CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 settembre 2015
506.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Nuovo testo C. 3012 Governo)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3012 e abbinate, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito in sede referente;
   considerato che il disegno di legge in esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;
   rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la quale, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 16 del 2004);
   valutata favorevolmente la modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente all'articolo 22 del disegno di legge governativo, che rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza Stato-regioni, l'individuazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici eccessivi a carico degli operatori che possono giustificare una deroga all'obbligo di contestuale erogazione di più tipologie di carburanti nel medesimo impianto di distribuzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 218

ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 (C. 3304 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3304, che dispone l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 219

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015 (C. 3305 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3305, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015;
   esprimendo forte preoccupazione per la rilevante riduzione, di oltre 15 miliardi di euro, dei trasferimenti alle Regioni;
   sottolineando la necessità di una seria riflessione in merito alla riallocazione delle regolazioni delle entrate erariali per le Regioni Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alle compensazioni fruite dai contribuenti delle citate autonomie in sede di versamenti unificati F24;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Orari esercizi commerciali (S. 1629 approvato, in un testo unificato, dalla Camera)

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 1629 recante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, in corso di esame presso la 10a Commissione del Senato;
   rilevato che:
    prima della piena liberalizzazione dei tempi di apertura degli esercizi commerciali disposta dal citato decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte costituzionale ha costantemente ricondotto la disciplina di questo aspetto alla materia del commercio, attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
    in particolare, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 288 del 2010 e n. 150 del 2011, ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto a norme regionali che dettavano discipline volte a rendere più liberale, rispetto alla normativa nazionale allora vigente, il regime dei tempi di apertura delle attività commerciali: nella sentenza n. 150 citata, in particolare, la Corte ha evidenziato che «la materia «tutela della concorrenza», di cui all'articolo 117, secondo comma lettera e), Cost., non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, ma, dato il suo carattere «finalistico», anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza»;
    dopo la piena liberalizzazione disposta dal più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 299 del 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle regioni rispetto alla norma statale di liberalizzazione (articolo 31), stabilendo che la disciplina statale di promozione della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le regioni possono adottare in altre materie di loro competenza; sulla base del medesimo principio, la Corte, con la sentenza n. 27 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale (della Toscana) che stabiliva un regime dei tempi di apertura degli esercizi commerciali più restrittivo di quello introdotto dal decreto-legge n. 201;
   considerato che:
    alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata sembra potersi affermare che la competenza legislativa regionale in materia di tempi di apertura degli esercizi commerciali – che viene compressa dalla prevalenza della competenza legislativa statale a stabilire il principio di piena liberalizzazione in questo Pag. 221campo (prevalenza basata sulla tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione) – è destinata a riespandersi nel momento in cui il legislatore statale riduca gli spazi di libertà (come fa il provvedimento in esame), fissando limiti alla facoltà degli esercizi commerciali di decidere i propri tempi di apertura,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   la lettera b) dell'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 siano riformulati in modo da prevedere che le regioni – al fine di assicurare al regime dei giorni e orari di apertura delle attività commerciali destinatarie del provvedimento la necessaria flessibilità rispetto ai diversi territori – possano adottare proprie discipline in materia, in ogni caso garantendo livelli di concorrenza non inferiori a quelli previsti a livello nazionale.