CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2015
517.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   rilevato che:
    il disegno di legge in discussione si propone lo scopo di procedere ad un complessivo riordino della disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delegando il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia;
    all'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 4), si dispone che, nell'esercizio della predetta delega, sia previsto obbligatoriamente il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati;
    per meglio definire l'ambito di applicazione della norma, sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli «appalti assegnati»;
  osservato che:
    la lettera nn) del medesimo comma 1 dell'articolo 1, prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite;
    andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento tra il criterio di cui alla predetta lettera nn) e quello di cui alla lettera s), che consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE);
   preso positivamente atto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, relative alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 5), e lettera pp), concernenti, rispettivamente, l'introduzione di un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive, e la razionalizzazione dei Pag. 144metodi di risoluzione delle controversie alternative al rimedio giurisdizionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 4), si valuti l'opportunità, per meglio definire l'ambito di applicazione della norma, di prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli «appalti assegnati»;
   2) si valuti l'opportunità di coordinare il criterio di delega di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera nn), con quello di cui alla precedente lettera s), che consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato per le parti di competenza il nuovo testo elaborato, in sede referente, dalla Commissione Giustizia, del disegno di legge recante: «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle concessioni, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici», A.C. 3194;
   considerato che:
    l testo, nel suo complesso, risulta condivisibile in quanto persegue la finalità del riordino della normativa vigente in materia di contratti pubblici e concessioni;
   ritenuto che:
    l'articolo 1, comma 1, lettere o) e p) prevede un ampliamento delle funzioni in capo all'ANAC, a cui vengono attribuiti poteri di controllo, di raccomandazione, di intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatori, di adozioni di atti di indirizzo (linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo) ed altri strumenti di regolazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante;
   ritenuto che:
    e soluzioni individuate nel provvedimento, seppur per certi versi migliorative, dell'attuale disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni, presentano profili di criticità che meritano di essere segnalati:
     relativamente all'attribuzione all'ANAC di poteri di adozione di atti di indirizzo (linee-guida, bandi-tipo, contratti-tipo), come disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere o), e p), occorre sottolineare che lo strumento bando-tipo è da anni utilizzato dall'ANAC con risultati del tutto fallimentari. L'evoluzione della norma è troppo rapida e costante per consentire la creazione stabile di un formulario, mentre sarebbe opportuno prevedere la creazione di modelli di dichiarazioni che possano essere uguali per tutte le amministrazioni,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere o) e p) l'eventuale creazione di modelli di dichiarazioni uguali per tutte le amministrazioni.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    il disegno di legge in discussione si propone lo scopo di procedere ad un complessivo riordino della disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delegando il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia;
    all'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 4), si dispone che, nell'esercizio della predetta delega, sia previsto obbligatoriamente il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati;
    per meglio definire l'ambito di applicazione della norma, sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli «appalti assegnati»;
   osservato che:
    la lettera nn) del medesimo comma 1 dell'articolo 1, prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite;
    andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento tra il criterio di cui alla predetta lettera nn) e quello di cui alla lettera s), che consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE);
    rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera o) prevede un ampliamento delle attribuzioni dell'ANAC al fine di garantire una maggiore trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione prevedendo anche l'adozione di atti di indirizzo, quali bandi tipo;
    ritenuto che i predetti bandi tipo debbano essere formulati in maniera tale da garantire, in un'ottica di semplificazione, anche la chiarezza, determinatezza e trasparenza dei requisiti, anche morali, di partecipazione alla gara;
    ritenuto che in riferimento all'ampliamento di attribuzioni dell'ANAC, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), sarebbe opportuno prevedere la formulazione di Pag. 147modelli di atti dichiarativi dei soggetti partecipanti alla gara al fine di realizzare livelli standard dell'attività amministrativa;
    preso positivamente atto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, relative alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 5), e lettera pp), concernenti, rispettivamente, l'introduzione di un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive, e la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternative al rimedio giurisdizionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 4), si valuti l'opportunità, per meglio definire l'ambito di applicazione della norma, di prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli «appalti assegnati»;
   2) all'articolo 1, comma 1, lettera o), la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che i bandi tipo siano formulati in maniera tale da garantire la chiarezza e determinatezza dei requisiti oggettivi e soggettivi, anche morali, di partecipazione alla gara;
   3) all'articolo 1, comma 1, lettera o), la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che l'ANAC formuli anche modelli di atti dichiarativi;
   4) si valuti l'opportunità di coordinare il criterio di delega di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera nn), con quello di cui alla precedente lettera s), che consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo.

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ALLEGATO 4

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

EMENDAMENTI E PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

ART. 1.

Subemendamento all'emendamento 1.1 Bindi

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, sopprimere le parole: o laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dei decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2, per esprimerlo.
0. 1. 1. 500. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 1.1 Bindi

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, dopo le parole: dei contenuti della proposta inserire le seguenti le parole: ovvero copia della proposta e degli eventuali decreti con cui il Tribunale ha acquisito documentazione.
0. 1. 1. 501. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 1.1 Bindi

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 6, sopprimere le parole: e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.
0. 1. 1. 502. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 1.1 Bindi

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 12, sostituire le parole: al procuratore distrettuale con le seguenti: al procuratore della Repubblica.
0. 1. 1. 503. Il Relatore.

Nuova formulazione subemendamento 0.1.3.100

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile».
0. 1. 3. 100. (nuova formulazione). Il Relatore.

Nuova formulazione subemendamento 0.1.5.101

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile».
0. 1. 5. 101. (nuova formulazione). Il Relatore.

Pag. 149

Subemendamento all'emendamento 1.6 Bindi

  Al comma 5, capoverso Art.24, comma 2, dopo le parole: perde efficacia inserire le seguenti: e va dichiarata l'improcedibilità della proposta.

  Conseguentemente al medesimo comma, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta.
0. 1. 6. 503. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 1.6 Bindi

  Al comma 7, capoverso Art. 27, comma 2-bis, sostituire le parole: al procuratore distrettuale con le seguenti: al procuratore della Repubblica.
0. 1. 6. 500. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 1.6 Bindi

  Al comma 7, capoverso Art. 27, comma 6, dopo le parole: perde efficacia inserire le seguenti: e va dichiarata l'improcedibilità della proposta.
0. 1. 6. 501. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 1.6 Bindi

  Al comma 7, capoverso Art. 27, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta.
0. 1. 6. 502. Il Relatore.

ART. 2.

Subemendamento all'emendamento 2.1 Bindi

  Al comma 1, capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: della Corte di appello con le seguenti: presso la Corte di appello.
0. 2. 1. 500. Il Relatore.

Proposta di riformulazione all'emendamento 2.100

  Al comma 1, capoverso 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del tribunale o della Corte di Appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.
0. 2. 1. 501. (ex 2. 100). Ferranti.

ART. 4.

Nuova formulazione del subemendamento 0.4.1.100 del Relatore

  Al comma 1, capoverso Art. 35, sostituire il comma 2, con i seguenti:
  «2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori ed il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.
  2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti Pag. 150nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate»;
0. 4. 1. 100. (nuova formulazione). Il Relatore.

Ulteriore nuova formulazione del subemendamento 0.4.1.101 del Relatore

  Al comma 4, capoverso Art. 38, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole: Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali con le seguenti: Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti di prevenzione;
   b) al comma 3 sostituire le parole: Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile con le seguenti: Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello;
   c) al comma 3 dopo le parole: conferita all'Agenzia inserire le seguenti:, sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del Tribunale,.
0. 4. 1. 101. (ulteriore nuova formulazione). Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 4.1 Bindi

  Al comma 6, capoverso Art. 40, comma 5-ter apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: può destinare con la seguente: destina;
   b) sostituire le parole: può procedere con la seguente: dispone.
0. 4. 1. 102. (nuova formulazione). Il Relatore.

Proposta di riformulazione dell'emendamento 5.1 Bindi

  Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con i seguenti:
  «1-ter. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, lettera a), nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministrazione giudiziario. Pag. 151
  1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1--quinquies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compendi sequestrati.
  1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
  1-sexies. Non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-bis comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-ter del codice civile.».

  Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.
  6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro».
5. 1. Bindi.

ART. 14.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 14.01 Bindi

  Al comma 2, capoverso Art. 44, comma 1, sopprimere le parole: e nei procedimenti penali,.
0. 14. 01. 600. Il Relatore.

ART. 19.

Subemendamento all'emendamento 19.2 Bindi

  Al comma 1, capoverso Art. 52, comma 1, sostituire le parole: a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità con le seguenti: sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento.
0. 19. 2. 500. Il Relatore.

Pag. 152

ART. 21.

Subemendamento all'emendamento 21.1 Bindi

  Al comma 4, capoverso articolo 57, sostituire le parole: diritti reali o personali con le seguenti: diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali.
0. 21. 1. 500. Il relatore.

ART. 22.

Subemendamento all'emendamento 22.1 Bindi

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera c), dopo le parole: giudice dell'esecuzione, inserire le seguenti: anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare; ausilio svolto.
0. 22. 1. 500. Il Relatore.

Nuova formulazione di subemendamento ad emendamento 22.1 Bindi

  Al comma 1,capoverso articolo 110, comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III.

  Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte, e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;.
0. 22. 1. 1. (nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 24.

  Al comma 1, lettera a) capoverso, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: 517-ter e 517-quater inserire le seguenti: 452-quater, 452-octies, primo comma, 603-bis;
   b) dopo le parole: 648-bis, 648-ter inserire le seguenti: e 648-ter.1;
   c) dopo le parole:
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 inserire le seguenti: dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;.
24. 500. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:
   d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 2 ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei Pag. 153beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
24. 501. Il Relatore.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), dopo le parole: n. 356 sono aggiunte le seguenti: ovvero del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;
   b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
   i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis del codice penale.
32. 0600. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: dimora la persona sono inserite le seguenti: dandone comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2-sexies dell'articolo 12 dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
32. 500. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 devono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.».
   b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini ed alle proposte avanzate dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, relative alle misure di prevenzione di cui al presente titolo. Ai fini dell'esercizio di tali poteri, il questore territorialmente competente ed il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
   a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;
   b) tenere costantemente aggiornato ed informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;
   c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica Pag. 154competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al Tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;
   d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso.
32. 0501. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3.» sono inserite le seguenti: «Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».
32. 0503. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. All'articolo 22, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2- bis. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato 5 giorni prima dell'udienza. Ai fini del termine per la convalida si tiene conto dei termini di sospensione previsti dall'articolo 24, comma 2.».
32. 0504. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione.»;
   b) al comma 3 le parole da «il tribunale» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale.»;

  2. All'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.675» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «2. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. 3.I compiti del giudice delegato alla procedura vengono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1.».
32. 0505. Il Relatore.

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Subemendamento all'articolo aggiuntivo 32.011 Bindi

  Al comma 1:
   sostituire la parola: agevoli con le seguenti: sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare;
   dopo le parole: ed l) inserire le seguenti: ovvero per i delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
   al comma 6 sostituire le parole: che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 con le seguenti: che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite.
0. 32. 011. 100. Il Relatore.