CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 settembre 2015
505.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
(Nuovo testo C. 3012 Governo e abb.)

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (C. 3012 Governo e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive);
   richiamato il parere approvato da questa stessa Commissione nella seduta del 29 luglio scorso con riferimento al testo del disegno di legge inizialmente trasmesso dal Governo;
   premesso che:
    il nuovo testo predisposto dalle Commissioni riunite competenti in sede referente accoglie in ampia misura le osservazioni contenute nel parere approvato da questa Commissione e sopra richiamato, con particolare riferimento alla disciplina dell'assicurazione relativa alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
    in particolare, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, sono soppresse le disposizioni che prevedevano l'applicazione di uno sconto obbligatorio sul prezzo della polizza nei casi in cui l'assicurato rinunciasse alla cedibilità del diritto al risarcimento in assenza del consenso dell'assicuratore o accettasse il risarcimento in forma specifica ad opera di riparatori convenzionati con l'impresa di assicurazione ovvero accettasse il risarcimento per equivalente nei limiti dei costi di riparazione preventivati dai riparatori convenzionati;
    al medesimo capoverso, le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente alla lettera a) del comma 1 precisano che l'ispezione alla quale il contraente accetta di sottoporre il proprio veicolo al fine di beneficiare dello sconto obbligatorio sul premio di assicurazione deve essere eseguita a spese dell'impresa di assicurazione; analogamente, con riferimento al comma 3 del capoverso, si prevede che, se la riduzione del premio dipende dall'installazione della scatola nera o di dispositivi equivalenti, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità di tali dispositivi siano a carico dell'impresa di assicurazione;
    sempre con riferimento al capoverso Art. 132-ter, sono introdotte, ai commi 1-bis e 1-ter, disposizioni che permettono di fissare un limite minimo all'entità dello sconto che le imprese di assicurazione sono tenute a praticare e che sanzionano il mancato rispetto da parte delle suddette imprese dell'obbligo di riduzione del premio;
    con riferimento all'articolo 3, comma 1-ter, capoverso comma 11-bis, è espressamente previsto che resta ferma la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia; in tal caso l'impresa di autoriparazione è tenuta a fornire la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate;
    con riferimento all'articolo 6, capoverso comma 3-bis, il testo iniziale è Pag. 169stato opportunamente modificato nel senso di ampliare le modalità ed estendere i tempi per l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente, prevedendo che tale identificazione risulti dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione o, in alternativa, dall'invito alla stipula della negoziazione assistita o, qualora sia intervenuta, entro sessanta giorni dal sinistro, specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell'assicurazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro i successivi sessanta giorni;
    è stato introdotto l'articolo 6-bis, che, in conformità con l'esigenza evidenziata nel parere approvato da questa Commissione sul testo iniziale del disegno di legge, reca misure volte a garantire una maggiore omogeneità rispetto all'entità dei premi assicurativi applicati sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai conducenti virtuosi; si affida infatti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) il compito di definire una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato la scatola nera; attraverso tale sconto, il premio da pagare dovrebbe risultare paragonabile a quello medio applicato ad altro assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale nel medesimo periodo;
    alla medesima finalità di pervenire a una maggiore omogeneità dei premi assicurativi praticati sul territorio nazionale, risponde altresì la previsione, di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1-bis, in base alla quale l'entità minima dello sconto che le imprese di assicurazione sono tenute a praticare, in caso di presenza di una delle condizioni previste dal comma 1 del medesimo capoverso, è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità;
    sempre per quanto concerne il settore dei trasporti, nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 32-ter, che prevede misure volte a garantire che i fruitori dei servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo abbiano una idonea informazione sulle modalità per accedere alla carta dei servizi, in modo da prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi, nonché ad assicurare la possibilità per il passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio;
    devono altresì ritenersi condivisibili le modifiche e integrazioni del testo inizialmente presentato dal Governo per quanto concerne gli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 16 (eliminazione di vincoli per il cambio di fornitori di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche), 16-bis (registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione per i propri servizi voce e dati al pubblico), 17 (semplificazione delle procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e di integrazione di SIM), 17-bis (misure per favorire i pagamenti digitali), 17-ter (aggiornamento del «registro delle opposizioni»), 17-quater (tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche) e 23 (costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti degli istituti bancari e delle società di carte di credito);
    occorre peraltro tenere conto in via generale dell'esigenza che le disposizioni introdotte nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza rispondano alle specifiche finalità proprie di tale strumento normativo, evitando il rischio che esso si trasformi in un provvedimento omnibus, con l'effetto di ridurre ulteriormente lo spazio per leggi organiche di Pag. 170settore; per quanto concerne le materie di competenza di questa Commissione, tale esigenza si avverte con particolare riferimento alle disposizioni, pur condivisibili nel merito, di modifica del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), introdotte, rispettivamente, dal comma 1-bis dell'articolo 9 e dall'articolo 32-quater,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.