CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2015
520.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 6.50, 7.50, 7.010 E 7.011 DEL RELATORE

Subemendamenti all'emendamento 6.50 del relatore

  All'emendamento 6.50, comma 1, sopprimere le parole da:, con il consenso fino a: per legge.
0. 6. 50. 3. Marazziti.

  All'emendamento 6.50, comma 1, dopo le parole: trattamenti sanitari obbligatori per legge aggiungere le seguenti: e per interventi e attività non routinarie.
0. 6. 50. 4. Nicchi, Fratoianni.

  All'emendamento 6.50, sopprimere il comma 2.
0. 6. 50. 1. Colletti.

  All'emendamento 6.50, comma 2, sopprimere la parola: grave.
0. 6. 50. 2. Colletti.

Art. 6.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria). – 1. Le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative ed eseguite da esercenti le professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente, salvi i casi di urgenza e di trattamenti sanitari obbligatori per legge, nel rispetto delle buone pratiche e delle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute, non costituiscono offese all'integrità psico-fisica.
  2. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter. – (Morte o lesioni come conseguenze di condotte in ambito sanitario). – L'esercente la professione sanitaria che, in presenza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente, nell'inosservanza delle buone pratiche e delle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute, è punibile in caso di dolo o colpa grave».
6. 50. Il relatore.

Subemendamenti all'emendamento 7.50 del relatore

  All'emendamento 7.50, comma 1, dopo la parola: condotte aggiungere le seguenti: od omissioni.
0. 7. 50. 1. Colletti.

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  All'emendamento 7.50, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero attraverso la telemedicina.
0. 7. 50. 5. Calabrò.

  All'emendamento 7.50, comma 3, sostituire le parole: iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute con le seguenti: italiane e straniere.
0. 7. 50. 2. Colletti.

  All'emendamento 7.50, sopprimere il comma 4.
0. 7. 50. 3. Colletti.

  All'emendamento 7.50, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria è di natura contrattuale, disciplinata dall'articolo 1218 del codice civile.
0. 7. 50. 7. Nicchi, Fratoianni.

  All'emendamento 7.50, comma 4, dopo le parole: professione sanitaria aggiungere le seguenti: e della struttura libero professionale.
0. 7. 50. 6. Vargiu, Monchiero.

  All'emendamento 7.50, comma 4, sostituire le parole da: risponde ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
0. 7. 50. 8. Lenzi.

  All'emendamento 7.50, comma 4, sostituire le parole: della disposizione di cui all'articolo 2043 del codice civile con le seguenti: degli articoli 1218 e seguenti del codice civile.
0. 7. 50. 4. Colletti.

Art. 7.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria e responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie). — 1. La struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e seguenti del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
  2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario.
  3. L'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, si attiene alle buone pratiche e alle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute.
  4. In sede civile, l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 2043 del codice civile.
7. 50. Il Relatore.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 7.010 del relatore

  All'articolo aggiuntivo 7.010, comma 1, dopo la parola: professionista aggiungere le seguenti:, dipendente e non.
0. 7. 010. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'articolo aggiuntivo 7.010, comma 1, sopprimere le parole: ovvero separatamente nei confronti di ciascuno di essi.
0. 7. 010. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 117

  All'articolo aggiuntivo 7.010, sopprimere i commi 2 e 3.
0. 7. 010. 3. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 7.010, sopprimere il comma 2.
0. 7. 010. 1. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 7.010, sopprimere il comma 3.
0. 7. 010. 2. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 7.010, sopprimere il comma 4.
0. 7. 010. 4. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 7.010, sopprimere il comma 5.
0. 7. 010. 5. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 7.010, sopprimere il comma 6.
0. 7. 010. 6. Colletti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Azione di responsabilità e tentativo obbligatorio di conciliazione). – 1. L'azione di responsabilità può essere proposta dal paziente congiuntamente nei confronti del professionista e della struttura sanitaria ovvero separatamente nei confronti di ciascuno di essi.
  2. La struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente ai sensi degli articoli 1218 e 1228 e seguenti del codice civile, mentre il professionista potrà essere chiamato a rispondere del proprio operato soltanto ai sensi dell'articolo 2043 dello stesso codice.
  3. Il paziente che intenda promuovere l'azione di risarcimento nei confronti della sola struttura ovvero della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, deve rivolgersi al giudice affinché provveda alla nomina di un consulente tecnico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile.
  4. Il procedimento di conciliazione dinanzi al consulente, previsto dal primo comma dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, è obbligatorio per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici della struttura sanitaria e del medico.
  5. La mancata partecipazione al procedimento di conciliazione delle parti di cui al comma precedente obbliga il giudice adito in sede contenziosa a pronunciarne condanna alle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito della stessa, oltre alla condanna ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che risultava presente alla conciliazione.
  6. La mancata partecipazione di tutte le parti dinanzi al consulente tecnico d'ufficio per il tentativo di conciliazione rende inammissibile la domanda giudiziale.
7. 010. Il Relatore.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 7.011 del relatore

  All'articolo aggiuntivo 7. 011, sopprimere il comma 1.
0. 7. 011. 1. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 7. 011, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nell'ipotesi in cui sia stata evocata in giudizio civile la sola struttura sanitaria o la struttura proceda a risarcire il paziente in via extragiudiziale, la struttura stessa deve informare il professionista interessato e può proporre azione di rivalsa nei confronti del professionista, a condizione che questi sia stato riconosciuto responsabile nel giudizio instaurato dal paziente.
0. 7. 011. 7. Fucci, Ciracì.

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  All'articolo aggiuntivo 7. 011, sopprimere il comma 3.
0. 7. 011. 2. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 7. 011, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La struttura sanitaria ha l'obbligo, nel giudizio risarcitorio, di chiamare in causa il professionista ritenuto responsabile dell'evento. In caso di mancata chiamata non è ammissibile l'azione di rivalsa, salvo che la responsabilità del professionista emerga solo nel corso del giudizio instaurato contro la struttura sanitaria.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
0. 7. 011. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'articolo aggiuntivo 7. 011, comma 7, primo periodo, dopo la parola: professionista aggiungere la seguente: dipendente.
0. 7. 011. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'articolo aggiuntivo 7. 011, comma 7, primo periodo, dopo la parola: retribuzione aggiungere le seguenti:, comprensiva di qualsiasi emolumento riconducibile all'attività prestata,.
0. 7. 011. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'articolo aggiuntivo 7. 011, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e fino al recupero dell'intera somma con le seguenti: al fine del recupero dell'intera somma e comunque per un periodo non superiore a dieci anni.
0. 7. 011. 8. Fucci, Ciracì.

  All'articolo aggiuntivo 7. 011, al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'azione non è esperibile nei confronti degli eredi del professionista.
0. 7. 011. 9. Fucci, Ciracì.

  All'articolo aggiuntivo 7. 011, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Qualora il danno sia stato risarcito per intero dalla compagnia garante del rischio, le somme trattenute dalla struttura sanitaria, a norma del comma precedente, saranno devolute alla stessa. In caso di franchigia l'eventuale eccedenza è devoluta alla compagnia garante del rischio.
0. 7. 011. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Azione di rivalsa). – 1. Nell'ipotesi in cui sia stata evocata in giudizio la sola struttura sanitaria, questa può proporre azione di rivalsa nei confronti del professionista, a condizione che questi sia stato riconosciuto responsabile nel giudizio instaurato dal paziente.
  2. L'azione di rivalsa può essere proposta soltanto in caso di dolo o colpa grave del professionista.
  3. La struttura sanitaria ha l'obbligo di dare comunicazione al professionista dell'instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica nell'atto di citazione. Tale comunicazione deve contenere l'avviso che, nel caso di mancato intervento ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, la sentenza di condanna che ne abbia accertato la responsabilità per dolo o colpa grave farà stato nei confronti del professionista nel giudizio di rivalsa.
  4. L'omissione o la incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa. In tal caso, la struttura sarà direttamente responsabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Corte dei conti.Pag. 119
  5. Se il professionista è stato riconosciuto responsabile del fatto illecito, con sentenza passata in giudicato, senza che il giudice abbia accertato il grado della colpa, il giudizio di rivalsa dovrà comunque avere ad oggetto l'autonomo esame del grado della colpa stessa.
  6. Il giudicato formatosi sull'accertamento della colpa grave o del dolo del professionista fa stato nel giudizio di rivalsa.
  7. La struttura sanitaria esercita azione di rivalsa nei confronti del professionista nella misura massima di un quinto della retribuzione e fino al recupero dell'intera somma. Nel periodo in cui il professionista è assoggettato al recupero della predetta somma, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
  8. Nel giudizio di rivalsa può essere acquisito, e formare oggetto di prova, il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio instaurato dal paziente nei confronti della sola struttura sanitaria.
  9. L'esercizio dell'azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti preclude ovvero, se iniziato, rende improseguibile il giudizio di rivalsa in sede civile introdotto dalla struttura sanitaria.
7. 011. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI CALABRÒ 2.16, MIOTTO 2.20 E FOSSATI 3.14

Art. 2.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: svolgano una funzione con le seguenti: attivino una adeguata funzione.
2. 16. (Nuova formulazione) Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato della specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con maturata esperienza almeno triennale nel settore.
2. 20. (Nuova formulazione)  Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, D'Incecco.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute e ne disciplinano la struttura organizzativa, che prevede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti e il supporto tecnico.
   2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante del diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria.
   3. Il Difensore civico acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, agisce a tutela del diritto leso.
   4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui all'articolo 4 della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Difensore civico regionale come Garante del diritto alla salute.
3. 14. (Nuova formulazione) Fossati, Patriarca.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: svolgano una funzione con le seguenti: attivino una adeguata funzione.
2. 16. (Nuova formulazione) Calabrò, Carnevali, Fucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato della specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
2. 20. (Ulteriore nuova formulazione) Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, D'Incecco.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano affidano all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute e ne disciplinano la struttura organizzativa, che prevede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti e il supporto tecnico.
   2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante del diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria.
   3. Il Difensore civico acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, agisce a tutela del diritto leso.
   4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui all'articolo 4 della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Difensore civico regionale come Garante del diritto alla salute e Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
3. 14. (Ulteriore nuova formulazione) Fossati, Patriarca, Miotto, Carnevali.