CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 settembre 2015
505.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza
(nuovo testo C. 3012 Governo e abb.)

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminati, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (Atto Camera n. 3012) e le proposte di legge abbinate;
   considerato che il disegno di legge, che costituisce la prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, reca disposizioni riferite a diversi settori economici finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, nonché a garantire la tutela dei consumatori;
   osservato che l'introduzione di misure volte ad assicurare, in tutti i settori, il corretto funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi rappresenta un elemento essenziale nel quadro delle politiche economiche volte al rilancio della crescita e della competitività, all'attrazione di nuovi investimenti e alla creazione di nuova occupazione nel nostro Paese, in linea con quanto indicato nei documenti di programmazione economico-finanziaria e nelle raccomandazioni formulate, con riferimento ai medesimi documenti, dalle Istituzioni europee;
   rilevato che, nell'ambito del provvedimento, l'articolo 15 reca disposizioni volte a rivedere la disciplina della previdenza complementare, che sono state oggetto di significative modifiche nel corso dell'esame in sede referente;
   apprezzate le finalità delle misure di cui al comma 1, lettera b), del richiamato articolo 15, che intende favorire l'erogazione di prestazioni pensionistiche o parti di esse in anticipo rispetto ai requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di competenza in caso di inoccupazione per un periodo superiore a ventiquattro mesi, valorizzando la complementarietà delle prestazioni previdenziali private rispetto a quelle erogate dal primo pilastro pensionistico;
   ritenuta condivisibile la scelta delle Commissioni di merito di affidare l'individuazione delle linee guida del processo di riforma della previdenza complementare a un tavolo di consultazione convocato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale e di esperti in materia previdenziale;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza
(nuovo testo C. 3012 Governo e abb.)

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI, LOMBARDI, COMINARDI, CHIMIENTI, TRIPIEDI E DALL'OSSO

  La XI Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza;
   considerato che:
    l'articolo 15 contiene disposizioni concernenti i fondi pensione;
    nel testo originario dell'articolo 15 veniva riformato il decreto legislativo n. 252 del 2005, introducendo la totale portabilità della posizione previdenziale del lavoratore in qualunque strumento di previdenza complementare. Una misura giudicata, sin da subito, di molto dubbia utilità perché fondata sulla malcelata volontà di spingere la tutela previdenziale verso una eccessiva apertura al mercato della nostra previdenza, oltre che all'apertura di una concorrenza tra strumenti profit, come quelli emessi da fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici (Pip) intermediati da reti commerciali (promotori, bancari, agenti assicurativi), e strumenti no profit come i fondi pensione, che hanno costi decisamente inferiori, pari a oltre un quinto rispetto a quelli delle polizze;
    sono da valutare con favore le modifiche apportate al testo dell'articolo 15, che prevedono la soppressione della lettera a) e della lettera c), numero 2). In particolare, la lettera a), aggiungendo il comma 3-bis all'articolo 3 del decreto legislativo n. 252 del 2005, prevedeva la facoltà, per le fonti istitutive sia delle forme pensionistiche complementari che risultavano già istituite alla data del 15 novembre 1992, di cui all'articolo 20 dello stesso decreto legislativo n. 252 del 2005, sia per quelle istituite successivamente, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. La lettera c), numero 2), stabiliva che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non sarebbe stato più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
    suscita comunque perplessità la chiara impostazione che l'esecutivo intende affermare, sebbene mediata dalla convocazione di un tavolo di consultazione, attraverso l'inserimento del comma 1-bis, con il quale, al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive e di quelle istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, si è prevista la convocazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, di un tavolo di consultazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, cui partecipano le parti sociali maggiormente rappresentative in ambito nazionale e gli esperti in materia previdenziale, al fine di avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari secondo le seguenti linee Pag. 179guida: revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali; fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali; individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;
    tuttavia, il tema in oggetto necessita dell'introduzione di misure di cui non pare esservi traccia nella proposta del Governo. Ci si riferisce alla necessità di intervenire normativamente al fine di delineare in modo inequivoco la natura pubblica o privata degli enti gestori. Laddove si optasse per la completa natura privatistica, prevedere la caratterizzazione di detti enti come operanti in seno alla previdenza complementare, o nel caso della piena affermazione del carattere pubblico, rendere più stringenti le normative attinenti alla funzione pubblica svolta, con tutto ciò che ne deriva in termini di legge anche rispetto ai controlli e alla tutela del risparmio previdenziale. Ci si riferisce, dunque, alla necessità di affidare alla COVIP, in una prospettiva di efficienza dei controlli in ambito previdenziale, il compito di controllare investimenti e risorse finanziarie, attribuendole competenze di carattere regolatorio per integrare la disciplina normativa primaria e secondaria oltre che la potestà di intervenire direttamente nei confronti degli enti, per favorirne la sana e prudente gestione o censurarne gli eventuali comportamenti ritenuti non corretti, prevedendo nuovi meccanismi sanzionatori che ricomprendano le responsabilità di carattere personale degli amministratori;
    così come, altrettanto importante sarebbe adottare ogni misura utile ad eliminare in via definitiva ogni possibile conflitto di interesse tra i detentori di responsabilità all'interno dei Fondi o degli enti gestori e i membri di soggetti giuridici che interagiscano con essi, con particolare riferimento alle SGR e alle società di advising. Tuttavia, anche in sede di esame del provvedimento, tali suggerimenti sono rimasti inascoltati e, anche in relazione allo specifico contenuto dell'articolo 15 del provvedimento, il futuro della previdenza italiana, con particolare riferimento alla attenta regolamentazione della previdenza complementare, appare nebuloso e privo di contenuti tesi a garantire realmente le esigenze di tutela del patrimonio previdenziale dei lavoratori;
   esprime

PARERE CONTRARIO

  «Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso».