CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 settembre 2015
506.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (C. 3012 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3012 Governo, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
   valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 22-quater, che interviene sulla procedura di riconoscimento delle richieste dei produttori che intendono effettuare la gestione autonoma degli imballaggi, sostituendo il parere del CONAI con quello dell'ISPRA;
   ritenuto che andrebbe comunque salvaguardata la generalità del servizio di gestione degli imballaggi, affrontando peraltro in modo organico la problematica dei consorzi;
   giudicata altresì equilibrata e positiva la disposizione di cui all'articolo 31, così come modificato dalle Commissioni riunite in sede referente, che, contemperando l'esigenza di tutela del committente privato con la salvaguardia di un mercato concorrenziale, prevede l'adeguamento della disciplina delle società d'ingegneria, che operano nel mercato privato, ai requisiti già stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e dal relativo decreto ministeriale attuativo n. 34 del 2013, per i singoli professionisti;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, è finalizzato alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e della garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;
    come noto, l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con lo specifico obiettivo di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;
    l'A.C. 3012 interviene infatti in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica;
    il recepimento da parte del Governo della segnalazione del Garante, pur rappresentando l'essenza stessa della prima legge sulla concorrenza, risulta essere parziale, in tal modo violando gli obiettivi stessi dell'intervento normativo finalizzato, come detto, alla rimozione degli ostacoli alla libera concorrenza dei prodotti e servizi;
   considerato che:
    il disegno di legge è apparso ab origine clamorosamente privo di ogni intervento normativo in campo ambientale, sebbene il Garante nella propria segnalazione del 4 luglio 2014, avesse denunciato dei deficit di concorrenza sulla gestione dei rifiuti di imballaggio e sul tema dell'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;
    sul primo punto, come noto, il Garante, rilevando un favor legis per il sistema consortile, ed un implicito disincentivo alla costituzione di sistemi alternativi, aveva evidenziato la necessità che fossero garantite pari condizioni di accesso ed esercizio dell'attività ai sistemi di recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggi che non fossero organizzati in forma consortile (c.d. sistemi di raccolta autonomi); sul tema dell'assimilazione, il Garante aveva, invece, evidenziato come il potere dei comuni di «assimilare» i rifiuti speciali a quelli urbani, avesse sottratto quote rilevanti di fatturato alla libera iniziativa economica, riconducendole nell'ambito dell'esclusiva concessa al gestore di RSU;
    sebbene sul primo punto relativo ai consorzi, il Governo abbia apprezzabilmente escluso il coinvolgimento del CONAI nella procedura autorizzativa del costituendo consorzio autonomo, come oggi previsto dall'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come richiesto dal gruppo Movimento 5 Pag. 164stelle in fase emendativa, affidando tale istruttoria all'ISPRA in quanto organo indipendente e privo di conflitto di interessi, sul tema dei consorzi, il Governo non ha consentito che ciascun sistema autonomo potesse raggiungere gli obiettivi minimi di riciclo imposti dalla normativa nazionale e comunitaria anche attraverso la gestione di rifiuti di produttori diversi da quelli aderenti al sistema autonomo, senza che questo sia obbligato ad organizzare tali attività in tutto il territorio nazionale. Si rileva, inoltre, che a tale mancato recepimento rispetto a quanto denunciato dal Garante nella propria segnalazione non è stata data in Commissione una risposta soddisfacente;
   esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 3

5-05282 Pili: Iniziative volte alla messa in sicurezza della strada statale n. 554-bis in Sardegna.
5-05292 Mura: Iniziative volte alla messa in sicurezza della strada statale n. 554-bis in Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente ai due atti in quanto vertono su medesimo argomento.
Circa il dissesto all'altezza del km 3+100 della SS 554-bis, ANAS precisa che le indagini eseguite hanno permesso di individuare la presenza di un movimento franoso alla profondità di circa 12 metri dal piano viabile, molto al di sotto, quindi, del piano di posa del rilevato. La medesima ANAS, che svolge attività di sorveglianza giornaliera su tutte le strade di competenza, riferisce in particolare di aver eseguito un monitoraggio costante sull'evoluzione del fenomeno d'instabilità mantenendo la strada in esercizio e in condizioni di sicurezza, fino a quando, considerata l'entità del cedimento, è stato necessario interdire al traffico il tratto in questione.
  I lavori per il ripristino provvisorio erano stati consegnati il 4 giugno scorso, con l'obiettivo di completarli entro la fine dello stesso mese. Tuttavia, il 18 giugno, dopo che erano stati già completati gli scavi e i movimenti di materie, la Procura di Cagliari ha disposto il sequestro del cantiere per la presunta presenza di elementi di conglomerato bituminoso all'interno del corpo del rilevato preesistente, delegando TARPA Sardegna alla verifica dei materiali presenti nel rilevato e all'individuazione di eventuali sostanze pericolose.
  Le analisi eseguite hanno confermato l'assenza di sostanze pericolose, pertanto l'ANAS ha presentato istanza di dissequestro il 24 giugno; il dissequestro è però avvenuto il successivo 11 agosto.
  Già il giorno seguente ANAS ha ripreso i lavori, completati la prima settimana di settembre. E in corso di completamento la taratura degli impianti per il monitoraggio del movimento franoso ed è prevista l'apertura della bretella provvisoria per domani 11 settembre.
  Infine, entro la fine di settembre ANAS prevede di pubblicare la gara di appalto per i lavori di consolidamento definitivo del corpo stradale, il cui importo a base d'appalto è di circa 2,78 milioni di euro e la durata prevista è di mesi sei.
  Dalle notizie testé esposte si può evincere l'impegno per favorire il ripristino della viabilità e si assicura il monitoraggio costante dell'andamento dei lavori, per i quali il Governo fornirà dettagliato cronoprogramma tra tre mesi.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05630 Romanini: Intendimenti circa la manutenzione straordinaria sulla strada statale n. 62 della Cisa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento ai principali interventi di manutenzione sulla SS 62 «della Cisa» dal 2013 ad oggi, ANAS riferisce di aver realizzato:
   lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in tratti saltuari per un importo pari a circa 94 mila euro;
   lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza ai km 71+250, 82+700 e 85+400, per un importo pari a circa 200 mila euro, necessari a seguito dei fenomeni di dissesto causati dalle intense precipitazioni dell'aprile 2013;
   ulteriori lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, per un importo pari a circa 24 mila euro;
   lavori di risagomatura del piano viabile nell'ambito degli interventi di ordinaria manutenzione e pronto intervento, per un importo pari a circa 31 mila euro;
   infine, nel maggio scorso, lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni, delle scarpate e delle opere idrauliche eseguiti in tratti saltuari al km 92+000 e dal 109+000 al km 111+000, per un importo pari a circa 180 mila euro.

  Per quel che riguarda le distese generali periodiche, è prevista Pesecuzione di interventi, in tratti saltuari, per una spesa complessiva di circa 80 mila euro.
  ANAS segnala anche che, tra i lavori programmati in attesa di finanziamento, sono stati indicati come prioritari, nel quadro della legge n. 164/2014, i seguenti interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico:
   lavori di stabilizzazione e protezione delle pareti rocciose in tratti saltuari dal km 56+214 al km 111+533, da eseguirsi nel 2018 in attuazione del Piano quinquennale 2014-2019, per un importo previsto di circa 2 milioni di euro;
   lavori di regimentazione delle acque, mediante ripristino e adeguamento di cunette, tombini e fossi, ripristino di muri di sostegno in pietrame e consolidamento del piano viabile soggetto a cedimenti, da eseguirsi nel 2019 in attuazione del Piano quinquennale 2014-2019, in tratti saltuari dal km 56+214 al km 111+533, per un importo previsto di circa 1 milione e mezzo di euro;
   lavori di consolidamento del corpo stradale, di stabilizzazione di scarpate e regimentazione delle acque, in tratti saltuari tra Fornovo e il confine regionale, per un importo previsto di circa 7 milioni e mezzo di euro.

  Infine, per il ripristino dei piani viabili della SS 62, sono previsti interventi sia a breve che medio termine. Infatti, entro la fine del corrente mese di settembre saranno eseguiti lavori di ordinaria manutenzione per la ricarica del piano viabile della statale; l'intervento, dell'importo pari a euro 195.000 lordi, avrà avvio proprio oggi 10 settembre. Pag. 167
  È stato, inoltre, pianificato, nell'ambito del Contratto di Programma 2015, un importante intervento di manutenzione straordinaria sulle pavimentazioni, per un importo complessivo di circa 3.230.000,00 euro. I lavori verranno avviati compatibilmente con l'erogazione delle necessarie risorse e l'esperimento delle procedure di gara, presumibilmente entro la primavera/estate del 2016.

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ALLEGATO 5

5-06398 Mannino: Intendimenti sull'avvio della bonifica delle discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con la sentenza del 2 dicembre 2014, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e di una penalità semestrale determinata in 42 milioni e 800 mila euro fino alla completa esecuzione della sentenza che riguarda 200 discariche.
  Poiché la penalità semestrale permarrà fino al completo adempimento della sentenza e in proporzione alle residue discariche non bonificate, è interesse comune bonificare tutte le discariche oggetto di condanna nel più breve tempo possibile.
  Alla luce della normativa ambientale e delle relative interpretazioni giurisprudenziali, gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, ivi incluse le discariche abusive da dismettere, gravano in capo al Comune territorialmente competente, ed in caso di inerzia di quest'ultimo, in capo alla Regione che è dunque il responsabile di ultima istanza per la realizzazione dell'opera di bonifica o messa in sicurezza.
  Alla luce di ciò, il Governo e, per esso, il Ministero dell'Ambiente, ha svolto fin dal principio un deciso lavoro di impulso, comunicando alle Regioni gli obblighi derivanti dalla condanna ed acquisendo da queste le informazioni sull'andamento del crono-programma da trasmettere alla Commissione per il computo della penalità semestrale.
  Con nota del 25 marzo 2015, il Ministro dell'Ambiente ha ricordato alle Regioni l'obbligo da parte dello Stato di agire in rivalsa ai sensi dell'articolo 43, della legge del 24 dicembre 2012, n. 234, a fronte del pagamento della sanzione per la mancata bonifica o messa in sicurezza delle discariche oggetto della condanna. A tal fine occorrerà attivarsi per la convocazione della Conferenza Stato-Regioni onde acquisire l'intesa prescritta dal citato articolo 43, comma 9-bis, nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 78 del 2015.
  Inoltre, con la legge di stabilità per il 2014 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un Fondo «per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti Autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007», con una dotazione finanziaria di circa 60 milioni di euro suddivisi negli esercizi finanziari 2014 e 2015.
  Dal 22 dicembre 2014 sono state convocate specifiche riunioni con ogni Regione coinvolta nella procedura, al fine di monitorare costantemente le attività in corso e acquisire le certificazioni adottate dagli Enti locali competenti per la risoluzione dei casi. A tal proposito entro il 15 di ogni mese le regioni trasmettono un «report mensile», sui progressi compiuti nelle operazioni di bonifica. Il Governo, ove si renderà necessario, eserciterà nei confronti degli Enti inadempienti i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente, al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, al completo adempimento degli obblighi.

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ALLEGATO 6

5-06399 Zaratti: Chiarimenti in relazione alla realizzazione del nuovo stadio della AS Roma nell'area di Tor di Valle con particolare riferimento alle ricadute sul sistema idrogeologico, paesaggistico e ambientale del territorio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto richiesto dagli Onorevoli Interroganti in ordine alla necessarietà e funzionalità del complesso delle volumetrie previste rispetto alla fruibilità dell'impianto, posto che la complessiva ponderazione degli interessi in gioco non rientra nella competenza di questa amministrazione, sulla base delle informazioni acquisite dall'Autorità di Bacino del fiume Tevere, si rappresenta quanto segue.
  Il nuovo complesso sportivo, considerato d'interesse strategico dall'amministrazione capitolina, è previsto in un vasto ambito territoriale nel quadrante sud di Roma lungo l'asse infrastrutturale Ostiense-via del Mare che si sviluppa per circa la metà all'interno dell'ippodromo di Tor di Valle, oramai dismesso, delimitato da un'ansa del fiume Tevere occupata nella parte residua dal depuratore Acea Roma sud e da un'area destinata a verde pubblico.
  L'inquadramento territoriale dell'intervento desunto dalle tavole di analisi del «PS5-Piano di Bacino stralcio per l'area metropolitana romana», approvato con DPCM del 3 marzo 2009, è tuttavia caratterizzato da alcuni elementi di criticità che hanno determinato la zonizzazione del Corridoio Fluviale del Tevere in quel tratto.
  Le successive analisi condotte sulle documentazioni inerenti i nuovi studi idraulici e le nuove tavole proposte per l'aggiornamento del Piano, di cui al Decreto segretariale n. 32 del giorno 8 giugno 2015, pubblicato nel BUR Lazio n. 56 del 14 luglio 2015, che automaticamente aggiorna il PAI, evidenziano due principali situazioni di criticità: rischio idraulico, per esondazione del fosso di Vallerano e rischio idraulico potenziale per deflusso e accumulo idrico di tipo meteorico.
  In considerazione di quanto appena esposto, l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in occasione della Conferenza di servizi preliminare appositamente indetta da Roma Capitale sullo studio di fattibilità in data 7 agosto 2014, ha evidenziato nel proprio parere come, per la compatibilità idraulica del progetto, nella fase progettuale successiva debbano essere previsti i necessari interventi strutturali, fermo restando che la localizzazione dell'opera all'interno della pianura alluvionale del fiume Tevere, poco più a valle della confluenza del fosso di Vallerano, induce a indicare la necessità di approfonditi esami circa il pericolo di assestamento delle formazioni alluvionali in questione, anche in relazione alla determinazione dei flussi idrici sotterranei, alla variabilità dei livelli freatici ed alla relazione di questi con le previste strutture nel sottosuolo.
  L'Autorità di bacino ha inoltre, in considerazione dell'entità della superficie impermealizzata come risulta dal progetto, rappresentato la necessità di prevedere misure compensative tese a mantenere invariate le portate di deflusso realizzando la trasformazione del territorio secondo il principio dell'invarianza idraulica, affinché Pag. 170i nuovi interventi previsti non provochino un aggravio del rischio idrogeologico. L'Autorità ha infine ritenuto opportuno valutare preventivamente la quantità di risorsa idrica approvvigionabile dalla rete acquedottistica al fine di poter soddisfare le nuove esigenze conseguenti al carico antropico aggiuntivo previsto nel progetto, nonché di mettere in atto tutte le misure di risparmio idrico possibili.

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ALLEGATO 7

5-06400 Matarrese: Intendimenti volti a favorire la bonifica dell'area dell'ex Isochimica di Pianodardine in provincia di Avellino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto richiesto dagli Interroganti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'inserimento dell'area dell'ex Isochimica nell'elenco dei Siti di interesse nazionale, questa amministrazione ritiene che le caratteristiche dell'area sono compatibili con i criteri richiesti dalla vigente normativa.
  In relazione alla richiesta di conoscere quale sia lo stato di attuazione della proposta di rifinanziamento del Piano nazionale amianto a valere sulla dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, si fa presente che l'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014 prevede che l'Autorità Politica per la Coesione, d'intesa con i Ministri interessati e sentita la Conferenza Stato regioni, identifichi le aree strategiche di impegno del Fondo medesimo e che sia istituita una Cabina di Regia, cui partecipano Amministrazioni Centrali e Regioni, per l'esame dei piani operativi applicativi di tale strategia. Ne consegue che ogni proposta di finanziamento a valere sul Fondo suddetto è subordinata all'espletamento dei passaggi istituzionali suindicati.

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ALLEGATO 8

5-06401 Realacci: Iniziative finalizzate a dare piena attuazione alle linee guida dell'Ispra per la gestione dei cinghiali nei parchi nazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il proliferare del cinghiale in ambiti protetti così come nei territori liberi alla caccia è cosa ben nota e seguita dal Ministero dell'Ambiente, anche con il supporto tecnico di ISPRA. Per lo specifico della gestione del cinghiale nelle aree protette sono state per esempio aggiornate pochi anni fa le «Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette seconda edizione» (http://www.minambiente.it/biblioteca/quaderni-di-conservazione-della-natura-n-34-linee-guida-la-gestione-del-cinghiale-sus).
  Per quanto gli strumenti normativi esistenti già consentano di affrontare la questione, è sicuramente necessario un più forte e coordinato impegno di tutte le amministrazioni centrali e locali per dare loro piena applicazione e per contrastare pratiche illecite quali il rilascio e la pasturazione di cinghiali, che sicuramente contribuiscono ad aumentare il problema.
  La legge n. 394 del 1991 sulle aree protette, all'articolo 11, prevede che il regolamento del Parco stabilisce le eventuali deroghe ai divieti, inclusi prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per far fronte ad eventuali squilibri ecologici. Prelievi e abbattimenti dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate da quest'ultimo.
  Al riguardo si segnala che si è svolto un incontro, promosso dal Ministero dell'Ambiente, con i rappresentanti di tutti i Parchi Nazionali, che ha rappresentato l'occasione per fare un quadro sui profili problematici concernenti la presenza dei cinghiali nell'ambito di questi ultimi, sulle modalità di gestione della questione attualmente in atto, sui risultati conseguiti nonché sugli aspetti che è necessario affrontare al fine di migliorare l'efficacia degli interventi di controllo.
  I dati acquisiti all'esito di tale incontro sono in corso di elaborazione, al fine di evidenziare tramite un apposito report le migliori soluzioni adottate per fronteggiare il problema, i danni prodotti sull'agricoltura nonché le conseguenze negative in tema di perdita di biodiversità. In tale contesto sarà possibile analizzare anche eventuali azioni sinergiche da impostare in materia sanitaria.
  Per quanto riguarda gli interventi, appare chiaro che una soluzione efficace necessita di azioni coordinate che coinvolgano sia il territorio interessato alla caccia, che le aree protette, nonché, per i diversi aspetti di competenza, le Amministrazioni centrali e locali e le associazioni di categoria.
  A tal fine è stato anche istituito un tavolo fra Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura che ha effettuato per il 16 settembre una prima audizione con le associazioni di categoria del comparto agricolo e che proseguirà con audizioni delle altre categorie di portatori di interessi. Il confronto è stato articolato e sarà successivamente riconvocato sulla base dei dati in corso di acquisizione.
  Saranno inoltre vagliate iniziative specifiche, come azioni di standardizzazione di buone pratiche attraverso apposite direttive rivolte ai Parchi, nonché provvedimenti destinati ad essere adottati in Conferenza Stato-Regioni al fine di far fronte in modo più soddisfacente su tutto il territorio nazionale alle problematiche riscontrate negli ultimi mesi.

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ALLEGATO 9

5-06402 Segoni: Iniziative per incentivare la conversione a led dell'illuminazione pubblica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'inquinamento luminoso è generalmente prodotto dalla illuminazione stradale, dalle insegne dei negozi, dall'illuminazione di monumenti o edifici.
  Nell'ambito della pubblica illuminazione, le applicazioni LED offrono molteplici vantaggi, sia in termini economici, e cioè minori costi di manutenzione e minore costo energetico, sia in termini gestionali, cioè maggiore affidabilità e maggiore durata di funzionamento.
  Di contro, si deve rilevare che lo spettro della luce generata dalla illuminazione a LED, in particolare dai primi immessi sul mercato e/o con ottiche di schermatura di vecchia generazione, presenta caratteristiche tali da essere maggiormente impattante su una porzione di spettro che è naturalmente più scura, comportando maggiore fastidio alle attività di osservazione astronomica.
L'efficientamento energetico nel comparto della illuminazione pubblica, anche mediante l'impiego dei LED, è comunque una priorità condivisa dal Governo.   Azioni in tal senso sono state concretamente portate avanti dal Ministero dell'ambiente sia con la pubblicazione di appositi Criteri Ambientali Minimi, relativi agli «acquisti verdi» nella pubblica amministrazione, sia con interventi sul territorio finanziati nell'ambito dei fondi disponibili a valere sulla programmazione comunitaria.
  Nel confermare l'intendimento di proseguire con le iniziative volte a incentivare e agevolare la conversione a LED dell'illuminazione pubblica, non si può non rilevare che le stesse normative regionali, volte a tutelare dall'inquinamento luminoso talune aree sensibili, tra cui quelle circostanti gli osservatori astronomici, sono concordi nell'individuare tra le azioni più opportune per limitare l'impatto luminoso, l'utilizzo di tutte le nuove tecnologie disponibili, sia in termini di dispositivi di controlli dinamici, che di apparecchiature illuminanti di nuova generazione, tenuto soprattutto conto del continuo aggiornamento tecnologico dei prodotti.

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ALLEGATO 10

5-06403 Grimoldi: Intendimenti circa la bonifica del territorio del comune di Berzo Demo in provincia di Brescia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto richiesto dagli Onorevoli Interroganti si rappresenta quanto segue.
  L'istituzione di un sito di interesse nazionale è disciplinata all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'inserimento nella lista dei siti di interesse nazionale avviene, nella prassi, su proposta della Regione territorialmente interessata. Ad oggi, tuttavia, non risultano alla competente direzione segnalazioni o richieste in questo senso da parte della Regione Lombardia. Naturalmente, ove dovessero pervenire, questa amministrazione valuterà attentamente tale ipotesi.
  Il ministero dell'Ambiente si è attivato per lo stanziamento di ulteriori risorse, anche comunitarie, per il finanziamento dei necessari interventi in aree non incluse nei SIN con priorità per le aree con presenza di amianto e aree nelle quali sono state riscontrate rilevanti problematiche sanitarie ed ambientali.