CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 ottobre 2015
522.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Bindi.

ART. 19.

  Sopprimere le lettere b), c), d), e).
19. 1. Bindi.

Subemendamenti ad emendamento 19.2 Bindi.

  Al comma 1, capoverso Art. 52, comma 1, sostituire le parole: a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità con le seguenti: sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento.
0. 19. 2. 500. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 52, comma 4, dopo le parole: di godimento inserire le seguenti: o un diritto reale di garanzia.
0. 19. 2. 1. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

  1. L'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 52.
(Diritti dei terzi).

  1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
   a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento dei credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
   b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;
   c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;Pag. 61
   d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

  2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.
  2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico.
  3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.
  4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.
  5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia.
  7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.
  8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli, articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.».
19. 2. Bindi.

ART. 20.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 56.
(Rapporti pendenti).

  1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda Pag. 62sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro debba essere in tutto o in parte ancora eseguito l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, comma 1-bis e comma 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dalla immissione in possesso.
  2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
  3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.
  4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto ed il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo.
  5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.».
20. 1. Bindi.

ART. 21.

Subemendamenti all'emendamento 21.1 Bindi.

  Al comma 1, capoverso articolo 53, dopo le parole: degli stessi aggiungere le seguenti:, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61.
0. 21. 1. 100. Il Relatore.

  Al comma 4, capoverso articolo 57, sostituire le parole: diritti reali o personali con le seguenti: diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali.
0. 21. 1. 500. Il Relatore.

ART. 21.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 53.
(Limite della garanzia patrimoniale).

  1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.».

  2. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Pagamento di debiti anteriori al sequestro).

  1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato Pag. 63al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.
  2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti.».

  3. L'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 55.
(Azioni esecutive).

  1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.
  2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per quali interviene decreto di confisca definitiva. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.
  3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.
  4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.».
  4. L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 57.
(Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti).

  1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
  2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.
  3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 5, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.».

  5. L'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 58.
(Domanda del creditore).

  1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.
  2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
   a) le generalità del creditore;
   b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;Pag. 64
   c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;
   d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

  3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.
  4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.
  5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.
  6. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.
  7. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, lino a cinque giorni prima dell'udienza.».
  6. L'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 59.
(Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo).

  1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblica ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi della esclusione.
  2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.
  3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.
  4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.
  5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.
  6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con Pag. 65le stesse modalità i crediti ammessi. Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.
  7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.
  8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile.
  9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.».

  7. L'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 60.
(Liquidazione dei beni).

  1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca.
  2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.
  3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.
  4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.».

  8. L'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 61.
(Progetto e piano di pagamento dei crediti).

  1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati, al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.
  2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:
   1) pagamento dei crediti prededucibili;
   2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;
   3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia;

  3. Sorto considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.
  4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo Pag. 66che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.
  5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscate.
  6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.
  7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.
  8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.
  9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
  10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.».

  9. L'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 63.
(Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro).

  1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.
  2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.
  5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.
  6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione Pag. 67dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche su iniziativa del pubblico ministero ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario.
  8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.
  9. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al Tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui al precedente articolo 48.».
  10. L'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 64.
(Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento).

  1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.
  2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, vanno ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti.
  3. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale fallimentare, sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio.
  4. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.
  5. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.Pag. 68
  6. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.
  7. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.
  8. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.
  9. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.».
21. 1. Bindi.

ART. 22.

Subemendamenti ad emendamento 22.1 Bindi.

  Al comma 1, capoverso articolo 110, comma 2, lettera c), dopo le parole: giudice dell'esecuzione, inserire le seguenti: anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare; ausilio svolto.
0. 22. 1. 500. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso articolo 110, comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III.

  Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente: e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte, e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
0. 22. 1. 1. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 22.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 110.
(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.
  2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, Pag. 69dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; in particolare dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
   b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato, a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle, associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
   c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dai giudice dell'esecuzione al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione, del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
   d) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
   e) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;
   f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

  3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».
  2. l'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 111.
(Organi dell'Agenzia).

  1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:
   a) il Direttore;
   b) il Consiglio direttivo;
   c) il Collegio dei revisori;
   d) il Comitato consultivo di indirizzo.

  2. Il Direttore, è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità il Direttore è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.Pag. 70
  3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
   a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
   b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
   c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
   d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato per la politica di coesione.

  4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel registro dei revisori, contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  5-bis. Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
   a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
   b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal medesimo Ministro;
   c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
   d) da un responsabile dei fondi del PON sicurezza, designato dal Ministero dell'interno;
   e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, designato dallo stesso Ministro;
   f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome:
   g) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI:
   h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;
   i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

  6. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del presente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso.
  7. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

  3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 112.
(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).

  1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno Pag. 71o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
  2. L'Agenzia provvede a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione lino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo 111. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.
  3. L'Agenzia, per le attività di stia competenza, si avvale delle prefetture territorialmente, competenti. I prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario.
  4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, previo motivato parere del Comitato consultivo di indirizzo:
   a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facili tare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;
   b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;
   c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;
   d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera h);
   e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ARI e con la banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrato o confiscate;
   f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera h);
   g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;Pag. 72
   h) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
   i) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
   l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
   m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
   n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

  5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:
   a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;
   b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;
   c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria.

  6. Il collegio dei revisori provvede:
   a) al riscontro degli atti di gestione;
   b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni».

  4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituito dal seguente:

«Art. 113.
(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).

  1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1983, n. 400, su proposta dei Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:
   a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al eredito bancario e ai finanziamenti europei;
   b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
   c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

  2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
  3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento Pag. 73dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.
  3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità, di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
  4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».
22. 1. Bindi.