CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2015
509.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014. (C. 3304 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione,
   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 3304, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 e le annesse Tabelle,

DELIBERA A MAGGIORANZA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 108

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015 (C. 3305 Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2015.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2015.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione,
   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 3505, recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015;
   espresso l'auspicio che gli stanziamenti assegnati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo siano portati al livello della media europea (circa l'uno per cento del bilancio dello Stato);
   preso atto con favore delle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica,

DELIBERA A MAGGIORANZA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 109

ALLEGATO 3

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.

EMENDAMENTI

ART. 1

  Sopprimerlo.
1.1. Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Abolizione dei finanziamenti a imprese editrici di quotidiani e periodici).

  1. Per garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2 milioni di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278.»;
   c) il terzo periodo è soppresso.

  2. Il Fondo straordinario di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.».
1. 2. Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Le risorse derivanti dalla soppressione delle norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 confluiscono nell'istituito Fondo per il pluralismo dell'informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui possono accedere i seguenti soggetti:
   a) cooperative giornalistiche editrici di giornali e periodici che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie non superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
   b) piccole e medie imprese editrici di giornali quotidiani e periodici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro e che abbiano i requisiti di cui alla lettera a);Pag. 110
   c) imprese editrici di quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
   d) imprese editrici di quotidiani o periodici organi di forze politiche, costituiti in società cooperative il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici, che risultino rappresentati in almeno un ramo del Parlamento Italiano o nel Parlamento europeo, nonché le imprese editrici che abbiano maturato il diritto ai contributi alla data del 31 dicembre 2005;
   e) imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti informativi utilizzando prioritariamente le nuove tecnologie;
   f) imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del parlamento e che trasmettano quotidianamente propri programmi innovativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissioni comprese tra le ore 7 e le ore 20; tali imprese non debbono essere configurabili quali editori, né possono controllare direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
   g) imprese radiofoniche di informazione, anche locali.».

  Conseguentemente:
  dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. I soggetti di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, devono esseri composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e devono avere la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti. Devono inoltre essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi.
  3-ter. I soggetti di cui al comma 3 accedono ai contributi a condizione che:
   a) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
   b) abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) per le lettere da a) a f), che la testata sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nelle misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite, intendendo per copie distribuite quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.

  3-quater. Le modalità di certificazione dei dati di distribuzione e vendita vengono individuate con il Decreto del Presidente Pag. 111del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3-sexies.
  3-quinquies. Nel Fondo di cui al comma 3 confluiscono anche, fino a un massimo di 150 milioni di euro, i proventi derivanti dall'articolo 1-bis.
  3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse, nonché le modalità di accesso al Fondo delle testate che operano online. Costituiscono criteri preferenziale nell'attribuzione dei contributi:
   a) assunzioni a tempo indeterminato di giovani professionisti con età inferiore a 35 anni che determinino un incremento rispetto alla media dei dipendenti dell'anno precedente;
   b) progetti formativi nel settore dell'innovazione e digitale tecnologica rivolti ai dipendenti dell'azienda finalizzati all'elaborazione di progetti editoriali innovativi che utilizzino le nuove tecnologie;
   c) multimedialità del progetto editoriale.;

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.
(Acquisto di pubblicità online).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.».
1.3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Art. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 2.
(Pubblicazione di bandi e avvisi).

  1. All'articolo 26, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è soppresso.»
2.1. Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è soppresso.
2.2. Brunetta.