CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Testo base C. 348-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

   La VIII Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 348-B recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», approvata dalla Camera e modificata dal Senato;
   valutate nel complesso positivamente le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento;
   considerato che, all'articolo 10, è stato soppresso, quale finalità del Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il riferimento all'utilizzo del Fondo medesimo per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti;
   ritenuto che andrebbe ripristinata tale finalità che consentirebbe di utilizzare le risorse del Fondo anche per riparare i danni provocati ai produttori agricoli da forme di inquinamento genetico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripristinare, all'articolo 10, la disposizione che consentiva l'utilizzo del Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subìto eventuali danni provocati da forme di inquinamento genetico in violazione delle disposizioni vigenti.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Testo base C. 348-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VIII Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 348-B recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», approvata dalla Camera e modificata dal Senato;
   valutate nel complesso positivamente le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento;
   considerato che, all'articolo 10, è stato soppresso, quale finalità del Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il riferimento all'utilizzo del Fondo medesimo per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti;
   ritenuto che andrebbe ripristinata tale finalità che consentirebbe di utilizzare le risorse del Fondo anche per riparare i danni provocati ai produttori agricoli da forme di inquinamento genetico;
   ricordato, infine, che l'Italia ha chiesto, in relazione alla nuova normativa europea, di non consentire sul proprio territorio coltivazioni OGM a tutela della biodiversità ambientale e agricola,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripristinare, all'articolo 10, la disposizione che consentiva l'utilizzo del Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subìto eventuali danni provocati da forme di inquinamento genetico in violazione delle disposizioni vigenti.

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ALLEGATO 3

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare ed abb.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

   La VIII Commissione,
   esaminato il testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare ed abb., recante «Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata»;
   considerato che l'articolo 47 del provvedimento reca una delega al Governo per sostenere, attraverso incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, le aziende sequestrate e confiscate, individuando, quale principio e criterio direttivo, che, nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, sono preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
   ritenuto che:
    il principio e criterio direttivo sopra riportato potrebbe contrastare con i principi europei posti a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra i partecipanti alle procedure concorsuali;
    la questione dei criteri di partecipazione delle aziende sequestrate o confiscate nei contratti di appalto andrebbe più opportunamente affrontata nell'ambito della revisione della normativa sugli appalti pubblici, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo il riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera m) del comma 3 dell'articolo 47 in merito alla preferenza delle aziende sequestrate o confiscate, ovvero delle cooperative che le hanno rilevate, nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta.

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ALLEGATO 4

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare ed abb.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

   La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,
   esaminato, per le parti di competenza, l'AC 1138 «Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata testo unificato»;
  premesso che:
   nel novembre 2013 la Commissione Giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare A.C. 1138, concernente «Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata», alla quale sono state abbinate le proposte C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano;
   all'esito di un'indagine conoscitiva, l'8 ottobre 2014, la Commissione ha adottato il testo base «Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro», che propone numerose integrazioni e modifiche al Codice delle leggi antimafia;
   in particolare, l'articolo 8 del testo unificato adottato introduce un nuovo articolo 41-ter al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra le misure a sostegno delle aziende sequestrate o confiscate, la possibilità per enti pubblici di stipulare convenzioni con aziende sequestrate o confiscate finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro e, in via preferenziale, con quelle che rilevate da cooperative sociali. Inoltre, il comma 4 prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, «nella individuazione dell'affidatario nei contratti con procedura negoziata o per lavori, servizi e forniture in economia per i quali non è prevista la gara pubblica, sceglie preferibilmente le aziende sequestrate o confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate e le cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c)»;
   a seguito dell'approvazione, nella seduta di Commissione del 29 ottobre 2015, dell'emendamento 8.10 del relatore, talune delle misure a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate sono state trasformate in una delega al Governo ad adottare, nel termine di quattro mesi, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva;
   l'emendamento del relatore, che a sua volta recepisce l'emendamento Bindi 8.1., riprende i contenuti e le proposte presentate nella Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, approvata nella seduta del 22 ottobre 2014 (Doc. XXIII, N. 5); in tale sede la suddetta Commissione proponeva Pag. 136un separato testo di legge delega al Governo per l'emanazione di norme integrative del codice leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel quale si prevedeva una riduzione dell'aliquota IVA per coloro che effettuino acquisti dalle aziende sequestrate o confiscate e la possibilità che, nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate o le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte a gestione giudiziale;
   le predette indicazioni sono state, dunque, inserite nell'emendamento del relatore 8.10 approvato dalla Commissione, tra i principi e i criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega da parte del Governo;
  considerato che:
   i predetti principi e criteri direttivi alla delega in materia di premialità fiscale e contributiva, previsti dall'emendamento 8.10 del relatore, sono formulati in modo eccessivamente generico e introducono un regime soggettivo preferenziale in materia di appalti che non si ritiene rispondente ai principi in materia di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento previsti dalla normativa comunitaria e statale in materia di appalti, non altrimenti richiamati;
   sarebbe stato quantomeno opportuna una definizione puntuale dei confini e delle specifiche finalità sottese ai predetti criteri direttivi da attuarsi nell'esercizio delle delega, mentre viene demandato al Governo un ampio margine di intervento, senza che sia garantito un secondo passaggio alle Commissioni parlamentari competenti nell'eventualità che il Governo non intenda conformarsi ai rilievi dalle stesse formulati nel rilascio del parere,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 5

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VIII Commissione,
   esaminato il testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare ed abb., recante «Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata»;
   considerato che l'articolo 47 del provvedimento reca una delega al Governo per sostenere, attraverso incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, le aziende sequestrate e confiscate, individuando, quale principio e criterio direttivo, che, nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
   ritenuto che:
    il principio e criterio direttivo sopra riportato potrebbe contrastare con i principi europei posti a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra i partecipanti alle procedure concorsuali;
    la questione dei criteri di partecipazione delle aziende sequestrate o confiscate nei contratti di appalto andrebbe più opportunamente affrontata nell'ambito della revisione della normativa sugli appalti pubblici, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sia espunto dal testo il riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera m) del comma 3 dell'articolo 47 in merito alla preferenza delle aziende sequestrate o confiscate, ovvero delle cooperative che le hanno rilevate, nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, ritenendosi che tale tematica andrebbe più opportunamente affrontata nell'ambito della revisione della normativa degli appalti pubblici.

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ALLEGATO 6

5-06372 Ricciatti: Chiarimenti in merito al nuovo tracciato della «Strada dei due Mari».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto riferisce ANAS, l'ammodernamento della E78 Grosseto-Fano è inserito nel Primo Programma delle Infrastrutture Strategiche.
  È stata prevista la realizzazione di una strada extraurbana principale a due corsie per senso di marcia, spartitraffico centrale e intersezioni a livelli sfalsati.
  Lo stato di attuazione dell'intervento è il seguente:
   127 km sono stati ultimati e aperti al traffico;
   11,5 km sono in costruzione (tratto Lanzo-Ornate in Toscana);
   52 km, per un costo complessivo di 2,3 miliardi di euro, hanno in corso le procedure per l'approvazione dei progetti e il finanziamento delle opere;
   79 km, per un costo complessivo di 2.044 milioni di euro, sono attualmente in fase di progettazione.

  ANAS segnala, inoltre, che il fabbisogno finanziario necessario per il completamento dell'infrastruttura ammonta a 4.356 milioni di euro, mentre, ad oggi, risulta una copertura economica pari a 237 milioni di euro, derivanti dal Contratto di Programma ANAS 2015, sul quale il CIPE ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 agosto scorso, assegnando i finanziamenti per il lotto 4 (98,66 milioni di euro) e per il lotto 9 (138,34 milioni di euro) compresi nel tratto Grosseto-Siena.
  Tuttavia, per contenere i costi di realizzazione dell'intervento e quindi agevolare il reperimento delle risorse finanziarie, ANAS ha avviato uno studio di fattibilità che individua soluzioni progettuali alternative a quella prevista.
  Completato lo studio di fattibilità, l'ANAS provvederà a rendere pubblici i nuovi progetti con le modalità stabilite dalla legge.
  Si assicura che tali progetti verranno sviluppati nel rispetto dei vincoli paesaggistici delle aree interessate dall'infrastruttura e attraverso il giusto confronto con le comunità interessate.

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ALLEGATO 7

5-06835 Matarrese: Sulle attività svolte precedentemente dalla soppressa struttura di missione per l'attuazione della legge obiettivo e del programma delle infrastrutture strategiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il superamento della legge obiettivo (n. 443 del 2001), per volontà del Governo e del Legislatore (come si sta affermando nei passaggi parlamentari della Delega Appalti), ha comportato la necessità di rivedere l'attuale sistema di gestione delle opere di interesse strategico e, in particolare, quella parte dell'attuale Codice dei contratti che prevede la facoltà di attribuire alla Struttura tecnica di missione le funzioni in materia di «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi».
  Pertanto, con apposito decreto ministeriale, sono state attribuite ai competenti uffici del Ministero, senza soluzione di continuità, le funzioni amministrativo-gestionali precedentemente svolte dalla Struttura tecnica di missione, in considerazione della tipologia delle opere e delle competenze di ciascuna direzione generale.
  Nello specifico, sono state attribuite alle direzioni generali le funzioni in materia di finanziamento, promozione, acquisizione e valutazione dei pareri istruttori sui progetti al fine della predisposizione di proposte tecnico-amministrative da sottoporre al CIPE, convocazione delle conferenze dei servizi, esame di ogni questione giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria attinente alla fase di realizzazione delle opere e predisposizione dei conseguenti atti, individuazione delle criticità e formulazione di proposte o iniziative per la risoluzione delle stesse criticità, svolgimento delle attività di supporto al CIPE per la vigilanza sulle attività di affidamento e sulla successiva realizzazione delle infrastrutture, svolgimento delle attività di verifica sulla realizzazione degli interventi.
  In questo contesto, nonostante le oggettive difficoltà legate al passaggio di consegne relativo a circa dodici anni di attività, il trasferimento delle funzioni alle direzioni generali del Ministero ha comportato solo un fisiologico rallentamento, che ad oggi è stato assorbito dall'azione delle stesse direzioni generali, nell'attività di gestione, comprensiva dei trasferimenti finalizzati dei fondi alle Amministrazioni aggiudicatori per i pagamenti alle imprese.
  Tale nuova organizzazione permette di proseguire il previsto iter per la realizzazione delle opere senza soluzione di continuità, garantendo, attraverso l'azione amministrativa degli uffici del Ministero, la separazione tra l'attività amministrativo-gestionale e l'attività di indirizzo.

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ALLEGATO 8

5-06741 Baldelli: Sull'ammontare dei crediti vantati dalla società Acea Ato 2 – Gruppo Acea Spa e sulla riscossione coattiva mediante ruolo di tali crediti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti pongono alcuni quesiti connessi all'autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2015 nei confronti della società Acea Ato 2 – Gruppo Acea s.p.a. per la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla predetta società nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato.
  Ritengono gli interroganti che l'intervento della società Equitalia per riscuotere i crediti dell'Acea potrebbe avere gravi conseguenze economico-sociali sulle famiglie soggette a riscossione.
  Gli interroganti chiedono di conoscere i dati relativi all'ammontare dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 2 – Gruppo Acea Spa, e se alla luce delle paventate conseguenze economico-sociali, non si intenda rivedere l'autorizzazione prevista dal decreto del 16 settembre 2015.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene preliminarmente opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Con la riforma operata con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, la riscossione coattiva a mezzo ruolo è stata estesa anche alle entrate patrimoniali e non tributarie delle amministrazioni pubbliche ed il ruolo è venuto pertanto a costituire il mezzo privilegiato per la riscossione delle entrate di tutti i soggetti pubblici, ad esclusione degli enti pubblici economici.
  L'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 46 del 1999 dispone, infatti, al comma 1, l'estensione della riscossione tramite ruolo nel senso sopra descritto e, al comma 2, prevede la riscossione coattiva mediante ruolo affidato ai concessionari (ora agenti della riscossione) delle entrate degli enti pubblici territoriali, «nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
  Tale espresso riferimento alla tariffa idrica «di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» deriva da una modifica del predetto articolo 17, comma 2, apportata dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006.
  Dalla lettura della norma emerge, pertanto, una espressa attenzione del Legislatore alla riscossione con ruolo della tariffa idrica.
  Il successivo comma 3-bis del medesimo articolo 17 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. Il comma 3-ter stabilisce, ulteriormente, che in caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del R.D. n. 639 del 1910.
  Invero, mentre per i crediti delle società a partecipazione pubblica è rimessa alla valutazione del Ministro la sussistenza della «rilevanza pubblica» del credito – tale da legittimare l'autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo di cui al citato comma 3-bis – nel caso della tariffa idrica, Pag. 141tale valutazione sembra già effettuata a monte dal Legislatore nel momento in cui ha equiparato la stessa alla riscossione delle entrate degli enti territoriali.
  Tuttavia, come accennato nell'interrogazione in esame, la Corte di Cassazione, con le pronunce n. 14628/2011 e n. 17628/2011, ha espresso il proprio orientamento secondo cui la tariffa in questione, essendo un corrispettivo, deve essere riscossa coattivamente come le entrate di diritto privato degli enti pubblici territoriali – e quindi con un ruolo che sia preceduto da un titolo esecutivo.
  In particolare, rileva la Corte, che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.».
  Sulla base di quanto sopra, a fronte delle richieste di autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo presentate da società a partecipazione pubblica che gestiscono il servizio idrico integrato, si è ritenuto di dover procedere all'emanazione del decreto autorizzatorio, ove sussistano i necessari requisiti.
  Sotto il profilo della rilevanza pubblica dei crediti vantati dalle società partecipate, appare utile rammentare che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di osservare che tale rilevanza «può essere riferita all'interesse della collettività che, ad esempio, usufruisce del servizio, quindi in relazione alla maggiore efficienza dello stesso. Ma può essere riferita, altresì, all'interesse della società alla immediata riscossione delle proprie entrate» (cfr. TAR Lazio, n. 22468/2010).
  Nel caso delle società che svolgono il servizio idrico integrato, risulta evidente che il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario consente, presumibilmente, di assicurare nel tempo la sostenibilità e la qualità del servizio pubblico fornito, ravvisando dunque la necessità di garantire alle stesse la possibilità di riscuotere le tariffe rimaste inevase nel modo più celere ed efficace.
  Nello specifico, così come riferito dall'Agenzia delle entrate, il decreto di autorizzazione in favore della società Acea Ato 2 S.p.A. è stato emanato a seguito di un'attenta istruttoria finalizzata al riscontro dei requisiti richiesti dalla legge.
  È stata, pertanto, verificata la sussistenza del requisito soggettivo previsto dalla legge: si tratta infatti, di una società a partecipazione pubblica, essendo la società Acea Ato 2 partecipata da Acea S.p.A., il cui socio di maggioranza è Roma Capitale.
  Essendo una società a partecipazione pubblica deve vigilare sul mancato pagamento da parte degli utenti morosi in quanto ciò rischia di compromettere l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda e, quindi, in ultima analisi, di pregiudicare la sostenibilità e la qualità delle risorse idriche gestite.
  In ordine alla richiesta dell'interrogante di conoscere «i dati certi relativi all'ammontare dei crediti vantati dalla società Acea Ato 2 s.p.a.», si fa presente che, allo stato, Acea Ato 2, non ha consegnato ancora alcun ruolo ad Equitalia S.p.A., di conseguenza non è possibile fornire dati circa l'ammontare dei crediti vantati.
  Per quanto attiene le manifestate preoccupazioni circa le difficoltà di molte famiglie ad assolvere i propri adempimenti tributari, si fa presente che sono molteplici le misure a tutela dei debitori introdotte negli ultimi anni nell'ambito della riscossione tramite ruolo tra cui a titolo di esempio:
   le facilitazioni in materia di rateazione (articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973);
   l'impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione (articolo 76 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973);
   l'impossibilità di disporre il fermo sui beni mobili strumentali all'attività d'impresa o professionale (articolo 86, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) e altro.