CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (C. 348-B Cenni).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 348-B Cenni, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e, sotto altri profili, alla competenza residuale delle regioni in materia di «agricoltura» ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   ricordato che la giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia «tutela dell'ambiente» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella «residuale» di cui all'articolo 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (ex multis sentenze numeri 336 e 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro (Testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare ed abb., recante «Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato che l'articolo 29 del testo, in particolare, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il credito delle aziende sequestrate, finalizzato a garantire l'accesso al credito bancario (e conseguentemente il sostegno agli investimenti e la tutela dei livelli occupazionali) per le aziende sottratte alla criminalità nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (articolo 41-bis del Codice);
   rilevata l'opportunità di valutare con attenzione tale articolo 29 sotto il profilo della ragionevolezza, atteso che esso appare applicabile alle sole aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, escludendo tutte le altre aziende sequestrate sia nei procedimenti penali sia nei procedimenti di prevenzione, con possibili disparità di trattamento anche sotto il profilo della tutela dei livelli occupazionali, dell'emersione del lavoro nero, della tutela della salute e della sicurezza del lavoro;
   osservato che disposizioni analoghe a quelle recate dal predetto articolo 29 sono contenute nell'articolo 13, commi 4-7, del disegno di legge di stabilità 2016, attualmente all'esame del Senato, rispetto al quale, dunque, sarebbe opportuno individuare adeguate forme di coordinamento;
   preso atto che l'articolo 31 aggiunge al Codice un articolo dopo l'articolo 41-septies in materia di supporto delle aziende sequestrate o confiscate, prevedendo che nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o settore affine a quello dell'azienda sequestrata, prescindendo dai limiti di fatturato e attribuendo agli imprenditori medesimi il diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda;
   osservato che gli articoli 34 e 34-bis modificano l'articolo 46 del Codice al fine di rendere obbligatoria la restituzione per equivalente in caso di restituzione di beni confiscati, ponendo tale pagamento a carico del solo Fondo Unico Giustizia, intervenendo tuttavia in modo contraddittorio sul comma 1 di tale articolo 46 del Codice, in un caso per novellarlo, nell'altro per sostituirlo integralmente;Pag. 45
   rilevato che l'articolo 41, sostituendo l'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede, alla lettera e) del medesimo articolo 110, che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata amministri e destini i beni confiscati nei procedimenti penali per i delitti ex articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per i delitti ex articolo 12-sexies escludendo tutti gli altri sequestri penali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 29 a tutte le altre aziende sequestrate sia nei procedimenti penali sia nei procedimenti di prevenzione, al fine di evitare disparità di trattamento anche sotto il profilo della tutela dei livelli occupazionali, dell'emersione del lavoro nero, della tutela della salute e della sicurezza del lavoro, prevedendo inoltre un coordinamento di tali disposizioni con quanto già previsto nella legge di stabilità 2016;
   b) valuti la Commissione di merito il contenuto dell'articolo 31, alla luce della regolamentazione in materia di rating di legalità in relazione ai limiti di fatturato, al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra imprenditori;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni recate dagli articolo 34 e 34-bis del testo in esame, considerato che entrambi incidono in modo contraddittorio sull'articolo 46 del Codice;
   d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 110, lettera e) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dall'articolo 41 del testo in esame, a tutti i sequestri penali, al fine di evitare eventuali forme di disparità nell'ambito dell'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati.