CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 ottobre 2015
531.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 7.

  Al capoverso 41-bis, al comma 6, sopprimere la parola: Invitalia.
0. 7. 700. (Nuova Formulazione) 16. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti.

  Al capoverso 41-bis, al comma 8, la parola: possono è sostituita dalla seguente: devono, e dopo la parola: incrementare aggiungere la seguente: annualmente.
0. 7. 700. (Nuova Formulazione) 21. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, comma 10, dopo le parole: «previsto dall'articolo 35,» inserire le seguenti: «fermo restando quanto stabilito dal comma 3,».
0. 7. 700. (Nuova Formulazione). 25 (Nuova formulazione). Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dipendenti di Invitalia SpA che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla promulgazione della presente legge, attività di gestione diretta di aziende in crisi, possono iscriversi alla sezione dell'albo di cui all'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Il dipendente di Invitalia, nominato Amministratore Giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del Giudice Delegato, avvalendosi dell'organizzazione di Invitalia S.P.A.
0. 7. 700. (Nuova Formulazione). 9. Berretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Agenzia, sentita Invitalia S.p.a., con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per la individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio economico e per la definizione dei Piani di valorizzazione.
0. 7. 700. (Nuova Formulazione). 10. Berretta.

  Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).

  1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.
(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito Pag. 38delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), di seguito denominato «Fondo», avente come obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a).
  2. Il Fondo è finalizzato:
   a) a fornire garanzie sui crediti bancari;
   b) a sostenere gli investimenti, la ristrutturazione aziendale e l'emersione alla legalità.

  3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera a), sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1.
  4. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera b), sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al comma 3.
  5. L'accesso alle risorse delle apposite sezioni di cui ai commi 3 e 4 è richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater.
  6. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia, l'Agenzia e INVITALIA S.p.A., sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri, con particolare riguardo alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, di cui ai commi 3 e 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui al comma 4.
  7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 4 a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.
  8. L'Agenzia e INVITALIA S.p.A. possono contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo cui al comma 1.
  9. Il Tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-ter, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo la confisca di primo grado provvede l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2.Pag. 39
  10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da INVITALIA S.p.A., tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente di INVITALIA S.p.A., per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9.».

  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
  3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come introdotto dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo, ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a favore di INVITALIA S.p.A., o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'Agenzia ed INVITALIA S.p.A., possono altresì, attraverso apposite convenzioni, disciplinare i reciproci rapporti per le attività di cui al presente articolo.
7. 700. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Delega in materia di premialità fiscale e contributiva).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate c confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
   2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:
   a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare e di incentivi alle imprese;
   b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice antimafia»;
   c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma I, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo che:
   a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volle a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle Pag. 40norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione delle imprese di cui all'articolo 41 del codice antimafia;
   b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) del presente comma siano esclusi: i dipendenti che siano oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafioso o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;
   c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del codice antimafia si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;
   d) ai fini di cui alla lettera c), l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominali in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;
   e) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
   f) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;
   g) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza;
   h) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b) del presente comma;
   i) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti c prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;
   l) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;
   m) nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
   n) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti Pag. 41di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del codice antimafia;
   o) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefìci da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;
   p) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;
   q) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera n) del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e che, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;
   r) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera b); che non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b);

  3. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3 del presente articolo è abrogato l'articolo 113-bis del codice antimafia.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10, e 11.
8. 10. Il Relatore.

ART. 24.

  Al comma 1, lettera a) capoverso, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: 517-ter e 517-quater inserire le seguenti: 452-quater, 452-octies, primo comma, 603-bis;
   b) dopo le parole: 648-bis, 648-ter inserire le seguenti: e 648-ter.1;
   c) dopo le parole: Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 inserire le seguenti: dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;.
24. 500. Il Relatore.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Dopo il comma 603-ter del regio-decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è aggiunto il seguente articolo:
  «603-quater. – Confisca obbligatoria. – In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il presso, il prodotto o il profitto, Pag. 42salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.»».

  Conseguentemente, sostituire:
   a) la denominazione del Capo IV con il seguente: «Disposizioni sulla confisca prevista dal codice penale, dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e sull'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati»;
   b) la rubrica dell'articolo 24 con la seguente: «Ambito applicativo ed estensione della confisca obbligatoria e della disciplina del Codice antimafia».
24. 800. Il Governo.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:
   d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
24. 501. Il Relatore.

ART. 26.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente Capo:

Capo VI-bis.

DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

  1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,», sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».
26. 0600. Il Governo.