CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 ottobre 2015
522.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo», come risultante dagli emendamenti approvati;
   rilevato che tra i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 4, comma 2, per la modifica del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incluso, alla lettera b), quello di favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
   osservato che l'articolo 45, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 177 del 2005 prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisca la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
   considerata l'esigenza di garantire un'adeguata tutela dei minori, attraverso la previsione, in determinate fasce orarie, di programmi loro dedicati o liberi da pubblicità,
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito la possibilità di modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), nel senso di utilizzare il termine «garantire», anziché quello di «favorire», in relazione alla trasmissione di programmi dedicati ai minori, e di inserire un riferimento a fasce orarie appropriate per la programmazione dedicata ai minori nonché la previsione di fasce orarie o programmi dedicati liberi da pubblicità.

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ALLEGATO 2

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo», come risultante dagli emendamenti approvati;
   rilevato che tra i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 4, comma 2, per la modifica del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incluso, alla lettera b), quello di favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
   osservato che l'articolo 45, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 177 del 2005 prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisca la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
   considerata l'esigenza di garantire un'adeguata tutela dei minori, attraverso la previsione, in determinate fasce orarie, di programmi loro dedicati o liberi da pubblicità;
   ricordato che non è ancora rispettata da parte del servizio pubblico radiotelevisivo la disposizione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che vieta la trasmissione di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche rivolte prevalentemente ai giovani,
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito la possibilità di modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), nel senso di utilizzare il termine «garantire», anziché quello di «favorire», in relazione alla trasmissione di programmi dedicati ai minori, e di inserire un riferimento chiaro a fasce orarie appropriate per la programmazione dedicata ai minori nonché la previsione di fasce orarie o programmi dedicati liberi da pubblicità.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 5.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'eventuale richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica necessaria alla valutazione del caso al paziente.
5. 20. Il Relatore.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisce la documentazione clinica relativa al paziente.
5. 20. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 3, sostituire le parole da: al complesso dell'attività fino alla fine del comma con le seguenti: a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.
5. 10. (Nuova formulazione) Piccione, Patriarca, Lenzi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.
5. 3. (Nuova formulazione) Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.