CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 ottobre 2015
516.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;
   b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nazionali o religiosi» sono inserite le seguenti: «la pena è aumentata se la propaganda o l'istigazione si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.»;
   c) al comma 1, la lettera b) è soppressa.

  2. L'articolo 414 del codice penale è così sostituito:
  Art. 414.
(Istigazione a delinquere).

  Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
   1) con la reclusione da uno a quattro armi, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
   2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a duecentosei euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

  Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
  Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.
  Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà, se invece l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti si fondano su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro, la pena è aumentata di un terzo.
1. 1. Ferraresi, Sibilia, Agostinelli, Manlio Di Stefano, Bonafede, Grande, Businarolo, Di Battista, Colletti, Spadoni, Sarti, Scagliusi, Del Grosso.

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  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
  3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.
1. 2. Ferraresi, Sibilia, Agostinelli, Manlio Di Stefano, Bonafede, Grande, Businarolo, Di Battista, Colletti, Spadoni, Sarti, Scagliusi, Del Grosso.

  Al comma 1, lettera c), comma 3-bis, dopo le parole: Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, inserire le seguenti parole: e giudizialmente accertati da un Tribunale internazionale competente.
1. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.
1. 4. Ferraresi, Sibilia, Agostinelli, Manlio Di Stefano, Bonafede, Grande, Businarolo, Di Battista, Colletti, Spadoni, Sarti, Scagliusi, Del Grosso.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Abrogazioni).

  1 Gli articoli 265 (Disfattismo politico), 271 (Associazioni antinazionali), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292 (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero), 304 (Cospirazione politica mediante accordo), 305 (Cospirazione politica mediante associazione), 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) e 656 (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte turbare l'ordine pubblico) del codice penale sono abrogati.
1. 01. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
  Art. 1-bis. — L'articolo 292 del codice penale è abrogato.
1. 02. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

  Art. 1-bis. L'articolo 299 del codice penale è abrogato.
1. 03. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, uno o più Pag. 35decreti legislativi che prevedano sanzioni amministrative di carattere pecuniario per i reati di cui agli articoli 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 278 (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) e 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) del codice penale. Le sanzioni amministrative devono essere contenute tra un minimo di 100 euro e un massimo di 1000 euro.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quarantacinque giorni della data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 1-ter.

   1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 (Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale), sono aggiunti i seguenti numeri: 266, 278, 342, 403, 404».
1. 04. Daniele Farina, Sannicandro.

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ALLEGATO 2

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   rilevato che:
    all'articolo 4, comma 1, si prevede che i controlli necessari per verificare il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento sulla Coltivazione della canapa sativa siano effettuati dal Corpo forestale dello Stato o da altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente;
    la delicatezza dei predetti controlli sia tale riservare esclusivamente alla legge la scelta dei soggetti che vi possano provvedere;
    all'articolo 4, comma 1, è fatto riferimento agli organi di pubblica sicurezza in relazione allo svolgimento di attività giudiziarie, quando invece sarebbe opportuno fare riferimento alla polizia giudiziaria;
    all'articolo 4, comma 5, si prevede espressamente che «nessuna conseguenza viene posta a carico dell'agricoltore» che abbia rispettato le prescrizioni di legge qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione di canapa sativa risulti entro il limite dell'1 per cento, quando, invece, sarebbe più opportuno fare riferimento all'esclusione di responsabilità dell'agricoltore;
    l'individuazione della percentuale dell'1 per cento del contenuto complessivo di THC della coltivazione di canapa sativa prevista dal predetto comma 5 suscita delle perplessità in quanto appare essere eccessivo rispetto al limite dello 0,2 per cento previsto dalla normativa europea al fine del sostegno comunitario alla coltivazione della canapa, per cui sembrerebbe opportuno portare la percentuale dell'1 per cento ad un valore compreso entro 0,7 per cento, ma non inferiore allo 0,5 per cento;
    implica valutazioni di natura scientifica che sarebbe opportuno demandare ad un atto normativo di secondo grado, così come, ad esempio, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    l'articolo 9, comma 1, reca modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che determinano una variazione dell'area penalmente rilevante in materia di stupefacenti, in quanto sono modificate le tabelle allegate al predetto decreto, che sono oggetto di espresso richiamo da parte delle disposizioni penali (articoli 72 e seguenti), senza tenere conto delle modificazioni apportate alle tabelle dal decreto legge n. 36 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2014, che sono state ispirate al principio secondo cui nella tabella 1 debbano essere inserite le sostanze stupefacenti o psicotrope ottenute per sintesi e nella tabella 2 la cannabis ed Pag. 37i prodotti da essi ottenuti. In particolare, il provvedimento in esame interviene sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, volta ad indicare le sostanze stupefacenti o psicotrope che devono essere indicate nella tabella I (richiamata dalle norme penali che prevedono sanzioni più grave). Il vigente n. 6) della predetta lettera a) prevede che nella tabella I debbano essere indicate le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo (il previgente n. 6) prevedeva i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi). Il testo unificato in esame, invece, prevede che il n. 6) faccia riferimento alla canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all'1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semi sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico. Si ricorda che, secondo il n. 1) della lettera b), nella tabella II devono essere indicati la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;
    per le ragioni sopra esposte appare quindi necessario sopprimere il comma 1 dell'articolo 9 o comunque riformularlo sulla base delle ultime modifiche apportate al predetto decreto del Presidente della Repubblica;
    il comma 2 dell'articolo 9 è volto a modificare il comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la cui attuale formulazione appare comunque coerente con quanto previsto dal provvedimento in esame, salvo il mancato riferimento alla normativa vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) All'articolo 4, comma 1, le parole: «o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente» siano soppresse.
   2) All'articolo 4, comma 1, le parole «pubblica sicurezza» siano sostituite dalle seguenti «polizia giudiziaria».
   3) All'articolo 4, comma 5, le parole: «conseguenza» sia sostituita dalla seguente: «responsabilità»;
   4) Sia soppresso il comma 1 dell'articolo 9;
   5) Sia sostituito il comma 1 con il seguente: 2. Al comma 1 dell'articolo 26 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990309, e successive, n. modificazioni, dopo le parole: «dell'Unione Europea» sono inserite le seguenti: « o dalla normativa vigente»;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 4, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di portare la percentuale dell'1 per cento ad un valore compreso entro 0,7 per cento, ma non inferiore allo 0,5 per cento.