente: dinanzi.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 10. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

  All'articolo aggiuntivo 7.010 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 3, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi.
0. 7. 010 (Nuova formulazione). 21.  Sisto.

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ALLEGATO 3

5-06880 Fucci: Sulla tracciabilità dei medicinali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero della salute ha il compito di definire i requisiti tecnici del bollino farmaceutico e le modalità della sua adozione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.
  L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato cura la produzione di bollini farmaceutici, poiché questi ultimi sono ricompresi nell'elenco delle carte valori presente nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013. Il ruolo di vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati, a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.
  Il Ministero della salute, appena ricevuta la segnalazione da parte della ditta Nuceria, il 26 ottobre 2015, relativa al problema della cancellazione del numero progressivo in chiaro della confezione presente sullo strato intermedio del bollino, ha provveduto a richiedere chiarimenti e dimensione del fenomeno all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; siamo, pertanto, in attesa di ricevere le indicazioni da parte del medesimo Istituto.
  Prima di entrare nel merito, mi sembra doveroso chiarire che il problema tecnico dei bollini, oggetto del presente atto ispettivo, non presenta una rilevanza sulla sicurezza dei medicinali, rassicuro pertanto i presenti, che non vi è – come paventato con l'atto ispettivo – alcun pericolo per la salute pubblica, visto che, com’è noto, il bollino ha la finalità di contrastare le frodi.
  Nel merito della questione, la dimensione del fenomeno è elemento discriminante per definire le eventuali azioni da intraprendere, non vi è dubbio infatti, che se il fenomeno riguarda poche confezioni avrà una portata diversa.
  È opportuno ricordare che, ai sensi del decreto 30 maggio 2014, articolo 3, comma 2, «lo strato intermedio, opportunamente trattato con sistemi di sicurezza idonei a garantirne l'originalità, riporta sulla superficie eccedente le dimensioni dello strato superiore, il numero progressivo della confezione in chiaro. Il suddetto strato intermedio, destinato a rimanere solidale con il confezionamento esterno del medicinale, è dotato di caratteristiche di adesività tali da assicurare la permanenza del bollino sul confezionamento stesso per tutto il periodo di validità del medicinale e da garantire la distruzione o il palese deterioramento del bollino come conseguenza di tentativi di rimozione».
  Infatti, la funzione dello strato intermedio è assicurare la leggibilità del numero progressivo, al fine di garantire l'identificazione della confezione, anche quando lo strato superiore del bollino viene rimosso per erogazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
  Tuttavia, l'identificazione della confezione risulta assicurata dallo strato superiore del bollino che contiene;
   a) il codice di Autorizzazione all'immissione in Commercio riportato sia in chiaro sia mediante tecnica di rappresentazione che ne consente la lettura automatica;
   b) l'identificazione della confezione derivante dalla combinazione della denominazione Pag. 94del medicinale con l'indicazione del dosaggio, della forma farmaceutica e del numero di unità posologiche;
   c) il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
   d) il numero progressivo riportato sia in chiaro (obbligatorio per i bollini prodotti a decorrere dal 1o gennaio 2016), sia mediante la tecnica di rappresentazione che ne consente la lettura automatica.
  Pertanto, il problema dell'identificazione della confezione a fronte della cancellazione del numero progressivo sullo strato intermedio si pone solo per le confezioni prive dello strato superiore: per questa ragione, la disfunzione segnalata ha ricadute sulla rintracciabilità di confezioni fuoriuscite dal canale distributivo legale; proprio a tale fine, ribadisco che il Ministero si è prontamente attivato per acquisire tutte le informazioni sul caso.

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ALLEGATO 4

5-06881 Borghese: Sulla gestione commissariale della sanità in Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La struttura commissariale della Regione Calabria, in ordine al problema posto, ha osservato quanto segue.
  I criteri utilizzati per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da soggetti privati accreditati per l'anno 2015, sono riportati nella delibera n. 80/2015 e sono i seguenti:
   1. recupero della mobilità passiva (interventi chirurgici ortopedici, oncologici, sulla tiroide);
   2. implementazione della complessità dei ricoveri;
   3. incremento della neuroriabilitazione;
   4. appropriatezza e complementarietà con le prestazioni erogate dalle strutture pubbliche.

  I 10 milioni di euro precedentemente assegnati alla «Fondazione Campanella», sono stati utilizzati nel rispetto di tali criteri.
  Per l'assegnazione dei budget, relativamente alle attività di ricovero, è stato effettuato un lavoro istruttorio a livello regionale che ha preso in considerazione l'attività svolta dalle varie strutture.
  È stata inoltre aggiornata l'analisi della mobilità passiva, effettuata per la predisposizione del documento relativo alla rete ospedaliera (delibera 9/2015), dalla quale è emersa la necessità di effettuare un'azione di recupero sui sistemi di diagnosi di mobilità, che sono rappresentati dagli interventi di protesizzazione ortopedica, dagli interventi chirurgici oncologici e sulla tiroide. Grande rilievo è stato dato anche alla necessità di potenziare l'acquisto di prestazioni di neuroriabilitazione.
  Successivamente sono stati convocati dalla struttura commissariale e dal Dipartimento Tutela della Salute, a partire dal 15 maggio 2015, i Commissari delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) in incontri cadenzati e congiunti con le Aziende Ospedaliere, territorialmente competenti, proprio al fine di discutere, tra l'altro, dei budget per l'anno 2015.
  Per mettere le ASP in condizione di predisporre le proposte secondo i predetti criteri, è stata trasmessa dalla struttura commissariale tutta la documentazione necessaria, in particolare i dati di attività ospedaliera-anno 2014 e di mobilità passiva, con l'indicazione dei sistemi di diagnosi erogati da tutti i presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati, ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.
  Inoltre, la struttura dipartimentale, a fine maggio, non avendo ancora ricevuto delle proposte organiche e definitive da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali, con nota del 26 maggio 2015, ha indetto un incontro con i Commissari delle ASP, per verificare le proposte aziendali formulate sulla base delle informazioni trasmesse.
  Non avendo, in quelle riunioni, acquisito proposte complete, si è proceduto a ribadire i criteri regionali di orientamento per l'assegnazione del budget alle strutture private accreditate e si è chiesto ai Dirigenti Aziendali, sulla scorta delle indicazioni fornite, di predisporre i Piani di acquisto delle prestazioni di ricovero per l'anno 2015, che comunque avrebbero, in Pag. 96parte, anche tenuto conto dell'attività svolta dalle strutture accreditate in regime di prorogatio del contratto esistente per l'anno 2014.
  L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ha inviato la proposta con nota del 2 luglio 2015.
  Per quanto riguarda la struttura «Sacro Cuore» di Cosenza, unica struttura privata accreditata quale punto nascita, essa ha avuto un incremento di budget in quanto di supporto e complementare alle funzioni svolte nella città di Cosenza dal punto nascita dell'Azienda Ospedaliera «Annunziata», che esegue già circa 2000 parti con un organico sottodimensionato.
  L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha inviato la proposta definitiva con nota del 6 luglio 2015. Ha proposto un incremento di euro 271.000,00 rispetto all'anno 2014 alla struttura «Istituto S. Anna», che effettua ricoveri inerenti alla neuroriabilitazione e che rappresenta una struttura di attrazione per mobilità attiva da parte delle altre ASP regionali, ma anche extraregionali.
  Ha rispettato gli indirizzi e i criteri regionali anche nel richiedere l'incremento per le prestazioni chirurgiche urologiche erogate dalla «Romolo Hospital», per la quale è stato chiesto l'incremento di euro 206.000,00 e quello relativo alla struttura «Madonna dello Scoglio», unica in Regione ad indirizzo reumatologico, per la quale ha proposto l'incremento di euro 243.000,00.
  L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha inviato la proposta di budget con nota del 1o luglio 2015. Nel programma inviato propone l'incremento del budget per le strutture «Villa del Sole» (di euro 964.000,00) «Villa Serena» (di euro 596.000,00) di Catanzaro e «Villa Michelino» (di euro 311.000,00) di Lamezia Terme.
  L'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ha inviato la proposta con nota del 1o luglio 2015, prevedendo un incremento di budget per la Casa di Cura «Villa dei Gerani», al fine di acquistare prestazioni di riabilitazione intensiva, per la quale ad oggi i residenti nel territorio dell'Azienda fruiscono in mobilità extra aziendale ed extra regionale.
  L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha inviato la proposta definitiva sotto forma di tabella, protocollata in data 6 luglio 2015.
  La proposta non rispettava i criteri regionali più volte enunciati, ma era orientata, per come riportato in una relazione consegnata nel corso di un precedente incontro con dirigenti del Dipartimento, ad un incremento per erogazione di prestazioni post-acuzie. Non condividendo la proposta in quanto non in linea con i criteri stabiliti a livello regionale, si è proceduto ad incrementare i budget solo per le strutture che erogano prestazioni di chirurgia, nel rispetto del criterio di recupero della mobilità passiva.

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ALLEGATO 5

5-06882 Fratoianni: Iniziative per procedere all'assunzione di un maggior numero di medici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ha dettato norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, coordinando le disposizioni già contenute nella direttiva 93/104/CE con quelle introdotte dalla direttiva 2000/34/CE.
  In attuazione delle citate direttive, è stato emanato il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che nel regolamentare l'articolazione dell'orario di lavoro, detta principi in materia di riposi, ferie, lavoro notturno e straordinario sia per i dipendenti privati che pubblici, compreso, quindi, il personale del comparto sanità.
  Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), è stata introdotta una prima deroga al citato d.lgs. n. 66/2003, relativamente ai riposi per il personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del SSN, prevedendo che: «Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».
  Successivamente, con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, oltre alla normativa sul riposo è stata derogata anche quella relativa al limite massimo dell'orario di lavoro settimanale.
  Le deroghe introdotte da dette disposizioni al decreto legislativo n. 66/2003, hanno determinato l'avvio, nel 2012, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Pertanto, nell'ambito della legge europea 2013-bis (legge n. 161 del 2014), si è reso necessario introdurre una apposita disposizione (articolo 14), finalizzata ad abrogare le norme oggetto di attenzione da parte della Commissione europea.
  Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'abrogazione delle predette norme è stata, comunque, differita di un anno, per consentire alle Regioni di avviare specifici processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi, anche tenendo conto della riorganizzazione della rete ospedaliera. Nel contempo, è stata rinviata ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore la disciplina di eventuali deroghe alle disposizioni in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero del personale del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme europee.
  Il Comitato di settore, organo per gli indirizzi di negoziazione contrattuale – appena insediato dopo le elezioni regionali ha rappresentato l'urgenza di procedere all'attuazione delle citate disposizioni.
  Proprio nella seduta di ieri 4 novembre 2015, è stato approvato l'atto di indirizzo volto a prevedere in tempi brevi, l'avvio della contrattazione con le specifiche deroghe, previste anche a livello comunitario, nei contratti della dirigenza e del comparto.
  Va anche detto che, l'articolo 14 già citato, legge n. 161/2014 richiama l'articolo 17 del decreto n. 66 del 2003, che prevede: «In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro, su richiesta delle Pag. 98organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative o delle associazioni di categoria adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento» tra l'altro «c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri».
  Pertanto, qualora le parti sociali lo richiedano, si potrà predisporre un apposito decreto ai cui lavori questo Ministero sarà parte attiva.
  Da ultimo, segnalo che è all'attenzione politica la questione della stabilizzazione del personale del SSN, nel senso che si stanno valutando tutte le possibili iniziative anche normative, per risolvere la predetta questione, da ritenersi funzionale anche all'erogazione dei servizi sanitari e al rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

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ALLEGATO 6

5-06883 Lenzi: Iniziative per assicurare l'equa riparazione ai familiari dei deceduti per danni da trasfusione o da vaccinazioni obbligatorie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla problematica delineata nell'interrogazione in esame, ricordo che l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, ha previsto un'equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti, o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso di decesso), che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il 19 gennaio 2010.
  È prevista la corresponsione, a titolo di equa riparazione, di una somma di denaro – euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o somministrazione di emoderivati infetti, ed euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria – in un'unica soluzione per i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva.
  Il riconoscimento è subordinato non solo al possesso dei requisiti individuati dall'articolo 2, lettera a) e lettera b), del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria), ma anche alla verifica della ricevibilità della predetta istanza.
  La corresponsione delle somme è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.
  Con riferimento, in particolare, alla verifica della ricevibilità della istanza, nel corso dell'istruttoria è risultato che, per talune posizioni relative ai danneggiati deceduti, è pendente un contenzioso instaurato dagli eredi, nei confronti del Ministero della salute, avente ad oggetto esclusivamente il riconoscimento del risarcimento del danno «iure proprio».
  Per quanto concerne tale questione, segnalo che l'Avvocatura Generale dello Stato, nei diversi pareri espressi in materia di transazioni di cui alle leggi n. 222 e n. 244 del 2007, ha ritenuto che sia «opportuno operare una interpretazione sistematica di queste leggi, così come attuate dal decreto ministeriale 132 del 2009 e dal decreto ministeriale 4 giugno 2012, secondo la quale le transazioni finanziate dalle leggi in parola riguardano i soggetti danneggiati direttamente da una trasfusione infetta, non anche gli eredi che agiscono per ottenere i danni proprio per le sofferenze collegate alla malattia epatica del loro congiunto».
  Pertanto, non sono ricevibili le istanze di transazione, ai sensi della citata normativa, concernenti contenziosi in materia esclusivamente di riconoscimento del danno «iure proprio» in favore degli eredi e, conseguentemente, non risulta possibile riconoscere agli stessi l'importo previsto a titolo di equa riparazione.Pag. 100
  In tal caso, tuttavia, il contenzioso proseguirebbe dinanzi ai Tribunali civili e, in caso di pronuncia di condanna al risarcimento del danno, anche solo «iure proprio» in favore degli eredi di danneggiati deceduti, questo Ministero prov- vederebbe alla liquidazione dell'importo previsto in sentenza, che nella gran parte dei casi è superiore alla somma riconosciuta a titolo di equa riparazione.
  Ad oggi, non è stato, comunque, adottato alcun provvedimento formale di rigetto dell'equa riparazione per il caso specifico preso in esame.

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ALLEGATO 7

5-06884 Baroni: Iniziative per monitorare il trattamento della patologia da gioco d'azzardo patologico presso il Servizio sanitario nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver sollevato una questione che riveste significativa rilevanza per il Ministero della salute.
  Sommariamente ripercorro le ultime iniziative avviate per contrastare e monitorare la dipendenza da gioco patologico.
  È stato ricostituito, come previsto dalla legge di stabilità per il 2015, presso il Ministero della salute l'Osservatorio sulla ludopatia, al quale oltre al compito di individuare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo è affidata anche la funzione di monitoraggio della dipendenza e dell'efficacia dell'azione di cura e prevenzione del fenomeno, allo stesso Osservatorio è attribuito il compito di predisporre anche le linee di azione finalizzate a garantire alle persone affette da gioco d'azzardo patologico tutte le possibili prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione. Inoltre, sempre rimanendo sul tema dell'iniziativa in materia di dipendenza da gioco patologico, colgo questa occasione per ricordare che nel prossimo decreto di aggiornamento dei LEA, il cui finanziamento è stato previsto nel disegno di legge di stabilità, è prevista nell'area delle dipendenze patologiche anche la presenza dei destinatari dei trattamenti descritti come persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo con comportamenti di abuso patologico di sostanze. Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche inclusa la dipendenza dal gioco d'azzardo la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche e riabilitative necessarie e appropriate.
  Inoltre, per le persone con dipendenze patologiche, incluse la dipendenza da gioco d'azzardo, il Servizio sanitario nazionale garantisce, previa valutazione multidimensionale e definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico-riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi con programmi differenziati per intensità, complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni necessarie ed appropriate.
  A ciò aggiungo, che il Ministero della salute attraverso il programma CCM (Centro per il Controllo delle Malattie) ha finanziato per l'anno 2014 il Progetto Sperimentale «Sistema di Sorveglianza Nazionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo» a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento del Farmaco – Reparto Farmaco Dipendenza Tossicodipendenza e Doping.
  Tale progetto, avviato nel 2015 per una durata tra i 18 e i 24 mesi e finanziato per 100.000 euro, ha lo scopo di sperimentare un sistema di sorveglianza nazionale per costituire una rete integrata di dati relativi alla diagnosi, ai trattamenti, alla valutazione degli esiti e ai bisogni degli operatori che sussistono all'interno dei servizi che si occupano di prevenzione, cura e riabilitazione dei pazienti affetti da disturbo da gioco d'azzardo.Pag. 102
  Nello specifico gli obiettivi previsti dal progetto sono:
   1. Conoscere la situazione attuale delle attività svolte dai servizi del SSN e del privato sociale sul disturbo da gioco d'azzardo;
   2. Analizzare il fabbisogno formativo degli operatori coinvolti nella cura del disturbo da gioco d'azzardo;
   3. Creare una rete di sostegno tra gli operatori del SSN e del privato sociale per diffondere informazioni su interventi e politiche a favore dei pazienti e dei loro familiari messi in atto dai servizi per contrastare il Disturbo da Gioco d'azzardo.

  A fine progetto sono previsti due workshop di due giornate ciascuno presso l'istituto Superiore di Sanità per garantire una corretta diffusione delle informazioni prodotte.

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ALLEGATO 8

5-06885 Monchiero: Implementazione delle campagne di comunicazione sull'opportunità di ricorrere alle vaccinazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La 65a Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato il Piano d'Azione Globale per le Vaccinazioni 2011-2020.
  Tale piano globale è stato contestualizzato, con riguardo all'Europa, con il Piano d'Azione Europeo per le Vaccinazioni 2015-2020 (EVAP).
  L'EVAP è lo strumento per l'implementazione della visione, espressa dal «Decalogo delle vaccinazioni», di un mondo in cui ogni individuo possa godere di una vita libera dalle malattie prevenibili da vaccinazione, grazie alla disponibilità dei vaccini, che deve essere garantita dalle Autorità Sanitarie, e ad una politica coerente con gli obiettivi di «Health 2020».
  Proprio a partire dall'EVAP, il Gruppo Interistituzionale di lavoro «Strategie vaccinali», individuato dal Ministro della salute e istituito nell'ambito del Consiglio Superiore di sanità, nel quale sono rappresentate tutte le Istituzioni coinvolte nelle strategie vaccinali, ha predisposto una bozza di Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2016-2018, in cui è incluso il nuovo Calendario nazionale delle vaccinazioni.
  Scopo del documento è «l'armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente da luogo di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva, attraverso l'equità nell'accesso a vaccini di elevata qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, e disponibili nel tempo (prevenendo, il più possibile, situazioni di carenza), e a servizi di immunizzazione di livello eccellente».
  Nel PNPV sono stati individuati 6 priorità (1. Mantenere lo stato «Polio free»; 2. Perseguire gli obiettivi del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia e rafforzare le azioni per l'eliminazione; 3. Garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni, l'accesso ai servizi e la disponibilità dei vaccini; 4. Prevedere azioni per i gruppi di popolazione difficilmente raggiungibili e con bassa copertura vaccinale; 5. Elaborare un Piano di comunicazione istituzionale sulle vaccinazioni), coerenti con le raccomandazioni dell'Ufficio Regionale Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità espresse nell'EVAP, ed una serie di obiettivi specifici.
  In esso, inoltre, è stato disegnato un percorso per il raggiungimento di detti obiettivi, ed è previsto un processo di monitoraggio e valutazione attraverso indicatori.
  In particolare, oltre a sviluppare o aggiornare le azioni, nel nuovo PNPV si vuole stimare il costo della mancata vaccinazione, oltre che dell'intervento vaccinale nella sua completezza, e insieme ai bisogni si vogliono individuare fonti di risorse derivanti anche da un meccanismo premiante le realtà che davvero si impegnano per un cambiamento in positivo delle attività vaccinali.
  Al tempo stesso, il documento sottolinea il valore etico e sociale delle vaccinazioni, e quanto fondamentale sia la condivisione della consapevolezza della loro efficacia nel determinare un guadagno di Pag. 104salute, «in primis» tra tutti gli operatori sanitari, oltre che nella popolazione generale.
  Tale obiettivo è raggiungibile solo con interventi formativi ed educativi mirati, attuati nelle scuole di ogni ordine e grado e nei piani formativi universitari e specialistici delle discipline medico-sanitarie.
  Viene affrontato anche il tema della comunicazione da parte dei medici del Servizio Sanitario Nazionale ai propri assistiti e la comunicazione da parte delle Istituzioni centrali, che dovranno essere improntate alla trasparenza e alla profonda conoscenza dei contenuti del PNPV e dei suoi presupposti tecnico-scientifici.
  Tra le altre iniziative, segnalo che questo Ministero partecipa ad un tavolo interistituzionale con il MIUR, dove si discutono i temi da introdurre e come includerli nei correnti programmi formativi.
  Ai lavori del citato Gruppo Interistituzionale ha preso parte, tra gli altri, anche il coordinatore del Gruppo Interregionale Sanità Pubblica e Screening, in qualità di rappresentante delle Regioni.
  Il documento in bozza è stato predisposto secondo modalità che garantissero la massima trasparenza del processo e il perseguimento della piena armonia tra tutti gli attori.
  A tale scopo, una volta predisposto dal Gruppo, esso è stato sottoposto al parere del Consiglio Superiore di Sanità, che lo ha approvato nella seduta del 9 giugno 2015, e poi inviato, per la condivisione dei contenuti, al Coordinamento Interregionale della Prevenzione.