CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 7.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sostituire le parole da: che svolge fino a: risponde con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 22. (Nuova formulazione). Amato.

Emendamento 7.50 del Relatore (nuova formulazione) risultante dai subemendamenti approvati

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente la professione sanitaria). 1. La struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
  2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina.
  3. L'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, si attiene, fatte salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.
  4. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
7. 50. (Nuova formulazione) Il relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

ARTICOLI AGGIUNTIVI 7.010 (NUOVA FORMULAZIONE) E 7.011 (NUOVA FORMULAZIONE DEL RELATORE)

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. (Tentativo obbligatorio di conciliazione). – 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile al giudice competente.
  2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda. In tali casi non trova applicazione l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.
  3. Ove la conciliazione non riesca, o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di quattro mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
  4. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici di cui all'articolo 8 della presente legge. La mancata partecipazione obbliga il giudice a condannare, con il provvedimento che definisce il giudizio, le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
7. 010. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. (Azione di rivalsa). – 1. L'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
  2. Se il danneggiato, nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria, non Pag. 186ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, la struttura sanitaria può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo soltanto successivamente al risarcimento, avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale. In ogni caso, l'azione di rivalsa deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto risarcimento.
  3. La struttura sanitaria ha l'obbligo di dare comunicazione all'esercente la professione sanitaria dell'instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica nell'atto di citazione. Tale comunicazione deve contenere l'avviso che la sentenza di condanna che ne abbia accertato la responsabilità per dolo o colpa grave farà stato nei confronti del professionista nel giudizio di rivalsa.
  4. L'omissione o la incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa. In tal caso, la struttura sarà direttamente responsabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Corte dei conti.
  5. Se l'esercente la professione sanitaria è stato riconosciuto responsabile del fatto illecito, con sentenza passata in giudicato, senza che il giudice abbia accertato il grado della colpa, il giudizio di rivalsa dovrà comunque avere ad oggetto l'autonomo accertamento del grado della colpa.
  6. La struttura sanitaria esercita azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria nella misura massima di un quinto della retribuzione. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
  7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dal materiale probatorio acquisito nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria.
  8. L'esercizio dell'azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti rende improcedibile la domanda di rivalsa in sede civile della struttura sanitaria pubblica.
7. 011. (Nuova formulazione) Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B Cenni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 348-B Cenni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»;
   condiviso l'intento di sostenere con un'apposita legge gli agricoltori che con fatica investono nella ricerca e nel recupero di varietà genetiche a rischio di estinzione, contribuendo ad arginare la perdita di biodiversità e a sviluppare l'enorme patrimonio di saperi locali, memorie e pratiche sostenibili di cui dispone il nostro Paese;
   valutata positivamente l'efficacia del sistema nazionale proposto, articolato nell'Anagrafe nazionale, nella Rete nazionale, nel Portale nazionale e nel Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
   considerata l'opportunità delle modifiche introdotte dal Senato e apprezzato in particolare l'inserimento di un rappresentante del Ministero della salute fra i componenti del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare,
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Nuovo testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1138 d'iniziativa popolare e abb., recante «Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata»;
   considerati gli articoli da 27 a 36 del provvedimento in oggetto, che intervengono sul capo del Codice relativo alla gestione dei beni sequestrati, rispetto alla quale vi sono sicuramente implicazioni di carattere sociale;
   rilevato, in particolare, che il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 29, finalizzato a garantire l'accesso al credito bancario per le aziende sottratte alla criminalità nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione ha come obiettivi, tra l'altro, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro e il sostegno alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 e alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata;
   osservato che l'articolo 35, nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 48 del Codice antimafia, sulla destinazione dei beni e delle somme sequestrate, sottrae al Ministro dell'interno, per attribuirla al Presidente del Consiglio, l'autorizzazione al mantenimento dei beni immobili confiscati nel patrimonio dello Stato e, per i medesimi beni, consente il trasferimento agli enti locali, anche per finalità economiche, purché accompagnate dal vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali,
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE