CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 settembre 2015
510.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare (C. 2957, approvata dal Senato ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 2957, approvata dal Senato e abb., recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare»;
   rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento civile» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale;
   considerato che l'articolo 1, introducendo tre nuovi commi (5-bis, 5-ter e 5-quater) nell'articolo 4 della legge n. 184 del 83, prevede, quindi, una «corsia preferenziale» per l'adozione a favore della famiglia affidataria, laddove – dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine;
   sottolineato, in particolare, che il nuovo comma 5-bis stabilisce che, laddove sia accertata l'impossibilità di recuperare il rapporto tra il minore e la famiglia d'origine e sia dunque dichiarata l'adottabilità, il tribunale dei minorenni, nel decidere in ordine alla domanda di adozione legittimante presentata dalla famiglia affidataria debba tenere conto dei legami affettivi «significativi» e del rapporto «stabile e duraturo» consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria;
   evidenziato che al medesimo comma 5-bis, e in più parti del testo, viene fatto riferimento ad un «prolungato periodo di affidamento» e che, al fine di evitare incertezze in sede applicativa, si potrebbe valutare l'opportunità di specificare maggiormente tale riferimento tenendo conto, in particolare, che il periodo dell'affido nei termini ordinari di legge è pari a 2 anni, prorogabile;
   osservato che la proposta di legge non prevede alcuna disposizione di carattere transitorio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, ovunque ricorra nel testo, il riferimento al «prolungato periodo di affidamento» alla luce delle considerazioni svolte in premessa;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una disposizione di carattere transitorio.