CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 settembre 2015
505.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Nuovo testo C. 3012 Governo ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
  esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3012 Governo ed abb., recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
  considerato che le disposizioni da esso recate sono, in particolare, riconducibili alle materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;
  ricordato, in via generale, che secondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela della concorrenza, «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali.» (cfr. sentenze n. 16 del 2004 e n. 272 del 2004);
  sottolineato, al riguardo, che, a fondamento di tale ricostruzione, la Corte evidenzia che risultano accorpate nel medesimo titolo di competenza (articolo 117, secondo comma, lettera e)), la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; il sistema valutario; i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza e che «in altri termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude perciò anche interventi promozionali dello Stato.» (sentenza n. 272 del 2004 già citata);
  rilevato, inoltre, che, con riferimento alla materia tutela della concorrenza, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato – stante il carattere «finalistico» della stessa – la «trasversalità», «corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento», con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni (cfr. sentenze n. 38 del 2013, 299 del 2012; n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e n. 80 del 2006, n. 345 del 2004). «Infatti, la materia tutela della concorrenza (...) deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza (cfr. sentenza n. 291 del 2012)». «L'esercizio della competenza esclusiva e trasversale in tale materia può dunque intersecare qualsivoglia titolo di potestà regionale, seppur nei limiti necessari ad assicurare gli interessi cui essa è preposta, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità (cfr. sentenza n. 41 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 325 del 2010, n. 452 del 2007, n. 80 e n. 29 del 2006, n. 222 del 2005)»;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 24

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio (Doc. XXII n. 38 Fedriga).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Costantino, Quaranta, Palazzotto, Gasparini.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 5. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Chi ha rinunciato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro il termine ivi previsto, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consente il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, ovvero non lo consentiva al tempo in cui la predetta facoltà avrebbe potuto essere esercitata, può riacquistare la cittadinanza italiana, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero sia o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze.
1. 13. Invernizzi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. Chi ha rinunciato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro il termine ivi previsto, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consente il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, ovvero non lo consentiva al tempo in cui la predetta facoltà avrebbe potuto essere esercitata, può riacquistare la cittadinanza italiana, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero sia o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze.

Art. 2.

  1. Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
1. 12. Invernizzi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio Pag. 26del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.

Art. 2.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  Art. 10. – 1. Il decreto di concessione della cittadinanza deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne, la separazione tra la sfera laica e quella religiosa.
  2. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. I cittadini stranieri non comunitari che acquisiscono, a qualsiasi titolo, la cittadinanza italiana la perdono se, entro un anno dall'acquisto, non eleggono residenza stabile nel territorio nazionale.

  2-ter. Il cittadino italiano che non è tale per nascita perde la cittadinanza acquisita a qualsiasi titolo se, per un periodo superiore a due anni consecutivi, risiede all'estero e non può esibire atti di proprietà, o contratti di affitto, o utenze, o conti correnti bancari o dichiarazioni dei redditi che attestino la persistenza di suoi interessi economici nel territorio nazionale.
1. 20. Invernizzi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.

Art. 2.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  Art. 10. – 1. Il decreto di concessione della cittadinanza deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne.

  2. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. I cittadini stranieri non comunitari che acquisiscono, a qualsiasi titolo, la cittadinanza italiana la perdono se, entro un anno dall'acquisto, non eleggono residenza stabile nel territorio nazionale.
  2-ter. Il cittadino italiano che non è tale per nascita perde la cittadinanza acquisita a qualsiasi titolo se, per un periodo superiore a due anni consecutivi, risiede all'estero e non può esibire atti di proprietà, o contratti di affitto, o utenze, o conti correnti bancari o dichiarazioni dei redditi che attestino la persistenza di suoi interessi economici nel territorio nazionale.
1. 19. Invernizzi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Esame di naturalizzazione).

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Pag. 27Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;
   b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».

Art. 2.
(Modalità dell'esame).

  1. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

Art. 3.
(Norme di attuazione).

  1. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.
1. 11. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).

  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.
1. 23. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).

  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.
1. 22. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell'obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo Pag. 28scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall'istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell'obbligo. L'attestato, sottoscritto congiuntamente da due insegnanti dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo, dovrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l'adesione dello studente ai valori ed ai principi dell'identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.
  2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell'istituto.
  2-quinquies. La scuola, nel corso dell'ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia per la consegna simbolica dell'attestato di idoneità all'acquisizione della cittadinanza italiana.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 2. La Russa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.
1. 21. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  Art. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:
   a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
   c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
   d) la dichiarazione di delinquenza abituale;
   e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
  2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
  3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui agli articoli 4, comma 2-bis e 5-bis.
  4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.Pag. 29
  5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e), determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato.
1. 14. Caparini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  Art. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:
   a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
   c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
   d) la dichiarazione di delinquenza abituale.

  2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
  3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui agli articoli 4, comma 2-bis e 5-bis.
  4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
  5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e), determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato.
1. 15. Caparini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  Art. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:
   a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;Pag. 30
   b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
   c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
   d) la dichiarazione di delinquenza abituale.

  2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
1. 16. Caparini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:
  Art. 8-bis. – 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
  3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione.
1. 17. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:
  Art. 8-bis. – 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione.
1. 18. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per la concessione della cittadinanza).

  1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
   f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter.

  2. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
   a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina Pag. 31dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
   b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
   c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
   d) alla sottoscrizione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007.
1. 25. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per la concessione della cittadinanza).

  1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
   f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter.

  2. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
   a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
   b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
   c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei princìpi fondamentali della Costituzione.
1. 24. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata alla verifica dell'effettiva integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero, suddivisa in due distinte fasi temporalmente consequenziali.
  2. La prima fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata decorsi quattro anni dall'ottenimento del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) conoscenza di base della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di Pag. 32cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) del Consiglio d'Europa;
   b) conoscenza di base della storia, dell'educazione civica, della civiltà e della cultura italiane;
   c) conoscenza di base della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  3. La seconda fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata, decorsi quattro anni dall'ottenimento del «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B2 di cui al CEFR del Consiglio d'Europa;
   b) una buona conoscenza della storia, dell'educazione civica e della cultura italiane;
   c) una buona conoscenza della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  4. A seguito del superamento della seconda fase di verifica di cui al comma 3, è concessa la cittadinanza italiana, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
   a) certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti previsto dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, che attesti l'insussistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il luogo di residenza dell'interessato, fatte salve la riabilitazione o l'estinzione del reato che fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna, nonché l'insussistenza di dichiarazione di delinquenza abituale e di gravi motivi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
   b) la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
   c) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, di cui alla lettera d), non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare componente il nucleo. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, con certificazione anagrafica attestante il rapporto familiare;
   d) un lavoro, subordinato o autonomo, o un'attività economica stabile da cui derivi un reddito fiscalmente dichiarato, comprovati documentalmente.

  5. Il Governo individua, sentite le amministrazioni competenti delle regioni interessate e degli enti locali interessati, al fine di una più completa acquisizione dei dati specifici di provenienza territoriale, le iniziative e le attività, con le relative modalità attuative, finalizzate a sostenere il processo d'integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero di cui al presente articolo, allo scopo determinando Pag. 33i titoli e gli attestati idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti per le fasi di verifica di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi straordinari di eventuale giustificata esenzione dal loro possesso.
  6. L'acquisizione della cittadinanza italiana, in conformità alla legislazione vigente, impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana e pertanto a non svolgere in alcun modo attività in contrasto con la Costituzione e con le leggi dell'ordinamento della Repubblica italiana.
1. 9. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
   a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
   b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
   c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
   d) al rispetto degli obblighi fiscali;
   e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   f) alla sottoscrizione di una carta dei valori nella quale si dichiara di riconoscere il principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti e il trattamento degli animali.

  2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso, l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) entro centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta.
  3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera b), e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.
  4. Per le finalità di cui al comma 3 il Governo pone in essere con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero e a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinati le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione e di espletamento del corso di cui al comma 1, Pag. 34lettera b), nonché i casi di esonero dalla frequenza dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonei a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
1. 27. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
   a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
   b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
   c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
   d) al rispetto degli obblighi fiscali;
   e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso, l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) entro centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta.
  3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera b), e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.
  4. Per le finalità di cui al comma 3 il Governo pone in essere con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero e a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinati le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione e di espletamento del corso di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi di esonero dalla frequenza dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonei a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
1. 26. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:
  Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana è condizionata alla Pag. 35verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrata:
   a) da una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
   b) dalla conoscenza della Costituzione italiana.

  2. Lo straniero che risultasse inidoneo alla verifica di cui al comma 1 ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che siano passati almeno dodici mesi dalla comunicazione dell'esito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino all'accertamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma.
1. 7. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
  2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: ”Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone, il principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, di osservare le normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, lo status giuridico o religioso delle donne, di rispettare il diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, i diritti dei minori e dei non credenti e di osservare le norme gli usi e le consuetudini per il trattamento degli animali.
  3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.
1. 30. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
  2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone e di riconoscere e sottoscrivere la Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007.
  3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.
1. 29. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, Pag. 36che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
  2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone».
  3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.
1. 10. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
1. 6. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f).
1. 34. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), e), f).
1. 33. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), e).
1. 35. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), e), f).
1. 36. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c).
1. 38. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b).
*1. 39. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b).
*1. 59. Calabria.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), d).
1. 43. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), e).
1. 40. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), f).
1. 41. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 44. Invernizzi.

  Sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 1, comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che siano nati in Italia e legalmente residenti, senza interruzioni, nel territorio italiano da almeno dieci anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 53. Invernizzi.

  Sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 2, comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che siano nati in Italia e legalmente residenti, senza interruzioni, nel territorio italiano da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita del figlio.
1. 52. Invernizzi.

Pag. 37

  Sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 1, comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che siano nati entrambi in Italia e di cui almeno uno è legalmente residente nel territorio italiano, senza interruzioni, da almeno cinque anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 50. Invernizzi.

  Sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 1, comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che siano nati entrambi in Italia e di cui almeno uno è legalmente residente nel territorio italiano, senza interruzioni, da almeno due anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 51. Invernizzi.

  Sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 1, comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e che siano entrambi legalmente residenti nel territorio italiano da almeno cinque anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 48. Invernizzi.

  Sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 1, comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e che siano entrambi legalmente residenti nel territorio italiano da almeno due anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 49. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso lettera b-bis.

  Conseguentemente:
  Al comma 1, lettera b), comma 2-bis, sostituire le parole: alle lettere b-bis e b-ter con le seguenti alla lettera b-ter.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso lettera b)-bis.
1. 97. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso lettera b-bis.
1. 45. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso lettera b-bis con il seguente:
   b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che risiedano legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno dieci anni, antecedenti alla nascita.
1. 63. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso lettera b-bis con il seguente:
   b-bis: chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri che risiedano legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno otto anni, antecedenti alla nascita.
1. 62. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: Repubblica, ovunque ricorra, aggiungere la seguente: Italiana.
1. 4. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: di cui almeno uno sia residente legalmente con le seguenti: purché entrambi siano residenti legalmente.
1. 64. Invernizzi.

Pag. 38

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: di cui almeno uno sia residente legalmente con le seguenti: entrambi residenti legalmente.
1. 60. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), le parole: residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita; sono sostituite dalle seguenti: in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;.
1. 74. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: residente legalmente con le parole: legalmente presente.
1. 136. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire la parola residente, con la seguente: soggiornante.
1. 77. Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
* 1. 141. Plangger.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera «b-bis)», sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
* 1. 61. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: nove anni.
1. 65. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: otto anni.
1. 142. Plangger.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: un anno.
1. 56. Zampa, Marzano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
1. 55. Beni, Chaouki, Zampa, Carra, Marzano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso lettera b-ter).

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) con le seguenti: Nei casi di cui alla lettera b-bis);
   al comma 1, lettera f) capoverso Art. 23-bis, comma 4, le parole: lettera b-bis) e b-ter) sono sostituite dalle seguenti: lettera b-bis).
1. 75. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso lettera b-ter).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis), sopprimere le parole: e b-ter).
1. 90. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso lettera b-ter.
1. 46. Invernizzi.

Pag. 39

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera b-ter) con il seguente:
   b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri nati in Italia e che vi risiedano legalmente, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita del figlio.
1. 68. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera b-ter) con il seguente:
   b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri nati in Italia e che vi risiedano legalmente, senza interruzioni, da almeno due anni, antecedenti alla nascita del figlio.
1. 67. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-ter), sostituire le parole: di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda con le seguenti: purché entrambi siano nati in Italia e ivi risiedano.
1. 66. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-ter), sostituire la parola: risieda, con la seguente: soggiorni.
1. 78. Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-ter), sopprimere le parole da: «, senza interruzioni fino alla fine del periodo.
1. 57. Zampa, Marzano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-ter), sostituire le parole: un anno con le seguenti: cinque anni.
* 1. 144. Plangger.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera  b-ter) sostituire le parole: un anno con le seguenti: cinque anni.
* 1. 70. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b-ter), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
** 1. 79. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera «b-ter)» sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
** 1. 69. Invernizzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-quater) ai fini di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del presente comma la madre deve essere legalmente presente in Italia da almeno dodici mesi;
   al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) il genitore con il requisito di residenza quinquennale può effettuare una dichiarazione di volontà affinché i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) acquistino automaticamente la cittadinanza italiana al termine dell'assolvimento del ciclo scolastico dell'obbligo. Se in possesso di altra cittadinanza l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
   al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, le parole: entro due anni dal sono sostituite dalle parole: entro i due anni successivi al.
1. 3. La Russa.

Pag. 40

  Al comma 1, dopo la lettera a), dopo il capoverso b-ter), aggiungere i seguenti:
   b-quater) la donna che ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948;
   b-quinquies) è cittadino il figlio della donna di cui al comma b-quater nato anteriormente al 1o gennaio 1948.
1. 76. Bueno, Merlo, Borghese, Pisicchio, Fitzgerald Nissoli.

  All'articolo 1, lettera a), dopo il capoverso b-ter), inserire il seguente:
   b-quater) L'acquisizione della cittadinanza italiana è subordinata ai seguenti requisiti:
    a) buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
    b) conoscenza della storia italiana;
    c) conoscenza della Costituzione italiana;
    d) frequentazione di un corso della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'approfondimento della conoscenza di cui alle lettere a), b) e c).
1. 72. Binetti.

  All'articolo 1, lettera a), dopo il capoverso b-ter), inserire il seguente:
   b-quater) L'acquisizione della cittadinanza è subordinata ad un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione.
1. 71. Binetti.

  Al comma 1, dopo il capoverso lettera b-ter), aggiungere il seguente:
   b-quater) L'acquisizione della cittadinanza italiana è subordinata alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana.
1. 119. Binetti.

  All'articolo 1, lettera a), dopo il capoverso b-ter), inserire il seguente:
   b-quater) L'acquisizione della cittadinanza italiana è subordinata al rispetto degli obblighi fiscali ed al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio ed assenza di carichi pendenti.
1. 73. Binetti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso lettera b-ter) aggiungere il seguente:
   b-quater) il minore straniero non accompagnato che si trovi nel territorio nazionale da almeno tre mesi.
1. 54. Zampa, Marzano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) dopo il comma 1 dell'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
   1-bis. È cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con uno straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948.
  1-ter. È cittadino il figlio della donna di cui al comma 3, nato anteriormente al 1o gennaio 1948.
  1-quater. Per acquistare la cittadinanza ai sensi del comma 3-bis gli aventi diritto presentano una dichiarazione in tale senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata dalla documentazione prevista da un apposito decreto del Ministro Pag. 41dell'Interno emanato di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
1. 31. La Marca, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, Tacconi, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).
1. 82. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed f).
1. 81. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 84. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-bis.
1. 85. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del centro di nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
1. 101. Beni, Chaouki, Piccione, Zampa, Carra, Marzano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere il primo periodo.
1. 87. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis sostituire le parole: comma 1 la cittadinanza con le seguenti: l'acquisto della cittadinanza è subordinato alla residenza in Italia del minore per almeno 5 anni. La cittadinanza.
1. 131. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: comma 1 la cittadinanza con le seguenti: l'acquisto della cittadinanza è subordinato alla residenza in Italia del minore per almeno 4 anni. La cittadinanza.
1. 132. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: comma 1 la cittadinanza con le seguenti: l'acquisto della cittadinanza è subordinato alla residenza in Italia del minore per almeno 3 anni. La cittadinanza.
1. 134. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: in tal senso espressa inserire le seguenti:, entro il compimento della maggiore età.
* 1. 103. Giuseppe Guerini, Carnevali, Scuvera, Chaouki.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: in tal senso espressa inserire le seguenti:, entro il compimento della maggiore età.
* 1. 122. Costantino, Quaranta.

Pag. 42

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: da un genitore o.
1. 135. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: da un genitore o.
1. 58. Chaouki, Zampa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: da un genitore con le seguenti: entrambi i genitori.
1. 96. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: atto di nascita. aggiungere le parole: A partire dal quattordicesimo anno di età la dichiarazione del genitore deve essere accompagnata dalla dichiarazione di assenso del figlio.
1. 126. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: atto di nascita. aggiungere le parole: La nascita in Italia deve essere attestata dal medico di famiglia.
1. 127. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: atto di nascita. aggiungere le parole: La nascita in Italia deve essere attestata da un medico in servizio presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
1. 129. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La direzione sanitaria del centro di nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà.
1. 124. Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
1. 88. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato, se in possesso di altra cittadinanza, deve confermare la propria volontà a mantenere la cittadinanza italiana. In caso di mancata comunicazione da parte dell'interessato, si ritiene che abbia rinunciato alla cittadinanza italiana.
1. 91. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato, se in possesso di altra cittadinanza, deve confermare la propria volontà a mantenere la cittadinanza italiana.
1. 94. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-ter.
1. 86. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2-ter) inserire il seguente:
  2-quater). È cittadino, anche se nato prima del gennaio 1948, il figlio della donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza per motivi di Pag. 43matrimonio con uno straniero, previa dichiarazione di volontà entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione;.
1. 117. Merlo, Bueno, Borghese, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2-ter) aggiungere il seguente:
  2-quater). È cittadino chi è stato cittadino per nascita e ha perduto la cittadinanza per motivi di lavoro o per motivi di matrimonio con uno straniero, previa dichiarazione di volontà entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione.
1. 115. Merlo, Bueno, Borghese, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2-ter) aggiungere il seguente:
  2-quater) È cittadino italiano chi rientra nei requisiti previsti dell'articolo 1 della legge n. 379 del 14 dicembre 2000.
1. 113. Merlo, Bueno, Borghese, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3 dopo il comma 24 è aggiunto il seguente comma 4-bis: «Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana anche nel caso in cui al provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo non sia seguita, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la trascrizione dell'adozione nei registri di stato civile, a condizione che l'autorità competente abbia autorizzato l'ingresso del minore per motivo di adozione sul territorio nazionale ed egli non abbia fatto ritorno nel Paese di origine dopo un anno dall'ingresso in Italia».
1. 139. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Al compimento della maggiore età, qualora non sia intervenuto il provvedimento di adozione del minore straniero dichiarato adottabile, quest'ultimo ha facoltà di eleggere la cittadinanza italiana facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o nel cui territorio sia collocata la sua ultima dimora entro il compimento del ventesimo anno di età.».
1. 148. Santerini, Gigli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: «Lo straniero che, pur essendo stato dichiarato adottabile ai sensi dell'articolo 8, legge n. 184 del 1983, non sia stato adottato acquista la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età».
1. 138. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   bb) all'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».
1. 99. Roberta Agostini, Piccione, Chaouki, Zampa, Scuvera, Marzano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), f).
1. 100. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 1. 102. Invernizzi.

Pag. 44

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 1. 104. La Russa.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno cinque anni e concluso un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado o superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore legalmente residente e soggiornante in Italia, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
  2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».
1. 116. Calabria, Centemero.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Il minore presente in Italia che ha frequentato nel territorio nazionale l'intero ciclo scolastico fino al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero che ha frequentato nel territorio nazionale uno o più cicli scolastici presso i medesimi istituti per almeno otto anni fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico diventa cittadino italiano su istanza del genitore legalmente residente in Italia ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
  2-ter. Ove l'istanza di cui al comma 2-bis non sia stata presentata dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale, può essere presentata personalmente dall'interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».
1. 123. Dorina Bianchi.

  Al comma, 1 lettera c), sopprimere il capoverso 2-bis.
1. 95. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento dell'ottavo anno di età e che ha assolto il ciclo scolastico dell'obbligo acquista la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale legalmente residenti in Italia, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
1. 114. La Russa.

Pag. 45

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere il primo periodo.
1. 92. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età.
1. 125. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «del dodicesimo anno di età» con le seguenti: «della maggiore età»;
   b) sopprimere la parola: «regolarmente»;
   c) sopprimere le parole: «da un genitore o».
1. 107. Chaouki, Zampa, Scuvera.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodicesimo con la seguente: settimo.
1. 133. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodicesimo con la seguente: decimo.
1. 130. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
1. 134. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.
1. 140. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: cinque anni, aggiungere la seguente: consecutivi.
1. 145. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: e concluso un corso di istruzione primaria o secondaria di
primo grado o superiore presso.
1. 110. Calabria, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: o percorsi di istruzione fino alle seguenti: qualifica professionale.
1. 128. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: istruzione e formazione professionale aggiungere le seguenti: triennali e quadriennali.
1. 108. Sisto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: cittadinanza italiana aggiungere il seguente periodo: Nel caso in cui i cinque anni consecutivi di regolare frequenza si riferiscano a scuola primaria o secondaria di primo grado, è necessario il conseguimento del titolo di studio.
1. 147. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Pag. 46

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
1. 93. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo la parola: espressa sopprimere le parole: da un genitore o.
1. 149. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: da un genitore aggiungere le seguenti: legalmente residente e soggiornante in Italia.
1. 109. Calabria.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-ter.
1. 98. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 2-ter aggiungere il seguente:
  2-quater. La dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis non è richiesta per i minori che sono vittime, o che fanno emergere situazioni di violazione dei diritti, matrimoni precoci, poligamie, infibulazioni, violenze psicologiche e fisiche. Si applica l'articolo 336 del codice civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
1. 111. Carfagna, Prestigiacomo, Calabria, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. Nella dichiarazione di volontà di cui ai commi precedenti deve essere specificato il riconoscimento dei principi fondamentali della Costituzione italiana, la separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti.
1. 143. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) l'articolo 5 è sostituito dai seguenti:
  «Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
  2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni»;
  «Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:
   a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo Pag. 4725 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
   b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
   c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide.

  2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito».
1. 152. Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma».
1. 224. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, così come sostituito dall'articolo 1, comma 11, della legge 15 luglio 2009 n. 94, aggiungere il seguente:
  «Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
   a) lo straniero che da almeno cinque anni soggiorna legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
   b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
   c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato».
1. 151. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, così come sostituito dall'articolo 1, comma 11, della legge 15 luglio 2009 n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 aggiungere in fine le seguenti: «ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine.»;
    2) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «3. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di un altro titolo per l'attribuzione o per la concessione della cittadinanza. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi.
  4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel Pag. 48territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno due anni successivamente all'adozione».
1. 150. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
  «1. Il Ministero dell'interno riconosce lo status di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda.
  2. L'impossibilità, per il richiedente, di esibire documentazione autentica di stato civile riguardo alla sua persona oppure a quella dei genitori, non pregiudica l'accoglimento della richiesta quando egli abbia dimostrato buona fede, fornendo comunque elementi utili all'accertamento della sua condizione di apolide.
  3. Il Ministero dell'interno può, in casi eccezionali procedere d'ufficio al riconoscimento dello status di apolide (in presenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di apolide il Ministero può procedere al riconoscimento anche in assenza dell'istanza di parte).
1. 120. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, può acquistare la cittadinanza italiana quando, successivamente all'adozione, risieda legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, da almeno cinque anni.».
1. 112. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
  «Art. 7-bis. Il Ministero dell'interno riconosce lo status di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda.».
* 1. 118. Chaouki, Giuseppe Guerini, Piccione, Patriarca, Beni, Zampa, Carra, Scuvera.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
  «Art. 7-bis. Il Ministero dell'interno riconosce lo status di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda.».
* 1. 173. Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, sopprimere le lettere d), e).
1. 157. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere d), f).
1. 158. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1. 153. Calabria.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1. 159. Invernizzi.

Pag. 49

  Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: è aggiunta la seguente: con le seguenti: sono aggiunte le seguenti:

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
  «f-ter) allo straniero che risiede legalmente da almeno sei anni nel territorio della Repubblica, che ha fatto emergere situazioni di gravi violazioni dei diritti, matrimoni precoci, poligamie, infibulazioni, violenze psicologiche e fisiche, sfruttamento della prostituzione» tratta di persone e riduzione in schiavitù, anche avendo ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per le vittime di violenza domestica di cui agli articoli 18 e 18-bis del decreto legislativo 18 luglio 1998, n. 286;
1. 154. Carfagna, Prestigiacomo, Calabria, Centemero.

  Al comma 1, lettera d), capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: sei con la seguente: dieci.
1. 164. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: sei con la seguente tre.
1. 106. Zampa, Marzano.

  Al comma 1, lettera d), capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: sei con la seguente: otto.
1. 165. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso f-bis), dopo la parola: frequentato aggiungere le seguenti: regolarmente e consecutivamente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni.
1. 160. Pinna, Mazziotti Di Celso, Capua, Sottanelli, Vezzali.

  Al comma 1, lettera d), capoverso lettera f-bis), sostituire le parole: un ciclo scolastico, con le seguenti: un intero ciclo scolastico,.
1. 163. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera d), lettera f-bis), sopprimere le parole da: ovvero percorsi di istruzione fino alla fine della lettera.
1. 156. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma f-bis) dopo le parole: istruzione e formazione professionale aggiungere le seguenti: triennale e quadriennale.
1. 155. Sisto.

  Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso lettera f-bis) inserire la seguente lettera:
  f-ter) Allo straniero il quale, regolarmente presente in Italia per motivi di lavoro, abbia denunciato reati di particolare gravità, quali quelli di cui agli articoli 416, 416-bis, 600, 601, 602, 603-bis del codice penale, quando la denuncia rappresenti un contributo concreto alle indagini. La Procura titolare del procedimento esprime il giudizio sulla concretezza del contributo. La richiesta può essere fatta dal cittadino straniero entro due anni dal momento in cui è stata presentata la denuncia.
1. 172. Mattiello, Marzano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario Pag. 50è preventivamente acquisito il parere del Sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.
  2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:
   a) il requisito della residenza;
   b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
   c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

  3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza.
1. 225. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 161. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera e) dopo la parola: minori aggiungere le seguenti: o finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 comma 2-ter e dell'articolo 4, commi 2 e 2-ter.
*1. 176. Beni, Chaouki, Marzano.

  Al comma 1, lettera e) dopo la parola: minori aggiungere le seguenti: o finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 comma 2-ter e dell'articolo 4, commi 2 e 2-ter.
*1. 203. Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, alla lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti minori o finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter e dell'articolo 4, commi 2 e 2-ter.
1. 162. Chaouki, Piccione, Carnevali, Patriarca, Giuseppe Guerini, Zampa, Carra, Scuvera.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
  e-bis) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis: allo straniero, di genitore di cittadinanza italiana, presente da almeno sette anni nel territorio della Repubblica».
1. 169. Marazziti, Santerini.

  Dopo la lettera e) del comma 1 inserire la seguente: e-bis) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
  f-bis) allo straniero che risiede legalmente da almeno otto anni nel territorio della Repubblica, in possesso, al momento dell'istanza, dei requisiti di reddito richiesti per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, previa verifica della reale integrazione linguistica e sociale.
1. 171. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
  e-bis) all'articolo 10, al comma 1, aggiungere, in fine le parole: «la persona Pag. 51incapace di intendere o volere, interdetta o inabilitata, è esonerata dalla prestazione del giuramento».
1. 167. Cinzia Maria Fontana, Piccione, Chaouki, Roberta Agostini, Carnevali, Zampa, Carra, Scuvera, Marzano.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
  e-bis) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla potestà genitoriale».
1. 166. Piccione, Carnevali, Chaouki, Scuvera, Marzano.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
  e-bis) All'articolo 16, comma 2 la parola: «rifugiato» è sostituita con le seguenti: «beneficiario di protezione internazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251».
1. 168. Chaouki, Giuseppe Guerini, Piccione, Zampa, Beni, Carnevali, Patriarca, Scuvera, Carra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 201. Invernizzi.

  Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:
  f) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

  Art. 23-bis) – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età va considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale,
  2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi si trovi avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno. In ogni caso non costituisce motivo ostativo alla concessione della cittadinanza la mancata iscrizione anagrafica del richiedente o l'eventuale cancellazione di precedente iscrizione quando il soggetto dia prova che questa condizione è dipesa esclusivamente da ragioni di disagio economico non superabili con l'ordinaria diligenza, qualora il soggetto dimostri di non essersi allontanato dall'Italia in tali periodi.
  3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi abbia trascorso all'estero nel periodo considerato un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno.
  4. Gli ufficiali dell'anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e b-ter) e all'articolo 4, commi 2 e 2-bis), con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
1. 212. Marazziti, Santerini.

  Sostituire la lettera f) con la seguente: dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:
  23-bis. 1. Nei casi in cui l'acquisto della cittadinanza dipenda da una dichiarazione di volontà dell'interessato, quest'ultima può essere resa dal suo rappresentante legale quando si tratti di persona incapace. In ogni caso i termini di decadenza per rendere la dichiarazione sono sospesi per tutto il tempo in cui perduri la condizione di incapacità, anche di fatto, dell'interessato.Pag. 52
  2. Il cittadino straniero incapace di intendere e di volere o comunque portatore di disabilità che influiscano negativamente nei processi di apprendimento è esonerato dalla dimostrazione di alcuni requisiti secondo quanto previsto con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Il soggetto incapace di intendere e di volere non è tenuto a prestare giuramento.
1. 178. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, lettera f), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 197. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 4.
1. 198. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1 e 2.
1. 191. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso articolo 23-bis, sopprimere i commi 1 e 3.
1. 195. Invernizzi.

   Al comma 1, lettera f), capoverso articolo 23-bis, sopprimere il comma 1.
1. 185. Invernizzi.

   Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
1. 199. Invernizzi.

   Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 2.
1. 186. Invernizzi.

   Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi dimori abitualmente avendo soddisfatto le condizioni previste dalle norme in materia di soggiorno dei cittadini stranieri e dei cittadini dell'Unione europea. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente costituisce presunzione di residenza legale in Italia. In assenza di iscrizione anagrafica, l'interessato può dimostrare di aver risieduto legalmente nel territorio dello Stato provando, con ogni mezzo, la dimora abituale e il soggiorno regolare in Italia.
1. 205. Costantino, Quaranta.

   Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno.
1. 177. Giuseppe Guerini.

   Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 2, sopprimere il primo periodo.
1. 194. Invernizzi.

   Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 190. Invernizzi.

Pag. 53

   Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 187. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 193. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 3.
1. 188. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 3, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 214. Plangger.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, calcolato sul totale degli anni considerati.
*1. 206. Beni, Chaouki, Zampa, Carnevali, Carra, Marzano.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, calcolato sul totale degli anni considerati.
*1. 207. Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 4.
**1. 182. La Russa.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 4.
**1. 189. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo.
1. 221. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, sostituire le parole: gli ufficiali di stato civile con le seguenti: gli ufficiali di anagrafe.
1. 1. D'Ottavio, Scuvera, Zampa.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, sostituire le parole: nei sei mesi con le seguenti: nei dodici mesi.
1. 210. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, sostituire le parole da: comma 1, lettera b-bis, fino alle parole: e b-ter), con le seguenti: comma 2-ter e sostituire le parole: 2-bis con le seguenti: 2-ter.
1. 209. Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, sopprimere il secondo periodo.
1. 222. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di stato civile comunicano ai residenti genitori di cittadini stranieri minorenni e ai residenti cittadini stranieri maggiorenni che non abbiano ancora compiuto il ventesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, Pag. 54con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
  4-ter. Coloro che alla nascita erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) o b-ter) o che prima del compimento della maggiore età hanno maturato i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, e che hanno compiuto il ventesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 215. Beni, Marzano.

  Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Nel caso di persona interdetta o inabilitata, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
1. 80. Beni, Marzano.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Nei casi in cui l'acquisto della cittadinanza dipenda da una dichiarazione di volontà dell'interessato, quest'ultima può essere resa da un suo rappresentante legale quando si tratti di persona incapace, interdetta o inabilitata. In ogni caso i termini di decadenza per rendere la dichiarazione sono sospesi per tutto il tempo in cui perduri la condizione di incapacità, anche di fatto, dell'interessato. Il cittadino straniero, e l'incapace di intendere e di volere, o comunque portatore di disabilità, che influiscano negativamente nei processi di apprendimento è esonerato dalla dimostrazione di eventuali requisiti linguistici o attitudinali.
1. 174. Cinzia Maria Fontana, Piccione, Zampa, Carnevali, Carra, Scuvera, Marzano.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le misure necessarie a garantire alle persone con disabilità l'esercizio di tutti i diritti previsti dalla presente legge. Nell'applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, ai fini della valutazione della regolarità della frequenza, si tiene conto dell'eventuale discontinuità derivante dalle condizioni di disabilità.
1. 226. Beni, Chaouki, Marzano.

  Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista Pag. 55se effettua una dichiarazione in tale senso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 181. Fedi, La Marca, Porta, Gianni Farina, Garavini, Tacconi, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
  «1. I nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, che hanno perso la cittadinanza in seguito a espatrio, riacquistano la cittadinanza italiana facendone espressa richiesta al consolato italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera purché ciò non sia in contrasto con accordi bilaterali internazionali in vigore.
1. 180. Fitzgerald Nissoli, Gigli, Dellai, Preziosi, Caruso.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. In caso di violazione dei termini del procedimento di acquisto o riacquisto della cittadinanza il figlio del richiedente, che sia nel frattempo divenuto maggiorenne, mantiene i diritti di cui al comma 1, se al compimento della maggiore età conviveva con il genitore.
  3. La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.
1. 216. Santerini, Gigli.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
  f-bis) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «se convivono con esso», aggiungere le seguenti: «oppure questi ne eserciti la responsabilità genitoriale».
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Ai fini del comma 1, la minore età va riferita al momento della domanda di acquisto o di riacquisto della cittadinanza.
1. 217. Santerini, Gigli.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
  f-bis) all'articolo 14, comma 1, le parole: «convivono con esso» sono sostituite con le seguenti: «non decaduto dalla potestà genitoriale».
*1. 175. Beni, Piccione, Chaouki, Zampa, Carnevali, Carra, Marzano.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
  f-bis) all'articolo 14, comma 1, le parole: «convivono con esso» sono sostituite con le seguenti: «non decaduto dalla potestà genitoriale».
*1. 204. Costantino, Quaranta.

  Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
1. 211. Porta, La Marca, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Tacconi, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) all'articolo 16, comma 2, sostituire la parola: «rifugiato», con le seguenti: Pag. 56«beneficiario di protezione internazionale, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».
1. 213. Costantino, Quaranta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il minore che abbia compiuto i quattordici anni di età potrà essere sentito dall'ufficiale di stato civile nei procedimenti di cui all'articolo 1, lettere b-bis) e b-ter) e articolo 4, comma 2-bis) comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.
1. 32. D'Ottavio, Piccione, Zampa, Carnevali, Scuvera, Marzano.

  Dopo l'articolo 1 inserire, il seguente:
  Art. 1-bis. – I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza oneri aggiuntivi, a favore di tutti i minori residenti, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini.
1. 01. D'Ottavio, Piccione, Chaouki, Carnevali, Carra, Beni, Zampa, Scuvera, Marzano.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, in base alla residenza dell'istante.
  2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone».
1. 02. Binetti.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
  Art. 1-bis. – Precludono l'attribuzione della cittadinanza italiana:
   a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
   c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
   d) la dichiarazione di delinquenza abituale;
   e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.
1. 03. Binetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata alla verifica dell'effettiva integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero, suddivisa in due distinte fasi temporalmente consequenziali.Pag. 57
  2. La prima fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata decorsi quattro anni dall'ottenimento del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) conoscenza di base della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) del Consiglio d'Europa;
   b) conoscenza di base della storia, dell'educazione civica, della civiltà e della cultura italiane;
   c) conoscenza di base della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  3. La seconda fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata, decorsi quattro anni dall'ottenimento del «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B2 di cui al CEFR del Consiglio d'Europa;
   b) una buona conoscenza della storia, dell'educazione civica e della cultura italiane;
   c) una buona conoscenza della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  4. A seguito del superamento della seconda fase di verifica di cui al comma 3, è concessa la cittadinanza italiana, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
   a) certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti previsto dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, che attesti l'insussistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il luogo di residenza dell'interessato, fatte salve la riabilitazione o l'estinzione del reato che fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna, nonché l'insussistenza di dichiarazione di delinquenza abituale e di gravi motivi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
   b) la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
   c) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, di cui alla lettera d), non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare componente il nucleo. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, con certificazione anagrafica attestante il rapporto familiare;Pag. 58
   d) un lavoro, subordinato o autonomo, o un'attività economica stabile da cui derivi un reddito fiscalmente dichiarato, comprovati documentalmente.

  5. Il Governo individua, sentite le amministrazioni competenti delle regioni interessate e degli enti locali interessati, al fine di una più completa acquisizione dei dati specifici di provenienza territoriale, le iniziative e le attività, con le relative modalità attuative, finalizzate a sostenere il processo d'integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero di cui al presente articolo, allo scopo determinando i titoli e gli attestati idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti per le fasi di verifica di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi straordinari di eventuale giustificata esenzione dal loro possesso.
  6. L'acquisizione della cittadinanza italiana, in conformità alla legislazione vigente, impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana e pertanto a non svolgere in alcun modo attività in contrasto con la Costituzione e con le leggi dell'ordinamento della Repubblica italiana».
1. 04. Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379).

  1. Al comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
1. 05. Bueno, Merlo, Fitzgerald Nissoli, Borghese, Ottobre, Pisicchio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 06. Caparini, Invernizzi.

Pag. 59

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 07. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 08. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

  1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del Sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.
  2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:
   a) il requisito della residenza;
   b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
   c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme Pag. 60della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

  3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza».
1. 09. Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 010. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 011. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata Pag. 61ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 012. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 013. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
  2-ter. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».
1. 014. Caparini, Invernizzi.

Pag. 62

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso».
1. 015. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».
1. 016. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  2-bis. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti, in caso di manifesta e accertata inosservanza del rispetto dei principi sanciti dalla Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007,.
1. 017. Caparini, Invernizzi.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 19. Invernizzi.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3.
2. 6. Invernizzi.

  Sopprimere i commi 1, 2.
2. 10. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
2. 11. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 5. Dorina Bianchi.

Pag. 63

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  1-ter. Il rigetto dell'istanza di cui al comma 1 è preclusa quando dalla data di presentazione della stessa, corredata della prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno può sospendere il predetto termine per un periodo massimo di un anno.
2. 22. D'Alia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) dopo l'articolo 9-bis è aggiunto il seguente:
  «Art. 9-bis.01. – 1. I procedimenti di cui alla presente legge si concludono nel termine perentorio di due anni dalla data di presentazione dell'istanza. Si applica l'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. 23. D'Alia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Chi, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, acquista la cittadinanza italiana, se rilascia una dichiarazione in tal senso all'ufficiale dello stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3. Chi ha compiuto il ventesimo anno di età acquista la cittadinanza solo ove ricorra altresì il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. 1. Giorgis, Piccione, Zampa, Carra, Giuseppe Guerini, Marzano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Chi, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, acquista la cittadinanza italiana, anche se maggiorenne, se rilascia una dichiarazione in tal senso all'ufficiale dello stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
2. 2. Giorgis, Piccione, Carnevali, Zampa, Carra, Giuseppe Guerini, Marzano.

  Sopprimere i commi 2, 3, 4.
2. 7. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.
2. 12. Invernizzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Lo straniero che, pur essendo stato dichiarato adottabile ai sensi dell'articolo 8, legge n. 184 del 1983, non sia stato adottato, acquista la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età.
   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana anche nel caso in cui al provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo non sia seguita, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la trascrizione dell'adozione nei registri di stato civile, a condizione che l'autorità competente abbia autorizzato l'ingresso del minore per motivo di adozione sul territorio nazionale ed egli non abbia fatto ritorno nel Paese di origine dopo un anno dall'ingresso in Italia.

Pag. 64

2. 4. Roberta Agostini, Piccione, Zampa, Carra, Carnevali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono aggiunte le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti gli atti di stato civile».
2. 3. Gasparini, Marzano.

  Sopprimere i commi 3, 4.
2. 9. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 3.
2. 13. Invernizzi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo altresì la conclusione dei procedimenti entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda o dell'istanza per la cittadinanza.
2. 21. D'Alia.

  Sopprimere il comma 4.
2. 14. Invernizzi.

  Al comma 4, dopo le parole: di cittadinanza, aggiungere le seguenti: e di apolidia.
2. 24. Costantino, Quaranta.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le misure necessarie a garantire alle persone con disabilità l'esercizio di tutti i diritti previsti dalla presente legge. Nell'applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, ai fini della valutazione della regolarità della frequenza, si tiene conto dell'eventuale discontinuità derivante dalle condizioni di disabilità.
  4-ter. Nel caso di persona interdetta o inabilitata, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
2. 20. Costantino, Quaranta.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di stato civile comunicano ai residenti genitori di cittadini stranieri minorenni e ai residenti cittadini stranieri maggiorenni che non abbiano ancora compiuto il ventesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
  4-ter. Coloro che alla nascita erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) o b-ter) o che prima del compimento della maggiore età hanno maturato i requisiti di cui all'articolo Pag. 654, comma 2-bis, e che hanno compiuto il ventesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 25. Costantino, Quaranta.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere b-bis) e b-ter) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni nei tre anni precedenti l'entrata in vigore delle presenti norme, a condizione che siano in grado di fornire prova di aver continuato ad essere regolarmente presenti in Italia nel periodo successivo.
  2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis.
2. 01. Marazziti, Santerini.