CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2015
518.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3194 Governo, approvato dal Senato: «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», come risultante dagli emendamenti approvati»;
   condivisa l'opportunità di assicurare la più ampia accessibilità da parte delle persone con disabilità in relazione alle procedure di appalto, conformemente agli standard europei e tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
   rilevato che l'attuale formulazione del criterio direttivo di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 1 non sembra garantire tale obiettivo in ragione di possibili difficoltà di interpretazione;
   apprezzato, altresì, il fatto che il criterio direttivo di cui alla lettera bb) disponga l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta valutata sul miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, escludendo l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 1, la lettera b-bis) sia sostituita dalla seguente: «previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tali da assicurare l'accessibilità da parte delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.».

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere la parola: piena.
2. 1. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere la parola: massima.
2. 18. (Nuova formulazione) Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Carnevali.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , strutturata in relazione al volume di attività.
2. 22. (Nuova formulazione) Fossati, Patriarca.

  Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: complesse.
2. 5. Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo le parole: svolgano una funzione di aggiungere la seguente: monitoraggio,.
2. 6. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Mantero.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: audit inserire le seguenti: o altre metodologie.
2. 12. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI DAL RELATORE

Art. 6.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria). – 1. Le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative ed eseguite da esercenti le professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente, salvi i casi di urgenza e di trattamenti sanitari obbligatori per legge, nel rispetto delle buone pratiche e delle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute, non costituiscono offese all'integrità psico-fisica.
  2. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter. – (Morte o lesioni come conseguenze di condotte in ambito sanitario). – L'esercente la professione sanitaria che, in presenza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente, nell'inosservanza delle buone pratiche e delle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute, è punibile in caso di dolo o colpa grave».
6. 50. Il relatore.

Art. 7.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria e responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie). — 1. La struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e seguenti del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
  2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario.
  3. L'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, si attiene alle buone pratiche e alle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute.
  4. In sede civile, l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 2043 del codice civile.
7. 50. Il relatore.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Azione di responsabilità e tentativo obbligatorio di conciliazione). – 1. L'azione di responsabilità può essere proposta dal paziente congiuntamente nei Pag. 106confronti del professionista e della struttura sanitaria ovvero separatamente nei confronti di ciascuno di essi.
  2. La struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente ai sensi degli articoli 1218 e 1228 e seguenti del codice civile, mentre il professionista potrà essere chiamato a rispondere del proprio operato soltanto ai sensi dell'articolo 2043 dello stesso codice.
  3. Il paziente che intenda promuovere l'azione di risarcimento nei confronti della sola struttura ovvero della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, deve rivolgersi al giudice affinché provveda alla nomina di un consulente tecnico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile.
  4. Il procedimento di conciliazione dinanzi al consulente, previsto dal primo comma dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, è obbligatorio per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici della struttura sanitaria e del medico.
  5. La mancata partecipazione al procedimento di conciliazione delle parti di cui al comma precedente obbliga il giudice adito in sede contenziosa a pronunciarne condanna alle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito della stessa, oltre alla condanna ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che risultava presente alla conciliazione.
  6. La mancata partecipazione di tutte le parti dinanzi al consulente tecnico d'ufficio per il tentativo di conciliazione rende inammissibile la domanda giudiziale.
7. 010. Il relatore.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – (Azione di rivalsa). – 1. Nell'ipotesi in cui sia stata evocata in giudizio la sola struttura sanitaria, questa può proporre azione di rivalsa nei confronti del professionista, a condizione che questi sia stato riconosciuto responsabile nel giudizio instaurato dal paziente.
  2. L'azione di rivalsa può essere proposta soltanto in caso di dolo o colpa grave del professionista.
  3. La struttura sanitaria ha l'obbligo di dare comunicazione al professionista dell'instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica nell'atto di citazione. Tale comunicazione deve contenere l'avviso che, nel caso di mancato intervento ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, la sentenza di condanna che ne abbia accertato la responsabilità per dolo o colpa grave farà stato nei confronti del professionista nel giudizio di rivalsa.
  4. L'omissione o la incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa. In tal caso, la struttura sarà direttamente responsabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Corte dei conti.
  5. Se il professionista è stato riconosciuto responsabile del fatto illecito, con sentenza passata in giudicato, senza che il giudice abbia accertato il grado della colpa, il giudizio di rivalsa dovrà comunque avere ad oggetto l'autonomo esame del grado della colpa stessa.
  6. Il giudicato formatosi sull'accertamento della colpa grave o del dolo del professionista fa stato nel giudizio di rivalsa.
  7. La struttura sanitaria esercita azione di rivalsa nei confronti del professionista nella misura massima di un quinto della retribuzione e fino al recupero dell'intera somma. Nel periodo in cui il professionista è assoggettato al recupero della predetta somma, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
  8. Nel giudizio di rivalsa può essere acquisito, e formare oggetto di prova, il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio instaurato dal paziente nei confronti della sola struttura sanitaria.
  9. L'esercizio dell'azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti preclude ovvero, se iniziato, rende improseguibile il giudizio di rivalsa in sede civile introdotto dalla struttura sanitaria.
7. 011. Il relatore.

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ALLEGATO 4

5-06597 Lorefice: Violazione del diritto all'istruzione dei ragazzi disabili nelle scuole dell'ex provincia di Ragusa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Lorefice ed altri – inerente al servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità – faccio presente quanto segue.
  In particolare, ricordo che legge n. 328 del 2000, meglio nota come «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», all'articolo 1, comma 3, stabilisce che la programmazione e l'organizzazione dei sistemi integrati di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni e allo Stato secondo i principi di riparto delle competenze amministrative tra i vari livelli di governo territoriali tra i quali ricordo a titolo esemplificativo quelli di sussidiarietà e cooperazione.
  Rappresento, inoltre, che l'articolo 139 del decreto legislativo 112 del 1998 specifica che sono attribuiti alle province, per quanto riguarda l'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.
  Tuttavia, tali funzioni sono allo stato in via di definizione alla luce dell'intervenuta legge 56/2014 che ha ridisegnato le funzioni delle ex province.
  Quanto ai servizi di assistenza agli studenti con handicap degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado nell'ex provincia di Ragusa, denominata ora Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il Ministero dell'interno ha reso noto che il problema deriva dall'indisponibilità di risorse finanziarie da parte del predetto Libero Consorzio a cui compete assicurare gli anzidetti servizi.
  La Prefettura di Ragusa si è occupata della questione, promuovendo un apposito incontro tenutosi il 22 settembre scorso con i rappresentanti delle associazioni di categoria, alla presenza dei dirigenti dell'ufficio scolastico provinciale e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.
  In tale sede, il rappresentante del Libero Consorzio Comunale ha riferito che l'ente, in considerazione delle gravi difficoltà finanziarie connesse alla riduzione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2015, attende l'erogazione dei trasferimenti erariali della Regione Siciliana, in modo da poter approvare il bilancio di previsione per l'anno corrente e, quindi, impegnare le risorse occorrenti alla copertura dei servizi per l'assistenza e il trasporto degli alunni disabili inseriti nelle scuole di istruzione secondaria.
  Dopo la riunione, la Prefettura ha interessato formalmente la Presidenza della Regione Siciliana, sensibilizzandola alla sollecita erogazione dei predetti fondi.
  Il Ministero dell'interno, nel rappresentare che, allo stato non risulta ancora pervenuta alcuna determinazione da parte della Regione Siciliana, ha segnalato che la Prefettura ha fissato un ulteriore incontro per il 13 ottobre prossimo al fine di individuare le iniziative da intraprendere per pervenire ad una positiva soluzione della problematica di cui trattasi.Pag. 108
  Per quanto concerne, altresì, i contributi, previsti dal decreto-legge n. 78 del 2015, destinati alle all'assistenza degli alunni con handicap, il Ministero dell'interno ha reso noto che al predetto Libero consorzio comunale verrà destinata una quota di circa 415 milioni di euro. Si rappresenta, inoltre che è stato predisposto il DPCM necessario per l'assegnazione delle predette somme e che attualmente tale decreto è alla firma delle Amministrazioni coinvolte.
  Pertanto, pur ribadendo il grande interesse che il tema della disabilità riveste per il Governo, non posso che evidenziare che la questione sollevata dall'interrogante rientra nelle competenze esclusive degli Enti locali.

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ALLEGATO 5

5-06598 Capone: Ritardo nell'attivazione della sperimentazione della Carta acquisti a tutto il Mezzogiorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione sullo stato di attuazione della carta acquisti sperimentale, denominata «Sostegno per l'inclusione Attiva».
  Al riguardo, faccio presente che dal confronto con le Regioni, alla luce dei risultati relativi all'attuazione della sperimentazione della carta acquisti nelle 12 città con più di 250 mila abitanti, è emersa la necessità di procedere alla estensione della misura, previa revisione in modo condiviso dei criteri e delle procedure da adottare sull'intero territorio nazionale.
  In particolare, sulla base della valutazione dei risultati della sperimentazione, il Ministero che rappresento sta provvedendo a una semplificazione dei criteri e delle procedure al fine di facilitare l'accesso alla misura nell'ambito della sua estensione a tutto il territorio nazionale.
  Evidenzio, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato un processo di dialogo e confronto con il partenariato istituzionale ed economico-sociale per la definizione di un Piano nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Informo, altresì, che sono stati, al riguardo, già attivati i relativi tavoli tecnici.
  Sottolineo, pertanto, che è intenzione del Governo estendere e rafforzare il sostegno per l'inclusione attiva e, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, procedere alla progressiva stabilizzazione della misura di contrasto alla povertà.
  Da ultimo, segnalo che, nell'ambito del ciclo di programmazione dei fondi Comunitari 2014-2020, è stato approvato un programma nazionale volto principalmente a supportare il «Sostegno per l'inclusione Attiva», in particolare attraverso lo sviluppo di misure di attivazione e servizi di presa in carico rivolti ai beneficiari della carta. Le risorse complessivamente assegnate a tale finalità nell'ambito del Programma Operativo Nazionale a titolarità di questa Amministrazione ammontano a oltre 1 miliardo di euro, dei quali circa 800 milioni di euro risultano essere assegnati alle regioni meno sviluppate, mentre, e circa 270 milioni di euro risultano essere assegnati alle regioni più sviluppate.