CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2015
509.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 (C. 3304 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3304, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014;
   considerato preliminarmente che i dati contenuti nel disegno di legge risentono ancora in modo significativo della condizione di crisi economico-finanziaria che interessa da alcuni anni le economie europee e l'economia nazionale, pur riscontrandosi i primi segnali di una ripresa che si evidenzia già nell'anno in corso e che si svilupperà in modo ancor più significativo negli anni successivi, favorita dalle molteplici misure messe in campo dal Governo per favorire la ripresa dei consumi e della crescita;
   rilevato come i risultati della gestione della finanza pubblica, in particolare per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) e il ricorso al mercato, pur denotando un peggioramento rispetto ai risultati conseguiti nel 2013, evidenzino un miglioramento rispetto alle previsioni definitive degli stessi, come indicati nella legge di assestamento 2014, risultando inoltre nettamente al di sotto del tetto stabilito dalla legge di stabilità per il 2014;
   evidenziata la sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno degli accertamenti relativi alle entrate finali;
   segnalato come le ragioni del peggioramento dei saldi di bilancio risiedano in buona parte nella riduzione di quasi 4 miliardi degli accertamenti di entrate tributarie, legata alla situazione di crisi del quadro economico, nonché nell'aumento di spesa dovuto a taluni interventi per il contrasto della recessione disposti dal decreto-legge n. 66 del 2014, quali la riduzione del cuneo fiscale per famiglie e imprese e le misure per l'estinzione di debiti della PA, nonché per la prevenzione dei ritardi nei pagamenti;
   rilevato come, rispetto al consuntivo 2013, le entrate finali abbiano registrato nel 2014 un decremento di circa 3,8 miliardi, sostanzialmente dovuto a una diminuzione delle entrate tributarie, cui si contrappone peraltro un incremento di 2,1 miliardi rispetto al 2013 delle entrate relative all'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e alla riscossione di crediti, quasi interamente ascrivibile alla vendita di beni ed affrancazione di canoni;
   evidenziato in particolare come il decremento delle entrate tributarie, pari in termini di cassa a 2,3 miliardi di euro rispetto al 2013, sia legato a una riduzione delle entrate relative alle imposte sul patrimonio e sul reddito di 7,7 miliardi, a un decremento delle entrate relative alle imposte sulla produzione di 672 milioni, mentre risultano in aumento le entrate relative alle tasse ed imposte sugli affari, per circa 3,5 miliardi, il gettito relativo all'IVA e quello determinato dalle imposte di registro e di bollo;
   rilevato altresì come le entrate da Monopoli risultino sostanzialmente stabili, a 10,3 miliardi, mentre le entrate da Lotto, Pag. 95lotterie ed altre attività di gioco registrano un aumento del 2,9 per cento, attestandosi a 11,3 miliardi di euro;
   segnalata in tale contesto la rilevanza delle tematiche concernenti l'analisi dell'attività di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, oggetto di specifica attenzione da parte della Corte dei conti nell'ambito della Relazione sul Rendiconto 2014;
   evidenziato in particolare il preoccupante fenomeno dell'incremento delle imposte dichiarate e non versate, in costante crescita negli ultimi anni, che costituisce, da un lato, sintomo della tendenza a utilizzare il mancato versamento delle imposte dichiarate quale impropria forma di finanziamento, e che, sotto un altro profilo, appare rivelatore delle difficoltà finanziarie in cui si trovano molte imprese ad effettuare i versamenti tributari, a prescindere dalla volontà di evadere gli obblighi tributari;
   rilevato come i migliori risultati dell'azione di accertamento sostanziale si siano evidenziati prevalentemente nell'attività di accertamento svolta nei confronti delle società di capitali e degli altri soggetti con personalità giuridica, a testimonianza ulteriore della necessità di orientare con intelligenza le strategie di recupero dell'evasione;
   segnalata, in tale contesto, la necessità di rafforzare l'efficienza dei controlli tributari, al fine di scoraggiare la reiterazione delle condotte evasive di massa nei settori dell'imposizione sul reddito e dell'IVA, e di favorire invece l'adempimento spontaneo agli obblighi tributari, valorizzando a tal fine tutti gli strumenti messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dalla normativa adottata nell'esercizio della delega per la riforma del sistema fiscale, semplificando gli adempimenti per i contribuenti e ripristinando condizioni di adeguato finanziamento alle imprese,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 96

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015. C. 3305 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3305, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015;
   rilevato anche in questo caso come i contenuti del disegno di legge scontino gli effetti della crisi economica protrattasi per diversi anni e che solo ora sembra avviarsi a conclusione, grazie anche agli sforzi compiuti in questo senso dal Governo e alle mutate condizioni di contesto dell'economia europea;
   evidenziato come il disegno di legge segnali, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, determinato principalmente dalla riduzione delle spese per interessi passivi, all'interno del limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 e in coerenza con i saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2015, nonché un miglioramento del ricorso al mercato di oltre 7 miliardi;
   rilevato come il provvedimento proponga, in termini di competenza e al lordo delle regolazioni debitorie, una riduzione delle entrate, determinata esclusivamente dalla riduzione delle entrate tributarie per 3.953 milioni, dovuta all'adeguamento al quadro macroeconomico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime per il 2015 contenute nel Documento di economia e finanze di aprile scorso, nonché all'andamento del gettito registrato nei primi mesi dell'anno in corso;
   evidenziato peraltro come, per effettuare una puntuale quantificazione del gettito delle entrate tributarie nell'esercizio finanziario 2015, sia necessario attendere i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi;
   segnalato, per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1), come le proposte di variazione delle previsioni recate dal disegno di legge riguardino, nell'ambito delle entrate tributarie, una diminuzione del gettito relativo all'IRES (-2.358 milioni), all'IVA (-2.505 milioni) e all'accisa sui prodotti energetici (-1.267 milioni) e sui gas naturali (-478 milioni), mentre si operano variazioni in aumento per quanto riguarda il gettito relativo alle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+891 milioni), all'IRPEF (+424 milioni), alle imposte sui giochi (+600 milioni) e sugli apparecchi e congegni di gioco (+223 milioni);Pag. 97
   rilevato come la proposta di aumento delle entrate extra-tributarie (+741 milioni) derivi principalmente dalla partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia (in aumento di 924 milioni), resa nota con la chiusura dell'esercizio 2014, e ai dividendi dovuti dalle società partecipate (in aumento di 267 milioni);
   evidenziato altresì l'aumento delle entrate da alienazioni e da ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti, dovuto alla ristrutturazione dei mutui per debiti sanitari delle regioni, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014;
   rilevato, per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), come il provvedimento disponga un incremento di circa 5,4 miliardi in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità», quasi interamente ascrivibile alla variazione in aumento (+ 5,357 miliardi) proposta al capitolo 3888 per la regolazione dei residui accertati dall'Agenzia delle entrate con riferimento al bonus fiscale fruito dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014;
   sottolineato come il predetto incremento degli stanziamenti per tali interventi testimoni della rilevanza e dell'efficacia concreta delle misure di sostegno della crescita poste in essere dal Governo e dell'impatto positivo che esse stanno avendo sulla ripresa economica, la quale sta già mostrando evidenti segnali positivi, che potranno essere confermati e rafforzati nei prossimi anni;
   segnalato inoltre un incremento di 440 milioni in termini di competenza e di 1,169 miliardi in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», quasi interamente ascrivibile all'adeguamento delle spese relative alle vincite del Lotto rispetto alle previsioni iniziale (capitolo 3928; + 720 milioni in termini di cassa) alle somme da versare all'entrata per gli aggi (capitolo 3926; + 220 milioni in termini di cassa) e alle somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3927; + 200 milioni in termini di cassa),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 98

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (Testo unificato C. 698 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 698 e abbinate, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   evidenziata la particolare meritevolezza dell'intervento legislativo, il quale intende disciplinare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, affrontando pertanto in termini incisivi una problematica di notevole rilievo, sia sotto il profilo umano sia sotto il profilo sociale;
   rilevata l'opportunità di apportare talune correzioni di carattere eminentemente tecnico ad alcune delle disposizioni tributarie agevolative recate dall'articolo 6,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 6, comma 1, il quale prevede l'esenzione dall'imposta di successione e donazione dei trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare, ai fini di una migliore redazione tecnica della disposizione, il comma 1, nei seguenti termini: «1. I beni e diritti conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, e successive modificazioni»;
   b) con riferimento all'articolo 6, commi 2 e 3, i quali stabiliscono le condizioni per fruire dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo 6 per i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, le condizioni elencate dal comma 3 debbano sussistere congiuntamente con quelle indicate dal comma 2, ovvero se i commi 2 e 3 intendano ciascuno prevedere una distinta ipotesi di fruizione dell'agevolazione stessa;
   c) con riferimento all'articolo 6, comma 6, il quale prevede la possibilità, Pag. 99per i comuni, di stabilire agevolazioni ai fini IMU in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust, di cui al comma 1 del medesimo articolo 6, si tenga conto del fatto che il trust non risulta compreso tra i soggetti passivi dell'IMU: valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione nei seguenti termini: «6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Pag. 100

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (Testo unificato C. 698 e abb.).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEI DEPUTATI PESCO ED ALTRI

  La VI Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 698 e abbinate, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare;
   premesso che:
    il provvedimento in esame si compone di 10 articoli e prevede disposizioni in tema di assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare;
   le finalità dell'intervento legislativo sono indicate all'articolo 1, in cui si fa riferimento a misure di assistenza, cura e protezione in favore di persone con grave disabilità non dipendente da naturale invecchiamento e prive di sostegno familiare;
    l'articolo 6 del provvedimento prevede che i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione;
    il testo unificato in esame, che ha implicazioni particolarmente complesse e tocca materie delicate, tende a coprire l'inosservanza di disposizioni già esistenti che dovrebbero già assicurare la presa in carico di tutti i soggetti bisognosi di cure e di una adeguata assistenza (si veda anche la legge n. 328 del 2000, cosiddetta «Legge Turco»);
    il ricorso a forme di sostegno privato, derivante anche dal taglio alle risorse del settore socio-sanitario, sancisce, in definitiva, il fallimento dello Stato sociale e non è rispettoso del dettato costituzionale;
    si corre il serio e concreto rischio che le norme relative al trust vadano a tutelare non già i soggetti disabili, ma i grandi patrimoni e si prestino ad agevoli meccanismi di elusione fiscale, in quanto chi costituisce il vincolo in oggetto può usufruire dei relativi e numerosi benefici disposti;
    negli ultimi anni i trust sono diventati uno strumento di riciclaggio ed elusione fiscale largamente diffuso, soprattutto per l'occultamento e ripulitura di patrimoni di provenienza illecita e grazie alla difficoltà di ricondurre i beni conferiti in esso conferiti al loro effettivo proprietario; inoltre, la segregazione patrimoniale che consegue alla costituzione del trust, fa si che i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio personale del disponente, del trustee e del beneficiario, pertanto tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti (tra cui anche il Fisco);
    la finalità impressa al trust (nella specie, favorire le persone con disabilità grave), può essere solo apparente, mentre il fine reale è quello, illecito, di realizzare Pag. 101uno schermo fittizio in merito all'effettivo possessore dei beni conferiti in trust, in modo da eludere il fisco, ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa o, molto più banalmente, sfuggire ai creditori;
    ciò può verificarsi, ad esempio, quando il settlor (colui che dispone il trust) mantiene un rilevante potere di gestione sull'attività del trustee; secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009), sono da ritenere inesistenti, in quanto interposte, le seguenti tipologie di trust (cosiddetto Sham trust):
     trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
     trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
     trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
     trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto «trust a termine»);
     trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
     trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
     trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
     trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
     ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari;
    a parte le descritte ipotesi d'interposizione fittizia, non sono pochi i casi di utilizzo di trust per celare partecipazioni societarie, semmai a loro facenti capo a società e partecipate controllate da soggetti o società residenti in paradisi fiscali (cosiddetti trust offshore);
    appare evidente, dunque, come, anche nel caso di cui all'articolo 6, la gestione del patrimonio personale e di quello societario potrebbe individuare nei trust uno strumento di sicuro interesse per sfuggire alle verifiche ed evitare le imposizioni dell'Amministrazione finanziaria, godendo per di più della totale esenzione dalle imposte indirette e, cosa ancor più spregevole, sfruttando a tal fine la disabilità grave dei soggetti (apparenti) beneficiari; del resto, l'esenzione di cui all'articolo 6 è riservata in sostanza ai grandi patrimoni, essendo già prevista per i trasferimenti ereditari inferiori a 1,5 milioni di euro;
    va ricordato poi che l'ordinamento italiano non ha ancora una normativa interna che disciplini l'istituto del trust, essendosi limitata la legge 16 ottobre 1989, n. 364, unicamente a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai trust, adottata a L'Aja il 1o luglio 1985, e pertanto risulta essere alquanto inopportuna una previsione normativa che richiami sic et simpliciter tale istituto;

  esprime

PARERE CONTRARIO

«Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa».