CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2015
521.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (C. 3315 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura).

  1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
01. 01. Di Salvo, Coscia, Damiano, Piccoli Nardelli, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Ghizzoni, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani, Carocci, Ascani, Malpezzi, Sgambato, Manzi, Rocchi, Blazina, D'Ottavio, Ventricelli.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 22. Airaudo, Placido, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Chimienti, Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Sopprimerlo.
*1. 23. Airaudo, Placido, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sopprimerlo.
*1. 24. Fassina, Gregori.

  Sopprimerlo.
*1. 25. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;, con le seguenti: paesaggistiche.
1. 11. Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Pag. 138

  Al comma 1, dopo le parole: sono aggiunte le seguenti: «, aggiungere le seguenti: previa valutazione obbligatoria inerente il differimento dell'astensione ad altra data.
1. 3. Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: sono aggiunte le seguenti: «, aggiungere le seguenti: fatti salvi i casi di sciopero economico – politico, essenzialmente diretto ad ottenere o impedire un intervento su materie di immediato interesse dei lavoratori, verso gli organi politici, il Governo ed il Parlamento.
1. 4. Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura con le seguenti: l'apertura al pubblico e il relativo accesso a musei, siti e spazi espositivi dei beni culturali e ambientali.
1. 26. Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: al pubblico aggiungere la seguente: regolamentata.
1. 20. Damiano, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani.

  Al comma 1, sostituire la parola: musei con la seguente: istituti e aggiungere, in fine, le parole: pubblici e privati aperti al pubblico che espletano un servizio privato di utilità sociale.
1. 19. Antimo Cesaro, Palladino.

  Al comma 1, sostituire la parola: musei con la seguente: istituti.
1. 18. Antimo Cesaro, Palladino.

  Al comma 1, dopo le parole: musei e aggiungere le seguenti: altri istituti e e dopo le parole di cui all'articolo 101 aggiungere le seguenti:, comma 3,.
1. 82. Manzi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Piccoli Nardelli, Rampi, Carocci, Malpezzi, Sgambato, Ventricelli, Bossa, Rocchi, Blazina, D'Ottavio, Malisani, Pes.

  Al comma 1, dopo le parole: luoghi della cultura aggiungere le seguenti: per la fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale.
1. 28. Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: inclusi dall'Unesco nel Patrimonio mondiale.
1. 32. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: che risultino tra i primi dieci siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 33. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: che risultino tra i primi quindici siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 34. Polverini.

Pag. 139

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: che risultino tra i primi venti siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 35. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: che risultino tra i primi venticinque siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 36. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: che risultino tra i primi trenta siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 37. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: che risultino tra i primi trentacinque siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 38. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: che risultino tra i primi quaranta siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 39. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: che risultino tra i primi quarantacinque siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 40. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: che risultino tra i primi cinquanta siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 41. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di cento dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 42. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di novanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 43. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ottanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 44. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni Pag. 140con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di settanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 45. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di sessanta dipendenti a tempo piene o equivalenti.
1. 46. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di cinquanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 47. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di quarantacinque dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 48. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di quaranta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 49. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui air articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di trentacinque dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 50. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di trenta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 51. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventotto dipendenti a tempo pieni o equivalenti.
1. 52. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventisei dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 53. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di venticinque dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 54. Polverini.

Pag. 141

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventiquattro dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 55. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventidue dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 56. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di venti dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 57. Polverini.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 101 aggiungere le seguenti:, comma 2, lettere a), d), e) ed f), limitatamente ai siti inclusi dall'Unesco nel Patrimonio mondiale.
1. 58. Polverini.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 101 aggiungere le seguenti: comma 2, lettere a), d), e) ed f), limitatamente ai siti proprietà pubblica.
1. 59. Polverini.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 101 aggiungere le seguenti: comma 2, lettere a), d), e) ed f).
1. 60. Polverini.

  Al comma 1, dopo le parole: cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inserire le seguenti: recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
1. 27. Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: limitatamente ai siti di proprietà pubblica.
1. 61. Polverini.

  Al comma 1, dopo le parole: 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: limitatamente a quelli appartenenti a soggetti pubblici.
1. 17. Malisani, Bossa.

  Al comma 1, dopo le parole: 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: previa intesa sede di Conferenza unificata dell'ambito specifico di applicazione.
1. 21. Baruffi, Damiano, Gnecchi, Albanella, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: limitata ai periodi di tempo in cui, secondo quanto stabilito dagli accordi sindacali vigenti, le azioni di sciopero non possono essere effettuate.
1. 16. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Pag. 142

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: limitatamente al mese di agosto, ai giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo e comunque nel rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero e di quanto pattuito in sede di contrattazione collettiva nazionale in materia di assemblea.
1. 6. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: limitatamente al mese di agosto, ai giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
1. 7. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: in ogni caso lo sciopero costituisce un diritto di libertà, il cui esercizio non può essere limitato né può comportare alcuna sanzione da parte dell'ordinamento.
1. 5. Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con gli enti locali interessati, previo parere delle organizzazioni sindacali, stabilisce i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto del diritto di assemblea e del diritto di sciopero dei lavoratori.
1. 8. Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi nei musei e luoghi di cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in cui si collocano flussi di visitatori superiori almeno alle 100.000 presenze, effettua un sistema di monitoraggio e valutazione, volto a programmare e indirizzare l'azione degli operatori pubblici e privati in tema di servizi essenziali al pubblico, prevedendo in particolare:
   a) le modalità di organizzazione ed erogazione di ciascun servizio;
   b) i livelli di erogazione di ciascun servizio, in termini di rappresentazione numerica o quantitativa;
   c) le dimensioni quantitative e qualitative della domanda;
   d) la capacità di ciascun servizio di generare positivi effetti di mediazione, valorizzazione e fruizione;
   e) la capacità di ciascun servizio di generare effetti positivi di crescita sociale ed economica nel contesto di riferimento;
   f) la garanzia nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi, la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgimento rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto di servizio da parte del concessionario;
   g) la disponibilità di adeguate informazioni per sostenere un processo di costante miglioramento gestionale, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra amministrazione e concessionario;Pag. 143
   h) l'applicazione trasparente ed oggettiva di penalità e premialità;
   i) l'alimentazione e il potenziamento del sistema statistico nazionale sui servizi aggiuntivi culturali.
1. 13. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nel rispetto delle singole autonomie, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità del servizio pubblico essenziale della fruizione di musei, biblioteche e beni librari e archivistici statali, situati nei comuni, e analoghe istituzioni dipendenti da enti locali, ecclesiastici o privati, aggiorna le forme di collaborazione, definite, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con appositi accordi e convenzioni, previo accordo tra i rappresentanti sindacali della parte datoriale e della parte dei lavoratori;
  1-ter. L'integrazione degli accordi e convenzioni con i soggetti privati prevede anche la fissazione di nuovi criteri ai fini della selezione dei beneficiari del sostegno pubblico da parte dello Stato, regioni e degli altri enti pubblici territoriali, di cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, previa valutazione dei seguenti risultati, anche ai fini dell'applicazione trasparente ed oggettiva di penalità e premialità:
   a) la capacità di ciascun servizio privato di generare positivi effetti di mediazione, valorizzazione e fruizione;
   b) la capacità di ciascun servizio privato di generare effetti positivi di crescita sociale ed economica nel contesto territoriale di riferimento;
   c) la garanzia nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi, la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgimento rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto di servizio da parte del concessionario;
   d) la disponibilità di adeguate informazioni per sostenere un processo di costante miglioramento gestionale, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra amministrazione e concessionario.
1. 15. Luigi Gallo, Chimienti, Cominardi, Simone Valente, Tripiedi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Vacca, D'Uva.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi nei musei e luoghi di cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in cui si collocano flussi di visitatori superiori almeno alle 100.000 presenze, inserisce i predetti beni in una apposita categoria al fine di incentivarne le dotazioni economiche e di personale.
1. 14. Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono sottoposte, per la loro entrata in vigore, al parere della Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
1. 9. Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'apertura di cui al precedente comma deve essere garantita con il personale Pag. 144preposto al medesimo servizio in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
1. 29. Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 non si applicano ai prestatori di lavoro del settore dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
1. 12. Simone Valente, Chimienti, Cominardi, Luigi Gallo, Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Vacca, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In ogni caso, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 2 non possono comandare il lavoratore, negando l'adesione all'astensione, se la prestazione indispensabile può essere garantita dai colleghi non aderenti mediante sostituzione»;
   b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «e al comma 2-bis.».
1. 63. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'ultimo periodo dopo le parole: «Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso affissione nei luoghi di lavoro, nelle stazioni ferroviarie e aeroportuali, sms, posta elettronica, social network, comunicati radio-televisivi»;
   b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente si applica a tutte le amministrazioni e alle imprese erogatrici dei servizi cui si applica la presente legge».
1. 62. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

  1. Quando un servizio di trasporto è svolto in regime di abbonamento, il gestore del servizio deve risarcire l'utente optando per una delle seguenti modalità:
   a) prorogare la durata dell'abbonamento per un numero di giorni equivalenti a quelli in cui si sia verificata un'interruzione del servizio per sciopero superiore a tre ore;
   b) applicare uno sconto sul rinnovo dell'abbonamento proporzionato al numero di giorni di sciopero superiori alle tre ore verificatisi durante il periodo di validità dell'abbonamento medesimo;
   c) restituire agli abbonati, alla scadenza dell'abbonamento, la somma equivalente al costo del biglietto giornaliero per ogni giorno di sciopero superiore alle tre ore verificatosi durante il periodo di validità dell'abbonamento medesimo».
1. 30. Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavoratori Pag. 145per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di dieci giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 67. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di quindici giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 66. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di venti giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 65. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di trenta giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 64. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 può essere adottata per un massimo di due volte nell'arco di un trimestre per settore di applicazione dei servizi pubblici essenziali».
1. 68. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per almeno sei mesi».
1. 69. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle   amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato rinnovo dei Contratto collettivo di lavoro per almeno cinque mesi».
1. 70. Polverini.

Pag. 146

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per almeno quattro mesi».
1. 71. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato pagamento delle spettanze economiche per almeno tre mesi, anche non consecutivi».
1. 72. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato pagamento delle spettanze economiche per almeno due mesi, anche non consecutivi».
1. 73. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di dieci giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 74. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di quindici giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 75. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di venti giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 76. Polverini.

Pag. 147

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di trenta giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 77. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. La Commissione convoca, di norma ogni sei mesi, le Confederazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e le associazioni sindacali di categoria per una valutazione complessiva delle azioni intraprese dalla Commissione stessa ai sensi del presente articolo».
1. 78. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i dipendenti delle imprese che svolgono servizi pubblici essenziali di trasporto aereo, marittimo limitatamente al collegamento con le isole, ferroviario o su strada, urbano e extraurbano, nonché per i dipendenti delle strutture museali e archeologiche, è istituito un premio produttività correlato al numero di biglietti emessi, ovvero al numero di abbonamenti sottoscritti, nel corso dell'anno solare e al grado di soddisfazione dell'utente rilevabile tramite apposita strumentazione informatica per la registrazione del customer satisfation.
1. 31. Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In occasione di eventi di rilevanza nazionale o internazionale, la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, su segnalazione del Ministro dell'interno o del Prefetto negli altri casi, invita i soggetti proclamanti a differire la data dell'astensione dal lavoro per l'intera durata della manifestazione. Qualora gli eventi di rilevanza nazionale o internazionale abbiano una durata complessiva superiore ai tre giorni, la delibera di invito della Commissione di garanzia sarà limitata alle manifestazioni più rilevanti nell'ambito dell'evento medesimo, come individuate dal Ministro degli interno o dal Prefetto.
1. 79. Pizzolante, Bosco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo.
1. 81. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:
  «420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 Pag. 148maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.».
1. 80. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Clausola di neutralità finanziaria).

  1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 01. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. 1. Al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza dell'applicazione della disciplina essenziale della pubblica fruizione del bene pubblico, la scelta di gestione dei servizi dei beni culturali, quali il servizio di bigliettazione il servizio di accoglienza, di guida e assistenza didattica, di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici il servizio della regolazione degli accessi, della gestione dei sistemi atti ad assicurare il mantenimento di condizioni di microclima e di luminosità idonee alla conservazione delle opere, è operata, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dagli enti titolari dei beni, eventualmente anche in forma consortile pubblica, attraverso strutture, dotate di autonomia.
1. 03. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Marzana.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. È data facoltà ai lavoratori di promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla quantità e alla sicurezza dei servizi. Sono previste:
   a) forme di protesta dei lavoratori che prevedano il mancato pagamento di servizi e prestazioni o altre infrazioni;
   b) forme di protesta dei lavoratori che prevedano l'interruzione del servizio.
  1-ter. Le iniziative di cui al comma 1-bis, lettera a), non sono punibili con multe o sanzioni di alcun tipo purché i soggetti promotori di cui al comma 1 rispettino le indicazioni previste dal medesimo comma 1. Le iniziative di cui alla lettera b), del comma 1-bis, devono essere indette dai soggetti indicati al medesimo articolo».
1. 04. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – 1. In occasione di grandi eventi di rilievo internazionale, la Commissione di garanzia può disporre la sospensione del diritto di sciopero nei servizi relativi alla fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale.
1. 02. Rostellato.

Pag. 149

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì fare parte della Commissione persone che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o cariche amministrative.
1. 05. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. All'articolo 13 comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, le parole da: «che sono tenute» fino a: «valutato idoneo» sono sostituite delle seguenti: «La delibera per avere valore operativo e vincolante per tutti i soggetti interessati deve essere sottoscritta dalle organizzazioni sindacali rappresentanti almeno il 51 per cento dei lavoratori iscritti o il 60 per cento dei voti riportati nelle elezioni delle RSU. In caso di dissenso, la deliberazione, a richiesta del 15 per cento degli iscritti o del 10 per cento dei voti riportati nelle elezioni della RSU ovvero di quote significative di rappresentanti RSU o di lavoratori da definirsi in sede di contrattazione, deve essere sottoposta a referendum di convalida; in caso di non approvazione, la delibera è nulla.
1. 06. Chimienti, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. All'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «può invitare» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dispone il differimento dell'astensione per consentire un ulteriore tentativo di mediazione. In caso di esito negativo, lo sciopero può essere nuovamente proclamato nel rispetto dei termini di preavviso e delle altre misure previste dalla presente legge».
1. 07. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146 le parole da: «invita» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «applica il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) – gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria».
1. 08. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: per la conversione in legge aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'efficacia delle disposizioni di cui di cui al presente decreto è subordinata al parere della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. 1. Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Pag. 150

ALLEGATO 2

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (C. 3315 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente: Art. 01. – (Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura). – 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
01. 01. Di Salvo, Coscia, Damiano, Piccoli Nardelli, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Ghizzoni, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani, Carocci, Ascani, Malpezzi, Sgambato, Manzi, Rocchi, Blazina, D'Ottavio, Ventricelli.

  Al comma 1, dopo le parole: al pubblico aggiungere la seguente: regolamentata.
1. 20. Damiano, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani.

  Al comma 1, dopo le parole: musei e aggiungere le seguenti: altri istituti e e dopo le parole: di cui all'articolo 101 aggiungere le seguenti, comma 3,.
*1. 82. Manzi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Piccoli Nardelli, Rampi, Carocci, Malpezzi, Sgambato, Ventricelli, Bossa, Rocchi, Blazina, D'Ottavio, Malisani, Pes.

  Al comma 1, dopo le parole: musei e aggiungere le seguenti: altri istituti e e dopo le parole: di cui all'articolo 101 aggiungere le seguenti, comma 3,.
*1. 61. (Nuova formulazione) Polverini.

  Al comma 1, dopo le parole: musei e aggiungere le seguenti: altri istituti e e dopo le parole: di cui all'articolo 101 aggiungere le seguenti, comma 3,.
*1. 17. (Nuova formulazione) Malisani, Bossa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: Art. 1-bis.(Clausola di neutralità finanziaria). – 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 01. La Relatrice.